domenica 27 luglio 2025

Rinnovo Assegno di Inclusione: pagamento 500 euro




Arriva la conferma tanto attesa dalle famiglie che hanno esaurito le 18 mensilità dell’Assegno di Inclusione, beneficiarie di un bonus da 500 euro per coprire il vuoto di un mese prima dell’avvio delle nuove erogazioni, che partiranno ad agosto.


L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).


Alla scadenza dei 18 mesi, di norma, è possibile richiedere il rinnovo di un anno ma i nuovi pagamenti vengono erogati solo dopo un mese di pausa.


La mensilità extra sarà erogata già con la prima mensilità dell’ADI in arrivo dopo il rinnovo, anche se in linea teorica nel periodo di sospensione dell’assegno non sarebbe previsto alcun aiuto economico.


L’emendamento prevede inoltre che il bonus da 500 euro sia comunque erogato non oltre il mese di dicembre.


Il contributo sarà messo in pagamento con priorità per coloro che ricevono l’ADI dalla sua introduzione, ossia a partire da gennaio 2024, avendo terminato il periodo di fruizione a giugno 2025.


L’INPS ricorda che, dal 1° luglio 2025, possono presentare una nuova domanda di rinnovo i beneficiari che hanno ricevuto tutte le 18 mensilità dell’ADI, a partire da gennaio 2024.


L’INPS invia un SMS di avviso agli interessati. La nuova prestazione decorrerà dal mese successivo alla domanda; i primi pagamenti, in caso di esito positivo, sono previsti per il 14 agosto 2025.


Se il nucleo familiare non ha subito cambiamenti (a parte nascite o decessi), non è necessario iscriversi nuovamente al SIISL né firmare un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD). Verranno considerati validi quelli già sottoscritti con la precedente domanda. Se il richiedente compila comunque un nuovo PAD, questo sarà trattato come aggiornamento.


Per la compilazione si utilizza lo stesso modello già previsto per la prima domanda.


tramite il portale dell’INPS con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oppure con il supporto di CAF e Patronati.


Può presentarla lo stesso richiedente o un altro maggiorenne del nucleo originario.


Eventuali certificazioni di svantaggio già utilizzate devono essere ancora valide. In caso di scadenza, bisogna avere nuova documentazione prima della presentazione.


Se si vuole mantenere la suddivisione individuale del beneficio (carta ADI) tra più membri, la richiesta va ripetuta nella nuova domanda.


Obbligo di presentazione ai Servizi Sociali


Resta valido l’obbligo di presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda (decorrenza coincidente con la data del nuovo invio). Per nuclei fragili, saranno previste modalità alternative di contatto.


L’ADI consiste in un contributo economico   destinato solo alle famiglie in cui ci sono componenti fragili o svantaggiati come:


 minori, anziani sopra i sessant'anni, disabili.


L'importo è proporzionato all’ISEE familiare (che non deve superare i 9360 e al numero di componenti, con un minimo di 480 euro mensili cui si aggiungono 3360 euro annui di contributo affitto. Vedi tutti i requisiti aggiornati in dettaglio nell'articolo Assegno inclusione e SFL 2025 soglie e istruzioni.


Dura 18 mesi con stop di 1 mese e possibili rinnovi di ulteriori 12 mesi.






domenica 13 luglio 2025

Bonus mamme lavoratrici: 480 euro a dicembre

 



Finalmente una buona notizia per le mamme lavoratrici: è stato potenziato l'ammontare delle risorse da destinare al contributo introdotto originariamente, a loro favore, dalla Legge di Bilancio 2024.

La somma sarà erogata dall’INPS, su richiesta dell’interessata, in un’unica soluzione nel mese di dicembre, per un totale di 480 euro netti, esenti da prelievi fiscali e contributivi. La misura è riservata a chi ha un reddito da lavoro inferiore a 40.000 euro annui e il contributo riconosciuto non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE.

Lo stesso contributo è riconosciuto anche alle lavoratrici con tre o più figli con contratto a tempo determinato, autonome e professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo. Per le madri con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, proseguono invece gli incentivi già previsti dalla manovra 2025, che continueranno per tutto il 2026.

Il bonus spetta alle lavoratrici dipendenti, escluse le domestiche, a quelle autonome iscritte all’Inps (artigiane, etc.) o alla gestione separata INPS (professioniste senza cassa) o a una cassa professionale (avvocati, notai, etc.), a condizione di avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

Qual è ora la novità?

La novità è contenuta nell'art. 6 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95. Il legislatore, nell'ambito di tale disposizione, stanzia ulteriori 180 milioni di euro, che si aggiungono ai 300 milioni già previsti dalla Legge di Bilancio 2025, portando il totale delle risorse a 480 milioni. Il contributo si traduce in un beneficio di 40 euro al mese per tutto il 2025 per le lavoratrici madri con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La somma sarà erogata dall'INPS, su richiesta dell'interessato, in un'unica soluzione nel mese di dicembre, per un totale di 480 euro netti, esenti da prelievi fiscali e contributivi. La misura è riservata a chi ha un reddito da lavoro inferiore a 40.000 euro annui e il contributo riconosciuto non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

Lo stesso contributo è riconosciuto anche alle lavoratrici con tre o più figli con contratto a tempo determinato, autonome e professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Per le madri con tre o più figli titolari di contratto a tempo indeterminato, proseguono invece gli incentivi già previsti dalla manovra 2025, che continueranno per tutto il 2026.




sabato 12 luglio 2025

Incentivo al posticipo del pensionamento per il 2025

 



L’ INPS chiarisce le modalità di richiesta dello sgravio contributivo previsto per i lavoratori che pur in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, scelgano di posticipare l'uscita dal lavoro. 

La novità legislativa prevede che possano accedere alla misura non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile (Quota 103) come previsto dalla previgente disciplina, ma anche i soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata. L’agevolazione, già prevista dal 2023 per i soggetti con i requisiti per la pensione anticipata flessibile “Quota 103”, prevede la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico. In tal caso, il datore di lavoro non verserà tale quota all’Inps, ma la corrisponderà interamente al lavoratore in busta paga, sotto forma di incentivo esentasse.

L'incentivo, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (Quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Possono accedere all'incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che:

sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) oppure a forme sostitutive o esclusive;

maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (Quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria;

scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione;

non sono già titolari di pensione diretta (eccetto Assegno di invalidità);

non hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.


L'esonero viene applicato dalla prima data utile per il pensionamento, se la domanda è presentata prima; dal mese successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la maturazione dei requisiti.

L'incentivo cessa quando il lavoratore:

revoca la facoltà di rinuncia (possibile una sola volta);

raggiunge l'età per la pensione di vecchiaia;

consegue una pensione diretta.

La legge garantisce la facoltà ai lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima   di rinunciare all’accredito nel montante contributivo della quota di contributi  a loro carico, ottenendo invece l'accredito delle somme in busta paga.

L'importo del bonus corrisponde a circa il 10% della retribuzione imponibile.

Le somme da quest’anno non sono imponibili né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.

Il bonus contributivo cessa al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, o al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ed è revocabile.

ATTENZIONE: In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne  dà comunicazione al nuovo datore di lavoro. 

Il decreto attuativo specificava anche che:

l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici, sono esclusi quindi ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS  fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.

per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della  legge di bilancio 2022,  pari al 3% per imponibili  fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del  decreto lavoro  48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto  ma  gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.

La richiesta per  ottenere il  bonus corrispondente all'esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’Inps,  che verifica i requisiti  e comunica l'esito entro 30 giorni  al datore di lavoro, il quale  riconosce il  beneficio in busta paga.

Incentivo posticipo pensione: la domanda telematica

Come anticipato, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La domanda va inviata dal seguente percorso 

“Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”

Gruppo:     Certificazione

Prodotto:    Verifica delle condizioni di accesso

Tipo:         Incentivo al posticipo del pensionamento

L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali:

direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” 

“Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;

utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti o 

contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).




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