domenica 20 novembre 2011

Fallimento aziendale che fine fa il TFR?

E' un grave errore licenziarsi preparare e consegnare al datore di lavoro la lettera di dimissioni prima dell’avvenuto fallimento dell’azienda, meglio aspettare ed avere pazienza che le procedure concorsuali di fallimento iniziano.
Innanzitutto per dar luogo a licenziamenti collettivi devono sussistere contemporaneamente quattro condizioni:
1. l'impresa deve avere in forza più di quindici dipendenti;
2. si effettuino almeno cinque licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni;
3. i provvedimenti riguardino un'unica unità produttiva o più unità produttive situate nella medesima provincia;
4. i licenziamenti derivino da riduzione o trasformazione di attività o lavoro ovvero dalla cessazione dell'attività.
Ricordiamo che con sentenza del 7 maggio 2008, n. 11147  la Corte di Cassazione ha disposto che il dipendente è pienamente tutelato nel caso di insolvenza dell'azienda, in particolare per quanto attiene al trattamento di fine rapporto TFR che l'Inps deve erogare, tramite il Fondo di garanzia, in luogo del datore di lavoro fallito. Per la Cassazione, il pagamento del TFR è dovuto al lavoratore anche è parzialmente valutato all'anzianità maturata in precedenza alle dipendenze di altro datore di lavoro (anche cioè in caso di trasferimento d'azienda), non avendo rilevanza la cessione dei diritti maturati dal lavoratore in materia di Tfr presso la prima azienda.
Ed ancora il TFR è garantito dall'INPS in caso di cessazione del rapporto di lavoro: il pagamento del TFR maturato dal dipendente è a carico del Fondo di garanzia anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente. A chiarirlo è stata la sentenza 1° aprile 2011 n.7585 della Corte di Cassazione. La quale ha chiarito che il Fondo di garanzia INPS deve sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione vuole tutelare i lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali.

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