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venerdì 29 luglio 2016

Contratto di lavoro Co.co.co per i Call Center: la nuova disciplina



È stata firmata il 14 luglio 2016 l’ipotesi di accordo per la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative per Call Center, servizi non di telefonia, e servizi realizzati attraverso operatori telefonici da parte delle quattro associazioni aderenti a Confcommercio – Ancic, Asseprim, Assintel, Federtelservizi – e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Nidil-Cgil.

Si tratta di una disciplina sperimentale valida a decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2018 che rappresenta la prima regolamentazione collettiva per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa per alcune figure specifiche a fronte dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) che ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto. Da precisare tuttavia che l’ipotesi di accordo dovrà essere validata entro il 30 settembre 2016.

Infatti l'art. 2, comma 1, del decreto n. 81 ha disposto che, a far data dall’1/1/2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Al comma 2, ha limitato l'operatività della presunzione di subordinazione andando ad escludere dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

L’accordo si è concentrato sull'individuare le figure professionali che possono dar luogo ad un rapporto di co.co.co. autentico.

Si tratta in particolare di 5 figure rientranti nell'attività:

Call Center: attività in Outbound:

Vendita (Teleselling) dove il Collaboratore presenta la vendita di beni e/o servizi per conto del committente, sia su liste di clienti o ex clienti (Data Base) fomite dal committente che su liste di archivi (fomite o meno dal committente). Descrive i servizi/prodotti proposti, analizza le esigenze e/o gli interessi dell'intervistato e finalizza la vendita mediante invio della proposta o con registrazione vocale. L'inserimento del contratto o la registrazione vocale possono anche essere effettuate con contatto telefonico distinto e successivo alla vendita iniziale.

Telemarketing in questo caso il Collaboratore svolge un'attività analoga al servizio di vendita, con la sola differenza che anziché finalizzare la vendita al telefono, genera un appuntamento presso il potenziale cliente da parte di un agente di vendita dell'agenzia o del committente.

Sondaggi e ricerche di mercato, in questa veste il Collaboratore svolge interviste telefoniche per acquisire orientamenti, interessi e pareri degli interlocutori intervistati.

Servizi di verifica qualità e prevenzione truffe, dove il Collaboratore contatta i clienti che hanno acquistato beni o servizi, normalmente tramite intermediari (agenti, concessionari, ecc.) per verificare la corretta esecuzione delle fasi di vendita (soprattutto la corretta informazione fornita all'acquirente) e la genuinità della compera. Controlla se il cliente conferma di aver effettuato acquisti di beni o servizi con finalità di prevenzione truffe.

Sollecito crediti, qui il Collaboratore contatta i debitori che presentano arretrati nei pagamenti. A seconda del livello della mora, genera il solo sollecito, o pretende il pagamento o negozia il rientro. Al fine di svolgere tali servizi, il Collaboratore effettua attività di rintraccio del debitore.

 e altre 7 figure operanti in aziende di Servizi di mercato e Servizi non di telefonia quali:

Redattore di rapporti informativi, qui il Collaboratore esegue analisi qualitative sulle imprese o sui settori, sulla base delle metodologie richieste. Realizza un'attività di reperimento delle informazioni, utilizzando fonti interne ed esterne all'azienda tramite questionari, telefonate e agenzie esterne. Stila report informativi relativi alla valutazione qualitativa dell'impresa e sul settore di appartenenza.

Rielaborazione di bilanci, dove il Collaboratore si occupa di analisi e rielaborazione dei bilanci e all'incremento delle informazioni tramite il reperimento di dati integrativi a valore aggiunto. Provvede alla rilevazione delle partecipazioni presenti in bilancio e all'aggiornamento dei legami di gruppo.

Codificatore in questa veste il Collaboratore mette in ordine le risposte aperte, secondo criteri di ricerca indicati, con una componente valutativo - discrezionale nello svolgimento di tale attività.

Acquisti in incognito, qui il Collaboratore ha il compito di valutare i comportamenti, le procedure e le capacità del personale coinvolto nell'erogazione di un servizio/vendita di un prodotto, oltre a valutare il materiale promozionale e la qualità dei prodotti.

Intervistatore: il Collaboratore realizza un'attività di recupero delle informazioni, utilizzando fonti interne ed esterne all'azienda tramite questionari, telefonate e agenzie esterne, stila i relativi report informativi.

Specialista dell'animazione dove il Collaboratore si occupa della realizzazione di specifiche parti di singoli progetti nell'ambito delle agenzie di pubblicità e delle società di animazione.

Addetto allo sviluppo, gestione e manutenzione di contenuti multimediali e animazione, in questo caso il Collaboratore cura i contenuti multimediali dell'azienda, conoscendone gli obiettivi di comunicazione; individua i contenuti per migliorare la visibilità on line del Committente, combinando l'utilizzo della tecnologia digitale con un uso efficace di grafici, audio, immagini fotografiche, video e animazione.

E' stato determinato il compenso da erogare al Collaboratore, stabilendo che il corrispettivo spettante non possa essere inferiore ai minimi stabiliti nell'accordo stesso, e debba essere in generale commisurato alla qualità e quantità di lavoro necessario a far fronte all'incarico, alla professionalità e al livello di raggiungimento degli obbiettivi concordati.

Trattamento economico

La corresponsione del compenso deve avvenire con cadenza di norma mensile, fatta eccezione per compensi mensili di importo pari o inferiore a 100 euro, che potranno essere corrisposti con cadenza trimestrale. Viene prevista una progressione del compenso orario, con base di partenza a settembre 2016 e maturazione definitiva a settembre del 2018. I compensi minimi lordi fissati in valori di paga oraria e indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente sono:
1/9/2016 6 euro;
1/3/2017 6,70 euro;
1/9/2017 7,40 euro;
1/3/2018 8,10 euro;
1/9/2018 8,75 euro.

Non sono previsti compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Per i collaboratori che superano le 500 ore annue di prestazione lavorativa è prevista una somma forfettaria aggiuntiva di 0.50 € lordi, di cui la prima in acconto nel mese di luglio e la seconda a conguaglio nel mese di dicembre.

L’ipotesi di accordo stabilisce che la gravidanza, la malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale.

In questi casi il rapporto rimane sospeso senza corrispettivo. Il committente può recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, solo se questa è predeterminata, oppure supera trenta giorni nei contratti di durata non determinata. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.



lunedì 15 giugno 2015

Contratti di collaborazione coordinata dal 2016 si cambia



Dal 1° gennaio 2016 saranno considerate “lavoro subordinato” le collaborazioni caratterizzate come prestazioni esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro. Alle eccezioni già previste si aggiunge un'altra fattispecie: quelle certificate dagli organismi deputati, dove il lavoratore può farsi assistere dal sindacato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Dal  2016 si potranno stipulare solo contratti di collaborazione coordinata nei seguenti casi:
con professionisti iscritti ad Albi;

con partecipanti di organi di amministrazione e controllo delle società;

nei casi rientranti nella disciplina delle contrattazioni collettive;

nei casi di prestazioni per associazioni sportive dilettantiche;

in caso di certificazione dell’assenza dei requisiti dalle Commissioni lavoro dove il lavoratore può farsi assistere dal un consulente.

Per tutti gli altri collaboratori che offrono "prestazioni di lavoro personali ,continuative e con modalità organizzate dal committente" rispetto al luogo e ai tempi il contratto che fosse ancora in corso nel 2016 dovrà applicare la disciplina del lavoro subordinato . Lo  sgravio per le trasformazioni in contratti di lavoro subordinato, previsto dalla Legge di stabilità 2015, è però nel mirino della Ragioneria dello Stato  per  la copertura finanziaria e potrebbe essere garantito solo alle trasformazioni che partono dal 2016 e non al momento di entrata in vigore del decreto .

Quindi i contratti di collaborazione a progetto, che a partire dal primo gennaio 2016 si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato, restano alcuni tipi di collaborazione coordinata e continuativa, legati a particolari settori (ad esempio i call center) o tipologie professionali (i professionisti iscritti agli Ordini). In estrema sintesi, la regola è la seguente: quando il decreto entrerà definitivamente in vigore (fra un paio di mesi), le imprese non potranno più stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli in essere proseguiranno fino alla loro scadenza. Poi, dall’1 gennaio 2016, i contratti di collaborazione «con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro» dovranno diventare rapporti a tempo indeterminato ai quali si applicheranno quindi le nuove tutele crescenti.

Con l'entrata in vigore del decreto continueranno ad essere applicati ai soli contratti in corso a tale data. Peraltro, nel rendere superate le norme che hanno istituito e regolato dal 2003 ad oggi le collaborazioni a progetto.

I committenti che vogliono evitare problemi relativamente a rapporti pregressi di collaborazione coordinata e continuativa privi dei requisiti potranno, dal 1° gennaio 2016, “stabilizzare” detti rapporti assumendo il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato (che non potrà essere risolto per almeno 12 mesi). In questo modo il committente non rischierà alcuna sanzione afferente l'errata qualificazione della natura del contratto, a condizione però che il lavoratore sottoscriva davanti ad una commissione di conciliazione o di certificazione un accordo con il quale rinuncia a qualsivoglia pretesa per il pregresso rapporto di lavoro. Restano però fermi gli effetti di eventuali verifiche o ispezioni effettuate prima della suddetta data.

A favore dei collaboratori coordinati e continuativi opera anche una disposizione contenuta nel decreto legislativo, di attuazione della delega legislativa, sui tempi di lavoro e di vita. Viene finalmente riconosciuto il principio dell’automaticità della prestazione per quanto attiene l’indennità di maternità che potrà essere erogata anche se il committente non ha versato i contributi.




mercoledì 17 settembre 2014

Contratto di lavoro a tutele crescenti per i nuovi assunti



"Per le nuove assunzioni" viene previsto "il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio". E' il senso dell'emendamento presentato dal governo al Jobs act ed in particolare all'articolo 4 sul riordino delle forme contrattuali.

Il contratto di lavoro a tutele crescenti è una proposta di riforma della disciplina delle assunzioni e dei licenziamenti che è ciclicamente emersa nel recente passato. Nella mente del governo, si tratta di un tipo di contratto a tempo indeterminato che congela le tutele legate all'articolo 18 nella fase iniziale del rapporto di lavoro (che però dovrebbe esser lunga tre anni), per poi introdurre "a crescere" le garanzie per il lavoratore.

Dal contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi-assunti al riordino delle forme contrattuali oggi esistenti e dei rapporti di lavoro ma anche delle ispezioni; fino ad un uso più flessibile delle mansioni, per la tutela del posto di lavoro, ed al salario minimo, esteso ai co.co.co. Sono le principali novità del disegno di legge delega sul lavoro, il Jobs act.

Riordino forme contrattuali e rapporti lavoro. Viene indicato l'obiettivo di arrivare ad un "Testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e - aggiunge l'emendamento - dei rapporti di lavoro". Obiettivo è sfoltire le decine di forme contrattuali e le norme.

Modifiche su controlli a distanza. Si introduce "una revisione" della disciplina dei controlli a distanza (vietati dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori con impianti audiovisivi o altre apparecchiature), aprendo all'utilizzo delle nuove tecnologie per la 'sorveglianza' ed il 'tele-lavoro', tutelando comunque "dignità e riservatezza" del lavoratore.

Demansionamenti. Revisione anche della disciplina delle mansioni (l'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori prevede che il lavoratore "deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto"). In questo modo si va verso un utilizzo più 'flessibile' delle mansioni, "in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento".

Salario minimo anche a Co.co.co. L'introduzione, "eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo" che il Jobs act già inizialmente prevedeva tra le deleghe al governo, applicabile ai lavoratori subordinati viene estesa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A dettagliarlo sarà il decreto delegato successivo. Co.co.co: salario orario minimo in settori senza contratto nazionale. Infatti è prevista l'introduzione del compenso orario minimo, , nonché nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, previa consultazione - conclude l'emendamento - delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano sociale».

Riordino anche dell'attività ispettiva, in arrivo anche la razionalizzazione dell'attività ispettiva nelle aziende con l'introduzione di una Agenzia unica per le ispezioni di lavoro. La semplificazione dei controlli sarà possibile «attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle Asl e delle Arpa».

