venerdì 3 aprile 2015

Lavoro: sostegno al reddito e volontariato con copertura assicurativa INAIL



È on line da oggi, sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, che punta a coinvolgere le persone che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni del terzo settore e da comuni o enti locali.

Modalità applicative per la copertura INAIL dei volontari che beneficiano anche di sussidi di sostegno al reddito: la circolare dell'istituto assicurativo.

Chi sono i beneficiari di prestazioni sociali di sostegno al reddito che hanno diritto alla copertura INAIL svolgendo mansioni di volontariato  sociale, attività assicurate, obblighi e adempimenti: è tutto contenuto nella circolare INAIL 45/2015, in applicazione dell‘articolo 12 del Dl 90/2014. La norma ha introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, la copertura INAIL per chi svolge volontariato nell’ambito di progetti promossi da soggetti del terzo settore mentre prende ammortizzatori sociali.

Le prestazioni ammesse sono:

cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

integrazione salariale e contratti di solidarietà;

prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà;

altre prestazioni assistenziali nazionali e locali finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona.

Le attività di volontariato che danno diritto all’assicurazione INAIL sono quelle riconducibili alla voce di tariffa 0730 del settore terziario, il cui tasso di rischiosità è stato utilizzato come parametro da assumere per la determinazione del premio speciale unitario da applicare per garantire la copertura assicurativa. Per le attività svolte in favore di Comuni o enti locali, il premio INAIL è pari a 258 euro, frazionabile in relazione alle effettive giornate lavorate (0,86 euro per ognuna).

I soggetti del terzo settore sono le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali in base alla legge 383/2000, le cooperative sociali.

Il soggetto beneficiario che intende avviare un’attività di volontariato e abbia individuato un progetto di interesse, deve mettersi in contatto con il soggetto promotore e manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito descritte. Sarà poi il soggetto promotore a richiedere all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse del Fondo nazionale istituito presso il ministero del Lavoro. La richiesta va inoltrata per via telematica, dieci giorni prima dell’inizio dell’attività.

Se il soggetto promotore è già titolare di un codice ditta, può accedere al servizio selezionando dal menù principale del sito INAIL il pulsante “Denuncia di violazione“. Quindi si seleziona “Nuova PAT“, si compila poi il “Quadro B –Sede dei lavori” indicando l’indirizzo della sede legale, si prosegue selezionando “Polizza volontari” e compilando il quadro Q “Assicurazione volontari Polizza speciale volontari – Sezione Progetto/ente locale” e poi il quadro Q1 relativo a “sezione soggetto assicurato/volontario“.

Se invece il soggetto promotore non è titolare di una codice ditta, l’intermediario deve selezionare dal menù principale “Denuncia di iscrizione” e compilare i “Quadri A e A1 – Dati anagrafici” con tutti i dati richiesti. Il soggetto promotore deve comunicare all’INAIL attraverso l’apposito servizio online qualsiasi variazione almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione.

La copertura assicurativa INAIL sarà a carico di un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro

Per chi svolgerà attività volontaria nei progetti, l'INAIL attiverà un copertura assicurativa i cui oneri saranno sostenuti da un apposito Fondo, di durata biennale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tenuto conto che attualmente sono assegnati al Fondo 4.900.000 euro per ciascuno dei due anni, si stima di poter assicurare annualmente circa 4.900.000 giornate, equivalenti a circa 19.000 soggetti per un intero anno.

Come funziona

Il decreto prevede che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali.

Per avviare concretamente questa iniziativa ed assicurare la verifica dei risultati, è importante che i comuni e le organizzazioni forniscano ai cittadini ogni utile informazione sulle finalità e sulle caratteristiche di questa nuova misura.

Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, l'organizzazione di terzo settore potrà richiedere all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chi può prestare attività volontaria in favore della propria comunità

Il decreto individua le modalità di utilizzo del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilendo anche i requisiti soggettivi per poter beneficiare della copertura assicurativa attivata dall'INAIL.

In concreto, può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito:

a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;

b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;

c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;

d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;

e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.


