domenica 20 settembre 2026

Madri di 3 figli, contributi azzerati fino a 8.000 euro




Con la Circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati che assumono o trasformano i contratti a termine a tempo indeterminato, delle lavoratrici madri di almeno tre figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 210 a 213), si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e consiste nell'azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un tetto massimo di 8.000 euro annui.

L'INPS apre le domande per l'esonero sulle assunzioni di madri con tre figli minori disoccupate, con appena 5,7 milioni di risorse per il 2026.

L’INPS ha aperto lo sportello per l’esonero sulle assunzioni di madri con tre figli e le imprese che hanno già assunto una lavoratrice in queste condizioni dall’inizio dell’anno possono recuperare l’agevolazione arretrata, a patto di arrivare prima che il fondo si svuoti. La dotazione del primo anno è la più bassa dell’intera serie pluriennale prevista dalla legge di Bilancio e le domande vengono accolte finché ci sono risorse, senza graduatoria e senza riserve per chi ha assunto per primo.

In sintesi:

l’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, entro 8.000 euro annui (art. 1, comma 210, legge n. 199/2025);

spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 di madri di almeno tre figli minori di diciotto anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

la durata va da 12 a 24 mesi secondo il tipo di contratto (art. 1, comma 211, legge n. 199/2025);

la domanda si presenta con il modulo ELM3 sul Portale delle Agevolazioni (circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026);

le risorse ammontano a 5,7 milioni di euro per il 2026 e 18,3 milioni nel 2027 (art. 1, comma 213, legge n. 199/2025).

La domanda di ammissione all’esonero si presenta con il modulo di istanza online ELM3, disponibile sul sito dell’INPS nella sezione Portale delle Agevolazioni. È il passaggio che permette al datore di conoscere in anticipo sia l’importo del beneficio sia la disponibilità residua delle risorse, perché l’Istituto risponde in calce allo stesso modulo autorizzando la fruizione e indicando l’importo massimo spettante per quell’assunzione.

Il modulo chiede cinque informazioni, tutte necessarie per il calcolo:

l’indicazione della lavoratrice assunta, con la dichiarazione del suo status di priva di impiego e di madre di almeno tre figli minori di diciotto anni;

il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato o trasformato;

l’importo della retribuzione mensile media, comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima;

l’eventuale percentuale di part-time;

la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Sui rapporti a tempo parziale la circolare INPS n. 82/2026 fissa una regola asimmetrica da tenere presente quando l’orario cambia in corso di rapporto: se la percentuale oraria aumenta, anche passando al tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare l’importo già autorizzato in procedura; se diminuisce, spetta al datore riparametrare l’incentivo verso il basso.

Esonero al 100% con tetto mensile di 666,66 euro

L’agevolazione azzera l’intera contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, entro un massimale di 8.000 euro annui che si traduce in 666,66 euro per ogni periodo di paga mensile. Per i rapporti instaurati e risolti nel corso dello stesso mese la soglia si riproporziona a 21,50 euro per ogni giorno di fruizione, mentre nei rapporti a tempo parziale il massimale si riduce in proporzione all’orario pattuito. L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche non subisce riduzioni.

Quanto vale l’agevolazione per ogni assunzione

Il tetto di 666,66 euro mensili è più alto di quello previsto per gli altri incentivi alle assunzioni in vigore nel 2026, fermi a 500 euro per il bonus giovani e per l’incentivo alla stabilizzazione, e questo cambia il profilo delle retribuzioni coperte per intero. Con un’aliquota datoriale indicativamente attorno al 29-30%, variabile per settore e contratto applicato, 666,66 euro corrispondono ai contributi su una retribuzione imponibile di circa 2.200-2.300 euro mensili.

Sotto quella soglia l’esonero assorbe l’intera contribuzione datoriale. Su un imponibile di 1.600 euro con aliquota al 29% i contributi si fermano attorno a 464 euro al mese, tutti coperti, per un beneficio che su ventiquattro mesi sfiora gli 11.000 euro. Su un imponibile di 2.600 euro i contributi salgono a circa 754 euro e l’azienda versa la differenza rispetto al massimale. Il valore massimo dell’agevolazione arriva a 16.000 euro su ventiquattro mesi per un’assunzione a tempo indeterminato e a 8.000 euro su un contratto a termine di dodici mesi.

L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche quando non assumono la natura di imprenditore, compreso il settore agricolo, mentre non si applica alla pubblica amministrazione. Sono ammessi i rapporti a tempo determinato e indeterminato, il part-time e le assunzioni a scopo di somministrazione.

Sono esclusi per legge il lavoro domestico e l’apprendistato, che già scontano aliquote ridotte, e l’INPS aggiunge in via interpretativa il lavoro intermittente, anche quando stipulato a tempo indeterminato, per la natura discontinua della prestazione. La trappola più insidiosa riguarda le trasformazioni: l’esonero si applica alla conversione di un rapporto a termine in rapporto stabile soltanto se quel contratto a termine era già agevolato dalla stessa misura. Chi ha assunto a gennaio senza chiedere il beneficio e conta di recuperarlo trasformando il rapporto a settembre non lo ottiene.

Requisito dei tre figli nel giorno dell’assunzione

La lavoratrice deve essere madre di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, cioè al massimo diciassette anni e trecentosessanta quattro giorni, e il possesso del requisito si cristallizza al momento dell’assunzione. Da qui discendono due conseguenze speculari, entrambe chiarite dalla circolare.

La prima riguarda chi arriva dopo: la nascita del terzo figlio successiva all’assunzione non fa sorgere il diritto, così come non lo fa sorgere il compimento del sesto mese di disoccupazione dopo la firma. La seconda riguarda chi ha già il beneficio e lo conserva: il compimento dei diciotto anni da parte di un figlio, la premorienza, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre non producono alcuna decadenza. Nei nuclei con più di tre figli è sufficiente che tre soddisfino il requisito anagrafico. I figli in adozione o affidamento sono equiparati a quelli naturali, compresi i periodi di pre-affido e preadozione.

Sei mesi senza impiego retribuito, con soglie di reddito

Il secondo requisito chiede che la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi alla data dell’assunzione, secondo la nozione di lavoratore svantaggiato del decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. La formula non riguarda la regolarità contributiva del rapporto precedente: guarda alla durata per il lavoro subordinato e alla remunerazione per quello autonomo.

Rientra nella condizione chi negli ultimi sei mesi non ha svolto attività di lavoro subordinato di durata almeno pari a sei mesi, oppure ha lavorato in forma autonoma o parasubordinata ricavandone un reddito annuo inferiore alle soglie escluse da imposizione, pari a 5.500 euro per il lavoro autonomo e a 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il datore dichiara lo status nel modulo e l’Istituto incrocia il dato con la banca dati delle comunicazioni obbligatorie; per la verifica preventiva lo strumento usato in pratica è il modello C2 storico rilasciato dai centri per l’impiego, che ricostruisce la sequenza dei rapporti della lavoratrice.

Durata dell’esonero a dodici, diciotto o ventiquattro mesi

La durata dipende dal contratto con cui avviene l’assunzione e il conteggio parte sempre dalla data della prima assunzione agevolata, anche quando il rapporto viene poi trasformato. Le tre ipotesi previste dal comma 211 sono le seguenti:

dodici mesi dalla data di assunzione, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione;

diciotto mesi dalla data della prima assunzione, quando un rapporto a termine già agevolato viene trasformato a tempo indeterminato;

ventiquattro mesi dalla data di assunzione, per le assunzioni dirette a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche in caso di proroga del contratto a termine, entro il limite complessivo dei dodici mesi. Il periodo di fruizione può essere sospeso, con differimento, soltanto durante l’assenza obbligatoria per maternità. Alle trasformazioni a tempo indeterminato e alle stabilizzazioni effettuate entro sei mesi dalla scadenza del contratto si aggiunge poi un secondo recupero di cassa, spesso trascurato: la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% versato sul rapporto a termine, prevista dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

La durata dipende dal contratto con cui avviene l’assunzione e il conteggio parte sempre dalla data della prima assunzione agevolata, anche quando il rapporto viene poi trasformato. Le tre ipotesi previste dal comma 211 sono le seguenti:

dodici mesi dalla data di assunzione, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione;

diciotto mesi dalla data della prima assunzione, quando un rapporto a termine già agevolato viene trasformato a tempo indeterminato;

ventiquattro mesi dalla data di assunzione, per le assunzioni dirette a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche in caso di proroga del contratto a termine, entro il limite complessivo dei dodici mesi. Il periodo di fruizione può essere sospeso, con differimento, soltanto durante l’assenza obbligatoria per maternità.



domenica 21 giugno 2026

Pensioni 2026: tutte le opzioni per l’uscita ordinaria e anticipata





Nel nuovo anno, si conferma il quadro delle nuove regole sulle pensioni 2026, con l’addio ufficiale di alcune misure di flessibilità in uscita per anticipare il pensionamento rispetto alle regole e requisiti ordinari della Legge Fornero: Opzione Donna e Quota 103. Resta invece l’APE Sociale, strumento di welfare pubblico che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dell’età pensionabile.


Ridotte in Manovra 2026 anche le risorse per accedere alla pensione agevolata per addetti a mansioni usuranti e la Quota 41 per i lavoratori precoci.


Pensione di vecchiaia e anticipata: requisiti 2026


La pensione di vecchiaia non cambia il requisito rispetto a quest’anno, non essendo previsti adeguamenti alle speranze di vita. Richiede 67 anni di età e 20 anni di contributi. La pensione anticipata piena ha una differenziazione fra uomini e donne. I lavoratori devono avere 42 anni e dieci mesi di contributi, le lavoratrici un anno in meno, quindi 41 anni e dieci mesi. Prevede una finestra mobile di tre mesi fra il momento in cui si matura il diritto, determinato dai requisiti appena descritti, e la prima decorrenza della pensione. In entrambi i casi, il riferimento normativo è la riforma Fornero, articolo 24 del dl 102/2011.



Pensione usuranti 2026

Per gli addetti a mansioni usuranti, ovvero lavoratori che svolgono lavori particolarmente faticosi, sono necessari 35 anni di contributi e un’età minima di 61 anni e sette mesi, perfezionando però il requisito delle quote, che sommano quello anagrafico con quello contributivo. Esempio: un lavoratore che ha 62 anni e 35 anni di contributi, raggiunge quota 97. La quota minima per ritirarsi è pari a 97,6.


Le attività usuranti sono elencate nel dl 67/2011:


lavori in galleria, cava o miniera;


lavori ad alte temperature;

lavori in cassoni ad aria compressa;


attività per l’asportazione dell’amianto;


attività di lavorazione del vetro cavo;


lavori svolti dai palombari;


lavori espletati in spazi ristretti;


conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.



Sono poi ricompresi i lavori con turni notturni di almeno sei ore per 64 giorni lavorativi, o di almeno tre ore fra mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno. Ammessi anche gli addetti alla catena di montaggio. Queste mansioni devono essere svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.


Pensione precoci 2026

Nonostante la drastica riduzione di fondi pubblici disponibili per finanziare questa prestazione, resta percorribile nel 2026 anche la possibilità di ritirarsi con la pensione precoci, che richiede 41 anni di contributi, di cui almeno uno versato entro il compimento dei 19 anni. E’ necessario però rientrare in una delle quattro categorie previste: disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregiver, addetti a mansioni gravose. A quelle sopra elencate che danno diritto alla pensione usuranti, si aggiungono:


operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;


conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;


conciatori di pelli e di pellicce;


conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;


conduttori di mezzi pesanti e camion;


personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;


addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;


insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;


facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;


personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;


operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;


operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;


pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del dlgs.67/2011;

marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.


Anche in questo caso, le mansioni gravose devono essere svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.


Pensione contributiva a 64 anni

Resta inalterata la possibilità riservata ai lavoratori con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 2026 di optare per la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Questa forma di previdenza richiede di aver maturato un assegno pari almeno a 3 volte il trattamento minimo INPS, requisito che scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte in presenza di due o più figli.


Opzione Donna e Quota 103 solo con requisiti cristallizzati


Opzione Donna e Quota 103 saranno utilizzabili nel 2026 solo da chi ha già maturato i requisiti con le vecchie regole.


 Opzione Donna le lavoratrici con 35 anni di contributi e 61 anni di età (uno in meno per ogni figlio fino a un massimo di due figli) maturati entro il 31 dicembre 2024, se appartengono a una delle seguenti categorie: disoccupate o occupate in aziende con tavoli di crisi ministeriali aperti, caregiver, disabili al 74%. Questa forma di pensione comporta il ricalcolo interamente contributivo della pensione.


Quota 103 necessita di 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025. Anche in questo caso, scatta il ricalcolo interamente contributivo e fino al compimento dell’età pensionabile l’assegno non può superare le quattro volte il minimo INPS.


Attenzione: se la Quota 103 era già stata raggiunta nel 2023, non è previsto il ricalcolo contributivo e l’assegno può raggiungere le cinque volte il minimo INPS, tornando poi pieno al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.





sabato 18 aprile 2026

NASpI a rischio dopo l’assenza ingiustificata

 



La Circolare INPS 154/2025 segna una svolta nella gestione delle cessazioni: le dimissioni per fatti concludenti escludono definitivamente il diritto alla NASpI. Questo chiarimento impone un cambio di approccio concreto nella gestione delle assenze ingiustificate prolungate, con particolare attenzione alle comunicazioni obbligatorie, alla corretta compilazione delle causali UniLav e alla tracciabilità documentale completa.

 L’INPS chiarisce come gestire le dimissioni per fatti concludenti dopo assenza ingiustificata: la qualificazione della cessazione incide sul diritto alla NASpI. Un’assenza ingiustificata non produce sempre lo stesso esito. A fare la differenza non è solo il comportamento del lavoratore, ma come l’azienda decide di chiudere il rapporto.

 Con le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro e gli ultimi chiarimenti dell’INPS, la perdita o conservazione della NASpI non è automatica: dipende da come si qualifica formalmente la cessazione del rapporto di lavoro. Una scelta che sposta l’equilibrio tra tutela del lavoratore e discrezionalità del datore di lavoro, con effetti concreti sul diritto all’indennità di disoccupazione.

 Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che non passa attraverso la procedura telematica ordinaria delle dimissioni volontarie. Si configurano quando il comportamento del lavoratore risulta incompatibile con la prosecuzione del rapporto, anche in assenza di una comunicazione formale di dimissioni.

 Assenza ingiustificata: gli esiti considerati dall’INPS

Con i chiarimenti della circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, in merito alle regole introdotte dalla Legge n. 203/2024, è stato ribadito un punto operativo: dalla qualificazione della cessazione del rapporto dipende l’accesso alla Naspi.

 In presenza di assenza ingiustificata, possono essere seguite due strade alternative:

 la risoluzione per fatti concludenti, nella quale il comportamento viene trattato come una volontà di non proseguire il rapporto;

 il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, se previsto dal CCNL applicato).

 In pratica, con l’assenza ingiustificata non viene determinato un esito unico e automatico ed in concreto è il datore di lavoro a deliberare se il rapporto viene chiuso come dimissioni per fatti concludenti oppure come licenziamento disciplinare, con esiti opposti per l’indennità di disoccupazione.

 Quando la NASpI non viene riconosciuta

Se la cessazione viene formalizzata come dimissioni per fatti concludenti, l’uscita dal rapporto viene assimilata alle dimissioni. In tale ipotesi, la NASpI non viene riconosciuta, perché l’interruzione non risulta imputata a un licenziamento.

 La procedura corretta da seguire in questi casi è quella contenuta nella Circolare ministeriale n. 6/2025 con le regole applicative per la comunicazione all’INL delle cosiddette “dimissioni di fatto”.

 Quando la NASpI viene riconosciuta

Se invece viene attivato un percorso disciplinare e adottato il licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), la cessazione resta qualificata come licenziamento. In questo scenario, la NASpI viene riconosciuta, pur in presenza di una condotta ritenuta rilevante sul piano disciplinare.

 Il nodo operativo: la qualificazione della cessazione

Dalla circolare è stato evidenziato che non è l’assenza, da sola, a far “saltare” l’indennità: è il titolo di cessazione comunicato e gestito. Per questo, in casi analoghi, può essere osservata una conseguenza diversa per lavoratori con la stessa condotta, a seconda di come viene chiuso il rapporto.

 In caso di contestazioni, la documentazione e le comunicazioni (contestazione disciplinare, provvedimento, riferimenti CCNL, indicazione del motivo) sono destinate a incidere sulla ricostruzione della cessazione anche in sede amministrativa.

 NASpI e dimissioni per fatti concludenti: cosa cambia

 Il requisito dell’involontarietà della disoccupazione

 Come stabilito dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015, la NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Sono esclusi i lavoratori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni (dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità).

 Perché la NASpI non spetta

 La Circolare INPS 154/2025 qualifica la cessazione per dimissioni per fatti concludenti come perdita non involontaria dell’occupazione ai fini dell’accesso alla NASpI. Il ragionamento dell’Istituto è chiaro: l’assenza ingiustificata prolungata manifesta una volontà del lavoratore di interrompere il rapporto, rendendo la cessazione imputabile al suo comportamento e non a una perdita involontaria del posto di lavoro.

 Di conseguenza, anche se la procedura è diversa dalle dimissioni telematiche ordinarie, l’effetto previdenziale è identico: nessun diritto all’indennità di disoccupazione.

  

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