mercoledì 9 settembre 2015

Congedo parentale: le nuove procedure INPS e la domanda



Il genitore che intende fruire del congedo parentale sia ad ore che su base giornaliera o mensile deve presentare all’INPS due distinte domande telematiche. Dal 19 agosto 2015 è infatti attiva la procedura operativa per fruire delle nuove norme in materia di congedo parentale. La richiesta per il congedo parentale ad ore, in questa fase, può anche essere retroattiva.


Il decreto 80/2015 attuativo del Jobs Act contempla nuove misure di conciliazione casa-lavoro, ampliando il congedo parentale fino ai 12 anni di vita del figlio ed estendendone la copertura retribuita al 30% fino ai 6 anni di vita (prima erano 3). Il prolungamento vale anche nei casi di adozione e affidamento e per i genitori che hanno figli portatori di handicap in condizione di gravità.


Tuttavia, un altro provvedimento attuativo del Jobs Act e approvato in via definitiva il 4 settembre (quello sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), estende queste misure (insieme alle altre contenute nel decreto di conciliazione lavoro famiglia) agli anni successivi, facendole diventare strutturali. Questo prolungamento è contenuto nel comma 2 dell’articolo 42, che individua le coperture finanziarie per rendere definitive le nuove regole sul congedo parentale (la cui formulazione non prevede alcun successivo decreto attuativo). Quindi, par di capire, quando il decreto sarà in vigore (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) l’INPS procederà con l’adeguamento delle procedure. Fino a quel momento, le domande di congedo parentale fino a 12 anni di vita del figlio possono riguardare solo il 2015.


Se il genitore di un figlio di 8 anni vuole utilizzare il congedo tra dicembre 2015 e gennaio 2016, per ora può chiedere solo le settimane fino al 31 dicembre; quando invece il nuovo decreto applicativo del Jobs Act sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto sarà in vigore e l’INPS avrà nuovamente aggiornato le procedure, potrà chiedere anche le altre due settimane (sempre che l’Istituto provveda in tempi brevi).


Un’altra precisazione riguarda le domande per fruire di congedi a cavallo del 25 giugno (cioè con inizio del periodo prima del 25 giugno e termine invece successivo). In estrema sintesi, fino al 25 giugno si applicano le vecchie regole, per i periodi successivi valgono le novità inserite nel Jobs Act.


Questo non è un problema che riguarda il lavoratore: sarà l’operatore INPS a lavorare la domanda suddividendo i due periodi e applicando le relative norme, sia in materia di fruibilità sia per quanto riguarda l’indennizzo.


Il lavoratore deve solo tener presente i seguenti termini: se ha fruito solo in parte del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, può chiedere i giorni rimanenti a partire dal 25 giugno, non prima. Allo stesso modo, se intende fruire del congedo con l’indennità al 30% e il figlio è fra i tre e i sei anni, deve presentare domanda dopo il 25 giugno, per i periodi precedenti l’indennità è riconosciuta solo per i primi tre anni di vita del bambino.


Chi ha avuto la domanda respinta deve ripresentarne una nuova: l’INPS non riesamina automaticamente le vecchie domande adeguandosi alla nuova normativa; serve dunque rifare tutto da capo.


Ricordiamo che ogni genitore può chiedere 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7 nel caso in cui il padre ne prenda almeno 3. La somma dei congedi dei due genitori non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 se il padre fruisce di un congedo superiore a 3 mesi. Se c’è un solo genitore, può chiedere fino a 10 mesi di congedo parentale.


Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria stante che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.


Deve essere altresì indicato il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.


Nella fase iniziale le domande di congedo parentale ad ore sono. presentate in relazione a singolo
mese solare, pertanto se il genitore intende fruire della nuova modalità per due mesi dovrà presentare due distinte domande seppure utilizzando la procedura semplificata che consente l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo periodo.


La trasmissione della relativa modulistica può avvenire attraverso i seguenti canali: web, il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS, contact center integrato, e patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Riforma Lavoro e congedo parentale fino ai 12 anni del figlio (retribuito fino ai 6): domanda INPS e decreto che rende strutturali le novità del Jobs Act.


Significa che per i dieci mesi di permesso facoltativo (accordato ai genitori fino a quando il figlio compie 12 anni) si potrà scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria,  un’opportunità che permette di occuparsi dei bambini senza però lasciare il lavoro. " Tale modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile e giornaliera. Restano invariate le modalità di invio della domanda mediante uno dei seguenti canali:
• Web- Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);


• Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);


• Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi".


Lavoro occasionale accessorio cosa c’è da sapere


A seguito delle riforme introdotte nel 2012 e 2015 i lavoratori possono svolgere attività di lavoro occasionale, ridefinito rigorosamente accessorio dalla legge Fornero:

in generale fino ad un limite economico di 7.000 euro netti per la totalità dei committenti per cui lavorano, nell’anno solare;

per soggetti che percepiscono prestazioni integrative o di sostegno al reddito ( CIGS, maternità ecc...) il limite è di 3000 euro;

rispetto ad un unico datore di lavoro professionista o lavoratore autonomo la soglia massima di compensi è di 2000 euro.

Il lavoro occasionale di tipo accessorio trova applicazione per le prestazioni rese in tutti gli  ambiti lavorativi.

Solo per le imprese del settore agricolo, il lavoro accessorio è ammesso con queste limitazioni (D.Lgs 81/2015) per:

aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Possono fruirne quindi:

imprese familiari;

enti pubblici (per tutte le categorie di prestatori e finalità delle prestazioni);

lavoratori autonomi e professionisti;

aziende ( con eccezione dei propri dipendenti).

Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, è stato introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

L’acquisto dei buoni-lavoro (voucher) cartacei può avvenire presentando la propria tessera sanitaria o di codice fiscale o carta di identità elettronica  presso i seguenti concessionari:

Uffici Postali del territorio nazionale, esclusivamente per i committenti non imprenditori né liberi professionisti ( ad es. privati) con una commissione di 2,5 euro + IVA per ogni emissione fino a 25 voucher ( ripetibile fino a 5mila euro giornalieri);

per tutti i committenti presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccai) con un addebito di 1,70 euro per ogni acquisto fino a un massimo di mille euro per pagamenti in contanti ; fino a 5.000,00€ per pagamenti con carte di credito per singolo Codice Fiscale;

per tutti i committenti presso gli sportelli bancari abilitati con addebito di 1 euro di commissione, con un massimo di 5mila euro giornalieri.

E' bene ricordare che dal 31 agosto 2015 non è più possibile acquistare i voucher cartacei presso le Sedi INPS ma rimane possibile, unicamente, il ritiro dei voucher erogati come contributo per il servizio di baby sitting.

I prestatori di lavoro che hanno ricevuto i buoni dal datore di lavoro li possono riscuotere presso lo stesso intermediario che li ha erogati .

Se si scelgono invece i Buoni telematici, per il pagamento è necessaria anzitutto la registrazione presso l’Inps.

L’importo dei  voucher  acquistati deve essere pagato prima dell’inizio della prestazione:
tramite modello F24;

con versamento su conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;

direttamente on line sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi Online/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio. In questo caso l’addebito avviene su conto corrente postale, su Postepay o su carta di credito del circuito VISA_Mastercard.

Il prestatore riceve gli importi guadagnati direttamente con accredito sulla carta magnetica Inpscard, che gli viene fornita al momento della registrazione o tramite bonifico domiciliato.

Al termine del lavoro il committente deve dichiarare l’entità della prestazione svolta.

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, che tuttavia garantiscono oltre alla retribuzione anche la copertura previdenziale presso l’Inps e quella assicurativa presso l’Inail. Il limite massimo di compenso che ogni lavoratore  può percepire con questa modalità  per il 2015 è di 7000 euro totali.

I prestatori che possono accedere al lavoro accessorio sono:

pensionati

studenti nei periodi di vacanza

percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Per i lavoratori dipendenti il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è  permesso  presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013).

Altra importante novità in merito al lavoro di tipo accessorio, concerne la preventiva comunicazione telematica che dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. Con una nota il Ministero del lavoro ha però precisato che:

in attesa dei necessari approfondimenti e attivazione delle relative procedure telematiche - a nuova modalità di comunicazione preventiva è sospesa e i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo presso gli Istituti previdenziali secondo le attuali procedure.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati).


lunedì 7 settembre 2015

NASpI: calcolo durata indennità e a chi spetta



La Naspi è l'indennità di disoccupazione che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2015. L'importo dell'assegno mensile è calcolato in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali negli ultimi quattro anni di lavoro, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Ma come si calcola esattamente questa nuova tipologia di assegno mensile a sostegno del reddito e quanto spetta a un lavoratore che perde il lavoro o che si ritrova con il proprio contratto di lavoro scaduto?

Ecco i requisiti per fare domanda per la Naspi, quanto spetta e come si calcola. Si ricorda a tal fine che l'assegno massimo percepibile è di 1.300 euro mensili e di importo differente in relazione alla differenti tipologie di contratto di lavoro, se co.co.co, co.co.pro, a progetto. Come si calcola la Naspi 2015 e quanto spetta? L'importo dell'assegno Naspi 2015 è calcolato in base allo stipendio percepito negli ultimi quattro anni di servizio, e erogato in percentuale in relazione a tali parametri e come espresso nella tabella sottostante: (Es: se si aveva una retribuzione di 1.000 euro, si avrà un assegno mensile Naspi di 750 euro; se si aveva uno stipendio di 1.500 euro, si dovrà calcolare il 75% di quella somma e l'ulteriore 25% della differenza dal tetto massimo per ricevere l'assegno mensile di sostegno al reddito, pari a 1.195 euro).

Di seguito sono espresse anche le riduzioni nell'importo dell'assegno di disoccupazione in relazione
al piano previsto dal provvedimento, al momento applicato in via del tutto sperimentale.

Chiarimenti INPS sulle modalità di calcolo della durata dell'indennità NASpI: la guida per il sussidio di disoccupazione.

Con la Circolare n. 142/2015 l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti in tema di NASpI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma ammortizzatori sociali del Jobs Act che viene corrisposta a coloro che perdono il lavoro a partire dallo scorso 1° maggio.

Calcolo durata NASpI
A fronte delle segnalazioni pervenute da diversi canali di utenza, l’INPS, fornisce una guida passo per passo al calcolo della durata della NASpI. Per determinare la durata della prestazione NASpI vanno effettuati i seguenti calcoli:

vanno considerate le prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato in caso di presenza di periodi neutri) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI.

L’INPS illustra nel dettaglio come procedere al calcolo sia per la prima prestazione DSO o ASpI, ovvero per quella con la data di cessazione più vecchia, che per quelle successive;
effettuato tale calcolo, vanno considerate tutte le domande di prestazione DSO, ASpI, miniASpI,

NASpI, DS Requisiti ridotti e miniASpI 2012 del lavoratore già percepite con data cessazione nel quadriennio ad esclusione di quelle già esaminate al punto 1, e cioè delle prestazioni di Disoccupazione ordinaria (DSO) e ASpI il cui biennio di osservazione (eventualmente ampliato) risulti a cavallo dell’inizio del quadriennio di osservazione per la determinazione della durata dell’indennità NASpI;

si considerano i contributi del lavoratore nel quadriennio di osservazione (eventualmente ampliato) prima della data cessazione attività a seguito della quale viene richiesta la NASpI;

si sommano i contributi nel quadriennio calcolati al punto 3 e si riducono del numero delle settimane di contributi utilizzate (quelle calcolate ai punti precedenti), facendo comunque salvi i contributi derivati dai rapporti di lavoro successivi alla data cessazione che ha dato luogo all’ultima indennità di disoccupazione percepita dal lavoratore;


si divide per 2 il risultato.


Effettuati tutti i passaggi si ottiene la durata della prestazione NASpI.

L’Inps precisa quindi che:

“Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) o di ASpI le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata – calcolata così come indicato al punto 1) dello stesso paragrafo 2.5 – deve essere ricondotta prioritariamente ai periodi contributivi più risalenti delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni di DSO o ASpI, anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento”.

Si ha diritto alla Naspi 2015 per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione negli ultimi quattro anni di lavoro. Si ricorda che tale tipologia di assegno di disoccupazione sarà applicata dal 01 maggio 2015 in via del tutto sperimentale e dal 2017, non potrà essere percepita per più di 78 settimane, e fino a quando, comunque, permane lo status di disoccupazione. Nel caso in cui il lavoratore con diritto alla Naspi stipuli un nuovo contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi, può interromperlo per un periodo massimo di sei mesi; se si instaura un nuovo rapporto di lavoro con retribuzione annuale inferiore al minimo consentito per fare la dichiarazione dei redditi, è possibile continuare a percepire l'assegno Naspi in percentuale ridotta. Nel caso di avvio di un’attività autonoma, il lavoratore è tenuto a informare l'Inps entro trenta giorni, dichiarare il reddito annuo previsto, e si avrà ancora diritto a percepire l'assegno Naspi per un importo pari all’80% di tale somma prevista.

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