sabato 18 aprile 2026

NASpI a rischio dopo l’assenza ingiustificata

 



La Circolare INPS 154/2025 segna una svolta nella gestione delle cessazioni: le dimissioni per fatti concludenti escludono definitivamente il diritto alla NASpI. Questo chiarimento impone un cambio di approccio concreto nella gestione delle assenze ingiustificate prolungate, con particolare attenzione alle comunicazioni obbligatorie, alla corretta compilazione delle causali UniLav e alla tracciabilità documentale completa.

 L’INPS chiarisce come gestire le dimissioni per fatti concludenti dopo assenza ingiustificata: la qualificazione della cessazione incide sul diritto alla NASpI. Un’assenza ingiustificata non produce sempre lo stesso esito. A fare la differenza non è solo il comportamento del lavoratore, ma come l’azienda decide di chiudere il rapporto.

 Con le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro e gli ultimi chiarimenti dell’INPS, la perdita o conservazione della NASpI non è automatica: dipende da come si qualifica formalmente la cessazione del rapporto di lavoro. Una scelta che sposta l’equilibrio tra tutela del lavoratore e discrezionalità del datore di lavoro, con effetti concreti sul diritto all’indennità di disoccupazione.

 Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che non passa attraverso la procedura telematica ordinaria delle dimissioni volontarie. Si configurano quando il comportamento del lavoratore risulta incompatibile con la prosecuzione del rapporto, anche in assenza di una comunicazione formale di dimissioni.

 Assenza ingiustificata: gli esiti considerati dall’INPS

Con i chiarimenti della circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, in merito alle regole introdotte dalla Legge n. 203/2024, è stato ribadito un punto operativo: dalla qualificazione della cessazione del rapporto dipende l’accesso alla Naspi.

 In presenza di assenza ingiustificata, possono essere seguite due strade alternative:

 la risoluzione per fatti concludenti, nella quale il comportamento viene trattato come una volontà di non proseguire il rapporto;

 il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, se previsto dal CCNL applicato).

 In pratica, con l’assenza ingiustificata non viene determinato un esito unico e automatico ed in concreto è il datore di lavoro a deliberare se il rapporto viene chiuso come dimissioni per fatti concludenti oppure come licenziamento disciplinare, con esiti opposti per l’indennità di disoccupazione.

 Quando la NASpI non viene riconosciuta

Se la cessazione viene formalizzata come dimissioni per fatti concludenti, l’uscita dal rapporto viene assimilata alle dimissioni. In tale ipotesi, la NASpI non viene riconosciuta, perché l’interruzione non risulta imputata a un licenziamento.

 La procedura corretta da seguire in questi casi è quella contenuta nella Circolare ministeriale n. 6/2025 con le regole applicative per la comunicazione all’INL delle cosiddette “dimissioni di fatto”.

 Quando la NASpI viene riconosciuta

Se invece viene attivato un percorso disciplinare e adottato il licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), la cessazione resta qualificata come licenziamento. In questo scenario, la NASpI viene riconosciuta, pur in presenza di una condotta ritenuta rilevante sul piano disciplinare.

 Il nodo operativo: la qualificazione della cessazione

Dalla circolare è stato evidenziato che non è l’assenza, da sola, a far “saltare” l’indennità: è il titolo di cessazione comunicato e gestito. Per questo, in casi analoghi, può essere osservata una conseguenza diversa per lavoratori con la stessa condotta, a seconda di come viene chiuso il rapporto.

 In caso di contestazioni, la documentazione e le comunicazioni (contestazione disciplinare, provvedimento, riferimenti CCNL, indicazione del motivo) sono destinate a incidere sulla ricostruzione della cessazione anche in sede amministrativa.

 NASpI e dimissioni per fatti concludenti: cosa cambia

 Il requisito dell’involontarietà della disoccupazione

 Come stabilito dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015, la NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Sono esclusi i lavoratori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni (dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità).

 Perché la NASpI non spetta

 La Circolare INPS 154/2025 qualifica la cessazione per dimissioni per fatti concludenti come perdita non involontaria dell’occupazione ai fini dell’accesso alla NASpI. Il ragionamento dell’Istituto è chiaro: l’assenza ingiustificata prolungata manifesta una volontà del lavoratore di interrompere il rapporto, rendendo la cessazione imputabile al suo comportamento e non a una perdita involontaria del posto di lavoro.

 Di conseguenza, anche se la procedura è diversa dalle dimissioni telematiche ordinarie, l’effetto previdenziale è identico: nessun diritto all’indennità di disoccupazione.

  

domenica 22 marzo 2026

Pensionati INPS all’estero: si parte con gli accertamenti per l’anno 2026




Come chiarito dall’ INPS a partire dal 20 marzo prossimo scatta la prima fase dell’accertamento in vita per l’anno 2026 sui pensionati italiani residenti all’estero. I controlli, condotti tramite Citibank, coprono una varia area del globo, dall’America all’Asia, dall’Estremo Oriente a Paesi Scandinavi ed Europa orientale. 

Obiettivo principale della campagna è quello di verificare che il titolare di pensione non sia deceduto e che il pagamento del cedolino giunga correttamente a destinazione. In secondo luogo, l’azione dell’Inps punta a stanare eventuali illeciti, come per esempio i parenti che riscuotono l’assegno senza averne diritto.

I pensionati coinvolti nella campagna riceveranno i moduli da compilare e restituire entro la scadenza del 18 luglio 2026. Oltre al documento online va inoltrata una fotocopia della carta di identità.

In caso di mancato invio della comunicazione entro il termine, il mese successivo scatta il pagamento della rata esclusivamente in contanti presso gli sportelli Western Union. L’assenza di riscossione entro il 19 agosto 2026 apre alla sospensione della pensione a partire dal mese di settembre.

Chi è escluso dai controlli

Dall’accertamento in vita sono esclusi i pensionati titolari di altri trattamenti residenti in Stati dove operano Istituti di previdenza che hanno siglato accordi di collaborazione con l’ente italiano presieduto da Gabriele Fava. Ad essere interessati dai “patti" sullo scambio di informazioni relative ai decessi sono soprattutto Paesi europei, dalla Francia a Germania, Paesi Bassi, Polonia e Belgio. Nell’elenco sono inclusi inoltre la Svizzera dove opera l’Ufficio Centrale di Compensazione e l’Australia (Centrelink).

La seconda fase della campagna 2026 per l’accertamento in vita si indirizza invece sui restanti continenti: Africa, Oceania ed Europa, ad eccezione dei Paesi Scandinavi e dell’Est. 

Crescono i pensionati all’estero

I controlli si rendono quanto più necessari considerato che sempre più pensionati italiani scelgono di risiedere stabilmente all’estero. Come mostrano gli ultimi dati comunicati dall’Inps in Parlamento, in un solo anno i trattamenti di regime internazionale hanno toccato quota 675mila unità, 1,3 punti percentuali in più rispetto al dato del 2024. 

L’INPS ha confermato l’avvio della prima fase della campagna annuale di verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero. L’attività viene gestita da Citibank, la banca incaricata del pagamento internazionale delle pensioni, che dal 20 marzo 2026 invierà le richieste di attestazione ai pensionati interessati. La verifica serve a garantire la regolare erogazione delle pensioni ed evitare il pagamento di prestazioni non dovute. Si tratta di una procedura ricorrente, ma con scadenze e modalità che per i pensionati coinvolti vanno rispettate con precisione.

Chi deve inviare l’attestazione a Citibank

La prima fase dell’accertamento 2026 riguarda i pensionati che risiedono in specifiche aree geografiche. Le richieste di attestazione saranno inviate ai titolari di pensione residenti in:

Nord, Centro e Sud America;

Asia;

Estremo Oriente;

Paesi scandinavi;

Stati dell’Europa dell’Est e Paesi limitrofi.

Il passaggio più delicato riguarda gli effetti del mancato invio dell’attestazione entro i termini. Se la prova di esistenza in vita non viene restituita a Citibank entro il 18 luglio 2026, la rata di agosto sarà pagata in contanti tramite le agenzie Western Union presenti nel Paese di residenza.

Questa modalità non sostituisce l’obbligo di completare la verifica. Serve soltanto come passaggio intermedio prima dell’eventuale sospensione del trattamento pensionistico.

Quando la pensione viene sospesa

Se il pensionato non riscuote personalmente la rata di agosto oppure non invia l’attestazione entro il 19 agosto 2026, il pagamento della pensione viene sospeso a partire dalla rata di settembre 2026. Esiste però un’eccezione da non trascurare. Nei Paesi in cui il pagamento tramite Western Union non è disponibile, la sospensione scatterà già dalla rata di agosto 2026. È questo uno dei punti che rende decisivo controllare subito la documentazione ricevuta e i canali di riscossione disponibili nel Paese di residenza.

Chi è escluso dagli accertamenti INPS 2026

Non tutti i pensionati all’estero rientrano nella verifica avviata dal 20 marzo. L’INPS ha infatti indicato alcuni casi di esclusione dall’accertamento annuale:

i pensionati i cui dati anagrafici sono oggetto di scambio telematico in base ad accordi tecnico-procedurali tra l’INPS e gli enti previdenziali di altri Stati;

i pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio della campagna di verifica;

i pensionati le cui prestazioni sono già state sospese da Citibank per mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento o per riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

Queste esclusioni vanno lette con attenzione perché riducono il numero dei soggetti chiamati a restituire l’attestazione, ma non eliminano la necessità di verificare la propria posizione personale.

Modalità per provare l’esistenza in vita

Per le modalità di attestazione dell’esistenza in vita, l’INPS rinvia espressamente al messaggio n. 3863 del 19 dicembre 2025. È in quel documento che sono riepilogati i passaggi da seguire, i moduli da utilizzare e le istruzioni pratiche per la restituzione a Citibank. Chi riceve la richiesta deve quindi controllare sia la comunicazione inviata dalla banca sia le indicazioni INPS già pubblicate, così da evitare errori formali che possano rallentare il pagamento della pensione.


martedì 6 gennaio 2026

Busta paga 2026: come incide sul netto dei lavoratori dipendenti




Le nuove leggi intervengono in modo diretto sul lavoro dipendente, con misure che incidono sul netto in busta paga e sulla fiscalità personale. 

Gli effetti non sono uniformi: i benefici risultano più evidenti per i redditi medio-bassi, per chi lavora a turni e per le famiglie con figli.

IRPEF: riduzione del secondo scaglione

Dal 2026 l’aliquota IRPEF applicata al secondo scaglione di reddito (28.000–50.000 euro) scende dal 35% al 33%. Il beneficio massimo stimato è pari a circa 440 euro annui, con un impatto che varia in funzione del reddito complessivo e si riduce per chi supera la soglia dello scaglione.

Cuneo fiscale: confermate le regole 2025

Viene confermato l’impianto del taglio del cuneo fiscale già in vigore nel 2025:

per redditi fino a 20.000 euro resta una somma esente da IRPEF e contributi, riconosciuta direttamente in busta paga;

per redditi da 20.000 a 40.000 euro continua ad applicarsi una detrazione IRPEF aggiuntiva, decrescente all’aumentare del reddito.

Detassazioni 2026: le misure operative

Rinnovi contrattuali con imposta sostitutiva al 5%

Gli aumenti retributivi legati a rinnovi contrattuali nel settore privato sono tassati al 5% per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente fino a 33.000 euro, salvo rinuncia.

Premi di produttività tassati all’1%

I premi di risultato e le somme legate alla partecipazione agli utili scontano un’imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 euro annui per il 2026 e il 2027.

Notturni, festivi e turni: tassazione al 15%

Per il 2026 è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo o a turni, entro il limite di 1.500 euro annui, per lavoratori con reddito 2025 fino a 40.000 euro.

Buoni pasto elettronici

Dal 2026 la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici sale da 8 a 10 euro al giorno.

Bonus mamme lavoratrici 2026

Il bonus mamme viene rafforzato: alle lavoratrici con almeno due figli spetta un contributo di 60 

euro al mese, fino a 720 euro annui. L’importo è esente da IRPEF e contributi ed è erogato dall’INPS su domanda.

Altre misure per le madri lavoratrici

esonero contributivo per 24 mesi per le aziende che assumono donne con almeno tre figli;

estensione del congedo parentale fino ai 14 anni dei figli;

raddoppio dei giorni di congedo per malattia dei figli da 5 a 10 giorni annui.

Uno degli interventi di maggiore impatto per i lavoratori dipendenti riguarda la riduzione dell’aliquota IRPEF intermedia, che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. La nuova struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche risulta quindi articolata su tre scaglioni:

23% per i redditi fino a 28.000 euro

33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro

43% per i redditi oltre 50.000 euro

La misura produce un alleggerimento del carico fiscale soprattutto per i lavoratori dipendenti collocati nella fascia di reddito medio, con un beneficio che si riflette direttamente sul netto in busta paga.

Accanto alla riduzione delle aliquote, la manovra interviene anche sulle detrazioni fiscali. Con la modifica dell’art. 16-ter del TUIR viene introdotto il nuovo comma 5-bis, che prevede, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, una riduzione forfettaria di 440 euro delle detrazioni spettanti per:

oneri detraibili al 19%, con esclusione delle spese sanitarie;

erogazioni liberali a favore dei partiti politici;

premi assicurativi contro eventi calamitosi.






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