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domenica 10 novembre 2013

Pubblica amministrazione, assunzioni vincolate con la legge n. 125 del 2013



Entra in vigore la legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con l'approvazione definitiva si ampliano gli strumenti di gestione del personale precario e si aprono nuove possibilità di assunzione. Ogni amministrazione, per l'utilizzo delle nuove regole deve tener conto dei vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale, che non vengono derogate dal decreto e anzi sono in via di rafforzamento con il disegno di legge di stabilità.

Lo stesso ministro della Pubblica amministrazione Giampiero D'Alia, ha chiarito che non tutti gli 80mila precari in scadenza (su 122mila che ne conta il pubblico impiego, scuola esclusa) potranno salire sulle scialuppe previste dal decreto appena convertito in legge: «Quelli interessati dalle nuove procedure saranno prorogati mentre per gli altri i contratti scadranno secondo il singolo rapporto contrattuale, perché non ci possono essere ulteriori proroghe».

Lo strumento principe per gli "interessati" è la nuova stagione triennale di concorsi, dal 2014 al 2016, con una riserva al 50% per i precari che abbiano totalizzato almeno tre anni di contratti negli ultimi cinque; per accompagnare la struttura del personale verso la stabilizzazione, il provvedimento permette di prorogare i contratti a termine in corso e la validità delle graduatorie dei concorsi già effettuati. Nel tentativo di frenare il diffondersi di nuovo precariato, infine, viene rafforzato il principio in base al quale le assunzioni flessibili possono essere effettuate solo per soddisfare «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» (con una modifica all'articolo 36, comma 2 del Dlgs 165/2001, che finora parlava di «esigenze temporanee ed eccezionali» e non ha funzionato troppo come argine).

La strategia, evidente, è quella di coordinare due esigenze contrapposte: la volontà di non lasciare per strada i lavoratori che hanno passato anni negli uffici pubblici senza posto fisso, e la tutela di chi ha vinto un concorso pubblico ma non ha mai ottenuto un posto di lavoro, e teme di vedersi passare davanti uno "stabilizzato". Nasce da qui la regola del 50%, che in pratica impone di bandire concorsi per un numero di posti doppio rispetto a quello dei precari che si intendono stabilizzare: un principio, però, che in ogni amministrazione deve fare i conti con i vincoli alle assunzioni e alla spesa di personale.

La maggioranza dei 122mila precari (scuola esclusa) oggi impiegati nella pubblica amministrazione si concentra negli enti territoriali: nel caso dei Comuni, la legge di stabilità conferma il tetto al turn over, che permette di dedicare a nuove assunzioni il 40% dei risparmi ottenuti con le cessazioni dell'anno precedente. Non solo: negli enti (soprattutto del Sud) in cui la spesa di personale di Comune e società controllate supera il 50% delle uscite correnti, qualsiasi assunzione è bloccata, e anche chi si attesta in prossimità del limite non può superarlo in virtù dei nuovi bandi. Il blocco totale delle assunzioni riguarda anche gli enti che non rispettano il Patto di stabilità.

Per le Regioni la regola chiave resta l'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (articolo 1, comma 557 della legge 296/2006), ma vincoli decisamente più stringenti sono previsti nelle amministrazioni impegnate nei piani di rientro dai deficit sanitari.

I bandi per le assunzioni. Il meccanismo sarà "di norma" quello di adottare bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate e si terrà in considerazione l'anzianità anagrafica, di servizio e i carichi familiari. Ovviamente è previsto il rispetto dei limiti di spesa.




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