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lunedì 6 giugno 2016

Cos'è il contratto a progetto: Jobs Act, Co.co.pe., Co.co.pro, Co.co.co.



Il Jobs Act, nonostante abbia dato un colpo di spugna ai contratti a progetto, non ha cancellato del tutto le Co.co.co., cioè le collaborazioni coordinate e continuative. Difatti, dopo l’entrata in vigore del Decreto di Riordino dei Contratti, le vecchie Co.co.co. sono comunque valide, e, dal primo gennaio 2016, saranno affiancate da una nuova tipologia di contratto parasubordinato, le Co.co.pe.

La sigla Co.co.pe. sta per collaborazioni continuative e personali: saranno ricondotte in questa categoria tutte le collaborazioni che consistono in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione, comprese le tempistiche ed il luogo di lavoro, organizzate dal committente.

Questa tipologia di rapporto di lavoro riguarda una moltitudine di lavoratori, solitamente inseriti di fatto nell'organizzazione aziendale ma formalmente non riconosciuti come subordinati e, quindi, privi delle garanzie tipiche di questo tipo di rapporto di lavoro.

Il rapporto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate secondo la disciplina previgente, se non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono la loro efficacia fino alla scadenza.

L'istituto di cui si sta parlando non trova applicazione anche nei confronti delle professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo l'iscrizione all'albo. Su questo aspetto. La riforma del 2012 ha chiarito che tale esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali per l’esercizio delle quali l’iscrizione in appositi albi è necessaria per lo svolgimento dell’attività. Al contrario, la generica iscrizione ad un albo professionale da parte del collaboratore non è di per sé idonea all'esclusione del rapporto dal campo di applicazione della disciplina relativa al contratto a progetto.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e, ai fini della prova, deve contenere: l'indicazione della durata (determinata o determinabile) della prestazione, la descrizione del progetto con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato che si intende conseguire, il corrispettivo e i criteri della sua individuazione (tempi e modalità di pagamento), le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della prestazione lavorativa, nonché eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.

La retribuzione corrisposta ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito. La legge 92/2012 ha modificato questo aspetto della normativa: mentre, infatti, in precedenza, il compenso doveva tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto, dal 18/07/2012 in poi, esso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva in modo specifico per ciascun settore di attività e, in ogni caso, sulla base dei minimi salariali applicati nel settore nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Lo stesso legislatore precisa che, in assenza di specifica contrattazione collettiva, il compenso del lavoratore a progetto non potrà essere inferiore alle retribuzioni applicate a figure professionali affini.

In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio del collaboratore, il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Solo nel primo caso la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, negli altri due casi, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, oppure superiore a trenta giorni per i contratti a durata determinabile. Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più committenti, non in concorrenza tra loro. Inoltre, il collaboratore non può diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione, nonché compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.

Il Jobs Act ha specificato la disciplina da applicarsi alle Co.co.pe. sarà quella relativa al lavoro subordinato, escluse le seguenti categorie:

– collaborazioni previste da contratti collettivi nazionali, a causa di esigenze produttive e organizzative particolari, previste dal settore di attività: gli accordi dovranno regolamentare gli aspetti economici e normativi relativi a tali collaborazioni;

– collaborazioni prestate da professionisti iscritti ad albi, qualora siano inerenti all'attività professionale per la quale è necessaria l’iscrizione (ciò vuol dire che, se un avvocato collabora con un committente in un’attività al di fuori delle proprie competenze professionali, il suo rapporto potrà essere comunque ricondotto al lavoro subordinato, anche se è iscritto all’albo);

– attività effettuate da sindaci, amministratori, altri componenti di organi di controllo delle società, e partecipanti a collegi e commissioni;

– collaborazioni rese a società ed associazioni sportive dilettantistiche (Asd); in questo caso, è richiesta l’affiliazione a una federazione sportiva nazionale, alle discipline sportive associate, o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.



lunedì 4 gennaio 2016

Co.co.co. 2016, arrivano le Co.co.pe


Le Co.co.pe., rappresentano le nuove collaborazioni continuative personali, con la nuova disciplina dal 2016.

Dal 1° gennaio 2016 sarà dunque molto più difficile ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto) dato che tali prestazioni hanno spesso, per loro natura, quel carattere di “personalità” e “ripetitività” che potrà facilmente portare alla conversione del rapporto, innanzi ad un giudice, in lavoro subordinato.

Il Jobs Act, nonostante abbia dato un colpo di spugna ai contratti a progetto, non ha cancellato del tutto le Co.co.co., cioè le collaborazioni coordinate e continuative. Difatti, dopo l’entrata in vigore del Decreto di Riordino dei Contratti, le vecchie Co.co.co. sono comunque valide, e, dal primo gennaio 2016, saranno affiancate da una nuova tipologia di contratto parasubordinato, le Co.co.pe.

La sigla Co.co.pe. sta per collaborazioni continuative e personali: saranno ricondotte in questa categoria tutte le collaborazioni che consistono in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione, comprese le tempistiche ed il luogo di lavoro, organizzate dal committente.

Pertanto, qualora si riscontrino tali elementi in un rapporto di lavoro parasubordinato, non sarà possibile qualificarlo come Co.co.co, ma come Co.co.pe.

Il Jobs Act specifica che la disciplina da applicarsi alle Co.co.pe. sarà quella relativa al lavoro subordinato, escluse le seguenti categorie:

– collaborazioni previste da contratti collettivi nazionali, a causa di esigenze produttive e organizzative particolari, previste dal settore di attività: gli accordi dovranno regolamentare gli aspetti economici e normativi relativi a tali collaborazioni;

– collaborazioni prestate da professionisti iscritti ad albi, qualora siano inerenti all’attività professionale per la quale è necessaria l’iscrizione (ciò vuol dire che, se un avvocato collabora con un committente in un’attività al di fuori delle proprie competenze professionali, il suo rapporto potrà essere comunque ricondotto al lavoro subordinato, anche se è iscritto all’albo);

– attività effettuate da sindaci, amministratori, altri componenti di organi di controllo delle società, e partecipanti a collegi e commissioni;

– collaborazioni rese a società ed associazioni sportive dilettantistiche (Asd); in questo caso, è richiesta l’affiliazione a una federazione sportiva nazionale, alle discipline sportive associate, o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

Nei casi dubbi, per i quali non si ravvisa con sicurezza il carattere della personalità della prestazione, è possibile certificare l’inesistenza di tale caratteristica, presso un’apposita commissione di certificazione dei contratti. Tuttavia, pur in presenza della certificazione (sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore), non ci si salverà dalla riconduzione del contratto al lavoro subordinato, qualora venga accertato che, nel concreto, l’attività sia svolta in maniera esclusivamente personale, continuativa, e con modalità, tempo e sede di lavoro decisi dal committente.

Quindi restano in piedi, nel 2016, le collaborazioni coordinate e continuative genuine, cioè quelle non etero-organizzate. Le altre fattispecie, dette Co.co.pe (collaborazioni coordinate personali), saranno ricondotte al lavoro subordinato: esisteranno alcune eccezioni, come esplicite previsioni da parte del contratto collettivo applicato, nonché i contratti precedenti al 25 giugno 2015. È possibile, mediante una conciliazione, effettuare una sanatoria del contratto che metta al riparo da sanzioni per l’errata qualificazione, convertendolo in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro con collaborazioni coordinate e continuative, Co.co.co., rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente e pertanto rientrano in una fascia detta parasubordinata. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, ed è escluso ogni vincolo di subordinazione con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene dato un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore in funzione dei bisogni e della programmazione aziendale.

I contratti di collaborazione Coordinata e Continuativa (CoCoCo) e i contratti di collaborazione a progetto (CoCoPro) siano aboliti, dal 1 Gennaio 2016 e sia commutati il contratti di lavoro dipendente (nella maggioranza dei casi, presumibilmente, in contratti a tempo determinato) in tutti i casi in cui:
«la collaborazione consista, in concreto, in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro»

In altri termini, stando al dettato della norma, dovranno essere abolite tutte quelle collaborazioni che si caratterizzano per:

una prestazione personale;

la ripetitività delle mansioni lavorative svolte;

l’obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro;

l’obbligo di svolgere il lavoro in una specifica sede fisica;

l’organizzazione delle modalità di lavoro, da parte del datore di lavoro stesso.

Resteranno comunque valide le collaborazioni già attivate prima dell’entrata in vigore del provvedimento (anche se resta da comprendere la disciplina applicabile durante il periodo che va dall’entrata in vigore del decreto e il 1° gennaio 2016). Si prevede inoltre una sanatoria, a partire dal 1° gennaio 2016, per i datori di lavoro privati che stabilizzano: questi potranno infatti assumere con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.

Una particolare deroga è concessa anche per le pubbliche amministrazioni. Le collaborazioni coordinate e continuative potranno continuare ad essere utilizzate nel settore pubblico, in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione all’esame del Senato, sino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 saranno vietate, parimenti a quanto accade nel settore privato, quelle «continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità organizzate dal committente».

martedì 12 maggio 2015

La «Dis-coll» è online solo domande telematiche. Le istruzioni dell'Inps



La domanda per l'indennità di disoccupazione Dis-Coll può essere inoltrata all'Inps esclusivamente per via telematica. La Dis-Coll è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi che siano rimasti involontariamente senza lavoro tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015. L'Inps fornisce le istruzioni per l'inoltro della domanda.

Il modello da utilizzare è quello presente sul sito dell’INPS nella sezione “Modulistica”, denominato “Mod. DIS-COLL (COD. SR154)”.

Il nuovo sostegno economico, rivolto ai rapporti di co.co.co. e co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, scatta per gli eventi di disoccupazione involontarie verificatesi nell’anno 2015.

Requisiti – Affinché l’interessato possa ottenere la DIS-COLL è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda (art. 1, co. 2, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000);

• maturazione di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;

• maturazione, nell'anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, di un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

L’INPS, con la pubblicazione della circolare n. 83, ha emanato le disposizioni attuative per l’erogazione agli eventi diritto della speciale indennità di disoccupazione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, in attuazione delle deleghe introdotte dal Jobs Act.

L'indennità di disoccupazione infatti, entrata in vigore lo scorso primo maggio insieme alla Naspi, potrà essere richiesta soltanto sul sito dell'Inps tramite apposito Pin.

L’indennità Dis-Coll è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati nell’anno solare in cui si è verifica la cessazione del lavoro e a quello precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Il calcolo dell’importo dell’indennità Dis-Coll si basa sulle seguenti disposizioni:

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia pari o inferiore, per l’anno 2015, all'importo di 1.195 euro la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione;

- nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.195 euro.

Per l’anno 2015, la Dis-Coll non potrà superare l’importo massimo fissato in 1.300 euro al mese. Inoltre la circolare Inps precisa che l’importo dell’indennità di disoccupazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente fino alla data di cessazione del rapporto di collaborazione, entro un tetto massimo di 6 mesi. Ai soli fini della durata, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Domanda telematica per la Dis-Coll
Come annunciato dalla circolare Inps, la domanda per l'indennità Dis-Coll a partire  può essere inoltrata esclusivamente per via telematica. Il cittadino deve accedere ai servizi telematici dell'Inps tramite il proprio Pin personale e poi seguire il percorso indicato: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi  > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > Dis-Coll.

L’avente diritto deve comunicare all’INPS, entro trenta giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività e:

o in caso reddito annuo inferiore o pari al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la prestazione DIS-COLL sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno;

o in caso di reddito superiore al predetto limite, il diritto alla prestazione decade.

Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Attività di lavoro occasionale di tipo accessorio:
la prestazione sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario decade dall'indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:

perdita dello stato di disoccupazione;

mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;

nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

nuova attività lavorativa autonoma senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.




domenica 3 maggio 2015

Dis-Coll 2015: come presentare domanda? le istruzioni dell’INPS



Sono finalmente arrivate le istruzioni dell’INPS sulla Dis-Coll 2015, il nuovo ammortizzatore sociale che partirà il prossimo 1°maggio in via sperimentale e sarà destinato ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a decorrere dal 1°gennaio 2015.

La DIS-COLL, la nuova indennità di disoccupazione mensile rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che hanno perduto involontariamente la propria occupazione; tutti i chiarimenti dell'Inps nella Circolare del 27.04.2015 n. 83

Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione, si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del richiamato d.lgs. n. 181 del 2000, lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Per accedere all’indennità di disoccupazione Dis-Coll, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, che si trovino in stato di disoccupazione, dovranno presentare apposita domanda all’INPS.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il termine di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, pena la decadenza.

L’INPS sottolinea che la Dis Coll spetterà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro nel caso in cui la domanda venga presentata entro l’ottavo giorno o, se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la prestazione spetterà dal primo giorno successivo alla quello di presentazione della domanda.

Domanda Dis-Coll e maternità
Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda comincia dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati. Se invece l’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti si verifica entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

L’Istituto fornisce anche degli esempi in merito alla tutela della maternità: nel caso in cui la data di cessazione del rapporto di collaborazione sia il 31/05/2015 e l’inizio della maternità si verifichi tra 1/07/2015 (inizio del periodo) e l’ 01/12/2015 (fine del periodo) in questo lasso di tempo il termine di presentazione della domanda rimane sospeso. Dal 2 dicembre il termine riprende a decorrere, per la parte residua, e scade l’8 gennaio 2016.

L’Inps ha precisato che:
Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati - dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Domanda Dis-Coll e malattia
Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione del rapporto di lavoro, nonché quelli insorti dopo la cessazione del del suddetto rapporto non concorrono a determinare né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Domanda Dis-Coll: come e dove inviarla
Data l’immediata entrata in vigore della disciplina, prevista per il 1°maggio 2015, allo scopo di permettere ai lavoratori disoccupati di inviare la domanda, fino al prossimo 11 maggio, giorno entro il quale verranno resi disponibili i servizi di presentazione telematica, la richiesta di Dis-Coll DIS–COLL sarà accettata, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, anche in forma cartacea mediante l’apposito modulo disponibile sul sito dell’INPS. Il percorso da seguire per ottenere il modulo sarà il seguente:
www.inps.it. - Sezione “Moduli” - sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”.

La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC e indirizzata alla Struttura INPS territoriale competente il cui indirizzo è reperibile sul predetto sito INPS alla Sezione “ Le sedi INPS” – Ricerca Testuale – Nome Sede Inps o Comune di Residenza”.

Ricordiamo dunque che fino all’11 maggio 2015 non sarà possibile presentare domanda attraverso il canale Contact Center che verrà avviato solo a decorrere da questa data.

Dis-Coll 2015 e il termine dei 68 giorni
Esclusivamente al fine di gestire adeguatamente le cessazioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della circolare (27 aprile 2015), il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare. In questi casi la prestazione viene corrisposta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

L’INPS ha sottolineato che:
I collaboratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 92 del 2012 accedono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente alla indennità DIS-COLL in presenza di tutti i requisiti richiesti per detta indennità dal d.lgs. n. 22 del 2015. Pertanto le eventuali domande di detti soggetti - intese ad ottenere l’indennità Una Tantum CoCoPro 2014 - presentate tra il 1° gennaio 2015 e la data di pubblicazione della presente circolare per le quali la cessazione del lavoro si sia verificata nel 2015 saranno gestite come domande di DIS COLL.



domenica 28 dicembre 2014

I nuovi sussidi di disoccupazione del 2015: Naspi, Asdi e Dis-coll



La riforma degli ammortizzatori sociali 2015 Jobs Act consiste nel mettere a punto il cd. sussidio universale destinato ai lavoratori in disoccupazione involontaria che non hanno i requisiti per accedere all'Aspi o alla mini AspI ed entreranno in vigore dal maggio del 2015.

Prendono forma i nuovi sussidi di disoccupazione, con l’estensione delle tutele a co.co.co. e co.co.pro. e l’introduzione di un sostegno per i disoccupati che abbiano esaurito la Naspi.

Vediamo come funziona il nuovo sussidio universale. Le risorse per finanziarie il nuovo sussidio universale NASPI sono già state inserite nel testo bozza Legge di Stabilità 2015 e utilizzabili già dall'inizio del prossimo anno, quindi un anno prima che il Jobs Act entri a regime nel 2016, e serviranno a coprire l'assegno di disoccupazione per circa un milione e 200-300.000 lavoratori atipici.

Una volta a regime poi, la disoccupazione Naspi sostituirà tutti gli ammortizzatori sociali, fatta eccezione della cassa integrazione ordinaria che sarà ammessa solo in presenza di determinate condizioni, mentre la CIG in deroga sparirà nel 2016 e la mobilità come previsto dalla precedente riforma degli ammortizzatori sociali non ci sarà più a partire dal 2017.

Cos'è e come funziona il nuovo sussidio universale NASPI 2015? E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perderà il lavoro, avrà diritto ad un assegno di disoccupazione se avrà lavorato almeno 3 mesi. Per cui basta con i ferrei limiti dell'ASPI, contributi da almeno due anni e aver lavorato negli ultimi 12 mesi, e della mini Aspi 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno e avanti con la nuova Naspi 2015 anche per i precari e co.co.co. per i lavoratori che avranno versato almeno tre mesi di contributi.

La NASpI è il sussidio di disoccupazione universale che sostituisce dal 2015 l'assegno unico di disoccupazione introdotto dalla Riforma Fornero, ovviamente, per l'entrata in vigore si dovranno attendere i decreti attuativi e le disposizioni circa le modalità di fruizione da parte del Ministero del Lavoro di concerto con l'INPS a cui spetta l'erogazione dell'indennità agli aventi diritto. L’importo della Naspi è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.

L’indennità mensile è pari al 75% dello stipendio, se questo è pari o inferiore a 1195 euro nel 2015, cifra poi rivalutata annualmente. Se la busta paga invece è superiore, l’importo della Naspi cresce fino a un massimo di 1.300 euro. L’indennità è ridotta progressivamente del 3 per cento al mese dal quinto mese di fruizione. Dal 2016, tale riduzione si applicherà dal quarto mese. Potranno richiedere la Naspi quanti, dopo la perdita involontaria del lavoro, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e almeno 18 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno. La Naspi durerà un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni: di conseguenza, sarà erogata per un massimo di due anni. Potrà beneficiarne chi parteciperà alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale.

Il 1 maggio 2015 vedrà la luce l’Asdi, l’Assegno di disoccupazione, in via sperimentale per l’anno 2015. La sua funzione è fornire un sostegno a quanti abbiano esaurito la Naspi per tutta la sua durata e si ritrovino ancora senza lavoro e in gravi difficoltà economiche per cui reddito ISEE entro determinate soglie. L’Asdi sarà erogato per una durata massima di sei mesi e sarà pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi. Le risorse per finanziare la misura verranno da uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del ministero del Lavoro: la sua dotazione è pari a 300 milioni di euro nel 2015. Il sostegno economico sarà condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l’impiego. La durata ASDI sarà di 6 mesi per i quali l'INPS pagherà un assegno pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della Naspi.

La Dis-coll è un’altra misura varata in via sperimentale per il 2015, che interessa i nuovi eventi di disoccupazione dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015: sarà riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’assegno sarà erogato a quanti possano far valere almeno tre mesi di contribuzione dal primo gennaio dell’anno solare precedente. La Dis-coll sarà pari al 75 per cento del reddito percepito nei casi in cui sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, una cifra che poi sarà annualmente rivalutata. Nei casi in cui il reddito sia superiore, l’indennità cresce, ma senza superare l’importo massimo mensile di 1300 euro nel 2015. La Dis-coll durerà per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento. La durata Dis-coll 2015 è pari alla metà dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’anno solare precedente fino l’evento di cessazione del lavoro, per cui se sino versati 8 mesi di contributi da gennaio ad agosto, la durata dell'indennità dis coll. è pari a 4 mesi.



domenica 7 aprile 2013

Lavorare nei call center nel 2013 più tutele per gli operatori


Il decreto legislativo n. 83 del 2012 che ha introdotto due novità alla disciplina del lavoro a progetto nei call center. La prima riguarda i requisiti per la stipulazione delle collaborazioni da parte di call center che svolgono attività cosiddetta outbound; la seconda riguarda i call center intenzionati a esternizzare le proprie attività.

Entrambe queste novità stabilite dalla nuova legge stabiliscono che le nuove misure «si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti». Nonostante la norma, per il ministerodel Lavoro  il limite dimensionale è relativo al solo adempimento a carico dei call center che devono delocalizzare l'attività.

Nei call center outbound, dove sono gli operatori a effettuare le chiamate a potenziali clienti, il contratto di collaborazione a progetto, in base alla riforma del lavoro del 2012 (Fornero), ha come presupposto il «corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento». Il ministero ha specificato che si applichi a tutti i call center «a prescindere dal requisito dimensionale».

Per quanto concerne la tipologia di attività (quella outbound), non essendoci una definizione di legge, il ministero ha fatto ricorso alla circolare n. 17/2006 ai sensi della quale tali attività sono definite come quelle «nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente». La novità permette di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto «sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento».

In attesa della contrattazione collettiva, il ministero con la circolare 14/2013 ha chiarito che il compenso non potrà essere inferiore, a parità di tempo della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi applicati a figure analoghe, per competenza ed esperienza, al collaboratore a progetto.

E' bene ricordare che l'eventuale pattuizione di corrispettivi inferiori a quanto fissato dalla contrattazione nazionale, infatti, comporta la sanzione della conversione della co.co.co. in rapporto dipendente a tempo pieno e indeterminato. Lo ha stabilito il ministero del lavoro nella circolare n. 14/2013 così, di fatto, smontando l'incentivo a favore dei call center, perché l'eventuale presenza di corrispettivi inadeguati in un normale rapporto di co.co.co. a progetto comporta soltanto il diritto del collaboratore a ottenere la quota differenziale.

Altra novità che riguarda tutte le tipologie di call center e, per il ministero si applica «alle attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti», nonostante la disposizione stabilisca espressamente il riferimento a 20 «dipendenti», per il ministero questo «limite dimensionale va calcolato sia tenendo conto del personale dipendente che del personale in servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa».

L'adempimento comporta che, qualora un call center intenda delocalizzare l'attività fuori dal territorio nazionale, almeno 120 giorni prima deve darne comunicazione al ministero del lavoro e al garante per la protezione dei dati personali indicando, tra l'altro, il numero dei lavoratori coinvolti.
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