Visualizzazione post con etichetta attività lavorativa. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta attività lavorativa. Mostra tutti i post

venerdì 2 settembre 2016

Lettera di dimissioni volontarie come scriverla



La lettera dimissioni volontarie con preavviso, senza preavviso o con esonero di preavviso, è un modello che il lavoratore può utilizzare per recedere e quindi cessare l’attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni in qualunque momento, quando il lavoratore ne senta l’esigenza. Non si devono spiegare i motivi per cui si decide di lasciare il proprio posto di lavoro e nessuno può obbligarvi a specificarli.

L’unico obbligo del lavoratore è comunicare ufficialmente all'azienda la propria decisione di rassegnare le dimissioni con un preavviso variabile in base all'anzianità aziendale e all'inquadramento contrattuale. Questa è l’unica clausola che dovrete rispettare, ma anche in questo caso non devono essere spiegati i motivi che vi spingono a presentare le dimissioni volontarie.

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La compilazione del modello è semplice: bisogna inserire generalità di lavoratore e datore di lavoro, data inizio rapporto, contratto applicato, tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca) e relativa data di decorrenza. Va inviato alla casella PEC (Posta elettronica certificata) del datore di lavoro, attraverso le specifiche tecniche indicate nel decreto. Il lavoratore ha 7 giorni per revocare le dimissioni dal momento dell’invio, con le stesse modalità.

La lettera dimissione volontarie è uno strumento che serve a comunicare per iscritto, la volontà del lavoratore a volersi dimettere dal proprio posto di lavoro e recedere per sempre dal contratto di lavoro ,la facoltà del lavoratore dipendente di dimettersi attesta l’inequivocabile volontà scritta del dipendente a terminare il rapporto lavorativo in essere con l’azienda.

La lettera di dimissioni volontarie, va scritta su carta semplice seguendo le linee guida de una lettera fac simile, oppure, utilizzando i modelli standard in base alla tipologia delle dimissioni:
lettera dimissioni con preavviso;
lettera dimissioni senza preavviso;
lettera dimissioni per giusta causa;
lettera dimissioni per gravidanza.

Una volta consegnata la lettera di dimissioni in duplice copia, al lavoratore viene rilasciata la copia controfirmata per ricevuta, che attesta la consegna della lettera di dimissioni, la presa visione della lettera e l’accettazione delle dimissioni presentate.

Adesso in base a quanto previsto dal Jobs Act secondo i quali le dimissioni possono essere inoltrate solo per via telematica, pena la nullità della risoluzione del contratto di lavoro. In base a tale novità il lavoratore che vuole dimettersi deve inviare la comunicazione di dimissioni autonomamente, oppure, rivolgersi ad intermediari abilitati, come patronati, sindacati o enti bilaterali.

La lettera dimissioni con preavviso concordato, è utilizzata dal lavoratore che intende cessare il rapporto di lavoro in base all’articolo 2118 del Codice che prevede la possibilità sia del datore di lavoro che del lavoratore stesso di risolvere il rapporto di lavoro.

La lettera di dimissioni con preavviso è una comunicazione scritta che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro entro un preciso termine di preavviso.

I termini di preavviso, devono essere obbligatoriamente osservati dal lavoratore in quanto la loro inosservanza consentono al datore di lavoro di applicare una penale mediante la decurtazione dall’ultima busta paga, degli importi pari alle giornate oggetto di mancato preavviso.

Per scrivere una lettera dimissioni il lavoratore deve indicare nella lettera i seguenti dati:

i dati del lavoratore;

i dati aziendali;

la data di assunzione;

la data di decorrenza delle dimissioni, va indicata esattamente la data dalla quale avverranno le dimissioni e la data di ultima presenza in azienda

firma del dipendente lavoratore che intende dimettersi

firma del datore di lavoro che prende visione e accetta la lettera di dimissioni con preavviso.

Dopo che avrete dato la lettera al datore di lavoro bisogna recarsi e in uno degli enti accreditati e presentare le dimissioni mediante la modalità telematica e recarsi presso Caf e patronati, comune, centro per l’impiego ecc e richiedere la compilazione online del modulo relativo alla dimissione volontarie, dopodiché l’intermediario rilascia copia cartacea del documento, avente codice univoco e data certa di rilascio, opportunamente timbrato. Il lavoratore con la copia cartacea firmata deve consegnare il modello lettera dimissioni volontarie entro 15 gg dalla data di rilascio, che rappresenta il periodo di validità massima del documento, al datore di lavoro.

In alternativa a questa modalità si potranno presentare le proprie dimissioni accedendo al portale del Ministero del Lavoro e inviando il modulo che si troverà tra i vari allegati. Questa operazione può essere svolta solo da coloro che hanno il Pin INPS Dispositivo.

Il lavoratore avrà comunque 7 giorni di tempo per ripensarci e revocare la domanda inoltrata.




martedì 17 marzo 2015

NASPI e ASDI, requisiti e caratteristiche per il 2015



Per i nuovi sussidi di disoccupazione della Naspi e dell'Asdi 2015 occorre considerare quali sono i casi in cui il sussidio si perde e cosa avviene con una concomitante attività lavorativa e al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.

Vediamo le novità previste dal decreto attuativo n. 22/2015 del JOBS ACT sui nuovi ammortizzatori sociali.

Da maggio 2015 partono la NASPI e l'ASDI.
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 disciplina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 cd, si tratta della NASPI, ASDI  e  DIS- COLL. Vediamo in questo speciale  le caratteristiche dei nuovI ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti  che perdono il lavoro:

la  Naspi, che sostituirà progressivamente ASPI e MiniASPI)  e

l' Asdi (Assegno di disoccupazione sperimentale)  che viene concesso solo a fronte di particolari impegni assunti dal lavoratore (formazione o lavori socialmente utili) sulla base di un progetto personalizzato formulato dai Centri per l'impiego.

NASPI  sta per Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego e si prevede la sostituzione delle prestazioni ASpI e mini-ASpI con la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione (involontaria) verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.

La nuova indennità rientra, come le precedenti, nella Gestione INPS prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Per la NASpI si applica il medesimo ambito di applicazione soggettivo valido per l'ASpI e la mini-ASpI; riguarda, quindi,

i lavoratori dipendenti privati - con esclusione degli operai agricoli

i dipendenti pubblici a tempo determinato;

I nuovi requisiti per usufruirne sono i seguenti:

tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione oppure

trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi (precedenti il periodo di disoccupazione).

Rispetto all'Aspi vi è un ampliamento del periodo di riferimento della retribuzione imponibile agli ultimi quattro anni e dell'elevamento del limite a 1.300 euro mensili (nel 2014 era pari a euro 1.165,58 mensili);

L'indennità NASPI viene ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento ogni mese, a decorrere dal quarto mese di fruizione.

L'indennità NASpI non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.

La durata dell'indennità mensile NASpI  è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (con esclusione dei periodi contributivi che abbiano già dato luogo a corresponsione di trattamenti di disoccupazione).

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2017, si pone un limite massimo di durata pari a 78 settimane. Il suddetto limite di 78 settimane è superiore a quello generale, previsto, a regime, per l'ASpI, e coincide con quest'ultimo solo per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni.

Resta sempre aggiornato con la Circolare del lavoro e la Banca Dati   riservata  agli abbonati: ancora per pochi giorni una promozione straordinaria !

La data di entrata in vigore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego NASpI, è fissata al 1° Maggio 2015.

ASDI - Assegno di Disoccupazione per le famiglie in stato di bisogno

L'Assegno di disoccupazione (ASDI) è istituito dall'art. 16 in via sperimentale,  con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della summenzionata NASpI e per i quali l'intera durata di quest'ultimo trattamento sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015. Il nuovo trattamento sarà concesso in caso di particolare stato di bisogno del nucleo familiare  ma sarà subordinato all'accettazione di alune clausole come partecipazione a iniziative di formazione e accettazione di proposte di lavoro.

L' assegno sarà   concesso (in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande) nel rispetto della dotazione del Fondo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; inoltre, il comma 8 prospetta un'eventuale estensione - in relazione al reperimento delle risorse finanziarie - per i casi di percezione del trattamento base (cioè, della NASpI) negli anni 2016 e seguenti.

L'ASDI è riservato ai soggetti privi di occupazione ed in una condizione economica di bisogno (comma 1), con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, in secondo grado di priorità, per i lavoratori in età prossima al pensionamento (comma 2).

Riguardo alla condizione economica di bisogno ed ai criteri di priorità, ulteriori disposizioni saranno definite con decreto ministeriale  da emanare entro 90 giorni. Il diritto all'ASDI  sarà  subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato, redatto dai competenti uffici dei Servizi per l’impiego e contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità per iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro; la partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio;

Nello specifico sia la Naspi che l’Asdi vengono previste per lavoratori che hanno perso involontariamente la loro occupazione e entrambi i sussidi sono assegnati in misura proporzionale all’età di servizio del lavoratore in azienda.

Differenti sono però le cause di esclusione e di perdita del sussidio e gli adempimenti del lavoratore disoccupato per continuare a fruire del sussidio di disoccupazione per tutto il tempo della sua durata. Cambiano poi le modalità di fruizione dei due sussidi in concomitanza con un’attività lavorativa e al raggiungimento dell’età pensionabile.

L’erogazione della Naspi per l’intera durata del periodo in cui viene assegnato il sussidio è vincolata alla partecipazione regolare del lavoratore disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa. Si intendono con questo termine dei corsi e degli incontri finalizzati alla riqualificazione professionale del lavoratore che vengono organizzati dai Centri per l’impiego e dalle altre strutture competenti. La mancata partecipazione a queste occasioni di riqualificazione professionale costituisce un vero e proprio caso di decadenza dalla fruizione della Naspi.

L’Asdi, il sussidio che il lavoratore può richiedere in seguito alla fruizione della Naspi, qualora non sia riuscito a trovare una nuova occupazione, prevede, invece, un percorso di riqualificazione più incisivo e dettagliato dal momento che per fruire di questa seconda prestazione a sostegno del reddito, il lavoratore è tenuto ad aderire e a compiere effettivamente le azioni previste da un progetto personalizzato che viene stilato dai funzionari dei Centri per l’Impiego. Il progetto personalizzato prevede:
un percorso personalizzato di reinserimento lavorativo tarato sul profilo professionale del lavoratore;

impegni specifici che fanno sì che il lavoratore ricerchi attivamente un lavoro;
partecipazione a percorsi di orientamento e di formazione all’interno o al di fuori dei Centri per l’Impiego;
accettazione delle proposte di lavoro ricevute, se congrue;


In entrambi i casi (Naspi e Asdi) la mancata partecipazione alle iniziative di politiche attive previste o al progetto personalizzato può implicare la decadenza dalla fruizione del sussidio.
Sussidi e lavoro Per quanto riguarda la Naspi è prevista, in linea di principio, la fruizione del sussidio anche in caso di contemporaneo lavoro part-time. In concomitanza con il lavoro è prevista la sospensione e la riduzione del sussidio a specifiche condizioni; si decade, invece dal sussidio nel caso in cui la nuova attività lavorativa duri più di 6 mesi o produca un reddito superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.100 euro annui).

E’ opportuno ricordare anche che la Naspi può essere fruita in un’unica soluzione a titolo di sussidio per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità. Per l’Asdi non sono state definite dal Decreto specifiche cause di decadenza per il concomitante svolgimento di un’attività lavorativa: si attende, in proposito un chiarimento del legislatore (probabilmente un decreto ministeriale).

Pensione
Altro caso in cui si decade dal beneficio della Naspi è il raggiungimento dell’età utile alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. Se il lavoratore disoccupato ottiene, invece, la pensione di invalidità può decidere di fruire contemporaneamente anche della Naspi.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog