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sabato 21 marzo 2020

Lavoro: quarantena retribuita come malattia



Per i lavoratori dipendenti la quarantena per COVID-19 è equiparata alla malattia, ci vuole il certificato medico: norme, definizioni e procedure.

Era una precisazione ce è arrivata con il decreto Cura Italia: i lavoratori che sono in quarantena per evitare il contagio hanno diritto alla malattia. E i giorni trascorsi a casa non si calcolano ai fini del superamento del periodo di comporto. Il riferimento è l’articolo 26, comma 1, del decreto 18/2020.

Riguarda il periodo trascorso in isolamento con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori dipendenti. Innanzitutto, le relative definizioni di legge:

quarantena con sorveglianza attiva: persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (articolo 1, comma 2, lettera h, dl 6/2020).

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva: persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio (lettera i, dello stesso articolo).

La seconda definizione resta valida e si applica anche declinata in base a specifiche ordinanze locali legate al rischio di contagio.

In ogni caso, è il Dipartimento di prevenzione della Asl a disporre il provvedimento di quarantena o sorveglianza in base alle indicazioni che possono arrivare dalla persone stessa, dall’azienda o dai medici di base.

Questi ultimi compilano il certificato, specificando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Il provvedimento può venire emesso dall’ASL in relazione a una delle notizie sopra riportate.

Un lavoratore segnala di avere avuto un contatto stretto con un caso confermato di Covid 19. L’azienda provvede ad avvisare l’ASL (ci sono appositi numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute). che a sua volta prende le contromisure indicate.

I medici di base hanno precise indicazioni da parte delle autorità e di conseguenza sanno esattamente quando prescrivere la quarantena. Ricordiamo che l’indicazione del ministero è quella di rivolgersi al medico di base, chiamandolo al telefono, evitando invece di andare in pronto soccorso o in ambulatorio. La quarantena, come è noto, dura 15 giorni.

Attenzione: sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore del decreto Cura Italia (quindi, prima del 17 marzo), anche in assenza dell’indicazione del provvedimento in base al quale si dispone la quarantena.

La quarantena equivale a un periodo di malattia. Ed è quindi retribuita di conseguenza. E non vale ai fini del periodo di comporto (il numero massimo di giorni in cui un lavoratore può stare a casa per malattia mantenendo il diritto al posto di lavoro).

Contatti a rischio

Per contatto stretto, in base alle indicazioni del Ministero della Salute:

persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).

C’è una precisazione per i datori di lavoro: gli oneri connessi alla quarantena, per i quali si presenta domanda agli enti previdenziali, sono a carico dello Stato.

Sono diverse le regole che si applicano ai dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita: in questi casi, fino al 30 aprile, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.



giovedì 1 settembre 2016

Certificato di malattia: la verifica dell’ invio spetta al lavoratore



La visita fiscale è un accertamento medico previsto dallo Statuto dei Lavoratori, e predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non si limita a un mero controllo della presenza al proprio domicilio del lavoratore in malattia, bensì consiste in una vera e propria verifica della sussistenza degli impedimenti fisici al lavoro.

E’ indispensabile un doppio adempimento da parte del lavoratore in malattia: avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza e verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’NPS sia avvenuta in modo regolare. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.15226/16 ha stabilito che se l’Inps non ha ricevuto il certificato di malattia e il datore non ha potuto effettuare il controllo, risulta legittimo il licenziamento disciplinare intimato per una prolungata assenza ingiustificata.

La Corte ha affermato che l'avere richiesto al medico il certificato non esaurisse l'obbligo di attenzione della lavoratrice, considerato che restano comunque fermi l'obbligo contrattualmente previsto del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.

Esiste l'obbligo del lavoratore, in caso di malattia, di avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima entro 2 giorni dall'inizio il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l'aggiunta che, in mancanza di ciascuna delle comunicazioni, l'assenza verrà considerata ingiustificata. Ne deriva il concetto di assenza ingiustificata (fondante il licenziamento) non riguarda soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata rituale comunicazione al datore di lavoro dell'esistenza della malattia o del suo prolungamento, comunicazione che nel caso esaminato è mancata.

La Corte ha osservato che la massima sanzione (licenziamento) è legittimata dalle previsioni della contrattazione collettiva, che la ricollega all'assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi. Nella definizione complessiva della gravità dell'addebito in rapporto alla personalità della lavoratrice, per stabilire l’adeguatezza della sanzione, sono state valutate le ulteriori circostante contestuali e successive al fatto contestato, traendo conferma della gravità della mancanza.

A verificare l’invio del certificato di malattia deve essere anche il lavoratore, un doppio adempimento dunque:

avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza, obbligo previsto da contratto;

verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’INPS sia avvenuta correttamente, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.

Orari malattia per visite fiscali: quali sono

Assenze per malattia: lavoro pubblico vs privato

Quest’ultima era la situazione portata all'attenzione della Corte di Cassazione che ha pertanto ritenuto legittima la massima sanzione visto che la contrattazione collettiva applicata prevede proprio il licenziamento in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi.

Non è sufficiente, quindi, richiedere al medico il certificato.

Tale difetto di comunicazione si sostanzia anche nel mancato controllo dell’effettività della trasmissione telematica del certificato da parte del medico che spetta al lavoratore, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del documento che attesti l’avvenuto invio dello stesso.

Legittimo dunque il licenziamento per assenza ingiustificata, quando il lavoratore, nonostante l’emissione di un certificato medico, non comunica all'azienda la malattia e non controlla che l’invio telematico del certificato all’INPS da parte del medico sia effettivamente avvenuto.




venerdì 2 settembre 2011

Certificato di malattia solo sul web

Dal 13 settembre del 2011 i datori di lavoro potranno controllare i certificati di malattia dei dipendenti sul web.
Quindi si parte con il certificato medico online. E dopo il 13 settembre tutti i datori di lavoro non potranno più chiedere la copia cartacea del certificato di malattia, avendo la possibilità di procedere alla consultazione delle relative assenze per malattia solo con l’utilizzo online dei sistemi informatici.
La parte che ancora latita è un impianto di regole certe che servano da supporto per i datori di lavoro proprio nella gestione del rapporto di lavoro, soprattutto con riferimento agli obblighi dei lavoratori dipendenti, i quali sono assenti per malattia.
Con lo scopo di rendere facile il flusso di informazioni tra azienda e lavoratori in occasione di periodi di malattia, il 20 luglio Confindustria insieme ai sindacati hanno sottoscritto un accordo interconfederale con l’obiettivo di delineare un comportamento comune, in attesa che i CCNL abbiano la possibilità di essere aggiornati alle nuove disposizione in materia di certificazione di malattia online.
Questo accordo ha ribadito: che continuano a sussistere gli obblighi da parte del lavoratore dipendente di comunicare in modo tempestivo l’assenza all’azienda. In quanto il sistema telematico che l’azienda dovrà utilizzare non esonera il lavoratore da avvisare il datore di lavoro. Anzi con questo nuovo modo di certificare le assenze per malattia, il lavoratore dipendente ha un nuovo adempimento che va a sostituire quello già esistente, ossia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico al datore di lavoro. Questo è da considerarsi un passaggio che consente al datore di lavoro di avere una certezza dell’evento oltre a poter accedere alla sezione del sito web dell’INPS per poter visualizzare l’assenza di malattia.
Quindi in breve:
il datore di lavoro può sempre richiedere al dipendente di comunicare il codice identificativo del certificato medico, ovviamente il lavoratore non si può rifiutare ed il mancato rispetto può portare a sanzioni disciplinari;
il medico deve acquisire i dati del lavoratore e li deve inserire nel format telematico, il quale a sua volta riceve il numero di protocollo che consente la stampa di una copia del certificato medico;
i casi esclusi dall’invio online: impossibilità della trasmissione da parte del medico, quindi consegna della copia cartacea all’INPS e al datore di lavoro; uguale iter per il ricovero ospedaliero, degenze in strutture di pronto soccorso ed emissione da parte di strutture di medici privati non ancora abilitati all’invio online del certificato di malattia.
L’ente di previdenza INPS abbina il certificato medico all’azienda e mette a disposizione il certificato di malattia. Lo stesso procedimento lo può adottare il lavoratore dipendente consultando il certificato di malattia sul sito dell’INPS.
Il datore di lavoro può consultare i certificati di malattia in tre modi:
Farsi comunicare dai lavoratori il numero di protocollo del certificato medico e collegarsi al sito INPS per visualizzarlo;
accreditarsi e dopo aver ricevuto il PIN, accedere al sito INPS nell’area dedicata;
chiedere all’INPS il recapito degli attestati sulla PEC aziendale;
Per quanto riguarda le visite fiscali, rimangono in vigore le regole in materia di controllo della malattia nel settore privato: il lavoratore dipendente deve sempre segnalare al medico l’indirizzo per la reperibilità, se diverso dalla residenza.
Il lavoratore dipendente può accedere al sito dell’INPS per consultare e stampare i propri certificati medici attraverso l’inserimento del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato o in alternativa entrando nell'apposita area dedicata, se un possesso di Pin.
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