mercoledì 21 febbraio 2018

APE aziendale: requisiti, accordo e la domanda



L’APE aziendale presenta vantaggi per imprese e lavoratori. Per i datori di lavoro può essere valutata come soluzione per favorire il ricambio generazionale del proprio organico. Per i lavoratori il vantaggio consiste nella possibilità di beneficiare di un incremento del montante contributivo, con conseguente aumento dell’importo della pensione. L’APE aziendale consente un accordo individuale fra impresa e lavoratore per l’anticipo pensionistico a carico dell’azienda. I requisiti del lavoratore sono gli stessi: 63 anni di età, 20 anni di contributi, un assegno pari a 1,4 volte il minimo, al massimo tre anni e sette mesi dalla pensione di vecchiaia.

L’APe aziendale si può applicare anche a un lavoratore in aspettativa oppure assente a motivo di un evento tutelato. Se un lavoratore ha diversi rapporti part-time, può stipulare un accordo di APe aziendale con una sola delle imprese per cui lavora. In questo caso, l’accredito contributivo viene calcolato in base alla retribuzione delle ultime 52 settimane utili per la misura.

L’APe aziendale è previsto dalla legge n. 232 del 2016, che ha introdotto le tre forme di anticipo pensionistico, secondo cui i datori di lavoro privati, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono: previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in un’unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

L’accordo prevede dunque che il lavoratore smetta di lavorare mentre l’impresa continua a versargli i contributi. In questo modo, il suo montante contributivo cresce anche dopo la fine del rapporto di lavoro, incrementando la pensione e assorbendo, almeno in parte, il peso delle rate.

I contributi versati dal datore di lavoro non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla retribuzione dell’ultimo anno (l’accordo può invece prevedere condizioni migliorative). Se sono presenti periodi non lavorati, ovvero accrediti figurativi, sarà necessario procedere a ritroso fino a ricostruire 52 settimane di lavoro retribuito. I periodi coperti da indennità sostitutiva di preavviso si intendono di lavoro effettivo.

L’importo viene versato dall’azienda in un’unica soluzione, alla scadenza del pagamento dei contributi relativi alla prima mensilità di APE.

Esempio: se la prima mensilità APE viene erogata a marzo 2018, l’adempimento del datore di lavoro o di altro soggetto obbligato dovrà avvenire entro il 16 aprile 2018.

La procedura
Il versamento viene effettuato con F24 ELIDE, utilizzando la causale dedicata APEV introdotta con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 155/2017. Nella sezione “contribuente” si indicano il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento, nella sezione “erario ed altro” si inseriscono nel campo “tipo” la lettera “I” (INPS), nel campo “elementi identificativi” il codice fiscale del lavoratore a cui il versamento è riferito, nel campo “codice” la causale APEV, nel campo “anno di riferimento” l’anno dell’adempimento nel formato “AAAA“.

L’APE
La cifra che l’azienda versa a titolo di incremento del montante contributivo aumenta la pensione di vecchiaia che verrà maturata, non quella che si prende come riferimento per il calcolo dell’APE. In altri termini: per calcolare l’importo dell’anticipo pensionistico, si considera la pensione maturata dal lavoratore nel momento in cui effettua la domanda.

Il rimborso
Il trattamento che il lavoratore percepisce fino alla maturazione della pensione è del tutto analogo all’APe, quindi è un anticipo che poi va restituito con rate ventennali sulla pensione. Il montante contributivo, però aumenta, grazie al versamento dell’azienda, e quindi la pensione si alza. In questo modo, di fatto, il costo dell’APe ricade sull’azienda.

Datori di lavoro ammessi
L’APe aziendale è accessibile a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla natura giuridica e dalla gestione INPS alla quale vengono versati i contributi. Sono compresi anche i datori di lavori agricoli, e coloro che non sono costituiti in forma di impresa.

Non si applica alle pubbliche amministrazioni, mentre è riconosciuto agli enti pubblici economici elencati nella circolare INPS 178/2015, ovvero: enti pubblici economici, istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici, enti privatizzati che si sono trasformati in società di persone o società di capitali anche se a capitale interamente pubblico, ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 267/2000, consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali, enti ecclesiastici.