Sarà il governo, nell'ambito dell'esercizio della delega, ha spiegato il sottosegretario al Lavoro, Teresa Bellanova, a varare i decreti delegati «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata della presente legge» prevedendo in essi la gradualità delle tutele e il periodo di contratto. Con l'emendamento il Governo viene delegato ad emanare, entro sei mesi, un «testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro» per «rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione».

A differenza delle prima versione del testo, il contratto a tutele crescenti non sarà più opzionale e non riguarderà più solo l’inserimento nel mondo del lavoro ma anche il reinserimento. Oltre alla individuazione del contratto a tutele crescenti come il canale normale per il tempo indeterminato, il Governo è delegato a compiere una analisi di «tutte le forme contrattuali esistenti» per valutarne la «effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo» anche in vista di una «semplificazione delle medesime tipologie contrattuali».

martedì 8 aprile 2014

Documento di Economia e Finanza 2014 e gli 80 euro in busta paga



Al via il bonus del taglio Irpef con 80 euro in busta paga per lavoratori dipendenti da maggio 2014, nonché il taglio Irap del 10% per le imprese con il DEF 2014, il Documento di economia e finanza al varo del Consiglio dei Ministri.

Detrazioni Irpef con un risparmio fino a 80 euro mensili per 10-15 milioni di lavoratori dipendenti. Avvio della manovra di alleggerimento dell'Irap per le imprese. Aumento dell'aliquota per la tassazione del risparmio. Le novità sul pagamento dei debiti della Pa nei confronti delle aziende. Tetto agli stipendi per i dirigenti della Pubblica amministrazione. Interventi sui costi della sanità e sulle forniture di enti locali e altre amministrazioni.

Con gli 80 euro in busta paga ''gli italiani avranno la 14/ma grazie all'operazione di questo governo. E' giustizia sociale: in questi anni alcuni hanno preso tanto. Troppo. Ad esempio i manager pubblici. Che ora non potranno prendere più di quanto prende il Presidente della Repubblica''. E annunciando i tagli agli stipendi dei manager: "238.000 euro per chi lavora nel pubblico è più che sufficiente, è un elemento di limite che ci vuole, in questi anni si è totalmente sforato".

"Il 10 per cento della retribuzione la si prenderà solo se il paese va bene come le stock options nelle aziende. Non è possibile che un manager prenda un premio massimo se il paese va a rotoli. Da adesso inizia a pagare chi non ha mai pagato, è un'operazione di giustizia sociale". E parlando dei tetti agli stipendi pubblici: "Spero che anche gli organi costituzionali accettino l'equiparazione al presidente della Repubblica e abbiano la lungimiranza, il coraggio e l'intelligenza di tornare in sintonia col Paese".

Nel Def si legge che "l’effetto espansivo delle riforme si manifesterà debolmente nel 2014 per poi risultare via via più pronunciato negli anni successivi". Inoltre, il Pil raggiungerebbe gradualmente nel 2018 un livello di 2,1 punti percentuali più elevato. Nel 2015 la crescita sarà dell’1,3%, nel 2016 dell’1,6%, nel 2017 dell’1,8% e nel 2018 dell’1,9%.

Nel Def si legge che "l’effetto espansivo delle riforme si manifesterà debolmente nel 2014 per poi risultare via via più pronunciato negli anni successivi". Inoltre, il Pil raggiungerebbe gradualmente nel 2018 un livello di 2,1 punti percentuali più elevato. Nel 2015 la crescita sarà dell’1,3%, nel 2016 dell’1,6%, nel 2017 dell’1,8% e nel 2018 dell’1,9%.

Con il Def 2014 quindi ci sarà il “Taglio Irpef 10 miliardi a regime. I lavoratori dipendenti sotto i 25 mila euro di reddito lordi, circa 10 milioni di persone, avranno un ammontare di circa 1.000 euro netti annui a persona, attraverso coperture con la revisione della spesa”. Circa 10 miliardi quindi saranno destinati ad incrementare a partire dal 2015 l’aumento del reddito disponibile di lavoratori dipendenti e assimilati (co.co.co.) in modo da beneficiare, in particolare, i percettori di redditi medio-bassi. Già a partire da maggio 2014, in via transitoria i dipendenti che percepiscono oggi 1500 euro mensili netti da Irpef conseguiranno un guadagno in busta paga di 80 euro mensili.




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