mercoledì 30 aprile 2014

Piano garanzia giovani dal 1° maggio 2014



Parte il Primo maggio, nella giornata dedicata al lavoro, il Piano nazionale Garanzia giovani, che è un  programma europeo per favorire l'occupabilità e l'avvicinamento dei giovani al mercato del lavoro. Un percorso che prevede una serie di misure, a livello nazionale e territoriale, volte a facilitare la presa in carico dei giovani tra 15 e 25 anni per offrire loro opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro.

Oltre 1,5 miliardi di euro, nel biennio 2014-2015, per garantire ai giovani una offerta "qualitativamente valida" di lavoro, di istruzione, di apprendistato o tirocinio, di autoimprenditorialità o servizio civile.

Il programma europeo si rivolge ai ragazzi tra i 15 e i 24 anni, in Italia il governo ha deciso di estenderlo fino ai 29 anni. Si rivolge a disoccupati o Neet (coloro che non studiano, non lavorano e non si formano). In Italia, secondo gli ultimi dati disponibili e relativi al 2012, i Neet tra i 15 e i 29 anni sono 2,250 milioni. Il Piano riguarda tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano, l'unica che presenta un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%. A livello nazionale questo tasso ha superato il 42%.

Il Piano Italiano prevede un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto fino al 31 dicembre 2015: il sito www.garanziaperigiovani.it (in fase di realizzazione), il portale Cliclavoro, i portali regionali, i Servizi per l'Impiego e altri servizi competenti, sportelli ad hoc che saranno aperti presso gli istituti di istruzione e formazione. Nella fase di informazione e comunicazione saranno coinvolte varie istituzioni o associazioni, tra cui Camere di Commercio, associazioni sindacali e datoriali, associazioni giovanili e del Terzo Settore.

Dopo la registrazione e un primo colloquio nella fase di accoglienza, al giovane verrà indicato un percorso di orientamento individuale destinato a definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo/professionale. In sintesi, s'intende rendere sistematiche le attività di orientamento al lavoro anche con il mondo dell'educazione (istituti scolastici, istruzione e formazione professionale ed università.

Una volta iscritti i giovani potranno quindi scegliere la Regione in cui vogliono lavorare, che "prenderà in carico" la persona attraverso i Servizi per l'impiego o le Agenzie private accreditate. Ai giovani sarà offerta l’opportunità di un colloquio specializzato da parte di orientatori qualificati che preparino i giovani all'ingresso nel mercato del lavoro con percorsi di costruzione del curriculum e di autovalutazione delle esperienze e delle competenze. In base a profilo e disponibilità territoriali, stipuleranno con gli operatori competenti un "Patto di servizio" ed, entro i quattro mesi successivi, riceveranno un'opportunità.

Ai giovani che presenteranno i requisiti verrà offerto un finanziamento diretto (bonus, voucher, ecc.) per accedere ad una gamma di possibili percorsi, tra cui: l'inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l'avvio di un contratto di apprendistato o di un'esperienza di tirocinio, l'impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l'accompagnamento nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.

I giovani dovranno innanzitutto aderire all’iniziativa: sino al 31 dicembre 2015 potranno farlo attraverso il sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it o i siti attivati dalle Regioni, comunque collegati in rete fra loro. E dopo tale data ? I ragazzi potranno scegliere la Regione in cui vogliono lavorare, che «prenderà in carico» la persona attraverso i Servizi per l’impiego o le Agenzie private accreditate. In base a profilo e disponibilità territoriali, stipuleranno con gli operatori competenti un «Patto di servizio» ed, entro i quattro mesi successivi, riceveranno un’opportunità.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di azioni di comunicazione e di orientamento, per il ministro Poletti è essenziale coinvolgere il mondo delle imprese, «sollecitandone la responsabilità verso una delle maggiori emergenze del momento», sottolinea il ministero di via Veneto, e attraendo anche il loro interesse per le misure che le Regioni dispongono a favore di chi offre occupazione, apprendistato, tirocini.

Il Piano Italiano mette in risalto i punti seguenti:

Informazione - Il Piano Italiano prevede un sistema universale di informazione e orientamento a cui il giovane accede registrandosi attraverso vari punti di contatto: il sito www.garanziaperigiovani.it, il portale Cliclavoro, i portali regionali, i Servizi per l'Impiego e altri servizi competenti, sportelli ad hoc che saranno aperti presso gli istituti di istruzione e formazione. Nella fase di informazione e comunicazione saranno coinvolte varie istituzioni o associazioni, tra cui Camere di Commercio, associazioni sindacali e datoriali, associazioni giovanili e del Terzo Settore.

Orientamento - Dopo la registrazione e un primo colloquio nella fase di accoglienza, al giovane verrà indicato un percorso di orientamento individuale destinato a definire un progetto personalizzato di formazione o lavorativo/professionale. In sintesi, s'intende rendere sistematiche le attività di orientamento al lavoro anche con il mondo dell'educazione (istituti scolastici, istruzione e formazione professionale ed università), attraverso gli operatori e supporti informatici ad alto valore aggiunto.

Colloquio - Il Piano italiano intende offrire ai giovani l'opportunità di un colloquio specializzato da parte di orientatori qualificati che preparino i giovani all'ingresso nel mercato del lavoro con percorsi di costruzione del curriculum e di autovalutazione delle esperienze e delle competenze.  In altri termini, si vogliono incoraggiare interventi nei confronti dei giovani che non studiano e non lavorano (Neet) o che hanno abbandonato precocemente gli studi promuovendo percorsi verso l'occupazione, anche incentivati, attraverso servizi e strumenti che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

I percorsi possibili - Ai giovani che presenteranno i requisiti verrà offerto un finanziamento diretto (bonus, voucher, ecc.) per accedere ad una gamma di possibili percorsi, tra cui: l'inserimento in un contratto di lavoro dipendente, l'avvio di un contratto di apprendistato o di un'esperienza di tirocinio, l'impegno nel servizio civile, la formazione specifica professionalizzante e l'accompagnamento nell'avvio di una iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.

La comunicazione – Per informare i giovani delle misure messe in campo dal Piano italiano e spingerli ad attivarsi per cogliere le opportunità descritte, è stato predisposto un piano di comunicazione integrata. La prima fase, avviata a novembre, prevede l'avvio di un contest online per la definizione della linea grafica e dello spot che caratterizzeranno la campagna di comunicazione. L'idea di indire una gara sul web per la creazione dei principali strumenti di comunicazione della Garanzia Giovani nasce dal desiderio far partecipare il più ampio numero possibile di giovani ad un progetto rivolto proprio a loro, coinvolgendoli fin dall'inizio e stimolando un dibattito "virale", che faccia circolare idee e proposte creative per sviluppare messaggi e prodotti adatti ai giovani elaborati dai giovani stessi.

La struttura di missione ha l’obiettivo di contribuire a realizzare le finalità previste dalla Garanzia elaborare il piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, ne fanno parte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Isfol e Italia Lavoro, Ministero dell’Istruzione, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia, Dipartimento della Gioventù, Regioni e Province Autonome, Province, Inps e Unioncamere





martedì 29 aprile 2014

Busta paga di maggio 2014 come applicare il credito di 80 euro



Arrivano a tempo record le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per applicare a partire dalla busta paga di maggio il bonus Irpef da 80 euro. E' stata infatti pubblicata la circolare con le indicazioni per riconoscere il credito ai lavoratori dipendenti "e assimilati" con un reddito fino a 26 mila euro.

Il bonus per lavoratori dipendenti e assimilati sarà riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda. Il credito, riservato a chi guadagna fino a 26mila euro, sarà infatti erogato direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus, ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, chiarisce l'Agenzia, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014.

I soggetti titolari nel 2014 di redditi da lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, per esempio le colf casalinghe, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzarlo in compensazione, o richiederlo a rimborso. E' uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al bonus Irpef.

"Siamo in presenza di un bonus, che è in media annua di 54 euro, e non di un intervento strutturale. Meglio di niente, però non è quello che era stato detto", anche per quanto riguarda "la platea, che non è larga come si era detto all'inizio". E’ quanto ha sostenuto il leader della Cisl, Raffaele Bonanni sottolineando che comunque questo da solo non basta per rilanciare i consumi e quindi l'economia. "Mi pare - ha aggiunto - siano provvedimenti che hanno il sapore elettoralistico".

I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

I contribuenti che non hanno i requisiti per ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26 mila euro per via di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

I soggetti titolari nel 2014 di redditi da lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, per esempio le colf casalinghe, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzarlo in compensazione, o richiederlo a rimborso.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai datori di lavoro ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito "è rapportato al periodo di lavoro nell'anno". Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell'anno.

Il datore di lavoro (sostituto d’imposta) utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.

“L’INPS recupera i contributi non versati dai datori di lavoro alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto
d’imposta.

I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.


domenica 27 aprile 2014

Clausola penale nel contratto di agenzia?



Alla cessazione del rapporto di agenzia competono a favore dell’agente alcuni diritti.
Innanzitutto, si evidenzia che l’art. 1750 c.c. stabilisce che se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

In tal caso, se il recesso è posto in essere dal preponente, il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

E’ previsto inoltre che le parti possano concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
Anche gli accordi collettivi prevedono termini e forme di preavviso specifici e distinte, a seconda che si tratti di agente monomandatario o plurimandatario.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il preponente non voglia rispettare tali termini, potrà corrispondere all'agente un'indennità commisurata ai mesi di preavviso spettanti che quindi rappresenta il primo diritto in favore dell’agente al termine del rapporto.

In secondo luogo, l’agente ha diritto di ricevere alla cessazione del rapporto da parte del preponente un’indennità per la cessazione del rapporto medesimo.

Tale istituto è regolamentato dall’art. 1751 c.c. il quale è stato da ultimo modificato dai D.Lgs. n. 303/1991 e n. 65/1999 che hanno recepito la direttiva 86/653/CEE.

La clausola penale é una specifica pattuizione contrattuale collegata ed accessoria rispetto ad una o più obbligazioni principali con la quale si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il debitore sarà tenuto ad una certa prestazione, di norma consistente nella dazione di una somma di denaro.

 Essa svolge la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di stabilire, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l’effetto di determinare e limitare a tale prestazione (sempreché non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto (Cass. 6 novembre 1998, n. 11204). Tale patto accessorio trova la sua compiuta disciplina negli artt. 1382-1384 c.c.

Nell’ambito del contratto di agenzia, dunque, è molto diffuso dar luogo all’inserzione di tali clausole collegate all’adempimento di obblighi di non concorrenza specie dopo la cessazione del contratto. Peraltro, la domanda di applicazione di tale clausola che può essere azionata in giudizio da qualsiasi soggetto contraente va opportunamente distinta da quella di risoluzione del contratto per inadempimento giacché «la clausola penale si configura causalmente e negozialmente autonoma sia rispetto all’inadempimento, sia rispetto al danno».


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