Per l’accesso all’APE aziendale è sempre necessario l’accordo azienda-lavoratore. Nel caso in cui la prestazione venga pagata dai fondi di solidarietà, ci deve essere specifico adeguamento previsto dai relativi accordi o contratti collettivi e dei relativi decreti interministeriali che regolano la prestazione del fondo.

Gli unici enti bilaterali che presentano profili di compatibilità con l’APE aziendale sono quelli per la formazione e le Casse Edili, regolamentati ai sensi del decreto legislativo 276/2003. In ogni caso, il soggetto che paga la prestazione deve essere un solo. Non si può quindi prevedere che in parte il pagamento della cifra relativa al montante retributivo sia pagata in parte dal datore di lavoro e in parte da un ente bilaterale o da un fondo di solidarietà.

L’accordo
L’accordo individuale va inserito nella domanda di APE e contiene i seguenti elementi:

dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;

importo dell’incremento del montante contributivo;

periodo assicurativo di riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);
periodo previsto di fruizione dell’APE;

assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

Gli stessi elementi devono essere presenti nel provvedimento di concessione della prestazione se l’APe aziendale viene finanziato dal fondo di solidarietà.

In caso di inadempimento del datore di lavoro o dell’ente obbligato al pagamento della prestazione, si applica la disciplina sanzionatoria prevista per la contribuzione obbligatoria.

Quindi in sostanza l’Ape aziendale è accordo, di contratto stipulato e concordato della modalità per poter andare in pensione anticipata tra il lavoratore e l’azienda stessa. Tuttavia la prerogativa principale, che farà scattare questo ‘provvedimento’ da parte dell’azienda, è un piano di ristrutturazione aziendale. Ossia, se si deve rivedere il personale, le mansioni richieste e le eventuali figure necessarie: quelle più fondamentali e quelle più superflue. L’azienda, o usufruisce dei cosiddetti fondi bilaterali; oppure versa all’Inps dei contributi (garantiti dalla stipula di una fideiussione bancaria) proporzionati allo stipendio percepito dal dipendente. Di solito è pari al 33% dell’imponibile delle ultime 52 settimane di lavoro.



mercoledì 14 febbraio 2018

APE Volontaria una guida al simulatore online e alla domanda di certificazione



Sul sito dell'INPS sono finalmente  disponibili  online i  servizi per richiedere l’APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, il prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia.

I primi a poterne usufruire saranno i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017,  i quali al fine di ottenere  tutti i ratei arretrati maturati dalla data di entrata in vigore  dell’APE, devono presentare la  domanda entro il 18 aprile 2018.

Il Simulatore è un servizio online  con il quale i  i cittadini con l’inserimento dei  propri dati   possono ottenere in via indicativa  l'importo mensile, la durata  dell'APE e la rata di rimborso  che al termine del periodo di anticipo, sarà   decurtato  dalla pensione  definitiva in rate ventennali.

Il simulatore è distinto in 4 sezioni :

Accesso

Sezione dedicata all’inserimento dei principali dati anagrafici e all’importo di pensione lorda mensile.

La simulazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica presuppone il requisito contributivo minimo per l’accesso all’APE pari a 20 anni, che sarà verificato in fase di certificazione e domanda APE.

I Tuoi Dati

Sezione dedicata all’inserimento dei principali dati personali e di eventuali rate mensili che concorrono alla stima indicativa dell’importo massimo di APE (ad esempio rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell’APE; rate per debiti erariali; eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli o assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi).

Questa sezione è inoltre dedicata alla possibile scelta dei ratei arretrati e del finanziamento supplementare, in base ai requisiti anagrafici del soggetto richiedente e alla data di presentazione della domanda APE prevista. Tali informazioni sono utili per la stima della data di decorrenza APE e della durata di erogazione APE.

Il Tuo Importo APE

Sezione dedicata alla scelta dell’importo APE da percepire durante la fase di erogazione APE.

Tale importo sarà necessariamente compreso tra l’importo di APE minimo e l’importo di APE massimo visualizzati all’interno della sezione stessa.

La Tua Simulazione

Sezione dedicata al risultato di dettaglio della simulazione, comprensiva del piano di accumulo relativo alla fase di erogazione APE, e del piano di ammortamento relativo alla fase di rimborso APE.

La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS e serve anche a conoscere l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile dall'istituto , sulla base della contribuzione versata.

Dopo avere avuto dall'INPS la certificazione dei requisiti si potrà procedere alla domanda di erogazione dell'APE  vera e propria.

Va ricordato che il prestito è erogato dalla banca in quote mensili  per il periodo che intercorre dal compimento dei 63 anni (età minima per la richiesta ) fino all'età pensionabile (67 anni dal 2019);   per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa,  ma è necessario  aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

Il Simulatore è un servizio online aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Vediamo come funziona il simulatore online dell’INPS per l’APE Volontaria, disponibile sul sito dell’istituto di previdenza. Consente, a coloro che hanno i requisiti per chiedere l’anticipo pensionistico (63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, un assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo), di stimare l’ammontare del trattamento mensile e di quello del rimborso ventennale. Uno strumento fondamentale per decidere se e quando presentare la domanda, la cui procedura è già online.

Il simulatore INPS online è accessibile senza bisogno di credenziali. In breve: si inseriscono i dati su pensione maturata, eventuali finanziamenti in corso o assegni di mantenimento, si sceglie la percentuale di anticipo che si desidera e si ottiene il dettaglio del piano di accumulo e di quello di ammortamento.

Nella prima schermata si inseriscono i dati anagrafici fondamentali (data e luogo di nascita), la gestione previdenziale di appartenenza e l’importo della pensione lorda mensile maturata (che si può calcolare utilizzando un altro strumento INPS online, il simulatore di pensione).

Cliccando su avanti, il simulatore procede a verificare il possesso dei requisiti fondamentali (data di nascita, pensione minima richiesta).

Ricordiamo che per chiedere l’APe volontaria sono necessari 20 anni di contributi, informazione di cui però non si richiede l’inserimento (sarà verificata dall’INPS in sede di istruttoria).

Il secondo passaggio prevede l’inserimento dei dati relativi alla residenza e alla situazione finanziaria. Bisogna segnalare eventuali assegni di mantenimento del coniuge divorziato, rate relative a debiti erariali, prestiti in corso.

Sullo schermo apparirà anche un riquadro che segnala la data di maturazione della pensione di vecchiaia e la prima decorrenza dell’APE, a partire dal primo maggio 2017.

Prima di procedere, bisogna segnalare l’intenzione di chiedere anche gli arretrati a cui si ha diritto (come previsto dal decreto, è un’opzione, che va esercitata entro il 18 aprile 2018). Si inserisce anche la data in cui si prevede di chiedere l’APE.

Proseguendo, si arriva a una schermata che segnala l’importo di APE minima e massima richiedibile, in base alle informazioni inserite, e lo spazio per inserire la cifra che si intende richiedere. Il riquadro sulla destra riepiloga tutte le informazioni precedentemente inserite.

Si inserisce la cifra: apparirà la schermata finale che riepiloga le condizioni dell’APE a cui si ha diritto: numero di rate, importo della rata di restituzione mensile che verrà applicata sulla pensione, credito d’imposta applicabile, rata netta sulla pensione. Ecco un esempio che riporta una richiesta di APE pari a 1200 euro al mese.

Come si vede, nella parte bassa della pagina ci sono due pulsanti che consentono di consultare il dettagli del piano di finanziamento e del piano di ammortamento relativi all’Ape richiesta. E’ quindi possibile conoscere con precisione tutti i costi dell’operazione(tassi applicati, credito d’imposta, numero e importo dell’anticipo e delle rate di restituzione).




