venerdì 8 aprile 2016

Tirocinante con super bonus anche se cambia azienda


La Direzione generale per le Politiche Attive i servizi per il lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto direttoriale n. 16/2016 con il quale istituisce l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”. Il super bonus prevede un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane.

Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito nella tabella sottostante.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate e spetta nel caso in cui il percorso di tirocinio extracurriculare sia finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani e per contratti a tempo indeterminato.

L’incentivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori; l’ambito soggettivo dell’agevolazione comprende, quindi, anche i professionisti. Il bonus può essere fruito anche oltre soglia “de minimis” qualora la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

La disciplina di attuazione della misura “bonus occupazionale” è stata dettata con Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014, che ha definito anche le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e provinciale, entro cui l'incentivo può essere concesso.

L'incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumano giovani registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it.

Come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 118/2014, hanno accesso all’incentivo i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Da ciò consegue che rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche i professionisti.

In generale, il bonus occupazionale spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, l’incentivo può essere riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante.

Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante.
Mentre le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta non hanno attivato la misura.

Relativamente all'ambito territoriale di ammissibilità occorre riferirsi alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

I soci lavoratori di cooperative che, ai sensi della Legge n. 142/2001, hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato sono equiparati a tutti gli effetti agli altri lavoratori.
Proroghe di rapporti a tempo determinato
Il suddetto decreto direttoriale ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a 6 mesi.
Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi 6 mesi.

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

L'importo del beneficio è variabile a seconda dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso.

Nel caso di rapporto a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 1;
- 3.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 4.500 euro per la classe di profilazione 3;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 4.

Nel caso di rapporto a tempo determinato, l’importo dell'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 3 (3.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi);
- 2.000 euro per la classe di profilazione 4 (4.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi).

Per ottenere il “Super bonus tirocini” è necessario che:
- il tirocinio sia stato svolto nell’ambito di Garanzia Giovani;
- il giovane, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Nello specifico, l’importo del “Super bonus tirocini” è pari a:
- 3.000 euro per la classe di profilazione 1;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 9.000 euro per la classe di profilazione 3;
- 12.000 euro per la classe di profilazione 4.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Importo incentivo per contratti di lavoro part-time

I contratti di lavoro a tempo parziale consentono di richiedere il beneficio se l'orario di lavoro del contratto individuale sia almeno pari al 60% dell'orario di lavoro normale. In ogni caso, l'incentivo spetta in misura proporzionale.
L’incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L’INPS ha inoltre precisato che l’incentivo può essere comunque fruito qualora, con l’assunzione del giovane, l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

L’INPS ricorda, che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, viene mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, oppure riconducibili ad una delle cause in precedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità, licenziamento per giusta causa, ecc.).

In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l’assunzione.

L’iter di riconoscimento del bonus occupazionale si articola in diverse fasi. L'incentivo sarà essere concesso ai datori di lavoro entro i limiti delle risorse assegnate per ogni regione e provincia autonoma.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo avvalendosi esclusivamente del modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Autorizzazione INPS

Una volta inviato il modulo, l'INPS verificherà i dati relativi al giovane indicati in sede di registrazione al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione.

Nel caso in cui non risultasse tale classe, l'Istituto sospende l'iter in quanto sarà il Ministero del Lavoro ad invitare la regione e provincia autonoma a procedere con la profilazione del giovane.
Qualora entro 15 giorni dall'invito non si sarà provveduto all'assegnazione della classe di
profilazione, procederà all'attribuzione direttamente il Ministero.


giovedì 7 aprile 2016

Call center: chiarimenti sugli ammortizzatori sociali previsti



Arrivano con la Circolare n. 15/2016 del Ministero del Lavoro i chiarimenti in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore Call Center, con particolare riferimento agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito previsto per il settore.

Si tratta della norma che prevede concessione di misure per il sostegno al reddito, il trattamento può essere concesso, sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, nel limite massimo di 5.286.187 euro per l’anno 2015, e di 5.510.658 euro per il 2016, per periodi non superiori a 12 mesi.

L’art. 3 del decreto 22763 contempla la possibilità di concedere il trattamento sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi.

Il Ministero ha chiarito che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario nel corso dello stesso anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga. In considerazione della specialità della normativa, la circolare chiarisce inoltre che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016 – con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Con decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Finanze è stata riconosciuta un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In considerazione della specialità della normativa, la circolare ha chiarito che «in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga».

domenica 3 aprile 2016

Pensioni: serve contributo da importi elevati per i giovani


Sono quasi 475mila le pensioni liquidate prima del 1980, e quindi elargite da più di 36 anni. Lo dice l'Inps. Il dato è estrapolato dalle tabelle sugli anni di decorrenza delle pensioni riguardo assegni di vecchiaia (comprese le anzianità) e superstiti del settore privato. Per le pensioni di vecchiaia l'età media alla decorrenza era di 54,9 anni, per quella ai superstiti di 41,3. I dati non riguardano i baby pensionati del pubblico impiego, usciti dal lavoro prima del 1992 con almeno 14 anni di contributi.

«Poichè sono state fatte concessioni eccessive in passato - ha spiegato il presidente dell'Inps Tito Boeri ai microfoni di SkyTg24 - e queste concessioni pesano oggi sulle spalle dei contribuenti, credo sarebbe opportuno andare per importi elevati e chiedere un contributo di solidarietà dalle pensioni più alte, per i giovani e anche rendere più facile a livello europeo questa uscita flessibile».

Il presidente dell'Inps Tito Boeri sottolinea l'importanza di intervenire «in tempi ragionevolmente stretti» con una riforma per avere maggior flessibilità nelle pensioni. Interpellato in particolare sulla richiesta giunta ieri al Governo dai sindacati di intervenire già prima del Def spiega: «È importante che si intervenga - ha detto -, non è qualcosa che si può rimandare a lungo. Soprattutto gli aspetti più importanti sul mercato del lavoro sono qualcosa su cui bisogna intervenire adesso, perché il blocco morde e in qualche modo ostruisce l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro adesso, non fra tre anni. Penso che sia opportuno intervenire in tempi ragionevolmente stretti».

Dopo le polemiche sull'alto numero di pensionati sotto i 750 euro al mese, quasi 6 su 10, il presidente Boeri invita a «guardare al dato medio per pensionato, e non alla pensione media», perché spiega «la situazione è meno grave di quel che si possa pensare». D a Vicenza spiega: «C’ stata una informazione errata, bisogna guardare al dato medio per pensionato, non alla pensione media - ha spiegato -. In Italia sono molti i pensionati che percepiscono più di un trattamento, questo non vuol dire che le pensioni non siano basse in Italia, ma la situazione è meno grave di quel che si possa pensare prendendo il dato per pensione singola». Boeri ha poi aggiunto che «i dati medi per pensionati per il 2014 cominceranno ad essere disponibili a partire da luglio» e il quadro sarà più chiaro con quei dati.

A Boeri era stato chiesto nel dettaglio se la presenza di una così vasta platea di pensionati di lunga data, non sia il caso anche di andare a rivedere i diritti acquisiti, anche per rendere più sostenibile il sistema pensionistico. «Abbiamo formulato delle proposte molto articolate, che guardano all’età, alla decorrenza della prima pensione — ha risposto Boeri —. Perché quando si guarda anche agli importi pensionistici bisognerebbe sempre guardare da quanto tempo vengono percepiti questi importi.

Possono essere anche importi limitati ma se uno li ha percepiti da quando aveva meno di 40 anni, chiaramente cumulandosi nel tempo vengono a stabilire un trasferimento di ricchezza pensionistica considerevole».

Quanto alla richiesta di intervenire sulle pensioni già prima del Def rivolta sabato al governo dai sindacati, il presidente dell’Inps ha spiegato che è importante intervenire «in tempi ragionevolmente stretti» con una riforma del sistema previdenziale per avere maggior flessibilità nelle pensioni. «È importante che si intervenga — ha detto —, non è qualcosa che si può rimandare a lungo. Soprattutto gli aspetti più importanti sul mercato del lavoro sono qualcosa su cui bisogna intervenire adesso, perché il blocco morde e in qualche modo ostruisce l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro adesso, non fra tre anni». «Dopo di che ci sono delle compatibilità a livello europeo — ha precisato —, ci sono delle priorità che non spetta a me stabilire nell’azione di governo, se si vuole intervenire è opportuno farlo adesso».

Per Boeri è «importante» introdurre la flessibilità in uscita perché «migliorerebbe le condizioni del mercato del lavoro, soprattutto per l’ingresso dei giovani»: «Abbiamo messo in luce come questa brusca impennata nei requisiti anagrafici e contributivi che è stata posta in essere con la riforma del 2011 abbia penalizzato i giovani — ha spiegato —: le imprese in cui c’erano più lavoratori bloccati da quelle riforme sono quelle che hanno assunto meno giovani».

Ma c’è anche un secondo motivo: «È un fatto di libertà. Ci sono delle persone che hanno dei piani individuali, per cui pensano a un certo punto di uscire dal mercato del lavoro verso il pensionamento. Se questa uscita è possibile concepirla in modo che sia sostenibile e non gravi sul futuro dei giovani, e non faccia aumentare il debito pensionistico, il che vuol dire fare delle riduzioni dell’importo delle pensioni per impedire che queste persone si avvantaggino rispetto a quanti lavorano più a lungo, se è possibile fare un intervento di questo tipo, è bene farlo. Però bisogna farlo con queste caratteristiche».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog