lunedì 27 febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi le voci a rischio di errore nei modelli 2017



Ultime ore per presentare la dichiarazione IVA per il 2016, la scadenza è martedì 28 febbraio 2017: si tratta di una fondamentale novità fiscale, che vede la separazione rispetto alla dichiarazione dei redditi. Il termine vale solo per questo primo anno di applicazione: dal 2018 la dichiarazione si trasmetterà dal primo febbraio al 30 aprile. La platea degli interessati non cambia: l’adempimento riguarda tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, artistiche, professionali.

L'operazione 730 precompilato anche quest’anno parte all’insegna della sperimentazione. Del resto il meccanismo, con oltre 30 milioni di contribuenti coinvolti e migliaia di dati trasmessi ed elaborati, è inevitabilmente complesso: pur essendo al terzo anno di applicazione, anche questa volta si aggiungono nuove informazioni, con nuovi soggetti chiamati a trasmetterle, e dunque nuove criticità. Domani, martedì 28 febbraio, sarà la volta, tra gli altri, di banche e assicurazioni, mentre gli amministratori di condominio hanno ottenuto una proroga al 7 marzo.

Dai farmaci ai mutui, ecco tutte le informazioni che troverete nella precompilata
Peraltro, il legislatore era consapevole fin dall’inizio della difficoltà dell’operazione, visto che ha dichiarato la «sperimentalità» della precompilata all’articolo 1 del Dlgs 175/2014. Anche quest’anno, infatti, tutti i soggetti coinvolti dovranno approcciare le procedure armandosi di pazienza e di attenzione, verificando sul campo la conferma delle soluzioni ai problemi emersi negli scorsi anni e le problematiche che porranno i nuovi dati, su cui devono concentrarsi in misura ancora maggiore i controlli.

Le novità
Quest’anno fanno il loro debutto nel modello precompilato i dati trasmessi da:

•esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci;

•iscritti agli albi degli psicologi;

•iscritti agli albi professionali degli infermieri;

•iscritti agli albi professionali delle ostetriche;

•iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

•ottici;

•iscritti agli albi professionali dei veterinari;

•soggetti che erogano rimborsi delle spese universitarie;

•amministratori di condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici eseguiti nel 2016

L’esperienza dei primi due anni insegna che la prima trasmissione è sempre difficoltosa, caratterizzata da dati che poi risultano grezzi o incompleti, anche per via delle difficoltà interpretative non ancora risolte. Prima di confermarli, quindi, occorre particolare attenzione.

Le ciriticità
In linea generale, le difficoltà si possono suddividere in tre categorie.

Gli oneri e redditi da inserire. Alla prima fanno riferimento gli oneri che, pur essendo deducibili o detraibili, non sono ancora entrati nel sistema della dichiarazione precompilata, che pertanto andrà, giocoforza, integrata. Si tratta, ad esempio, delle detrazioni per spese scolastiche, di quella collegata della frequenza dei figli all’asilo, delle erogazioni liberali a soggetti qualificati, dei versamenti ai consorzi di bonifica e così via.

Del resto la necessità di effettuare un’integrazione può riguardare anche i redditi: ad esempio, se il sostituto d’imposta ha trasmesso più certificazioni uniche (Cu), oppure risultano più Cu conguagliate o con conguagli non corretti, il dato non risulterà “caricato” dal sistema nella precompilata, con obbligo di intervento da parte del contribuente.

Oneri da rettificare. La seconda casistica riguarda gli oneri che compaiono nella precompilata, ma che possono essere suddivisi in maniera differente tra i contribuenti. Si pensi alle spese sostenute per i familiari a carico (circolare 11/E/2007) o a quelle trasmesse dagli amministratori di condominio in relazione agli interventi condominiali meritevoli del 50-65% (circolare 122 del 1999, risposta 4.7).

Senza dimenticare che, anche in questi casi, se i dati presenti nella precompilata sono errati (ad esempio relativi a un familiare non più a carico oppure a una spesa sostenuta da altro soggetto) l’amministrazione ha sempre affermato l’obbligo del contribuente alla correzione.

I requisiti soggettivi. Infine, va ricordata la casistica degli oneri che sono presenti nella precompilata (o nel foglio integrativo aggiuntivo) ma che, per essere deducibili o detraibili, devono osservare determinati requisiti che solo il contribuente può conoscere.

Le complicazioni
Nel complesso si ha la netta sensazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'amministrazione e da tutti i soggetti coinvolti, il risultato sia sempre condizionato dalla complicazione insita nel nostro sistema tributario.È arduo far coesistere una dichiarazione precompilata con un sistema che necessita di 111 pagine di istruzioni per il solo 730 (che è il modello più semplice). Anche perché le istruzioni sono solo una traccia per la compilazione e, per ogni caso particolare, la risposta va cercata altrove. Procedure semplici richiedono, alla base, adempimenti concettualmente semplici e, su questo, l’impressione è che ci sia ancora molto da lavorare.

La dichiarazione IVA si presenta esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e controllo e le specifiche tecniche. La presentazione si intende effettuata nel momento di cui l’Agenzia attesta l’avvenuta presentazione attraverso la specifica ricevuta. La presentazione in ritardo, ma entro i successivi 90 giorni (quindi entro il 29 maggio) prevede il pagamento della sanzione di 250 euro, riducibili a 25 euro mediante ravvedimento operoso. Superati i tempi supplementari, per il fisco la dichiarazione è omessa, anche se l’imposta risultante dal modello “ritardatario” fa titolo ai fini della riscossione. È possibile, prima della scadenza ordinaria di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già inoltrata, compilando un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Per quanto riguarda infine il pagamento dell’imposta, versamento entro il 16 marzo 2017 (in unica soluzione o in rate mensili, al massimo fino a novembre) oppure, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, rispettando i termini previsti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 31 luglio).

Casi di esonero
Contribuenti che nel 2016 hanno registrato soltanto operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972) compiendo esclusivamente operazioni per le quali è prevista l’esenzione. L’esonero non è applicabile in caso di registrazione di operazioni intracomunitarie, di rettifiche e di acquisti per i quali è previsto il pagamento dell’Iva da parte del cessionario (per esempio, acquisti di oro, argento puro e rottami);

contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi o al regime forfetario per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);

produttori agricoli dispensati dagli adempimenti Iva;

organizzatori di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno scelto di applicare l’Iva ordinaria;

imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini del tributo;

i contribuenti Iva, residenti in altri stati Ue, se hanno eseguito nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo al pagamento dell’imposta;

chi ha optato per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i ricavi provenienti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

contribuenti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva in Italia per gli obblighi riguardanti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

CIG straordinaria, come fare domanda



L'imprenditore che intende richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria , direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale, deve:

attivare preventivamente la procedura di consultazione sindacale;

inviare la richiesta al Ministero del Lavoro sul mod. CIGS-SOLID 1;

a fronte dell'emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione dell'intervento straordinario, inviare all' INPS il mod. IG15/STR SR 40. .Dal 1° marzo 2017 in vigore le nuove modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: come funziona il sistema di CIGS con ticket.

A differenza delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO), previste per riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa dovute a eventi temporanei e transitori, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a fronteggiare gravi crisi o per consentire alle aziende di affrontare processi di ristrutturazione/riorganizzazione.

L'intervento della CIGS può essere richiesto per:

ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;

crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;

procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni), fino al 31.12.2015 e solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con il Messaggio n. 738/2017 l’INPS chiarisce l’obbligo dell’utilizzo del ticket per le domande di integrazione salariale straordinaria, facendo seguito alla circolare n. 9/2017, nella quale al paragrafo 7.3 veniva prevista l’estensione del Sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni agli eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a partire dal secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare stessa (gennaio 2017).

Dunque, a partire dal 1° marzo 2017, il Sistema di Gestione della Cassa Integrazione Guadagni con ticket sarà esteso alle domande di CIG Straordinaria: per gli eventi di CIGS che avranno inizio a partire da tale mese le imprese saranno tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con ticket.

Nel Messaggio INPS si legge in particolare che:

“A seguito dei decreti ministeriali di concessione, per tutte le istanze di CIGS che le Aziende presenteranno all’INPS mediante MOD cod. SR40 (IG15) a partire dalla predetta data del 01/03/2017 e con decorrenza non antecedente alla stessa, sarà obbligatorio associare un ticket UNIEMENS.
Sarà inoltre obbligatoria l’esposizione con ticket su UNIEMENS anche degli eventi CIGS per periodi dal 1.3.2017 richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma non ancora concessi tramite decreto ministeriale”.

L’INPS comunica di aver messo a disposizione delle aziende, sull’applicazione online per l’invio delle domande compilate con Digiweb, la nuova funzione “TICKET” dalla quale sarà possibile creare il ticket da associare alla domanda di CIG Straordinaria già inviata (MOD cod. SR40 – IG15), in alternativa alla generazione direttamente su UNIEMENS.

Diversamente dalla procedura per la domanda di CIG Ordinaria, l’associazione del ticket per la CIG Straordinaria non sarà contestuale all’invio della domanda, ma bisognerà prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente creare ed associare il ticket da utilizzare anche sugli UNIEMENS per contrassegnare gli eventi di CIG Straordinaria. In assenza di ticket associato alla domanda, le sedi INPS non potranno prendere in carico le domande di CIG Straordinaria.
L'azienda che richiede l'intervento della CIGS deve innanzitutto inviare una comunicazione alle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) se presenti ovvero alle OO.SS. (Organizzazioni sindacali territoriali).

Successivamente, entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, l'imprenditore o gli organismi rappresentativi dei lavoratori, saranno tenuti ad inoltrare domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente ufficio regionale, nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, se l'intervento riguarda unità aziendali ubicate in una sola regione; o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se l'intervento riguarda unità aziendali ubicate in più regioni.

Oggetto dell'esame congiunto sarà il programma che l'impresa intende attuare, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

la durata;

il numero dei lavoratori interessati alla sospensione;

le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;

i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere (Sentenza Cassazione del 11/5/2000, n.302);
le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione, laddove l'impresa in caso di mancata adozione di meccanismi di rotazione, sarà tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative.

Detta procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, dovrà concludersi entro:
10 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, per le aziende fino a 50 dipendenti;

25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, per le aziende con oltre 50 dipendenti.

La domanda
Per la concessione dei trattamenti CIGS a favore delle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale è predisposto un nuovo modello, denominato CIGS/SOLID-1, valido per tutte le domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Il modello, CIGS/SOLID-1 comprende:

la domanda,

il programma di intervento

la scheda relativa alla causale invocata

Il modello dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena l'improcedibilità della domanda, e presentato o inviato in tre copie, di cui una in bollo, alla Direzione provinciale del lavoro.

A tal fine dovrà essere altresì allegata la copia del:
verbale di esame congiunto
parere motivato delle regioni nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Nel momento in cui l'ufficio ministeriale è in possesso di tutta la documentazione indicata, potrà aver luogo il procedimento per l'intervento di integrazione salariale, laddove la carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie, ed alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

L' invio della domanda di intervento CIGS potrà avvenire soltanto in forma cartacea, e se non presentata direttamente, dovrà essere inviata con raccomandata A/R.

Si precisa che, ai fini del computo dei termini di conclusione del procedimento, farà fede la data di ricezione dell'istanza da parte della Divisione XI, a condizione che la stessa risulti, al momento del suo esame in fase istruttoria, completa della documentazione richiesta.

Ciascuna richiesta di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo pari a 12 mesi, essa dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta ed inviata, entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, alla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale. Detto termine di presentazione della domanda verrà applicato anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda dovrà essere contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento stesso.

Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga in ritardo, l'eventuale trattamento CIGS decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa (art.7, comma 2, Legge 164/75), tranne che per le aziende soggette ad amministrazione straordinaria e procedure concorsuali. Qualora l' omessa o tardiva presentazione, della domanda di CIGS arrechi danno ai lavoratori dipendenti a causa della perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore sarà tenuto a corrispondere agli stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Termini di concessione della CIGS
Il decreto di concessione dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni Straordinaria (CIGS) adottato dal Ministero del Lavoro ha validità annuale. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, la validità è limitata a 6 mesi; per il secondo semestre dei primi 12 mesi di intervento e per gli eventuali periodi annuali , il trattamento è concesso subordinatamente all'esito positivo degli accertamenti relativi alla regolare attuazione del programma da parte dell'azienda.

I termini di emanazione del decreto di concessione sono:

30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI per:
crisi aziendale;

primo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica ispettiva;

fallimento; concordato preventivo "cessio bonorum"; liquidazione coatta amministrativa;

amministrazione straordinaria con o senza prosecuzione dell'esercizio di impresa;
contratto di solidarietà;

secondo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, laddove in tal caso occorrerà acquisire la relazione sugli esiti degli accertamenti del competente organo ispettivo in ordine all'effettivo inizio della realizzazione del programma predisposto dall'impresa.
60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI per i periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento CIGS, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, laddove in tale caso, occorrerà tener conto dei termini utili per consentire al Servizio ispezione di verificare la regolare attuazione del programma.

Per quanto riguarda i programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riferiti alle imprese con più di 1000 dipendenti, aventi unità aziendali ubicate in due o più regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, verrà concesso entro i seguenti termini:

60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Divisione XI relativa al primo semestre, laddove la stessa Divisione, ricevuta la domanda procederà all'iter istruttorio, redigendo una relazione tecnica, illustrativa del programma predisposto dall'azienda, da trasmettersi al Comitato Tecnico ai fini della formulazione del parere sul programma stesso.

30 giorni dalla data di ricezione della relazione ispettiva da parte della Divisione XI relativamente alla concessione del secondo semestre dei 12 mesi di intervento, o 60 giorni se il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la situazione al vaglio del comitato tecnico.

90 giorni dalla data di ricezione, da parte della Divisione XI, della domanda relativa ai periodi successivi ai primi 12 mesi di intervento CIGS.

Si precisa che in tal caso la relazione ispettiva è obbligatoria e i suoi esiti dovranno essere comunicati al Comitato Tecnico, affinché esprima nuovamente, o confermi, il parere precedentemente espresso.

mercoledì 22 febbraio 2017

Controllo e-mail e smartphone aziendali: divieto del Garante per la Privacy



Il Garante per la Privacy, con Nota 17 febbraio 2017, n. 424, ribadisce che sono vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali.

Per il datore di lavoro accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale è un comportamento illecito.
I datori di lavoro possono trattare i dati personali dei lavoratori dipendenti solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro, così come il trattamento degli stessi può avvenire solo a cura del personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite: queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy nel vademecum che traccia le linee guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori.

Il datore di lavoro non può accedere indiscriminatamente alle email dei dipendenti, ai dati personali contenuti nello smartphone o nel tablet, né tanto meno intervenire da remoto sui contenuti del device in dotazione al lavoratore: lo ribadisce il Garante della Privacy vietando l’utilizzo di dati trattati in violazione alle norme di legge.

In primo luogo, la policy sul trattamento dei dati va comunicata al dipendente con specifica informativa, dettagliando modalità e finalità dell’attività di raccolta e conservazione dei dati. Ci sono poi regole precise da seguire nel trattamento e conservazione dei dati, che devono sempre uniformarsi al principio di correttezza e non possono prevedere attività  di controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.

Altre violazioni: configurazione del sistema di posta elettronica in modo da conservare copia della corrispondenza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per un tempo non proporzionato (anni): dopo la cessazione del rapporto gli account di posta devono essere rimossi, previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici per informare i terzi e fornire loro indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento.

Non è conforme ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza la conservazione per anni su server aziendali sia dei dati esterni che dei contenuti delle comunicazioni elettroniche.

In generale, le norme sul controllo a distanza, anche dopo le modifiche del Jobs Act, contenute nell’articolo 23 del decreto legislativo 151/2015, non consentono di effettuare attività idonee a realizzare (anche indirettamente) il monitoraggio massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.

Il datore di lavoro è sempre tenuto a salvaguardare la libertà e la dignità del lavoratore e, in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale.

La disciplina di settore in materia di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare  attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore.

Il Garante considera illecita anche la mancata disattivazione della mail aziendale dopo la fine del rapporto di lavoro  e l'eccessiva durata  del periodo di conservazione sui server aziendali dei dati e dei contenuti delle comunicazioni elettroniche intrattenute dal dipendente.

I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e delle  eventuali verifiche da parte del lavoro da server remoti.



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