lunedì 7 novembre 2016

Gestione Separata: estesi i sussidi e le tutele previdenziali



La Gestione separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati ed è nata con la legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico (riforma Dini).

Lo scopo è di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi:

disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali e aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti ed infine disponendo l'iscrizione alla Gestione separata di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale;

nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile;

della quasi totalità delle forme di collaborazione a progetto), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale.


Congedi, malattia, deduzioni spese formazione e maggiori tutele contro i mancati pagamenti dei committenti, ma anche disciplina, per la prima volta in Italia, dello smart working. Sono queste le principali novità previste dalla riforma del lavoro autonomo.

Con il Jobs Act Lavoro Autonomo arrivano nuove tutele previdenziali per i professionisti ed i lavoratori parasubordinati. Si tratta del Ddl n. 2233, approvato dal Senato con 173 voti a favore e 53 astenuti, contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”
L’estensione delle tutele previdenziali prevista dal Ddl anche conosciuto come Jobs Act lavoratori autonomi, come definiti dall’articolo 2222 Codice Civile, prevede il riconoscimento per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPSdell’indennità di maternità nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività continuativa per un committente, inoltre, eventuali gravidanze, malattie o infortuni non implicano obbligatoriamente l’estinzione del rapporto di lavoro, ma la sospensione, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2017 gli iscritti alla Gestione Separata INPS avranno diritto:
a un trattamento economico per congedo parentale per 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;
all’indennità di maternità spetterà, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, per i 2 mesi precedenti il parto e per i 3 mesi successivi;
sospensione, senza diritto al corrispettivo, fino a 150 giorni per anno solare in caso di gravidanza, malattia e infortunio di lavoratori che operino in via continuativa per un committente, a meno che non venga meno l’interesse del committente.
Anche i lavoratori autonomi avranno uno sportello di collocamento ad hoc che dovrà essere realizzato presso i centri per l'impiego (e negli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro), in ogni sede aperta al pubblico, anche stipulando convenzioni con gli ordini professionali e con le associazioni più rappresentative sul piano nazionale.

I centri per l'impiego si devono dotare, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Viene poi mosso il primo passo per disciplinare in Italia il lavoro agile (smart working), quale "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa". Il Capo II prevede che il lavoro agile consenta l'impiego di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; si possono poi adottare forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Compiti dello sportello saranno: raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo e fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché alle opportunità di credito e alle agevolazioni previste a livello nazionale e locale.


domenica 6 novembre 2016

La malattia insorta durante le ferie ecco quando si possono sospendere



Una visita fiscale può determinare la sospensione delle ferie qualora il medico verifichi che la malattia o la patologia della quale si soffre non permette la fruizione del periodo di vacanza. Tale questione degli effetti della malattia intervenuta nel periodo di ferie è stata oggetto di un ampio dibattito in giurisprudenza. Il contrasto si può però oggi definire risolto per effetto della pubblicazione della sentenza 616/87 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante le ferie ne sospenda il decorso".

Il ragionamento della Corte è il seguente: la Costituzione pone il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, che comporta la conseguente necessità di fruire effettivamente delle ferie stesse. Da ciò discende quindi il diritto del lavoratore ad un congruo periodo di riposo, al fine di ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro, nonché di soddisfare le sue esigenze ricreative-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale. Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente avvenga il recupero delle energie del lavoratore, affinché il suo successivo apporto all'impresa sia più proficuo di risultati. Le finalità che si intendono perseguire sono certamente frustrate dall'insorgere della malattia durante il periodo di ferie. Quindi l'insorgenza di una malattia nel corso delle ferie ne determini la sospensione; le ferie riprenderanno a decorrere solo a guarigione raggiunta, e il lavoratore avrà diritto a un nuovo periodo di ferie di durata equivalente a quella perduta per effetto della malattia.

A tal fine è peraltro indispensabile che il lavoratore, ammalatosi durante le vacanze, si munisca immediatamente di un certificato medico che attesti il suo stato di malattia e che copia di questo certificato venga spedito a mezzo lettera raccomandata al datore di lavoro e alla USL di competenza entro due giorni dall'insorgenza della malattia. Solo così facendo si ha poi diritto di richiedere di godere del periodo di ferie perduto a causa della malattia.

Se dunque il principio generale è questo, risulta pacifico che la malattia sospende le ferie, salvo il caso in cui la malattia stessa non sia tale da pregiudicare la fruizione delle ferie, che è quella di consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione. Interpretata in tal modo la norma, appare nulla ogni clausola contrattuale che consenta la sospensione solo in caso di ricovero ospedaliero, in quanto pone una limitazione non consentita.

Si tenga presente, infine, che il lavoratore che si trovi in malattia  nel corso delle ferie non è tenuto a fare rientro presso il proprio domicilio per poter invocare la sospensione delle ferie stesse. Infatti, il periodo di malattia può essere trascorso anche in un luogo diverso dalla propria abitazione, e dunque anche in una località di villeggiatura, a condizione che di ciò venga data immediata notizia, tramite le opportune indicazioni da apporsi sul certificato di malattia, all’Istituto Previdenziale, che deve sempre avere la possibilità di valutare le effettive condizioni di salute del lavoratore.

Quindi sintetizzando vediamo quando le ferie si possono sospendere:

La Corte Costituzionale ha chiarito che si determina una sospensione del periodo di ferie e che ciò può accadere in forza del fatto che la funzione di relax e distrazione tipica delle agognate “vacanze” potrebbe essere pregiudicata dalla presenza di una determinata patologia. Naturalmente è necessario valutare caso per caso, in ragione della compatibilità della malattia con le ferie stesse.

E’ stato deciso in sede ministeriale di dover applicare il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile. Ha dunque stabilito che anche l’assistenza al disabile congiunto, da parte del lavoratore, sospende la fruizione delle ferie programmate.

Se però la malattia insorge prima dell’inizio delle ferie, essa non dà luogo al decorso delle ferie.
Nel caso in cui il lavoratore entri in ferie quando è già ammalato – cioè se la malattia è insorta prima – essa allora non permette il decorrere delle ferie stesse.

Il lavoratore in ferie che si ammali deve sottoporsi quanto più tempestivamente possibile alla visita fiscale, al fine di certificare in maniera “ufficiale” il proprio stato di malattia. Se il proprio medico curante non ha rilasciato certificazione telematica della visita effettuata, per ottenere la visita fiscale il lavoratore dovrà inviare all’INPS il certificato stesso corredato dall’indirizzo presso cui egli è reperibile e ove sono effettuabili le visite. Questo è un passaggio fondamentale, perché qualora non si invii la comunicazione, il diritto al recupero delle ferie non godute a causa della malattia è escluso.

Più che per la durata della malattia stessa le ferie possono essere sospese dalla presenza di una patologia, in forza dell’incidenza che tale patologia ha sull’essenziale funzione di riposo che sarebbe propria del periodo di ferie retribuite, il criterio della durata della prognosi sarebbe dunque secondario.

Il datore ha la possibilità di dimostrare che la malattia non pregiudica in alcun modo la finalità delle ferie. In questo caso esse non saranno sospese. Al fine di dimostrare questa condizione il datore dovrà operare naturalmente attraverso i controlli fiscali operati dalle strutture pubbliche; nella richiesta di visita all’INPS e alla ASL, il datore di lavoro deve precisare che il controllo è mirato a verificare se lo stato di malattia è tale da consentire la sospensione delle ferie.

L’effetto sospensivo si produce a partire dal momento in cui il datore di lavoro viene a conoscenza della malattia.

Come è noto il datore di lavoro può decidere di definire delle ferie collettive – delle giornate di chiusura dell’azienda – che rendono al lavoratore obbligatorio prendere un periodo specifico di vacanza (ad esempio le due settimane centrali di agosto). Qualora in quel periodo di chiusura il lavoratore entri in ferie, allora l’effetto sospensivo delle ferie ha luogo ugualmente e il lavoratore potrà fruire del periodo di ferie annuali a lui spettanti in un periodo successivo e diverso, previo opportuno accordo con il datore di lavoro, pur avendo fruito di fatto delle ferie obbligatorie.




mercoledì 2 novembre 2016

Come leggere la busta paga: trattamento economico



Busta paga e trattamento economico del personale: ecco come leggere le diverse voci della retribuzione a carattere fisso e variabile.

La busta paga è il documento necessario per tutti i dipendenti, che attesta la retribuzione netta e lorda del lavoratore e serve per verificare lo stipendio percepito e la sua congruità con quanto stabilito nel CCNL. Sulla busta paga si possono inoltre verificare i contributi pensionistici versati dal datore di lavoro a vantaggio del dipendente.

Nella composizione della busta paga possono concorrere diversi elementi reddituali che variano in base al settore economico di appartenenza del lavoratore subordinato e agli accordi di categoria. La busta paga può essere divisa in tre parti da leggere sempre dall’alto verso il basso: la prima parte dove trovate le informazioni qualitative del lavoratore, ossia il nome il cognome, il codice fiscale, la posizione INPS ed INAIL, il numero di matricola aziendale, la classe stipendiale se prevista, la data di assunzione ed una serie di informazioni aggiuntive.

In busta paga dovrà essere indicato: nome della società e del dipendente, livello e qualifica in cui questi è inquadrato, periodo di riferimento, assegni per il nucleo familiare, quantità di ferie disponibili e accantonamento per il TRF applicato. A titolo puramente esemplificativo si elencano le voci che concorrono alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente: stipendi; salari; superminimi; trattamenti accessori; gratifiche; premi; incentivi; compensi.

A questa prima parte si entra nel merito delle voce che avete guadagnato ed alimentato nel mese corrente sulla base del lavoro effettivamente svolto. La prima voce e più importante è quello che si chiama il lordo mensile ossia la prima voce di stipendio o retribuzione tabellare importo base stipendio lordo che è data dal valore della tariffa oraria applicata dal contratto nazionale per quella tipologia di lavoro per il numero delle ore lavorate nel mese.

Nella grande maggioranza delle attuali buste paga su una colonna trovate la retribuzione e queste voci e su quella accanto trovate le voci che alimentano le trattenute Irpef ossia quelle che subiscono le trattenute irpef in busta paga. Logico che in corrispondenza delle addizionali regionali e comunali troverete valorizzato per esempio solo la colonna delle trattenute.

Nel leggere una busta paga potete trovare comunque tantissime informazioni che non sono tutte obbligatorie per legge e che dipendono dai programmi di gestione delle buste paga utilizzati dal vostro datore di lavoro o dal suo consulente del lavoro. Per tale motivo esistono alcune voci che per esempio non sempre caratterizzeranno tutte le voci come per esempio i ratei di fine anni come le festività abolite, o i permessi residui di lavoro, il monte ore il ROL (se si considerano anche la 13esima e la eventuale 14esima, allora si parla di RAL, Retribuzione Annua Lorda). Più in fondo trovate invece le trattenute effettuate ai fini previdenziali e assistenziali come per esempio eventuali somme per i contributi IVS che sono i contributi che sono a carico del dipendente perché come sapete parte è a carico del dipendente e parte a carico del lavoratore.

Per finire trovate anche le detrazioni Irpef di fine mese, le ritenute Irpef finali applicate fino ad arrivare ad un imponibile INPS o imponibile previdenziale, imponibile Irpef su cui calcolare l’Irpef o imposte sul reddito delle persone fisiche e imponibile INAIL su cui calcolare i contributi assistenziali.

Per definire la retribuzione base, in base a esperienza, grado di responsabilità e autonomia, i lavoratori vengono associati a un livello (solitamente dal 1° al quadro) cui corrisponde una determinata indennità. I contratti collettivi di lavoro (CCNL) stabiliscono le retribuzioni minime relative ad ogni singolo livello di inquadramento.

Stipendio fisso
La retribuzione diretta in busta paga è composta in primis da voci fisse: minimo contrattuale (paga base), indennità di contingenza, EDR, terzo elemento, scatti di anzianità ed eventuali indennità aggiuntive (superminimi, ecc.). Alla retribuzione di base dovranno essere aggiunte eventualmente le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro notturno, gli assegni “ad personam”, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e premi di produzione.

Stipendio variabile
Tra gli elementi variabili della busta paga rientrano: straordinari, indennità: per turni, per notturno, di disagiata sede, trasferta, sussidi e assegni per familiari a carico, tredicesima e quattordicesima, lavoro festivo, giorni malattia retribuiti, rimborsi e conguagli, premi.

La quota retribuzione per lavoro notturno, per esempio, nel 2016 è di nuovo tassata con l’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’ordinaria tassazione ad aliquote IRPEF progressive, indipendentemente dalla frequenza con cui il lavoratore viene impiegato nei turni di notte. Per premio di produzione si intende l’incentivo offerto ai dipendenti allo scopo di migliorare servizio e competitività dell’azienda. Vengono definiti obiettivi e programmi a carattere aziendale, di gruppo o individuali. Gli obiettivi, solitamente annuali, devono essere consegnati in tempo utile affinché si possa predisporre un’adeguata programmazione.

Le buste paga che si leggono, o per lo meno le più comuni, inseriscono anche il dato aggregato delle ritenute effettuate da fine anno in modo da controllare agevolmente se il datore di lavoro vi sta applicando correttamente le ritenute oppure sarete vittime di qualche conguaglio Irpef salato da versare. Se trovate una voce che si chiama imponibile Irpef alla data del… potete calcolarvi da soli quale è la vostra tassazione teorica applicando a questo valore gli scaglioni di reddito Irpef.

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