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domenica 14 luglio 2013

Licenziamento collettivo anche per una singola unità produttiva



Un'azienda che avvia una procedura di licenziamento collettivo può delimitare la scelta dei lavoratori da licenziare esclusivamente a quelli impiegati presso una singola unità produttiva, invece che sull'intero complesso aziendale, quando esistono ragioni produttive che giustificano tale operazione. Così si è espresso il Tribunale di Roma con un'ordinanza del 5 luglio del 2013.

Con la quale ha rigettato il ricorso di una parte dei lavoratori, licenziati all'esito di una procedura di riduzione collettiva del personale. Il datore di lavoro era presente su tre diverse sedi dislocate sul territorio nazionale, e aveva dichiarato un certo numero di esuberi, conseguenti alla scelta di chiudere una di queste unità produttive. All'esito della procedura, il personale da licenziare era stato individuato solo all'interno della sede destinata alla chiusura.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima questa scelta, evidenziando che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente accettato questo principio. In particolare, come ricorda l'ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito che se un progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce in maniera esclusiva ad una certa unità produttiva, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a tale unità, qualora sussistano oggettive esigenze aziendali.

Il datore di lavoro, secondo la Corte, in questi casi deve indicare, nella lettera di avvio della procedura, sia i motivi per i quali intende limitare i licenziamenti al solo personale addetto alla sede, sia le ragioni per le quali non è in grado di attenuare la portata dei licenziamenti mediante il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine a quella soppressa. Se sono rispettate queste condizioni, prosegue l'ordinanza, la comparazione tra il personale per individuare i lavoratori da licenziare, sulla base dei criteri di scelta previsti dalla legge, può essere attuata tenendo presente la sola sede individuata nella lettera di apertura. E, in ogni caso, è da escludersi l'esigibilità della comparazione tra i dipendenti, quando questa risulti oggettivamente incompatibile con le esigenze aziendali per ragioni geografiche.

Questa lettura è molto significativa, in quanto da un'interpretazione ragionevole al principio, contenuto nella legge n. 223 del 1991, che impone di applicare i criteri di scelta su tutto l'organico aziendale, evitando conseguenze paradossali, come sarebbe quella di licenziare dipendenti dislocati a centinaia di chilometri dall'unità produttiva interessata dalla chiusura.

L'ordinanza ricorda, infine, che il licenziamento collettivo si applica anche nei confronti dei dirigenti sindacali (a meno che non sia provata l'esistenza di ragioni di carattere discriminatorio) e nei confronti di lavoratrici madri, qualora si versi nel caso di "cessazione dell'attività" (situazione, questa, che ricorre nel caso di chiusura dell'unità produttiva).


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