mercoledì 3 gennaio 2018

Incentivi assunzioni over 50


Resta in piedi, nel 2018, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro  per l’assunzione di:

donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;

donne disoccupate da almeno 24 mesi;

lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Vediamo come applicare gli sgravi contributivi del 50% per chi assume disoccupati ultracinquantenni.

Contribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati ultracinquantenni: si tratta dell’incentivo introdotto dalla Riforma Lavoro 2012, che continua ad essere applicabile dalle imprese anche nel 2018.

Vediamo una breve guida al beneficio contributivo assunzioni over 50, il cui riferimento normativo sono i commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della legge 92/2012, mentre le regole applicative sono contenute nella circolare INPS 111/2013.

Dal 1° gennaio 2013, per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, sono previsti i nuovi bonus fiscali per le aziende che assumono lavoratori con oltre 50 anni, disoccupati da almeno un anno.

Per questi nuovi contratti – a tempo determinato (anche in somministrazione) o a tempo indeterminato – sono previste assunzioni agevolate sotto forma di sconti contributivi.
Lo sconto sul costo del lavoro – previsto dall’articolo 4, commi 8-10, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero) – consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Con un contratto a tempo determinato l’agevolazione avrà durata di 12 mesi, con un indeterminato (anche con trasformazione da assunzione a termine) l’agevolazione durerà per 18 mesi.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013,  mancano ancora le regole operative per far partire tali agevolazioni: “le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contratti intermittenti
Un’altra novità interessante per le aziende che intendono assumere lavoratori con età superiore ai 55 anni è quella di poter stipulare contratti di lavoro intermittenti, nella stessa modalità con la quale vengono regolate le prestazioni di lavoro di tipo discontinuo e occasionale con chi ha meno di 24 anni di età.

Ecco come si fa il calcolo nel caso della trasformazione. La regola è che la trasformazione debba avvenire entro la scadenza del precedente beneficio. Quindi, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a termine incentivato, con trasformazione al termine del precedente contratto, non spetta nessun incentivo. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).

L’incentivo spetta anche nel caso in cui la stessa azienda riassuma un disoccupato che precedentemente era stato un proprio dipendente, purché sussista il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.

E’ invece escluso nel caso in cui sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’incentivo è subordinato a una serie di prerequisiti da parte dell’azienda: degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.




lunedì 1 gennaio 2018

Sgravio per assunzione apprendisti



La legge di bilancio 2018 presenta importanti nuove misure per il lavoro e in particolare gli sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani, già annunciati nelle scorse settimane.

Le novità piu importanti sono due:

Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale per l’assunzione di soggetti fino a 35 anni, finora si era parlato di un limite a 29 anni. Questa misura sarebbe valida  però solo per il 2018.

Agevolate sia le assunzioni a tempo indeterminato che le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.

Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Stessa agevolazione, cioè decontribuzione al 100% anche per altri due casi particolari:
giovani del Sud e

NEET (giovani che non studiano e non lavorano , iscritti al programma Garanzia Giovani)

In sostanza si prorogherebbe il Bonus sud e lo sgravio del programma europeo Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35 anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.

Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali, mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL.

Le altre misure per il lavoro previste sono:

incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale

Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale

Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.

La legge ha l’indubbio pregio di sottrarre gli incentivi per l’assunzione dei giovani alla precarietà dei rinnovi annuali e introduce a regime una riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni d’età, elevati a 35 per il solo anno 2018.

La riduzione contributiva è pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi) per i primi tre anni di contratto, con un tetto massimo di 3.000 euro ed opera a condizione che alla data della prima assunzione incentivata il giovane non sia stato occupato a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altro datore. Non sono, però, ostativi al riconoscimento del beneficio gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus per assumere lavoratori fino a 35 anni di età sarà in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.

Le imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.250 euro all’anno e per una durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.




venerdì 22 dicembre 2017

250 euro a chi non può lavorare: i requisiti per ottenerlo e come si presenta la domanda



L’assegno viene erogato mensilmente insieme alla rendita che viene rivalutata annualmente, con decreto del ministero del Lavoro, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Per richiedere l’assegno di incollocabilità è necessario essere in possesso di una serie di requisiti. Il primo consiste nell’età, che non deve superare i 65 anni. Il grado di inabilità non può essere inferiore al 34%, riconosciuto dall’INAIL per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006. Inoltre, il grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico deve essere superiore al 20.

Per ciò che riguarda il risarcimento danni per infortuni senza vigilanza, la domanda va presentata alla sede INAIL di competenza, insieme alla descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente), oltre che ai dati anagrafici e alla fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. La domanda può essere presentata al lo sportello della sede competente, via posta ordinaria, via Pec oppure avvalendosi dell’assistenza di un patronato.

Ammonta a 256,39 euro l’assegno per infortunio in itinere e incollocabilità previsto dall’INAIL in favore degli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria. L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato confermato dall’Istituto, a decorrere dal 1° luglio 2017, nella misura di euro 256,39, con la circolare n. 40/2017. Si tratta di un assegno erogato mensilmente insieme alla rendita che viene rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

L’assegno di incollocabilità è una prestazione assistenziale erogata dall’INAIL ai soggetti impossibilitati a collocarsi in qualsiasi settore lavorativo: esente da IRPEF, è concesso mensilmente agli invalidi del lavoro in seguito a certificazione del centro di medicina legale della sede competente.

Requisiti assegno incollocabilità

età non superiore a 65 anni;

impossibilità di collocamento in qualsiasi settore lavorativo (riconosciuta dagli organismi competenti);

inabilità per infortuni sul lavoro o malattie professionali non inferiore al 34% riconosciuta dall’INAIL secondo le tabelle allegate al DPR 1124/1965 per eventi fino al 31 dicembre 2006;

menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% secondo le tabelle allegate al DLgs 38/2000 per eventi dal 1 gennaio 2007.

Domanda
Per ottenere l’assegno occorre presentare domanda alla sede INAIL di appartenenza, indicando dati anagrafici del richiedente e descrizione dell’invalidità lavorativa o extra-lavorativa, allegando fotocopia del documento identità ed eventuale certificazione di invalidità extra-lavorativa. Una volta che l’INAIL accerta la sussistenza dei requisiti, il centro medico legale della sede competente verifica con apposita visita medica i requisiti sanitari prescritti dalla legge. In caso di esito positivo, comunica all’interessato l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. In caso negativo, gli specifica le motivazioni del rigetto.

Pagamento
L’assegno – importo pari ad euro 256,39 – iene erogato nel mese successivo alla presentazione della richiesta e dura fino ai 65 anni di età, a patto che nel frattempo non si siano verificate variazioni nella condizione di incollocabilità. Viene pagato con:

accredito su conto corrente bancario o postale, libretto di deposito nominativo bancario o postale;

carta prepagata dotata di IBAN;

istituti convenzionati con l’INPS per i soggetti titolari di rendita che riscuotono all’estero;

sportello postale o bancario, per importi inferiori alla soglia del contante.

Per richiedere l’assegno di incollocabilità è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

età non superiore ai 65 anni;

grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;

grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

La domanda va presentata alla sede INAIL di competenza completa della descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente),  oltre che dei dati anagrafici e della fotocopia del documento di identità. In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione. La domanda può essere presentata:

presso lo sportello della Sede competente

via posta ordinaria

via PEC;

avvalendosi dell’assistenza di un patronato.



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