domenica 21 giugno 2026

Pensioni 2026: tutte le opzioni per l’uscita ordinaria e anticipata





Nel nuovo anno, si conferma il quadro delle nuove regole sulle pensioni 2026, con l’addio ufficiale di alcune misure di flessibilità in uscita per anticipare il pensionamento rispetto alle regole e requisiti ordinari della Legge Fornero: Opzione Donna e Quota 103. Resta invece l’APE Sociale, strumento di welfare pubblico che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dell’età pensionabile.


Ridotte in Manovra 2026 anche le risorse per accedere alla pensione agevolata per addetti a mansioni usuranti e la Quota 41 per i lavoratori precoci.


Pensione di vecchiaia e anticipata: requisiti 2026


La pensione di vecchiaia non cambia il requisito rispetto a quest’anno, non essendo previsti adeguamenti alle speranze di vita. Richiede 67 anni di età e 20 anni di contributi. La pensione anticipata piena ha una differenziazione fra uomini e donne. I lavoratori devono avere 42 anni e dieci mesi di contributi, le lavoratrici un anno in meno, quindi 41 anni e dieci mesi. Prevede una finestra mobile di tre mesi fra il momento in cui si matura il diritto, determinato dai requisiti appena descritti, e la prima decorrenza della pensione. In entrambi i casi, il riferimento normativo è la riforma Fornero, articolo 24 del dl 102/2011.



Pensione usuranti 2026

Per gli addetti a mansioni usuranti, ovvero lavoratori che svolgono lavori particolarmente faticosi, sono necessari 35 anni di contributi e un’età minima di 61 anni e sette mesi, perfezionando però il requisito delle quote, che sommano quello anagrafico con quello contributivo. Esempio: un lavoratore che ha 62 anni e 35 anni di contributi, raggiunge quota 97. La quota minima per ritirarsi è pari a 97,6.


Le attività usuranti sono elencate nel dl 67/2011:


lavori in galleria, cava o miniera;


lavori ad alte temperature;

lavori in cassoni ad aria compressa;


attività per l’asportazione dell’amianto;


attività di lavorazione del vetro cavo;


lavori svolti dai palombari;


lavori espletati in spazi ristretti;


conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.



Sono poi ricompresi i lavori con turni notturni di almeno sei ore per 64 giorni lavorativi, o di almeno tre ore fra mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno. Ammessi anche gli addetti alla catena di montaggio. Queste mansioni devono essere svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.


Pensione precoci 2026

Nonostante la drastica riduzione di fondi pubblici disponibili per finanziare questa prestazione, resta percorribile nel 2026 anche la possibilità di ritirarsi con la pensione precoci, che richiede 41 anni di contributi, di cui almeno uno versato entro il compimento dei 19 anni. E’ necessario però rientrare in una delle quattro categorie previste: disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregiver, addetti a mansioni gravose. A quelle sopra elencate che danno diritto alla pensione usuranti, si aggiungono:


operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;


conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;


conciatori di pelli e di pellicce;


conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;


conduttori di mezzi pesanti e camion;


personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;


addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;


insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;


facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;


personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;


operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;


operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;


pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del dlgs.67/2011;

marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.


Anche in questo caso, le mansioni gravose devono essere svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.


Pensione contributiva a 64 anni

Resta inalterata la possibilità riservata ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 2026 di optare per la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Questa forma di previdenza richiede di aver maturato un assegno pari almeno a 3 volte il trattamento minimo INPS, requisito che scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte in presenza di due o più figli.


Opzione Donna e Quota 103 solo con requisiti cristallizzati


Opzione Donna e Quota 103 saranno utilizzabili nel 2026 solo da chi ha già maturato i requisiti con le vecchie regole.


 Opzione Donna le lavoratrici con 35 anni di contributi e 61 anni di età (uno in meno per ogni figlio fino a un massimo di due figli) maturati entro il 31 dicembre 2024, se appartengono a una delle seguenti categorie: disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi ministeriali aperti, caregiver, disabili al 74%. Questa forma di pensione comporta il ricalcolo interamente contributivo della pensione.


Quota 103 necessita di 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025. Anche in questo caso, scatta il ricalcolo interamente contributivo e fino al compimento dell’età pensionabile l’assegno non può superare le quattro volte il minimo INPS.


Attenzione: se la Quota 103 era già stata raggiunta nel 2023, non è previsto il ricalcolo contributivo e l’assegno può raggiungere le cinque volte il minimo INPS, tornando poi pieno al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.





sabato 18 aprile 2026

NASpI a rischio dopo l’assenza ingiustificata

 



La Circolare INPS 154/2025 segna una svolta nella gestione delle cessazioni: le dimissioni per fatti concludenti escludono definitivamente il diritto alla NASpI. Questo chiarimento impone un cambio di approccio concreto nella gestione delle assenze ingiustificate prolungate, con particolare attenzione alle comunicazioni obbligatorie, alla corretta compilazione delle causali UniLav e alla tracciabilità documentale completa.

 L’INPS chiarisce come gestire le dimissioni per fatti concludenti dopo assenza ingiustificata: la qualificazione della cessazione incide sul diritto alla NASpI. Un’assenza ingiustificata non produce sempre lo stesso esito. A fare la differenza non è solo il comportamento del lavoratore, ma come l’azienda decide di chiudere il rapporto.

 Con le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro e gli ultimi chiarimenti dell’INPS, la perdita o conservazione della NASpI non è automatica: dipende da come si qualifica formalmente la cessazione del rapporto di lavoro. Una scelta che sposta l’equilibrio tra tutela del lavoratore e discrezionalità del datore di lavoro, con effetti concreti sul diritto all’indennità di disoccupazione.

 Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che non passa attraverso la procedura telematica ordinaria delle dimissioni volontarie. Si configurano quando il comportamento del lavoratore risulta incompatibile con la prosecuzione del rapporto, anche in assenza di una comunicazione formale di dimissioni.

 Assenza ingiustificata: gli esiti considerati dall’INPS

Con i chiarimenti della circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, in merito alle regole introdotte dalla Legge n. 203/2024, è stato ribadito un punto operativo: dalla qualificazione della cessazione del rapporto dipende l’accesso alla Naspi.

 In presenza di assenza ingiustificata, possono essere seguite due strade alternative:

 la risoluzione per fatti concludenti, nella quale il comportamento viene trattato come una volontà di non proseguire il rapporto;

 il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, se previsto dal CCNL applicato).

 In pratica, con l’assenza ingiustificata non viene determinato un esito unico e automatico ed in concreto è il datore di lavoro a deliberare se il rapporto viene chiuso come dimissioni per fatti concludenti oppure come licenziamento disciplinare, con esiti opposti per l’indennità di disoccupazione.

 Quando la NASpI non viene riconosciuta

Se la cessazione viene formalizzata come dimissioni per fatti concludenti, l’uscita dal rapporto viene assimilata alle dimissioni. In tale ipotesi, la NASpI non viene riconosciuta, perché l’interruzione non risulta imputata a un licenziamento.

 La procedura corretta da seguire in questi casi è quella contenuta nella Circolare ministeriale n. 6/2025 con le regole applicative per la comunicazione all’INL delle cosiddette “dimissioni di fatto”.

 Quando la NASpI viene riconosciuta

Se invece viene attivato un percorso disciplinare e adottato il licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), la cessazione resta qualificata come licenziamento. In questo scenario, la NASpI viene riconosciuta, pur in presenza di una condotta ritenuta rilevante sul piano disciplinare.

 Il nodo operativo: la qualificazione della cessazione

Dalla circolare è stato evidenziato che non è l’assenza, da sola, a far “saltare” l’indennità: è il titolo di cessazione comunicato e gestito. Per questo, in casi analoghi, può essere osservata una conseguenza diversa per lavoratori con la stessa condotta, a seconda di come viene chiuso il rapporto.

 In caso di contestazioni, la documentazione e le comunicazioni (contestazione disciplinare, provvedimento, riferimenti CCNL, indicazione del motivo) sono destinate a incidere sulla ricostruzione della cessazione anche in sede amministrativa.

 NASpI e dimissioni per fatti concludenti: cosa cambia

 Il requisito dell’involontarietà della disoccupazione

 Come stabilito dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015, la NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Sono esclusi i lavoratori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni (dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità).

 Perché la NASpI non spetta

 La Circolare INPS 154/2025 qualifica la cessazione per dimissioni per fatti concludenti come perdita non involontaria dell’occupazione ai fini dell’accesso alla NASpI. Il ragionamento dell’Istituto è chiaro: l’assenza ingiustificata prolungata manifesta una volontà del lavoratore di interrompere il rapporto, rendendo la cessazione imputabile al suo comportamento e non a una perdita involontaria del posto di lavoro.

 Di conseguenza, anche se la procedura è diversa dalle dimissioni telematiche ordinarie, l’effetto previdenziale è identico: nessun diritto all’indennità di disoccupazione.

  

domenica 22 marzo 2026

Pensionati INPS all’estero: si parte con gli accertamenti per l’anno 2026




Come chiarito dall’ INPS a partire dal 20 marzo prossimo scatta la prima fase dell’accertamento in vita per l’anno 2026 sui pensionati italiani residenti all’estero. I controlli, condotti tramite Citibank, coprono una varia area del globo, dall’America all’Asia, dall’Estremo Oriente a Paesi Scandinavi ed Europa orientale. 

Obiettivo principale della campagna è quello di verificare che il titolare di pensione non sia deceduto e che il pagamento del cedolino giunga correttamente a destinazione. In secondo luogo, l’azione dell’Inps punta a stanare eventuali illeciti, come per esempio i parenti che riscuotono l’assegno senza averne diritto.

I pensionati coinvolti nella campagna riceveranno i moduli da compilare e restituire entro la scadenza del 18 luglio 2026. Oltre al documento online va inoltrata una fotocopia della carta di identità.

In caso di mancato invio della comunicazione entro il termine, il mese successivo scatta il pagamento della rata esclusivamente in contanti presso gli sportelli Western Union. L’assenza di riscossione entro il 19 agosto 2026 apre alla sospensione della pensione a partire dal mese di settembre.

Chi è escluso dai controlli

Dall’accertamento in vita sono esclusi i pensionati titolari di altri trattamenti residenti in Stati dove operano Istituti di previdenza che hanno siglato accordi di collaborazione con l’ente italiano presieduto da Gabriele Fava. Ad essere interessati dai “patti" sullo scambio di informazioni relative ai decessi sono soprattutto Paesi europei, dalla Francia a Germania, Paesi Bassi, Polonia e Belgio. Nell’elenco sono inclusi inoltre la Svizzera dove opera l’Ufficio Centrale di Compensazione e l’Australia (Centrelink).

La seconda fase della campagna 2026 per l’accertamento in vita si indirizza invece sui restanti continenti: Africa, Oceania ed Europa, ad eccezione dei Paesi Scandinavi e dell’Est. 

Crescono i pensionati all’estero

I controlli si rendono quanto più necessari considerato che sempre più pensionati italiani scelgono di risiedere stabilmente all’estero. Come mostrano gli ultimi dati comunicati dall’Inps in Parlamento, in un solo anno i trattamenti di regime internazionale hanno toccato quota 675mila unità, 1,3 punti percentuali in più rispetto al dato del 2024. 

L’INPS ha confermato l’avvio della prima fase della campagna annuale di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero. L’attività viene gestita da Citibank, la banca incaricata del pagamento internazionale delle pensioni, che dal 20 marzo 2026 invierà le richieste di attestazione ai pensionati interessati. La verifica serve a garantire la regolare erogazione delle pensioni ed evitare il pagamento di prestazioni non dovute. Si tratta di una procedura ricorrente, ma con scadenze e modalità che per i pensionati coinvolti vanno rispettate con precisione.

Chi deve inviare l’attestazione a Citibank

La prima fase dell’accertamento 2026 riguarda i pensionati che risiedono in specifiche aree geografiche. Le richieste di attestazione saranno inviate ai titolari di pensione residenti in:

Nord, Centro e Sud America;

Asia;

Estremo Oriente;

Paesi scandinavi;

Stati dell’Europa dell’Est e Paesi limitrofi.

Il passaggio più delicato riguarda gli effetti del mancato invio dell’attestazione entro i termini. Se la prova di esistenza in vita non viene restituita a Citibank entro il 18 luglio 2026, la rata di agosto sarà pagata in contanti tramite le agenzie Western Union presenti nel Paese di residenza.

Questa modalità non sostituisce l’obbligo di completare la verifica. Serve soltanto come passaggio intermedio prima dell’eventuale sospensione del trattamento pensionistico.

Quando la pensione viene sospesa

Se il pensionato non riscuote personalmente la rata di agosto oppure non invia l’attestazione entro il 19 agosto 2026, il pagamento della pensione viene sospeso a partire dalla rata di settembre 2026. Esiste però un’eccezione da non trascurare. Nei Paesi in cui il pagamento tramite Western Union non è disponibile, la sospensione scatterà già dalla rata di agosto 2026. È questo uno dei punti che rende decisivo controllare subito la documentazione ricevuta e i canali di riscossione disponibili nel Paese di residenza.

Chi è escluso dagli accertamenti INPS 2026

Non tutti i pensionati all’estero rientrano nella verifica avviata dal 20 marzo. L’INPS ha infatti indicato alcuni casi di esclusione dall’accertamento annuale:

i pensionati i cui dati anagrafici sono oggetto di scambio telematico in base ad accordi tecnico-procedurali tra l’INPS e gli enti previdenziali di altri Stati;

i pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio della campagna di verifica;

i pensionati le cui prestazioni sono già state sospese da Citibank per mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento o per riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Queste esclusioni vanno lette con attenzione perché riducono il numero dei soggetti chiamati a restituire l’attestazione, ma non eliminano la necessità di verificare la propria posizione personale.

Modalità per provare l’esistenza in vita

Per le modalità di attestazione dell’esistenza in vita, l’INPS rinvia espressamente al messaggio n. 3863 del 19 dicembre 2025. È in quel documento che sono riepilogati i passaggi da seguire, i moduli da utilizzare e le istruzioni pratiche per la restituzione a Citibank. Chi riceve la richiesta deve quindi controllare sia la comunicazione inviata dalla banca sia le indicazioni INPS già pubblicate, così da evitare errori formali che possano rallentare il pagamento della pensione.


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