Visualizzazione post con etichetta contratti di solidarietà. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta contratti di solidarietà. Mostra tutti i post

lunedì 4 gennaio 2016

Contributo di solidarietà: cessazione azienda e licenziamenti


Al fine di fornire indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo nelle ipotesi di sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, il Ministero del Lavoro ha comunicato con la nota n. 21091 del 26 ottobre 2015 quanto segue: la procedura per ottenere un contributo in caso di cessazione dell’attività aziendale e di licenziamenti di lavoratori in corso di solidarietà. Il contributo è concesso alle imprese che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale, richiede un apposito contratto e viene corrisposto per massimo due anni (in rate trimestrali, ripartito tra impresa e lavoratori) ed è pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto dalle aziende a seguito della riduzione di orario.

Quali sono le imprese che hanno diritto al contributo di solidarietà? Come si presenta la domanda? E nei casi particolari?

E’ tutto spiegato in una Circolare del Ministero del Lavoro n.26 del 7 novembre 2014, che fornisce le istruzioni sul contributo pari alla metà del monte ore retributivo non più dovuto a causa della riduzione di orario.

Possono accedere all'agevolazione, oltre a tutte le aziende già comprese nella legge sui contratti di solidarietà (726/1984), le imprese:
fra 2 e 15 dipendenti, indipendentemente dal settore di attività;

con più di 15 dipendenti se hanno avviato procedure di mobilità o intendono procedere a

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;

alberghiere e termali indipendentemente dal numero di dipendenti;

artigiane con almeno 2 dipendenti e lavoratori sottoposti a riduzione di orario con compenso a carico dei fondi bilaterali.

Il contratto di solidarietà è applicabile anche a dipendenti a termine, apprendisti, contratti di inserimento. All'avvio del periodo di solidarietà, il dipendente deve avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni. La solidarietà dura un massimo di 24 mesi, poi va eventualmente ricontrattata.

Durante le ore di astensione del lavoro, il dipendente può svolgere attività formative solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: la riorganizzazione aziendale prevede che sia adibito a mansioni differenti o all'utilizzo di nuove apparecchiature; il progetto formativo ha adeguata attenzione ad aspetti teorici e pratici; è presente un tutor, un istruttore o una figura analoga.

Durante la solidarietà non si possono effettuare licenziamenti o attivare procedure di mobilità. E’ invece possibile trasformare in tempo indeterminato un contratto a termine o un apprendistato (la precisazione è importante perché si tratta di un periodo in cui l’impresa non può fare assunzioni). Se viene ceduto un ramo d’azienda, può essere mantenuto il contratto di solidarietà.

L’impresa presenta la domanda alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro), che verifica i requisiti e comunica l’ammissione. Il calcolo del contributo di solidarietà si effettua sulla base della retribuzione lorda denunciata all’INPS nei 12 mesi precedenti, escludendo i compensi per il lavoro straordinario.

Per le domande di solidarietà acquisite dalle DTL territorialmente competenti in data successiva al 18 novembre 2014, trova applicazione la circolare n. 28/2014.

Quest’ultima prevede espressamente quanto in precedenza applicato in via di mera prassi: "Solo nel caso in cui l'impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell'accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell'azienda; le D.T.L. dovranno individuare l'ammontare da restituire all'impresa."(cfr. pag. 5 circolare n. 28/2014)

Si prospettano, pertanto, quattro ipotesi:
- qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, all'azienda viene erogato tutto il contributo:
- qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e ci sia stata anticipazione, viene erogata solo la quota del contributo dei lavoratori:
- qualora l'accordo sindacale preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo:
- qualora l'accordo sindacale non preveda la devoluzione della quota di contributo aziendale a favore dei lavoratori e non ci sia stata anticipazione, ai lavoratori viene erogata solo la loro quota del contributo.

Infine, nel caso in cui all'atto del pagamento del contributo non fosse possibile individuare l'azienda beneficiaria o il soggetto preposto alla gestione della crisi aziendale (es. commissario liquidatore, curatore fallimentare etc.) il procedimento di concessione dovrà ritenersi necessariamente concluso con l'atto di erogazione della quota spettante ai singoli lavoratori, salva successiva individuazione del titolare beneficiario.

Le istruzioni per la concessione del contributo sono contenute nella Circolare 28/2014, i criteri per le cessazioni con licenziamenti in corso di solidarietà nella Nota 21091/2015. Si deve quindi distinguere tra domande acquisite prima e dopo l’entrata in vigore della circolare n. 28, ossia il 18 novembre 2014.

Prima del 18 novembre 2014
Per tali domande trova applicazione la circolare n. 20/2004 del Ministero, che individua nella cessazione dell’attività il venir meno della finalità dell’ammortizzatore sociale. In tal caso l’azienda perde il diritto al contributo e di conseguenza le DTL – qualora accertino la cessazione in corso di solidarietà – devono individuare la quota del contributo spettante ai singoli lavoratori interessati, provvedendo ad acquisire e a segnalare le loro coordinate bancarie. La quota aziendale deve essere rimborsata.

Dopo il 18 novembre 2014
“Solo nel caso in cui l’impresa abbia già anticipato la quota spettante ai lavoratori ed eventualmente anche la propria quota, ove nell’accordo sindacale sia prevista la devoluzione da parte dell’azienda, le DTL dovranno individuare l’ammontare da restituire all’impresa”.

In tali casi si applica la circolare n. 28. Ecco le opzioni possibili:

viene erogato tutto il contributo: se l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota aziendale
a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione;

viene erogata all’azienda la quota dei lavoratori: se l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e c’è stata anticipazione;

viene erogata ai lavoratori la loro quota: se l’accordo sindacale prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione;

viene erogata ai lavoratori la loro quota: se l’accordo sindacale non prevede la devoluzione della quota aziendale a favore dei lavoratori e non c’è stata anticipazione;

Licenziamenti
In relazione ai licenziamenti in corso di solidarietà, trova applicazione la circolare n. 28.
“Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell’impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora ciò avvenga, l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi”.

Di conseguenza, nel caso di cessazione dell’attività dopo la chiusura del periodo di solidarietà, se l’intimazione dei licenziamenti dei lavoratori interessati alla solidarietà è avvenuta dopo la chiusura del periodo, la quota aziendale va in ogni caso riconosciuta all'azienda.

domenica 8 febbraio 2015

Contratti di solidarietà: integrazione salariale 2015



I contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:

mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art. 1 legge 863/84);

favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.
Il contratto di solidarietà nasce come strumento atto a difendere l’occupazione, facendo in modo che il sacrificio imposto ai lavoratori, in seguito alla diminuzione dell'orario di lavoro, possa essere recuperato attraverso un rimborso di quote di retribuzione da parte dell’Inps.

I contratti di solidarietà sono rivolti a tutto il personale dipendente ad esclusione di:
dirigenti

apprendisti;

lavoratori a domicilio;

lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;

lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.

La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà:

1. TIPO A - contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);

2. TIPO B - contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).


Dal 2015 torna al 70% l’integrazione salariale dei contratti di solidarietà. È la novità introdotta da un emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalla Commissione Bilancio alla Camera. Il ripristino per tutto il 2015 del contributo nella misura del 70% per i contratti in essere verrà finanziato con 50 milioni di euro di risorse recuperate dal fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Dal 2015 per i contratti di solidarietà di tipo A, stipulati in un contesto aziendale ove sussiste il diritto alla cassa integrazione salariale straordinaria, è prevista l’integrazione del 60%. Né la legge di Stabilità 2015, ne' il decreto Milleproroghe 2015 hanno prorogato la norma che stabiliva al 70% la misura dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori coinvolti in contratti di solidarietà. Il rischio è destabilizzare un contratto il cui utilizzo è cresciuto in termini importanti nel corso degli ultimi anni, determinandone una perdita di attrattiva per aziende e lavoratori. Si apre, tuttavia, uno spiraglio con un emendamento del Governo al Milleproroghe che ripristina la percentuale del 70%.

Viene dunque confermato l’intervento sui contratti di solidarietà anticipato nei giorni scorsi dal sottosegretario al Ministero del Lavoro, Teresa Bellanova, la quale ha definito l’integrazione dei contratti di solidarietà: «Uno strumento fondamentale, specialmente in anni di crisi, perché permette di evitare il licenziamento: per questo nel Jobs act abbiamo scritto che il suo ricorso dovrà essere prioritario. Il Ministero ha quindi confermato l’impegno a dare attuazione alle disposizioni della delega con specifici interventi per la messa a regime di questo ammortizzatore sociale, destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione».

Senza questa proroga, dal primo gennaio 2015, i contratti di solidarietà avrebbero perso il 10% sull’integrazione salariale. Anche nel 2014 l’integrazione era al 70%, mentre per questi contratti la legge prevede un’integrazione pari al 60% a carico della cassa integrazione straordinaria, sulla parte di monte ore che viene perso. Grazie all’emendamento al Milleproroghe approvato, l’integrazione sarà al 70% anche nel 2015.

L'intervento straordinario di integrazione salariale è destinato alle seguenti categorie di aziende che abbiano occupato nel semestre precedente alla richiesta d'intervento più di 15 dipendenti:

imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);

imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;
imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50% da un solo committente, destinatario di CIGS;

aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;

imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;

imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;

imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

I lavoratori che possono beneficiare dell'intervento nel rispetto del requisito occupazionale di 90 giorni di anzianità lavorativa ( art. 8, co. 3 della Legge n. 160 del 20/5/1988 - Circ. n. 171 del 4/8/1988 sono:
operai e intermedi;
impiegati e quadri;
soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro;
lavoratori poligrafici e giornalisti.




domenica 28 dicembre 2014

Quando può essere disposta la cassa integrazione?



La cassa integrazione guadagni (CIG), istituita è una prestazione economica erogata dall’INPS con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto.

Obiettivo della CIG è quello di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione una volta superata tale difficoltà.

L’importo che viene corrisposto è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

La CIG può durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La Cassa è alimentata dai seguenti contributi:

contributo ordinario a carico delle imprese pari all’1% della retribuzione (0,75% nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti);

contributo addizionale per le imprese che usufruiscono della CIG, dell’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (4% per le imprese con meno di 50 dipendenti);

contributo a carico dello Stato.

Gli eventi temporanei, previsti per l’applicazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

rientrare nell’ambito aziendale;

non essere causati né dall’imprenditore né dal lavoratore;

essere involontari e transitori;

prevedere la ripresa certa del normale ritmo produttivo.

L’integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Soggetti interessati:

Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere.

Presupposto: Sospensione o riduzione dell’attività produttiva a causa di:
situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei e non dovute all’imprenditore o ai lavoratori;

situazioni temporanee di mercato.

Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Durata massima: 13 settimane
più eventuali proroghe fino a 12 mesi;

in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

La cassa integrazione guadagni straordinaria

Non tutte le situazioni problematiche delle aziende sono gestibili mediante l’attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e per questo è stata istituita con legge 5 novembre 1968, n. 1115, la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Lo scopo è di far fronte a durevoli eccedenze del personale di tipo strutturale, causate da crisi economiche settoriali o locali o ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali.

A differenza del trattamento ordinario, che interviene in situazioni congiunturali e risolvibili nel breve periodo, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a una graduale eliminazione di personale in esubero, evitando le ripercussioni traumatiche sul piano sociale provocate dai licenziamenti collettivi. L’utilizzo di tale strumento precede, molto spesso, il ricorso alla procedura di messa in mobilità.

Come funziona la CIGS
La CIGS è valida sull’intero territorio nazionale.
L’importo da corrispondere ai lavoratori è pari all’80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Può durare al massimo:
12 mesi in caso di crisi aziendali;
24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Il finanziamento della CIGS proviene da:
contributo ordinario a carico delle imprese, pari allo 0,6% della retribuzione;

contributo ordinario a carico del lavoratore, pari allo 0,3% della retribuzione;

contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono della CIGS, pari al 4,5% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (3% per le imprese con meno di 50 dipendenti).

L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per le seguenti cause:

ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale;

crisi aziendale;

fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell’esercizio di impresa, amministrazione straordinaria con continuazione dell’esercizio di impresa;

contratto di solidarietà.

L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.

I contratti di solidarietà
L’ art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ha inoltre istituito una nuova forma di intervento di CIGS applicabile a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Si tratta di contratti collettivi aziendali che realizzano forme di solidarietà tra lavoratori attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, il cui onere è parzialmente o totalmente a loro carico.

In questo caso il trattamento di integrazione salariale è pari al 50% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario e viene corrisposto al massimo per 24 mesi, termine che può essere ulteriormente prorogato per un massimo di 36 mesi nel Mezzogiorno e di 24 mesi nelle altre aree.

L’applicazione dei contratti di solidarietà non procura danni al lavoratore né sulla maturazione e l’ammontare della pensione, né sul trattamento di fine rapporto (liquidazione).

Presupposto:
Sospensione dal lavoro o riduzione di orario ridotto a causa di:
crisi economiche settoriali o locali;
ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
procedure concorsuali che interessino l’azienda.
Importo: 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

Durata massima:
12 mesi per le crisi aziendali;
24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali.

L’indennità di mobilità, un’impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative.

Per i primi 12 mesi l’importo erogato corrisponde al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento; per i periodi successivi si riduce all’80% dello stesso importo.
In ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

È possibile usufruire di tale indennità per un periodo massimo che varia nel modo seguente:
nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; oltre 50);

nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.

Destinatari dell’indennità sono i lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di:
esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;

licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;

licenziamento per cessazione dell’attività da parte dell’azienda.

I requisiti richiesti ai lavoratori per poterne usufruire sono i seguenti:
iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;

anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

L’azienda, per individuare i lavoratori da collocare in mobilità, deve rispettare i criteri individuati dai contratti collettivi stipulati con i sindacati, se esistono; altrimenti deve seguire i seguenti criteri (non alternativi tra loro):
carichi di famiglia;

anzianità;

esigenze tecnico-produttive e organizzative.

Indennità di mobilità

Soggetti interessati:
lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria;

lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro;

lavoratori licenziati per cessazione dell’attività dell’azienda.

Requisiti:
iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro;

anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi;

6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni.

Importo:
100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento per i primi 12 mesi;
80% del predetto importo per i periodi successivi;

in ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno.

Durata massima:
nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; superiore a 50);

nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.



sabato 13 settembre 2014

Deleghe sul lavoro: contratti di solidarietà, contratto di ricollocazione e dimissioni in bianco



C’è l’intenzione di ampliare la platea di imprese che possono far ricorso ai contratti di solidarietà e rimuovere gli ostacoli che sinora hanno azzoppato il contratto di solidarietà espansivo, quello cioè che favorisce nuove assunzioni attraverso una contestuale riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.

Il primo obiettivo è estendere la facoltà di usarli alle imprese che finora non possono accedervi (perché l'ambito di applicazione adesso è lo stesso di quello della cassa integrazione straordinaria). Il secondo scopo è semplificare sia il ricorso al contratto di solidarietà difensivo (che prevede tagli di stipendio in caso di crisi aziendale per evitare la riduzione del personale) sia al contratto di solidarietà "espansivo", usato cioè per favorire nuove assunzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione dei lavoratori in organico. Quasi l'applicazione pratica del vecchio slogan "lavorare meno, lavorare tutti". Proprio all'insegna di quel modello tedesco, infatti in Germania le ore mediamente lavorate dal singolo lavoratore sono nettamente inferiori a quelle lavorate in Italia. Tenendo immutato il numero totale delle ore di lavoro, e invece riducendo quelle lavorate da ciascuno, l'occupazione aumenta.

E’ stato approvato un emendamento che vede primo firmatario Pietro Ichino, che introduce il "contratto di ricollocazione" il quale prevede la "promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo". Si tratta, in sostanza, di un contratto trilaterale tra lavoratore disoccupato, centri per l'impiego e agenzia per il lavoro in cui, in cambio di una riconversione e una effettiva ricollocazione del lavoratore, all'agenzia viene corrisposta una remunerazione. I disoccupati potranno scegliere un'agenzia specializzata tra quelle accreditate dalla Regione, che a sua volta potrà stipulare il contratto con la persona rimasta senza lavoro e con il centro per l'impiego, impegnandosi ad assisterla e a indirizzarla in un percorso di riqualificazione mirata. L'agenzia sarà remunerata con un voucher regionale liquidabile in gran parte soltanto a risultato ottenuto. Una via per escludere gli operatori meno capaci. «Si tratta di uno strumento utile – ha commentato Ichino - anche per collegare il sostegno del reddito del disoccupato e le iniziative per il suo reinserimento e per condizionare effettivamente il sostegno del reddito all'attivazione e disponibilità del beneficiario nel percorso verso la nuova occupazione».

Previste misure anche per combattere le dimissioni in bianco assicurando "l'autenticità" delle scelte del lavoratore. Un emendamento che indirizza il governo, nei decreti di attuazione, a stabilire "modalità semplificate per garantire la data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore". Una delega ampia, quindi, volta ad arginare la pratica di far firmare ai neoassunti, e spesso alle donne che potrebbero restare incinte, una lettera di dimissioni "in bianco" per poterli licenziare con facilità.

venerdì 7 giugno 2013

Giugno 2013 Alitalia, scongiurati i licenziamenti

Prossimo passo è il piano industriale che sarà presentato il 27 giugno. L'accordo firmato dopo una settimana di incontri tra le parti, prevede la solidarietà per due anni con una riduzione di 5 giorni lavorativi al mese e circa 50-60 euro in meno in busta paga.

Scongiurati oltre 500 licenziamenti con 2.200 contratti di solidarietà. E' questo il risultato della trattativa tra Alitalia e sindacati, che oggi hanno siglato l'accordo per evitare gli esuberi tra il personale di terra. Un'intesa che per l'ad Gabriele Del Torchio segna l'avvio di "una stagione di grande collaborazione". Ora il prossimo passo e' il piano industriale che sarà presentato il 27 giugno. L'accordo firmato oggi, dopo una settimana di incontri tra le parti, prevede la solidarietà per due anni con una riduzione di 5 giorni lavorativi al mese e circa 50-60 euro in meno in busta paga.

I primi contratti per 1.800 dipendenti non operativi partiranno lunedì 10 giugno, mentre gli altri 400 (su un bacino di 600) vanno individuati entro un mese tra i personale operativo. "E' stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti: tutti abbiamo rinunciato a qualcosa nell'interesse collettivo", ha detto soddisfatto Del Torchio, che per dimostrare il senso di responsabilità dell'azienda ha portato al tavolo con i sindacati accordi già accettati e sottoscritti per il taglio del 20% del proprio stipendio e di quello di Presidente, Vicepresidenti e Cda e del 10% dei dirigenti.

Del Torchio, che ha messo la propria firma sul primo accordo nella compagnia, ha spiegato che i risparmi sono "significativi", rimandando però ogni cifra al Piano Industriale che - ha annunciato - sarà presentato il 27 giugno e "dovrà vedere la convinta partecipazione di tutti". Nel corso della trattativa è stata anche condivisa una linea di soluzione della vicenda Nas - la società addetta alle pulizie di bordo che dal 1 giugno è stata messa in liquidazione - per la salvaguardia degli addetti. Ma e' proprio al Piano e al rilancio della compagnia che guardano ora i sindacati che intanto esprimono soddisfazione per l'intesa.

"Abbiamo sottoscritto un accordo che tutela l'occupazione, scongiurando espulsioni strutturali dal ciclo produttivo e mantenendo integro il perimetro aziendale", affermano congiuntamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti, chiedendo che ora si passi al rilancio: "Si apre ora una nuova fase progettuale che deve però essere accompagnata da una iniziativa di governo per il riordino dell'intera industria del trasporto aereo".

giovedì 28 marzo 2013

Marzo 2013 una buona notizia per i lavoratori Telecom

Firmato l'accordo con i sindacati per salvaguardare i livelli occupazionali in Telecom scongiurando i licenziamenti. Dei tremila esuberi individuati 2.500 saranno gestiti con contratti di solidarietà mentre 500 lavoratori andranno in pensione.

Dopo una trattativa per tutta la notte è stato appena firmato l'accordo con i sindacati per salvaguardare i livelli occupazionali in Telecom attraverso il miglioramento della produzione e scongiurando i licenziamenti.

Dei 3 mila esuberi individuati in Telecom Italia Spa, 2 mila 500 saranno gestiti con contratti di solidarietà mentre 500 lavoratori lasceranno la società per andare in pensione, avendo maturato i requisiti necessari. Altri 350 lavoratori di Telecom IT saranno gestiti con analoghi ammortizzatori sociali.

L'azienda e i sindacati, nell'accordo che hanno raggiunto questa mattina dopo la trattativa notturna, prevedono nei prossimi anni una forte internalizzazione del lavoro. In questo modo punterebbero a rendere stabile la tutela dei livelli di occupazione.

Hanno affermato alla Reuters il segretario nazionale SLC-Cgil, Michele Azzola, e il segretario nazionale Uilcom, Salvo Ugliarolo, precisando che l'intesa ha un valore di due anni, passati i quali, in mancanza di un miglioramento della situazione, gli esuberi si potrebbero concretizzare.

Azzola ha spiegato che l'accordo prevede contratti di solidarietà per 2.500 Fte (Full time equivalent) e l'uscita di 160 persone che hanno raggiunto 37 anni di anzianità. "Restano 500 posizioni aperte complessivamente, cioè la possibilità di 500 uscite, ma, se si escludono i 160, sono su base volontaria", ha detto Azzola. "A consuntivo le uscite volontarie dovrebbero essere contenute".

"L'accordo di oggi è difficilmente ripetibile", ha aggiunto Azzola, paventando un reale rischio esuberi se tra 24 mesi la situazione economica non migliora.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog