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giovedì 7 aprile 2016

Call center: chiarimenti sugli ammortizzatori sociali previsti



Arrivano con la Circolare n. 15/2016 del Ministero del Lavoro i chiarimenti in merito agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore Call Center, con particolare riferimento agli aspetti applicativi relativi alla durata del trattamento di sostegno al reddito previsto per il settore.

Si tratta della norma che prevede concessione di misure per il sostegno al reddito, il trattamento può essere concesso, sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, nel limite massimo di 5.286.187 euro per l’anno 2015, e di 5.510.658 euro per il 2016, per periodi non superiori a 12 mesi.

L’art. 3 del decreto 22763 contempla la possibilità di concedere il trattamento sulla base di specifici accordi, siglati in ambito ministeriale, per periodi non superiori a 12 mesi.

Il Ministero ha chiarito che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario nel corso dello stesso anno, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga. In considerazione della specialità della normativa, la circolare chiarisce inoltre che, in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016 – con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento – è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga.

Con decreto n. 22763 del 12 novembre 2015, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro delle Finanze è stata riconosciuta un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori delle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. In considerazione della specialità della normativa, la circolare ha chiarito che «in presenza di un accordo siglato nell’anno 2016, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2016, e fermo restando il limite di finanziamento, è possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi, superando il limite temporale del 31.12.2016 attualmente previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga».

venerdì 3 aprile 2015

Lavoro: sostegno al reddito e volontariato con copertura assicurativa INAIL



È on line da oggi, sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, che punta a coinvolgere le persone che beneficiano di strumenti di sostegno al reddito in attività di volontariato a fini di utilità sociale, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni del terzo settore e da comuni o enti locali.

Modalità applicative per la copertura INAIL dei volontari che beneficiano anche di sussidi di sostegno al reddito: la circolare dell'istituto assicurativo.

Chi sono i beneficiari di prestazioni sociali di sostegno al reddito che hanno diritto alla copertura INAIL svolgendo mansioni di volontariato  sociale, attività assicurate, obblighi e adempimenti: è tutto contenuto nella circolare INAIL 45/2015, in applicazione dell‘articolo 12 del Dl 90/2014. La norma ha introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, la copertura INAIL per chi svolge volontariato nell’ambito di progetti promossi da soggetti del terzo settore mentre prende ammortizzatori sociali.

Le prestazioni ammesse sono:

cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

integrazione salariale e contratti di solidarietà;

prestazioni a carico dei Fondi di solidarietà;

altre prestazioni assistenziali nazionali e locali finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona.

Le attività di volontariato che danno diritto all’assicurazione INAIL sono quelle riconducibili alla voce di tariffa 0730 del settore terziario, il cui tasso di rischiosità è stato utilizzato come parametro da assumere per la determinazione del premio speciale unitario da applicare per garantire la copertura assicurativa. Per le attività svolte in favore di Comuni o enti locali, il premio INAIL è pari a 258 euro, frazionabile in relazione alle effettive giornate lavorate (0,86 euro per ognuna).

I soggetti del terzo settore sono le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali in base alla legge 383/2000, le cooperative sociali.

Il soggetto beneficiario che intende avviare un’attività di volontariato e abbia individuato un progetto di interesse, deve mettersi in contatto con il soggetto promotore e manifestare la propria disponibilità e dichiarare il possesso di una delle misure di sostegno al reddito descritte. Sarà poi il soggetto promotore a richiedere all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse del Fondo nazionale istituito presso il ministero del Lavoro. La richiesta va inoltrata per via telematica, dieci giorni prima dell’inizio dell’attività.

Se il soggetto promotore è già titolare di un codice ditta, può accedere al servizio selezionando dal menù principale del sito INAIL il pulsante “Denuncia di violazione“. Quindi si seleziona “Nuova PAT“, si compila poi il “Quadro B –Sede dei lavori” indicando l’indirizzo della sede legale, si prosegue selezionando “Polizza volontari” e compilando il quadro Q “Assicurazione volontari Polizza speciale volontari – Sezione Progetto/ente locale” e poi il quadro Q1 relativo a “sezione soggetto assicurato/volontario“.

Se invece il soggetto promotore non è titolare di una codice ditta, l’intermediario deve selezionare dal menù principale “Denuncia di iscrizione” e compilare i “Quadri A e A1 – Dati anagrafici” con tutti i dati richiesti. Il soggetto promotore deve comunicare all’INAIL attraverso l’apposito servizio online qualsiasi variazione almeno 10 giorni prima del verificarsi della variazione.

La copertura assicurativa INAIL sarà a carico di un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro

Per chi svolgerà attività volontaria nei progetti, l'INAIL attiverà un copertura assicurativa i cui oneri saranno sostenuti da un apposito Fondo, di durata biennale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tenuto conto che attualmente sono assegnati al Fondo 4.900.000 euro per ciascuno dei due anni, si stima di poter assicurare annualmente circa 4.900.000 giornate, equivalenti a circa 19.000 soggetti per un intero anno.

Come funziona

Il decreto prevede che i soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell'ambito di progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo settore e da comuni o enti locali.

Per avviare concretamente questa iniziativa ed assicurare la verifica dei risultati, è importante che i comuni e le organizzazioni forniscano ai cittadini ogni utile informazione sulle finalità e sulle caratteristiche di questa nuova misura.

Una volta acquisita la disponibilità del soggetto e verificato il possesso dei requisiti, l'organizzazione di terzo settore potrà richiedere all'INAIL l'attivazione della copertura assicurativa a valere sulle risorse dell'apposito Fondo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Chi può prestare attività volontaria in favore della propria comunità

Il decreto individua le modalità di utilizzo del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilendo anche i requisiti soggettivi per poter beneficiare della copertura assicurativa attivata dall'INAIL.

In concreto, può accedere alla misura sperimentale chi beneficia di una delle seguenti prestazioni di sostegno al reddito:

a) cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, anche in deroga alla vigente normativa;

b) integrazione salariale e contributo a seguito di stipula di contratti di solidarietà;

c) indennità di mobilità, anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;

d) prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà;

e) altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale.


domenica 22 marzo 2015

I criteri per scegliere i lavoratori da sospendere in CIG



Se la tua azienda sta affrontando un periodo di crisi, per calo o mancanza di lavoro, commesse, o situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, può sospendere temporaneamente i dipendenti in forza e richiedere la cassa integrazione guadagni in deroga.

Poiché la riduzione dell’attività lavorativa, normalmente, non coinvolge tutti i dipendenti, è quasi sempre necessario che il datore di lavoro compia una scelta, decidendo chi sospendere e chi no. Naturalmente, non può trattarsi di una decisione arbitraria, ma deve sempre essere fondata su valutazioni oggettive e verificabili dal giudice.

E’ un intervento straordinario di sostegno al reddito, a beneficio di lavoratori che sono sospesi temporaneamente dall’attività lavorativa o che svolgono prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva, riconducibili:
ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
a condizioni temporanee di mercato;
a crisi aziendale;
a ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale.

L’impresa sospende il rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 5 mesi nel corso dell’anno 2015. La sospensione può avvenire anche per periodi distinti, della durata di almeno un mese ciascuno. Per ogni lavoratore coinvolto possono essere richieste un massimo di 865 ore.

Durante il periodo di sospensione il lavoratore non svolge, o svolge solo parzialmente attività lavorativa ed il datore di lavoro non deve sostenere il costo delle ore non lavorate. Il lavoratore è remunerato con un trattamento erogato dall’INPS, che corrisponde all’80% della retribuzione complessiva spettante per le ore non prestate, nel limite di un importo massimo mensile, aggiornato ogni anno. A questo importo si aggiungono gli eventuali assegni familiari. Sono inoltre riconosciuti i contributi pensionistici figurativi.

Da questo punto di vista, la legge dice solamente che i criteri di scelta devono essere preventivamente comunicati alle organizzazioni sindacali e, su loro richiesta, devono costituire oggetto di esame congiunto.

Questo evidentemente basta a garantire che il datore di lavoro debba stabilire i criteri di scelta in via preventiva rispetto alle sospensioni; inoltre, la circostanza che i criteri siano oggetto di preventiva informazione comporta l’impossibilità del datore di lavoro di modificarli successivamente in via unilaterale (ciò potrebbe accadere solo nel corso dell’eventuale trattativa con il sindacato e solo previo accordo con questo); infine, il fatto che gli stessi siano oggetto, a richiesta, di esame con il sindacato dovrebbe garantire in ordine alla loro oggettività.

In ogni caso, come si vede, la legge nulla dice in ordine ai criteri che possono essere concretamente adottati. A questo fine interviene peraltro la giurisprudenza, che ha elaborato una serie di principi ormai consolidati.

In primo luogo, si esclude che i criteri di scelta del personale da sospendere in CIG siano necessariamente gli stessi previsti esplicitamente dalla legge per la mobilità: infatti, i due istituti hanno finalità del tutto diverse, con conseguente impossibilità di applicare analogicamente all’uno le norme dell’altro.

E’ altrettanto pacifico che i criteri di scelta debbano essere oggettivi, razionali e coerenti con il motivo che ha causato la sospensione dal lavoro. Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha individuato due limiti al potere del datore di lavoro di scegliere il personale da sospendere. Più precisamente, il datore di lavoro deve innanzi tutto rispettare limiti interni: ciò significa che il datore di lavoro, dopo aver chiesto l’intervento della CIG per una determinata causa deve applicare criteri che siano coerenti. Per esempio, se la CIGS si fonda sulla riorganizzazione di un determinato reparto, sarebbe illegittimo il criterio di scelta che comportasse la sospensione di un lavoratore non appartenente a quel reparto. Ciò potrebbe anche avvenire mediante trasferimenti mirati e precedenti al provvedimento di sospensione.

In secondo luogo, il datore di lavoro deve rispettare limiti esterni, derivanti dall’applicazione in concreto dei generali principi di correttezza e buona fede, nonché dal divieto di non discriminazione. Sotto questo profilo, sarebbero per esempio illegittimi i criteri che implicassero scelte e valutazioni di tipo soggettivo o che discriminassero i lavoratori – per esempio – in considerazione del sesso o dell’appartenenza sindacale.

Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, inquadrati come operai, impiegati, quadri, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, purché abbiano maturato, presso l’impresa richiedente, almeno 12 mesi di anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga e per i quali siano stati preventivamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità (permessi, banca ore, etc.), compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni.

Quali sono le cose da fare
In primo luogo, è necessario che il datore di lavoro inoltri richiesta di consultazione sindacale alle RSA o RSU (se esistenti), oppure alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale (come previsto dall’art. 5 della legge 164/1975).
Le sospensioni dal lavoro o le riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori non potranno precedere la sottoscrizione dell’accordo sindacale.

La valutazione dei casi di eccezionalità per il ricorso alla cig in deroga da parte delle imprese che hanno superato i limiti temporali di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria, o previsti dalla disciplina dei fondi di cui all’art. 3, commi da 4 a 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è effettuata dal Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento, presso la cui sede è stipulato l’accordo di sospensione dal lavoro.

Entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, l’azienda presenta, in via telematica all’INPS, mediante il Mod. IG15/Deroga - COD. SR100 e all’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dell’accordo sindacale. Nella domanda sono specificati il periodo di sospensione, i lavoratori interessati ed il numero di ore di cig richiesti.

Se sussistono le condizioni per l’erogazione della cig in deroga, l’Agenzia del lavoro trasmette all’INPS il provvedimento di autorizzazione all’erogazione della cig in deroga e informerà l’azienda, che è tenuta all’invio mensile all’INPS, entro e non oltre il 25esimo giorno del mese successivo a quello di fruizione, del modello SR 41 con l’indicazione delle ore effettive di sospensione dal lavoro.

Il pagamento avverrà direttamente sul conto corrente indicato dal lavoratore.



domenica 22 settembre 2013

Dal 2013 sostegno per l'Inclusione Attiva: salario minimo per il sostegno al reddito



Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è il nuovo strumento di contrasto alla povertà per garantire il sostegno al reddito a tutti coloro che si trovano in condizione di povertà e risiedono stabilmente sul territorio nazionale da almeno due anni. L'accesso è condizionato ad una «prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati e omogenei a livello nazionale», con soglie patrimoniali che fanno riferimento alla disciplina della componente dell'Isee mentre il controllo dei criteri di ammissibilità verrà affidato all’INPS.

L’obiettivo è di colmare una carenza nel sistema di protezione sociale italiano, attraverso uno strumento universale di contrasto alla povertà.

Il ministro del lavoro Enrico Giovannini ha precisato che non si tratta di «un reddito di cittadinanza universale incondizionato», bensì di «un programma di inserimento sociale e lavorativo». In pratica il beneficiario per fruire del sussidio deve stipulare un patto di inserimento con i servizi sociali locali, da rispettare pena l’annullamento del sussidio.

L’obiettivo del Sostegno per l’Inclusione Attiva, si legge nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «è quello di permettere a tutti l’acquisto di un paniere di beni e servizi ritenuto decoroso sulla base degli stili di vita prevalenti. Il sostegno economico non è però incondizionato. Il beneficiario s’impegna a perseguire concreti obiettivi di inclusione sociale e lavorativa. Si tratta innanzitutto di consentire, e richiedere ai beneficiari, quei comportamenti che ci si aspetta da ogni buon cittadino. È comunque un patto di reciproca responsabilità tra il beneficiario e l’amministrazione pubblica, che si impegna a offrire adeguati servizi di accesso e di sostegno». Si tratta di una misura «che ci chiede l’Europa. Nel 2008 la Commissione Europea ha emanato una Raccomandazione a tutti i Paesi per l’adozione di una strategia d’inclusione attiva», prosegue il Ministero. Il sussidio, che potrà essere erogato sotto forma di carta di debito, sarà pari alla differenza tra la misura delle risorse economiche familiari e il livello di riferimento per la soglia di povertà stabilito per legge.

Il Ministero del lavoro ha stimato che in totale il costo a regime del SIA potrà essere di 7-8 miliardi di euro, ma è necessaria «una specificazione dettagliata di tutti i suoi aspetti e tempi più lunghi di quelli di elaborazione del documento». In ogni caso il suo costo è destinato a decrescere con la ripresa economica, quando sarà ipotizzabile un calo dei livelli di povertà, e con la razionalizzazione delle misure di sostegno alla famiglia, con «l’introduzione dell’assegno unico per i figli in sostituzione delle detrazioni per familiari a carico e dell’assegno al nucleo familiare superando il problema dell’incapienza che caratterizza i programmi vigenti», ha spiegato il  Ministro.

Parte delle risorse per finanziare il SIA (2-3 miliardi di euro) potranno essere reperite per mezzo di una riforma delle attuali forme di contrasto della povertà. Le rimanenti risorse (4 miliardi di euro) potrebbero arrivare con il riordino delle pensioni di guerra indirette, da un contributo di solidarietà dalle pensioni elevate, dal riordino delle agevolazioni fiscali, dalle maggiori imposizioni su concorsi a premio, lotto, lotterie che hanno una potenzialità di finanziamento di almeno 4 miliardi.

Il Sia può essere finanziato con una riforma delle attuali forme di contrasto della povertà (assegni sociali e pensioni integrate al minimo), che riduca la quota delle prestazioni destinate a nuclei familiari che appartengono ai due/tre decili superiori della distribuzione della condizione economica misurata dall'Isee. Queste risorse sono valutabili in 2-3 miliardi, a seconda che ci si riferisca ai due o ai tre decili più elevati di Isee, cioè a nuclei con Isee superiore a 26,8 e 33,7 mila euro. Altre risorse possono essere reperite dall'area della protezione sociale: con il riordino pensioni di guerra indirette, un contributo di solidarietà da parte di percettori di pensioni elevate, il riordino delle agevolazioni fiscali, inasprimento imposizione sui concorsi a premio, lotto, lotterie che hanno una potenzialità di finanziamento di almeno 4 miliardi. Va anche considerato che i Comuni impegnano già circa 800 milioni di euro in programmi di contrasto della povertà.

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