Aumenti retributivi per i bancari dal 2015


I bancari italiani, dopo un anno e mezzo di trattative con l’Abi (Associazione bancaria italiana) hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale. I 309 mila lavoratori bancari avranno diritto a un aumento retributivo di 85 euro da riparametrare e saranno erogati a tranche con scadenza al primo ottobre 2016, 1° ottobre 2017 e 1° ottobre 2018.

I sindacati dei bancari di otto diverse sigle di categoria e l'Abi hanno raggiunto un'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto, che prevede un aumento medio a regime di 85 euro al mese per 13 mensilità e migliora il salario di ingresso per i nuovi assunti.

"Dopo un anno e mezzo di durissime trattative, i bancari hanno finalmente un loro contratto nazionale", ha detto Lando Maria Sileoni, segretario generale Fabi, tra i firmatari stamani alle 5 dell'ipotesi di contratto per i 309.000 addetti del credito.

Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli descrive l'accordo come il "massimo dei risultati possibili" e di un contratto "di equilibrio innovativo". L'associazione ha anche ricordato il contesto macroeconomico "che sta pesando e peserà nel lungo periodo sui livelli di redditività, sulla qualità degli attivi e sui margini di ricavo" degli istituti.

Giulio Romani, segretario della Fiba Cisl, parla di un contratto "non privo di sacrifici, ma che protegge la retribuzione dei lavoratori e lascia inalterate tutte le tutele garantite dal precedente contratto".

L'accordo ribadisce la centralità della contrattazione nazionale, difende le normative sull’area contrattuale, non interviene sugli scatti d`anzianità. Sono stati inseriti strumenti per sostenere la nuova occupazione, la ricollocazione dei lavoratori in esubero e gestire le prossime riorganizzazioni di settore in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale.

L'ipotesi di accordo prevede per i neo-assunti un incremento dell'8% del salario di inserimento e la conferma della contribuzione aziendale sulla previdenza integrativa al 4%. Diminuisce, così, il differenziale tra salario d'ingresso e tabelle retributive nazionali.

Viene confermata la validità del Fondo per la nuova occupazione, già istituito nella precedente tornata contrattuale, e la sua validità sarà prorogata fino al 31 dicembre 2018, con le attuali modalità di finanziamento, che coinvolgono anche i top manager, chiamati a contribuire versando una quota del proprio stipendio. Il Fondo servirà a finanziarie nuove assunzioni stabili di giovani. Entro tre mesi le parti costituiranno un gruppo paritetico per la gestione del Fondo stesso.

L'incremento concordato per i bancari è analogo a quello siglato per il contratto del commercio e si applicherà a un contratto che durerà fino a fine 2018. L'aumento sarà in tre tranche: 25 euro dal 1° ottobre 2016, 30 euro dal 1° ottobre 2017 e 30 euro dal 1° ottobre 2018.
Il sistema bancario ha di fronte una nuova stagione di fusioni sia per la spinta della vigilanza unica europea, sia per la riforma del settore delle Popolari, più contendibili con la trasformazione in società per azioni. I sindacati temono nuovi esuberi, che alcune stime hanno quantificato in 20.000 uscite.

Questa ipotesi di accordo è "non modificabile", sottolinea l'Abi, che lo sottoporrà al suo comitato esecutivo e dovrà essere discussa dalle assemblee dei lavoratori entro il 15 giugno per entrare in vigore.

L'intesa prevede che i nuovi assunti abbiano un salario di ingresso incrementato dell'8%. Il fondo per la nuova occupazione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 con una contribuzione del 4% delle retribuzioni del top management.

Il contratto garantirà il mantenimento delle condizioni attuali per i lavoratori che dovessero essere oggetto di riorganizzazioni o cessioni di rami di azienda: non verrà quindi applicato loro il nuovo regime a tutele crescenti.

Per chi perde il posto di lavoro: si prevede il mantenimento delle condizioni contrattuali attuali per i lavoratori che confluiscono in nuove società a seguito di processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, oppure in casi di cessioni individuali e collettive dei contratti di lavoro, senza che venga, quindi, applicato loro il nuovo contratto a tutele crescenti.

Viene inoltre istituita per la prima volta una piattaforma dei bancari che hanno perso il posto di lavoro, in modo da far incontrare domanda e offerta di occupazione nelle imprese di settore. Inoltre, in caso di nuove assunzioni, le banche valuteranno prioritariamente le posizioni dei dipendenti confluiti nel Fondo emergenziale.



Nuove retribuzioni dal 1 aprile 2015 per chi lavora in confcommercio



Confcommercio ha sottoscritto con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario, distribuzione e servizi.

Il rinnovo decorre dal primo aprile e avrà durata fino al 31 dicembre 2017. Per quanto riguarda il lato economico è previsto un aumento a regime di 85 euro, dal lato normativo invece troviamo novità come il contratto a tempo determinato per il sostegno all’occupazione e la semplificazione nella flessibilità dell’orario.

Ulteriore novità riguarda la flessibilità degli orari di lavoro nei periodi di picco di lavoro, in questi periodi come ad esempio il periodo natalizio o i saldi per i negozi, ma anche giugno per le aziende che fanno servizi alle imprese, i datori di lavoro potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell’arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’ok del sindacato né del lavoratore stesso e senza che si paghi lo straordinario.
Queste ore saranno poi recuperate nell’ arco dei 12 mesi seguenti e comunque in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale. Si tratta quindi di una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività.

L’accordo prevede anche norme sul sottoinquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi, di cui 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello.

Il sottoinquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Fino al 31 marzo prosegue la vigenza del vecchio contratto (teoricamente doveva scadere a fine 2013) ma per il 2014 e i primi tre mesi del 2015 non sono previste ”una tantum”.

a) Minimi tabellari: A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

In merito ai Viaggiatori, l' aumento salariale può essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

Per I' Operatore di Vendita retribuito anche con provvigione, o con altre forme di incentivo, per retribuzione si intende la media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell' ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore ad un anno, la media è computata con riferimento al periodo di servizio prestato.

Pertanto, i nuovi minimi retributivi saranno i seguenti:

Livello 1/4/2015 1/11/2015 1/6/2016 1/11/2016 1/8/2017
Quadro 1.775,11 1.801,15 1.827,19 1.854,97 1.896,64
I 1.599,02 1.622,48 1.645,94 1.670,96 1.708,49
II 1.383,14 1.403,43 1.423,72 1.445,36 1.477,83
III 1.182,21 1.199,55 1.216,89 1.235,39 1.263,14
IV 1.022,46 1.037,46 1.052,46 1.068,46 1.092,46
V 923,73 937,28 950,83 965,29 986,97
VI 829,33 841,50 853,67 866,65 886,12
VII 710,00 720,42 730,84 741,95 758,62
Viagg. 1.a categ 965,17 979,33 993,49 1.008,59 1.031,25
Viagg. 2.a categ. 808,69 820,58 832,47 845,15 864,17

Elemento economico di garanzia nel CCNL Commercio 2015

b)  E' stato inoltre definito un elemento economico di garanzia che verrà erogato con la retribuzione di novembre 2017 e compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'  azienda calcolerà l’importo spettante, secondo quanto previsto dall’art. 191, in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo 1/1/2015 - 31/10/2017. L’importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto ed è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente all’1/1/2015;

 Quadri, I e II livello III e IV livello V, VI e VII livello
Aziende fino a 10 dipendenti 95 euro   80 euro    65 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti 105 euro   90 euro     75 euro
 Operatori di vendita

 I categoria II categoria
Aziende fino a 10 dipendenti      76 euro      63 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti      85 euro      71 euro.


Vediamo in dettaglio le novità introdotte dal nuovo testo:

aumento minimi tabellari: l'aumento medio è di 85 euro lordi per un IV livello (terza area professionale) da suddividere in tre fasi:
o 1 ottobre 2016
o 1 ottobre 2017
o 1 ottobre 2018

giovani assunti: la retribuzione di ingresso per i neo assunti sale dell'8%, con la penalizzazione ridotta dal 18% al 10% per il salario d'ingresso;

inquadramento del personale: entro il 2016 un cantiere di lavoro specificatamente istituito dovrà definire un nuovo schema di classificazione del personale legato soprattutto ai cambiamenti del mercato e tecnologici che hanno cambiato fortemente il settore bancario;

Fondo per l'occupazione: è stata prolungata la sua attività fino al termine dell'attuale rinnovo (dicembre 2018)  che deve favorire la rioccupazione, la riqualificazione professionale e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.




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