martedì 20 ottobre 2026

Bonus mamme 2026 fino a 720 euro: chi può richiederlo e quando arriva




L'INPS pubblica le istruzioni per il nuovo bonus mamme da 60 euro al mese. 

Pagamento in un'unica soluzione a dicembre, reddito massimo di 40.000 euro e domanda online. Ecco i requisiti e chi resta escluso.

Il bonus mamme 2026 sale a 60 euro mensili, per un massimo di 720 euro all'anno, e sarà pagato dall'INPS in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026.

Con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il nuovo contributo destinato alle lavoratrici madri con almeno due figli, previsto dall'articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025).

Rispetto al 2025, l'importo mensile aumenta da 40 a 60 euro, mentre restano specifici requisiti legati al numero e all'età dei figli, alla tipologia di lavoro e al reddito annuo.

Il beneficio non è automatico: occorre presentare domanda all'INPS, attraverso i canali previsti dall'Istituto.

1) Bonus mamme 2026: a chi spettano i 720 euro?

Il nuovo bonus è rivolto alle lavoratrici madri che soddisfano contemporaneamente i requisiti familiari, lavorativi ed economici previsti dalla normativa.

In particolare, possono accedere al contributo:

le madri con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni;

le madri con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni.

Sono compresi anche i figli adottati o in affidamento preadottivo.

Il requisito relativo ai figli deve essere posseduto al 1° gennaio 2026 oppure maturare entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Se, ad esempio, il secondo figlio nasce ad aprile 2026, il bonus spetta da aprile a dicembre, purché siano soddisfatte le altre condizioni.

La misura è riconosciuta alle lavoratrici dipendenti pubbliche e private, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, e alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese la Gestione separata INPS e le casse professionali.

Sono ammessi anche i rapporti di lavoro intermittente e in somministrazione.

In sintesi:

il Bonus mamme 2026 è pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di lavoro ammesso, fino a dodici mensilità, con versamento a dicembre, secondo l’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e la Circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026;

le madri con due figli hanno diritto al contributo fino al mese del decimo compleanno del più piccolo, mentre quelle con almeno tre figli fino al mese del diciottesimo compleanno, secondo la Circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026;

il reddito annuo da lavoro non deve superare 40.000 euro e sono ammesse anche le autonome e le professioniste iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo la Circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026;

le dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli possono beneficiare dell’esonero IVS del 100%, fino a 3.000 euro annui, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dalla Circolare INPS n. 27 del 31 gennaio 2024;

la domanda per il contributo 2026 deve essere presentata all’INPS, che comunicherà la data di apertura del servizio con un successivo messaggio, secondo la Circolare INPS n. 106 del 16 ottobre 2026.





domenica 18 ottobre 2026

Contestazione disciplinare art 7 termini della Legge n. 300/1970



La contestazione deve essere inviata senza ritardo dal momento in cui il datore di lavoro viene a effettiva conoscenza del fatto. 

Tale norma prevede che la contestazione deve essere formulata per iscritto, a meno che la violazione non sia di tenue entità e richieda un mero richiamo verbale; la finalità è quella di consentire al lavoratore l’esercizio del diritto di difesa garantendo al tempo stesso la certezza e l’immutabilità della contestazione.

Non esiste una norma di legge che ci indichi come deve essere redatta una lettera di contestazione e quali requisiti deve possedere.

La giurisprudenza nel corso degli anni ha elaborato i principi fondamentali che reggono il procedimento disciplinare.

Tra questi troviamo il principio di specificità: la contestazione deve contenere una dettagliata descrizione del fatto contestato al lavoratore, del luogo in cui lo stesso si è realizzato e di ogni altro elemento che permetta allo stesso di comprendere quali addebiti vengono mossi nei suoi confronti in modo da potersi difendere.

In altre parole, tanto più il fatto è individuato in tutti i suoi elementi quanto più il dipendente potrà prendere cognizione dello stesso ed eventualmente presentare una diversa ricostruzione dell'accadimento realizzando in tal modo il contraddittorio.

La giurisprudenza di legittimità non richiede inoltre l’osservanza da parte del datore di lavoro di schemi rigidi e prestabiliti nella redazione della lettera di contestazione disciplinare “come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Un ulteriore principio alla base del procedimento disciplinare è quello di immutabilità: i fatti posti alla base del provvedimento disciplinare che verrà successivamente emanato devono coincidere con quelli che sono stati preventivamente contestati.

In altre parole, la sanzione non può basarsi su un fatto totalmente estraneo rispetto a quello contestato (si verificherebbe in tal modo una lesione del diritto di difesa del lavoratore).

Il principio di immutabilità è finalizzato “(…) al pari di quello relativo alla necessaria specificità della contestazione, a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi”.

Il principio di tempestività

La contestazione disciplinare deve rispettare inoltre il principio di tempestività (o immediatezza); in virtù di tale principio, il datore che intende contestare una condotta illegittima realizzata dal lavoratore deve farlo senza ritardo, nel più breve periodo di tempo possibile.

In altre parole, non deve intercorrere un intervallo di tempo troppo lungo tra la commissione del fatto da parte del lavoratore e l’avvio del procedimento disciplinare.

Il decorso di un periodo considerevole rispetto alla commissione del fatto da parte del lavoratore potrebbe, infatti, ledere il diritto di difesa di quest’ultimo o quantomeno renderne più difficoltosa la realizzazione.

Il dipendente si troverebbe, infatti, nella situazione di dover ricostruire la dinamica dei fatti in oggetto e di fornire eventualmente una diversa ricostruzione degli stessi con evidenti difficoltà.

Tanto più la contestazione viene effettuata a ridosso dei fatti tanto più efficacemente il dipendente incolpato potrà difendersi in ordine agli stessi.

Un altro elemento da tenere in considerazione è collegato al principio dell’affidamento del lavoratore; il decorso di un periodo di tempo lungo rispetto alla condotta contestata potrebbe legittimamente indurre nel lavoratore la convinzione che la parte datoriale abbia tacitamente deciso di rinunciare all’esercizio del potere disciplinare.


Termine per le giustificazioni del lavoratore

Minimo 5 giorni: Il lavoratore ha almeno 5 giorni di tempo (dalla ricezione della contestazione scritta) per presentare le proprie giustificazioni per iscritto oppure richiedere un'audizione orale, come previsto dall'Art. 7 Statuto dei Lavoratori.






domenica 27 settembre 2026

Provvedimento amministrativo per condotta antisindacale






Il provvedimento contro la condotta antisindacale è il decreto motivato ed immediatamente esecutivo emesso dal giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori

Art. 28 Statuto dei Lavoratori (Condotta Antisindacale): Se la discriminazione sui turni colpisce un dirigente sindacale aziendale (RSA/RSU) o è finalizzata a colpire gli iscritti a una determinata sigla, il sindacato provinciale può promuovere questo ricorso d'urgenza. Il giudice, entro pochi giorni, ordina la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti.

La giurisprudenza ha però avuto modo di precisare come la violazione dei diritti esplicitamente stabiliti da norme legali o contrattuali non esaurisca l’ambito dei comportanti antisindacali; infatti, si ritiene che il procedimento citato sia destinato a tutelare il sindacato da tutti quei comportamenti del datore di lavoro tali da ledere, ingiustificatamente, le prerogative del sindacato stesso, danneggiandone l’immagine.

Più precisamente, è stato sostenuto che, una volta aperta una trattativa tra il sindacato e il datore di lavoro, entrambe le parti sono tenute a condurre tale trattative con correttezza e buona fede.

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda i diritti di informazione previsti dai contratti collettivi, il cui esercizio rappresenta uno dei diritti sindacali di maggior rilievo.

Come detto, la giurisprudenza ha chiarito diversi aspetti relativi ai diritti sindacali e alle violazioni che hanno dato, appunto, seguito a condanna per condotta antisindacale. Infatti, in casi come questi il diritto leso non appartiene al sindacato, ma al singolo lavoratore che, naturalmente, potrà rivolgersi al giudice del lavoro nelle forme ordinarie per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una simile violazione.

Tuttavia, in alcune ipotesi è stata ritenuta antisindacale anche la violazione di una disposizione normativa del contratto collettivo. Ciò è accaduto quando il comportamento del datore di lavoro non si è limitato a ledere i diritti dei singoli lavoratori, ma addirittura abbia screditato il sindacato agli occhi dei lavoratori, cosa che si può verificare in considerazione della modalità o della portata della violazione, o ancora del contesto in cui essa avviene.

La condotta antisindacale rivolta contro un singolo dirigente sindacale (es. sanzioni disciplinari ingiustificate, licenziamento ritorsivo, trasferimento illegittimo) si definisce in giurisprudenza come condotta pluriuffensiva. 

Il comportamento del datore di lavoro lede contemporaneamente due sfere giuridiche distinte: l'interesse del singolo lavoratore (diritti individuali) e l'interesse del sindacato di appartenenza (prerogative e libertà sindacali).

Chi può agire in giudizio?

Anche se l'atto colpisce direttamente una persona fisica (il dirigente), la legge prevede un doppio binario di tutela:

Il Sindacato (Azione ex art. 28): La legittimazione attiva per promuovere il ricorso d'urgenza ex art. 28 dello Statuto dei LavoratoriStatuto dei Lavoratori spetta esclusivamente agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali a cui il dirigente appartiene. Il singolo dirigente, in quanto tale, non può depositare autonomamente il ricorso ex art. 28.

Il Dirigente Sindacale (Azione ordinaria): Il singolo leader leso nei propri diritti individuali può agire parallelamente e autonomamente davanti al Giudice del Lavoro con le tutele ordinarie o d'urgenza previste dal codice di procedura civile (es. ricorso ex art. 700 c.p.c. per impugnare un trasferimento) per tutelare la propria posizione lavorativa e patrimoniale.

Esempi tipici di condotta antisindacale verso un dirigente

La giurisprudenza ha individuato fattispecie specifiche in cui l'atto verso il dirigente configura l'illecito:

Trasferimento senza nulla osta: Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, il trasferimento di un dirigente sindacale (o di un membro delle RSU/RSA) da un'unità produttiva all'altra può avvenire solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Il trasferimento disposto senza tale assenso costituisce automaticamente condotta antisindacale. [1]

Discriminazione o sanzioni ritorsive: L'irrogazione di licenziamenti, sospensioni o procedimenti disciplinari pretestuosi mirati a punire l'attività di rappresentanza o a screditare la figura del dirigente davanti ai colleghi.

La messa in turno o il mutamento dei turni di lavoro di un dirigente sindacale configura una condotta antisindacale (pluriuffensiva) ogni volta che l'orario assegnato ostacola, limita o rende oggettivamente impossibile l'esercizio del suo mandato o la partecipazione alle attività sindacali

Intento ritorsivo o discriminatorio: Se il datore di lavoro applica al dirigente turnazioni particolarmente gravose (es. solo turni notturni, festivi o spezzati) non giustificate da reali e oggettive esigenze tecnico-produttive dell'azienda, con il chiaro intento di punire o scoraggiare la sua attività.

Ostacolo al contatto con i lavoratori: Assegnare al rappresentante sindacale turni isolati o in orari in cui la fabbrica o l'ufficio sono deserti, riducendo la sua capacità di raccogliere le istanze dei lavoratori e comunicare con la base.

Il datore di lavoro mantiene la facoltà di organizzare i turni aziendali, ma nel caso dei dirigenti sindacali l'esercizio di questo potere è sottoposto a uno scrutinio più rigido:

1. Esigenze oggettive: L'azienda deve dimostrare che la specifica turnazione del dirigente è l'unica soluzione organizzativa possibile e che risponde a criteri oggettivi applicati anche agli altri dipendenti di pari livello.

2. Accordi aziendali e CCNL: Molti contratti collettivi o accordi integrativi prevedono l'obbligo di informazione preventiva o l'esame congiunto prima di modificare le turnazioni. Cambiare i turni senza rispettare queste procedure sindacali fa scattare l'antisindacalità del provvedimento a prescindere dal danno al singolo lavoratore. [1, 2]

come difendersi

Azione del Sindacato (Art. 28): Il sindacato locale di appartenenza può presentare ricorso d'urgenza al Giudice del Lavoro chiedendo la revoca dei turni illegittimi e il ripristino di un'articolazione oraria compatibile con le agibilità sindacali.

Azione del Dirigente: Parallelamente, se il cambio turno danneggia la salute o la vita familiare del lavoratore senza giustificato motivo, l'interessato può agire in via d'urgenza ordinaria (art. 700 c.p.c.)






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog