domenica 30 dicembre 2018

Dal 2019 con fatturazione elettronica meno evasione e più competitività


Le Partite IVA sanno bene che il loro mondo sarà rivoluzionato dalla Fatturazione Elettronica. I più timorosi e meno avvezzi al cambiamento guardano a questo passaggio con timore, considerando il nuovo adempimento come un aggravio di costi; i più ottimisti come a una grande opportunità. Il vero punto chiave di questa rivoluzione è la disintermediazione della consulenza fiscale, ovvero il cambio di passo nel rapporto tra impresa e commercialista.

Maggior controllo sulle entrate Iva, anche a supporto della lotta all'evasione fiscale, fino ai maggiori investimenti nell'ambito della digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Sono alcuni dei vantaggi e delle opportunità della fatturazione elettronica che investirà anche i privati dal primo gennaio 2019. La fatturazione elettronica è l’evoluzione naturale che serve anche per tenere conto dei pagamenti elettronici. Sempre più infatti aziende, srl, manager, imprenditori utilizzano carte di credito per pagamenti in cui la moneta è smaterializzata ma con un processo connesso a una fatturazione. Una volta, ad esempio, su Amazon compravano i privati, sempre più invece vi operano le aziende, sia per vendere che per comprare.

Sperimentata prima all’interno della Pubblica amministrazione e introdotta dal 1° luglio 2018 anche per i subappaltatori della Pa, la fatturazione elettronica si appresta dunque a diventare obbligatoria anche per le transazioni tra privati. L'obbligo sarà esteso a tutti i possessori di partita Iva, esclusi i contribuenti nel regime forfettario e del regime dei minimi.

Per l’Italia il dato è significativo: sarà la prima nazione dell'Unione europea a introdurre la fatturazione elettronica per tutte le attività produttive e commerciali, indifferentemente dal fatto che si tratti di società o di liberi professionisti con partita Iva.

L'introduzione della fatturazione elettronica può essere considerata un'importante opportunità per crescere sul fronte dell’innovazione e della digitalizzazione e migliorare la propria competitività a livello continentale. Per molte aziende, infatti, l'obbligatorietà della fatturazione elettronica, tra privati, sarà solo il primo passo verso la piena digitalizzazione dei processi produttivi e amministrativi e la conseguente ottimizzazione dei processi aziendali. Non sono necessari, peraltro, investimenti economici e formativi ingenti per riuscire ad adempiere alle prescrizioni legislative previste dall'introduzione della fatturazione elettronica. Le aziende potranno infatti scegliere un gestionale 'pronto all’uso'.

Il beneficio ottenibile passando da un processo tradizionale basato su carta alla fatturazione elettronica, deriva in larga parte da risparmi legati alla gestione della relazione con il cliente (tempi dedicati a capire se la fattura è effettivamente arrivata, se è stata presa in carico, se e quando verrà pagata ecc.) e gestione della conservazione, che introduce risparmi legati all'eliminazione dei costi di gestione dell'archivio cartaceo.

Tuttavia la maggior parte dei vantaggi economici non deriva da minori costi di stampa e spedizione, ma dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti che generano una riduzione e ottimizzazione dei costi (no data entry manuale, no errori registrazioni, no smarrimenti), ridotto rischio falsi e duplicazioni (riconciliazione automatica dei dati e processi autorizzativi con controlli sui dati fattura più efficienti) e riduzione errori nei pagamenti e riduzione dei tempi medi di pagamento.

La fatturazione elettronica permette, inoltre, di inviare e ricevere fatture senza dover stampare sulla carta nessuna fattura, e quindi azzera completamente qualsiasi costo di stampa, eventuale spedizione, e poi i costi di marca da bollo e di uno spazio fisico in cui conservare le fatture cartacee. Insomma, una rivoluzione digitale che permette di inviare fatture in forma elettronica, e di compilarle e mandare a clienti, commercialisti e a tutti i diretti interessati in maniera semplice, virtualizzando tutto e senza necessità di ricorrere, quindi, alla carta.

Lo scenario operativo
Quella del 2019 rappresenta l’ultima fase di una filiera che si articola in diversi passaggi fondamentali:

luglio 2018 – fattura elettronica obbligatoria per le cessioni di benzina o gasolio per motori e prestazioni rese da subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici;

settembre 2018 – fattura elettronica obbligatoria nei confronti di soggetti extra-UE per fatture emesse in ambito tax free shopping (ai sensi dell’art.4-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193);

gennaio 2019 – fattura elettronica obbligatoria per tutte le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.

Dall’invio alla ricezione, passando per la registrazione telematica, si tratta di un adempimento che cambierà l’organizzazione di imprese e studi. Nello specifico, la nuova disciplina impone non solo la generazione di fatture elettroniche attraverso appositi sistemi informatici, ma che si provveda anche alla conservazione sostitutiva a norma della contabilità. Sarà dunque necessario dotarsi di adeguati sistemi di archiviazione e classificazione delle fatture, per garantire maggiori controlli e neutralizzare il rischio di errore.

mercoledì 26 dicembre 2018

Incentivi e bonus assunzioni donne: settori e professioni



Il bonus donne consiste in un incentivo per le imprese finalizzato all'assunzione di donne (ma anche di uomini) in possesso di determinati requisiti oppure residenti in aree svantaggiate o assunte in settori con un alto tasso di disparità uomo-donna.

Imprenditori e dirigenti, di grandi aziende, professioni tecniche, vertici della pubblica amministrazione, persino esponenti degli organi legislativi: sono tutte professioni caratterizzate da un tasso di disparità di genere superiore al 25% della media, per cui spettano incentivi alle assunzioni femminili.

L’elenco di settori e mansioni caratterizzate da questo tasso di disparità è pubblicato con decreto interministeriale del 28 novembre, che rende utilizzabile l’agevolazione prevista dall‘articolo 4 della legge 92/2012. Si tratta di uno sgravio contributivo al 50% per 12 o 18 mesi, a seconda che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione spetta per le assunzioni di disoccupati da almeno 12 mesi che abbiano più di 50 anni, oppure donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in zone ammissibili ai fondi strutturali Ue oppure occupare in settori o professioni caratterizzate da un tasso di disparità superiore al 25% rispetto alla media.

Per quanto riguarda i settori, il più “maschile” sono le costruzioni (disparità superiore all’80%), seguito da acqua e gestione rifiuti (intorno al 75%). Gap superiore al 50% anche per industria estrattiva, trasporto e magazzinaggio, energia.

E veniamo alle professioni. Alcuni dati non stupiscono, ad esempio l’altissima preponderanza di uomini nelle forze armate. In realtà, la differenza più marcata riguarda artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici. Fra i dati rilevanti, il gap superiore al 70% nelle professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione (85% di uomini contro il 15% di donne), ingegneri, architetti e professioni assimilate (il differenziale è intorno al 60%).

Fra gli imprenditori, si può spezzare una lancia a favore delle piccole e medie imprese: in generale, la professione è a forte preponderanza maschile, ma il gap è decisamente meno vistoso fra le piccole imprese. Nel dettaglio, nella grandi imprese ci sono l’82% di imprenditori, amministratori e direttori uomini contro il 18% di donne, nelle realtà di minori dimensioni, uomini al 65% e imprenditrici donne al 35%.

Da segnalare, infine, la presenza in questa poco edificante classifica dei dipendenti con qualifiche elevate delle pubbliche amministrazioni, ovvero: membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale.

Le assunzioni incentivate possono essere sia a tempo determinato che indeterminato e anche in somministrazione. Per le assunzioni termine il bonus spetta per dodici mesi ed è pari al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro. Se l’assunzione a termine viene trasformata a tempo indeterminato lo sgravio spetta fino a 18 mesi.

Requisiti
Ma vediamo in breve quali sono i requisiti che il lavoratore deve possedere al momento dell’assunzione per poter richiedere lo sgravio.

Il bonus in realtà si applica sia a uomini che donne over 50 disoccupati da oltre dodici mesi (c. 8 art. 4 L. 92/2012).

Inoltre il bonus può essere applicato anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi in qualsiasi settore e in tutte le regioni d’Italia.

Infine l’incentivo può essere fruito per:

l’assunzione di donne di qualsiasi età residenti nelle aree svantaggiate e prive d’impiego da almeno 6 mesi, oppure per l’assunzione nei settori e nelle professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo. I settori e le professioni individuati sono individuati annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF.

Bonus donne e over 50 disoccupati 2019: settori e professioni individuati
Con il Decreto interministeriale 09/11/2018, che trovate allegato a fondo pagina, vengono individuati:

i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.

le professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.



venerdì 23 novembre 2018

Legittima l’indennità di disoccupazione anche se il lavoratore ha un con contratto a termine



Lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia minima imponibile per legge (Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26027).

La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’indennità di disoccupazione al lavoratore in somministrazione che perde uno dei 2 contratti che lo legano al datore somministratore, dovendosi ritenere che lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione non equivalga alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia minima imponibile per legge.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 ottobre 2018, n. 26027, ha riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione per un lavoratore in somministrazione che aveva perso uno dei 2 contratti stipulati tramite agenzia, mantenendone uno. Infatti, respingendo il ricorso dell'INPS , i Supremi giudici affermano che  lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto al fatto di percepire un reddito inferiore alla soglia minima imponibile per legge.

Il caso aveva ad oggetto la stipula di più contratti di somministrazione a tempo determinato, da parte di una lavoratrice rimasta poi disoccupata che aveva inoltrato richiesta di corresponsione di indennità di disoccupazione.

In primo grado, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato l’Inps a corrispondere alla lavoratrice l’indennità di disoccupazione
L’istituto previdenziale era ricorso davanti alla Corte di appello di Torino che aveva ribadito, in linea con la decisione del giudice del lavoro, che non poteva esservi dubbio sul fatto che l’indennità di disoccupazione spettasse al lavoratore occupato contemporaneamente presso due diversi datori di lavoro che, a partire da una certa data in avanti, avesse perduto uno dei due contratti, ricadendo quindi sotto la soglia reddituale; di conseguenza aveva rigettato il ricorso prodotto dall’Inps.

A questo punto, l’Inps aveva ricorso in Cassazione rilevando che  tale decisione avrebbe male interpretato la disciplina prevista dall’ordinamento previdenziale secondo la quale l’indennità di disoccupazione è riconosciuta solo a favore di coloro che involontariamente non siano più titolari di un rapporto di lavoro, anche se non stabile e continuativo nel corso dell’anno. In altri termini, a detta del ricorrente, la scriminante per l’erogazione di suddetto istituto previdenziale era determinata dalla mancanza di lavoro, tout court, ed a tale proposito il riferimento normativo a sostegno di tale tesi era contenuto nel R.D.L. n. 1827 del 1935, precisamente l’art. 45, terzo comma, secondo cui “L’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l’assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro”.

Ad avviso della Corte di Cassazione il ricorso dell’Inps è da ritenersi infondato in quanto non è giuridicamente legittimo introdurre, e, quindi, fare valere, una discriminazione tra la specie di un unico datore di lavoro somministratore rispetto a più rapporti di lavoro part time a tempo determinato del lavoratore somministrato, a quella di un lavoratore titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale con distinti datori di lavoro. Quanto affermato, soprattutto in considerazione del fatto che la parte debole del rapporto di lavoro (id est, il lavoratore) in ambedue i casi si vedrebbe privato della propria fonte reddituale di sostentamento.

I Giudici di legittimità hanno, pertanto, riconosciuto pregio giuridico alla decisione della Corte di Appello di Torino la quale aveva stabilito che lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia minima imponibile dalla legge.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha richiamato una propria precedente pronuncia (Cass. Sez, lav. n. 705/2016) dove, in un caso di collocamento in mobilità per uno dei due rapporti a tempo parziale cui  era interessato un lavoratore, ha stabilito che “Il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cd orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell’altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista per l’iscritto alle liste di mobilità della L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 6, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l’iscrizione;




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