Pensioni: al via il simulatore INPS per l'Ape volontaria



Il nuovo portale dell'INPS, mette al centro l'utente consentendogli di trovare con maggiore velocità e semplicità le informazioni ricercate. I contenuti, inoltre, possono essere salvati nell'area personalizzata "MyInps" che offre ulteriori strumenti per arricchire l'esperienza degli utenti.

Più immediato anche l'accesso ai servizi Inps, possibile direttamente dalla scheda delle relative prestazioni, unitamente ai moduli necessari per presentare le necessarie domande.

Social, capace di adattarsi ad ogni dispositivo tecnologico e al passo con i tempi, a partire dalla veste grafica più moderna, il portale consente di visualizzare infatti direttamente in homepage gli strumenti di ricerca avanzata, sulla base dei principali temi e categorie che interessano gli utenti.

Ad annunciare ufficialmente la partenza dell’Anticipo pensionistico volontario, dopo un anno di gestazione faticosa, sarà il presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Tito Boeri.

La misura è rivolta in particolare ai lavoratori che hanno già raggiunto i 63 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva maturati fin dal 1° maggio 2017, ed è un "prestito finanziario con garanzia pensionistica" che consentirà a chi avrà almeno 63 anni nel 2018 (o almeno 63 anni e 5 mesi nel 2019) di uscire in anticipo dal lavoro. Per verificare la propria posizione personale ogni lavoratore potrà collegarsi sul sito dell’Inps e accedere al simulatore online che sarà presentato nei dettagli da Boeri martedì prossimo. Bisogna sapere che più si anticipa l’uscita dal lavoro maggiori saranno le rate del prestito da restituire in 20 anni e da sottrarre dunque alla pensione di vecchiaia.

L'APe volontaria 2018 è una nuova misura sperimentale, in vigore in Italia dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, inserita nella Legge di Bilancio al fine di garantire la pensione anticipata a diverse categorie di lavoratori.

In pratica, l'Ape volontaria si fonda sulla possibilità di andare in pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari della pensione di vecchiaia, grazie ad un prestito garantito dalla futura pensione.

Ciò significa che chi è in possesso dei requisiti Ape volontaria, può lasciare il lavoro in anticipo solo se tramite l'INPS, richiede un prestito alla banca, a copertura di tutto il periodo che intercorre tra l'Ape e l'erogazione della pensione vera e propria.

L'Ape volontaria funziona così:

Il soggetto in possesso dei requisiti ape volontaria, fa domanda all'Inps;

L'Inps, richiede alla banca o all'impresa assicurativa, scelti tra quelli che aderiscono agli accordi stipulati tra Mef, Ministero del Lavoro, ABI e Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le altre imprese assicurative primarie, l'erogazione del prestito Ape volontaria.

Una volta erogate le somme, il prestito Ape va restituito in 260 rate in 20 anni attraverso una trattenuta operata dall'INPS sull'assegno pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito parte, invece, dal primo pagamento della pensione di vecchiaia e termina dopo 20 anni dal pensionamento.

Terminato il prestito, la pensione di vecchiaia è pagata per intero senza subire riduzioni e penalizzazioni APE.

Prevista anche la possibilità di estinzione anticipata del prestito Ape, secondo le modalità fissate dal successivo decreto.

Il prestito APe, è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di morte che possa coprire il finanziamento in caso di decesso prematuro dell’interessato.

Il prestito ha una durata minima di 6 mesi.

L'importo minimo (150 euro al mese) e massimo del prestito APe volontaria, è deciso dal decreto ma le somme erogate, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF ma si applicano:

tasso di interesse, e polizza assicurativa sul rischio di premorienza. Sia per gli interessi applicati al finanziamento che alla polizza assicurativa, è riconosciuto un credito di imposta fino al 50% dell’importo.

Il prestito si restituisce in 20 anni con una decurtazione della pensione: le rate sono mensili (nel complesso 240) ed è esclusa la tredicesima che quindi non ha la decurtazione. Per ottenere il prestito la rata di ammortamento mensile, sommata ad eventuali rate per prestiti ancora aperti, non deve superare il 30% del trattamento pensionistico (al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili o di mantenimento dei figli).

La domanda all'INPS con Spid: si sceglie l'istituto finanziatore del prestito e l'assicurazione che farà un contratto contro il rischio di premorienza e si fa domanda di Ape contestualmente alla richiesta per la pensione di vecchiaia. Nella domanda il lavoratore indicherà la quota di Ape chiesta e se vorrà o meno accedere al finanziamento supplementare per avere l'Ape fino all'effettiva età di pensionamento qualora nella fase di erogazione del prestito intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici. La domanda viene trasmessa all'ente finanziatore che può rigettarla.







venerdì 9 febbraio 2018

Legge n. 104: i permessi non sono ferie



L'azienda non può togliere dalle ferie i permessi 104 di chi assiste familiari con handicap, a differenza dei congedi parentali: sentenza di Cassazione, ovvero niente decurtazione dalle ferie dei giorni di permesso chiesti dal dipendente per assistere, ai sensi della legge 104, un familiare affetto da handicap.

I permessi per chi presta cure e assistenza ai familiari con handicap grave e previsti dalla legge 104/1992 non possono essere scalati dalle ferie a meno che non si sommino a periodi di congedo parentale: lo ha chiarito la Corte di Cassazione. In materia di permessi 104, la Cassazione ha di recente definito che chi si prende cura del familiare disabile non ha l’obbligo di fornire un’assistenza continuativa; in più, non è necessario che l’assistenza coincida con gli orari del lavoro. L’importante è dedicare la parte prevalente della giornata al familiare disabile, ma ciò non toglie che si possa anche approfittare per fare la spesa o – perché no – di sdraiarsi sul divano e riposarti. La ragione è presto detta: chi si prende in carico l’assistenza di un portatore di handicap è più “usurato” e impegnato dei colleghi di lavoro i quali, invece, dopo l’orario di servizio, possono dedicarsi ai loro svaghi. Ad avviso della Cassazione, l’assistenza al familiare disabile va inquadrata come un’attività pensate e onerosa, ma anche avente una funzione sociale che è quella della cura dei disabili, tutelata dalla stessa Costituzione. Così come tutelato dalla stessa Costituzione è il diritto alle ferie. Si parla quindi di due diritti sacrosanti che non possono essere calpestati. Proprio per tale ragione è giusto pretendere che anche i giorni di permesso ai sensi della legge 104 siano da considerare come normali giorni di lavoro e, come tali, computabili ai fini della maturazione delle ferie.

Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, riconosciuti a coniuge, parenti e affini entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persone con handicap grave hanno più di 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano mancanti. Prevedono la possibilità di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese anche in via continuativa. La Corte chiarisce che questi tre giorni di permesso mensile non possono in alcun modo essere sottratti alle ferie.

Diverso è il caso dei congedi parentali ordinari e di quelli per malattia del figlio di età inferiore a tre anni previsti dalla legge 151/2011: questi congedi possono determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa, che giustifica un diverso trattamento.

I permessi di tre giorni previsti per i portatori di handicap, fra l’altro: si inseriscono nell’ambito della tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna (in primis, dagli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione) e internazionale.

Ad esempio la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18/2009.

La Convenzione ONU, prosegue la sentenza:

prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

Quindi, l’interpretazione della norma a favore di chi assiste familiari deve evitare:

che l’aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela» e «scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull’utilizzo dei permessi medesimi.

Non è quindi legittimo decurtare dalle ferie i giorni di permesso chiesti dal dipendente per assistere, ai sensi della legge “104”, un familiare affetto da handicap.

Del resto, non calcolare i giorni di permesso della 104 ai fini delle ferie significa discriminare i dipendenti che hanno la sfortuna di avere un familiare disabile con quelli che invece non ce l’hanno: i primi, infatti, oltre a dover rinunciare a una parte delle ferie, sono soggetti tre volte al mese a una cura e assistenza tutt’altro che leggera.

Resta ferma la non commutabilità dei permessi quando debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale.


giovedì 8 febbraio 2018

Le figure professionali più richieste del 2018



La società di ricerca del personale EasyHunter ha compilato la classifica 2018 delle posizioni più ricercate dal mondo del lavoro in Italia. “Ai primi posti ci sono ottime opportunità di occupazione e di guadagno per i neo-laureati in ingegneria informatica che le aziende faticano a trovare”, ha spiegato Francesca Contardi, managing director EasyHunters.

Quindi la professioni emergenti saranno gli esperti di blockchain e di privacy, specialisti di intelligenza artificiale e di media digitali. Nel mercato del lavoro si evolve e rende necessaria una continua formazione e questo è tanto più vero quanto più si punta ad una professionalità in ambito digitale e nuove tecnologie. I profili difficilmente trovabili restano tecnici informatici, fisici, chimici e ingegneri. Tra le figure professionali in ambito creativo, ad essere particolarmente richieste nel 2018 secondo le stime saranno le professioni nei settori del Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione. Vediamo le professioni più richieste per il 2018.

Blockchain expert, si tratta di esperti informatici, generalmente laureati in ingegneria informatica, in matematica o in statistica, specializzati nella scrittura di protocolli che permettono di effettuare transazioni. Attualmente, questi protocolli sono usati per le criptovalute, ma in futuro la tecnologia blockchain garantirà una maggiore sicurezza nello scambio di informazioni e dati sensibili come nel caso di invio di contratti, transazioni finanziarie, scambio di informazioni sanitarie o mediche.

Big data specialist, è il professionista che analizza i dati per fornire al management tutte le informazioni utili a prendere decisioni e a implementare strategie. Ha un percorso accademico tecnico - solitamente laurea in matematica, fisica, statistica o ingegneria informatica – e conosce i principali software per la gestione e l'analisi di dati. Stanno assumendo un ruolo sempre più cruciale nel Digital marketing: essendo i big data indubbiamente un bacino inesauribile di possibili/preziose informazioni da sfruttare in chiave commerciale, le aziende hanno necessità di figure specifiche che se ne occupino, e sul mercato non ce ne sono ancora a sufficienza per rispondere a questa domanda.

Influencer strategist con una previsione di crescita degli investimenti delle aziende nel campo dell’influencer marketing del +39% rispetto al 2017.

Leadership & Learning Manager è il professionista che – sulla base dei bisogni formativi dell’azienda – si occupa di ideare e realizzare il piano di formazione di ciascuno e i corsi necessari per stare al passo con i tempi. Inoltre, elabora i percorsi di carriera e svolge i colloqui di assessment per lo sviluppo interno per alti potenziali e per i leader.

Brand extension and licensing manager è una figura che in molte realtà rappresenta una novità, oltre che una necessità in un mondo sempre più competitivo e digitale.

Vintage System Specialist, che si occupa dell’intercettazione di stili e tendenze nell’universo moda in ottica vintage, a fronte della forte espansione che questo settore sta mostrando negli ultimi tempo.

Retail Designer e lo Scenografo degli Eventi, capaci di fornire soluzioni creative specifiche e quindi fornire un valore aggiunto e comunicativo al punto vendita e/o all’evento, rendendoli unici ed identificabili.

L’iIllustratore grafico, figura che mette insieme le competenze del graphic designer e dell’illustratore.

Il Curatore di Mostre ed Eventi Artistici, a dimostrazione di come il settore dell’Arte si stia rinnovando, adattandosi ai tempo moderni, in ottica multimediale e immersiva.

Professionisti della cyber security, dove la domanda di professionisti che possano garantire la sicurezza informatica cresce di anno in anno. “Dalle nostre università escono ancora troppo pochi laureati in queste discipline, tanto che ci sono studenti che, ancora prima di completare il percorso di studi, hanno già offerte di lavoro molto interessanti anche a livello economico, in Italia e all’estero”.

Lighting designer è una nuova figura che utilizza nel nuove tecnologie e le nuove fonti luminose per creare nuovi effetti maggiormente coinvolgenti.

Art Director è una figura in continua evoluzione e costantemente impegnata nell’ideazione e realizzazione di campagne che generino valore per il brand da trasformare in business.



sabato 3 febbraio 2018

NASpI in caso di rifiuto al trasferimento





La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.

L’INPS, con messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, si è pronunciato in merito all'accesso alla NASpI nelle ipotesi di:

risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti (o oltre) con i mezzi di trasporto pubblico;

dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.

L' Inps ricorda le precedenti istruzioni in materia e sottolinea che in questi casi lo stato di disoccupazione del lavoratore si puo considerare involontario e dare quindi diritto al trattamento di disoccupazione NASPI, sia nel caso si realizzi per risoluzione consensuale con procedura di conciliazione e l'erogazione di somme compensative al lavoratore, sia per dimissioni per giusta causa.

Va ricordato che si ha giusta causa di dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò anche indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Inoltre, nel caso di specie è possibile accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano, in sede di conciliazione, la corresponsione, a favore del lavoratore stesso, di somme a vario titolo e di qualunque importo.

In caso, invece, di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Stante quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell’azienda è ammesso l’accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.

Al lavoratore è richiesta la  documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), e se la controversia giudiziale o extragiudiziale. non ha raggiunto una definizione il lavoratore è tenuto  a comunicarne l’esito . Inoltre laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS potrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.

Ma occorre fare molta attenzione al contenuto del messaggio dell’Inps, in quanto, come vedremo, al lavoratore che ha deciso di lasciare il posto di lavoro perché non è sostenibile il trasferimento da parte dell’azienda, conviene la risoluzione consensuale del rapporto, e quindi un accordo con il datore di lavoro, anziché perseguire la strada della dimissione per giusta causa. Vediamo perché.

In ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell’art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di:

dimissioni per giusta causa;

e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall’art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012.

Quindi il primo aspetto che chiarisce il messaggio dell’Inps è che la risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore che rifiuta il trasferimento ad altra sede aziendale (sempre distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico) deve essere effettuata nell’ambito della procedura di conciliazione.


giovedì 1 febbraio 2018

L'età per andare in pensione dal 2018



L'età per la pensione di vecchiaia, anticipata e l'anticipo pensionistico APE dal 2018. L'adeguamento alla speranza di vita dal 2019, un utile riepilogo può essere importante per conoscere le principali soluzioni attive per esercitare tale diritto e per andare in pensione nel 2018.

Dall’età minima di 66 anni e sette mesi delle lavoratrici del settore privato, alla conferma dell’Ape sociale, tante le novità in corso per il 2018.

Innanzitutto per il 2018, si passa definitivamente ad un adeguamento delle pensioni di vecchiaia con medesimo requisito per uomini e donne del settore privato. Queste ultime, in particolare, potranno esercitare un diritto alla pensione non appena raggiunti i 66 anni e sette mesi.

Necessari per entrambe le categorie anche un minimo di contributi pari a 20 anni. Per la pensione anticipata, invece, non è richiesto un minimo sull’età del richiedente, ma solo sui contributi maturati. In questo caso, per gli uomini è previsto un anno in più rispetto alle donne, ossia di 42 anni e 10 mesi di contributi. Le donne, invece, potranno esercitare tale diritto non appena raggiunti i 41 anni e 10 mesi e indipendentemente dall’età.

Sempre in merito al settore privato, una proposta di pensionamento anticipato fino a 7 anni nella nuova manovra finanziaria. In questo caso, si prevedrebbe la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aziende con più di 15 dipendenti, di poter richiedere il pensionamento anticipato per il prossimo triennio 2018-2021.

Fino a 7 anni e prima dei requisiti di base per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, tale anticipo pensionistico prevede l’erogazione di un assegno di esodo per i dipendenti in base ad un accordo stipulato tra la stessa azienda, i sindacati e l’Inps.

Il 2018, è un anno molto importante rispetto alla conferma della sperimentazione su importanti strumenti di flessibilità come l’Ape sociale. Confermata anche per il nuovo anno, la misura è molto utile per una uscita agevolata da parte dei lavoratori e per alcune importanti categorie appartenenti alla fascia dei lavori gravosi.

Si prevede in base alla Legge di Bilancio 2018, un accesso all’Ape sociale con 63 anni di età e 36 anni di contributi per i lavoratori appartenenti alla categoria dei lavori usuranti.

Ammessi all’Ape sociale, anche categorie specifiche come i disoccupati, gli invalidi (in merito bisognerà rispettare una specifica percentuale) e i careviger. Per l’accesso all’Ape sociale di tali categorie, è sempre richiesto il requisito anagrafico di almeno 63 anni, mentre per i requisiti contributivi, basteranno 30 anni.

Altre importanti misure flessibili per andare in pensione nel 2018, sono poi in relazione all’Ape sociale e per categorie addette ai lavori notturni.

Con l’Ape sociale rosa, la legge di Bilancio 2018, ha previsto dei requisiti contributivi più agevoli per le mamme lavoratrici. Si tratta, di uno sconto contributivo di un anno per ogni figlio e fino ad un massimo di due anni.

Lo sconto, potrà essere richiesto dalle mamme appartenenti alle categorie dei lavori usuranti (con uscita a 34 anni di contributi invece degli attuali 36). La misura è valida, anche se appartenenti alla categoria di caregiver, invalidi o disoccupati (con uscita a 28 anni invece degli attuali 30).

Per le categorie addette ai lavori notturni, è confermato per il 2018, il diritto a richiedere una pensione non appena maturati i requisiti di età di 61 anni e sette mesi e 35 anni di contributi.

La legge di stabilità 2017 ha introdotto alcune importanti novità sull'età per andare in pensione, prima fra tutte le possibilità di anticipare, con la nuova  APE fino a un massimo di tre anni e 7 mesi l'uscita dal mondo del lavoro, rispetto all'età prevista normalmente per la pensione di vecchiaia.

Ma qual è l'età prevista per legge per andare in pensione?

Fino al  2017  l'età per andare in pensione e ricevere la pensione di vecchiaia era fissata a :

66 anni e sette mesi  per gli uomini ( sia autonomi che dipendenti , pubblici e privati) e le donne che lavorano nel settore pubblico

65 anni e 7 mesi per le donne dipendenti del settore privato

66 anni e 1 mese per le donne lavoratrici autonome.

Dal 2018, per tutti , l'età per la pensione sarà a 66 anni e 7 mesi . Si parificano le condizioni tra uomini e donne. Da ricordare che alla pensione di vecchiaia hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria e che all'età stabilita abbiano un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.

Dal 2019, l'età per la pensione passerà per tutti a 67 anni, con uno scatto di 5 mesi, come previsto dalla Riforma Fornero che ha modificato il meccanismo che collega l'aspettativa di vita all'età pensionabile, già introdotto con la riforma Dini. Ci sono pero delle eccezioni per alcune categorie.

La pensione di anzianità è stata abolita ed è stata sostituita da diverse discipline specifiche, sulle quali la recente legge di bilancio ha apportato recentemente alcune modifiche:

SOPENSIONE.  fruibile per le aziende interessati da eccedenze di personale dai lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) , e non più 4 . La norma si applica nel triennio 2018-2020.

APE VOLONTARIO (ad almeno 3 anni e 7 mesi dall'età pensionabile  con prestito garantito dalla pensione)- APE SOCIALE: anticipo pensionistico a 63 anni con indennità INPS o per lavoratori disoccupati o svantaggiati

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI USURANTI

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER I LAVORATORI CD  "PRECOCI" ( con almeno 1 anno di contributi versati prima dei 19 anni di età)

Alle norme evidenziate sopra fanno eccezione i lavoratori  definiti dal d.lgs n. 67 2011:

addetti a lavori detti usuranti ( lavoro in miniere, cave , ad alte temperature,  nel settore vetro e dell'amianto) e addetti a mansioni pesanti  (addetti alla catena di montaggio,  lavoro per turni, lavoro notturno, conducenti mezzi pubblici) come   che possono andare in pensione dal 1° gennaio 2018 con i requisiti che seguono: i beneficiari di tale trattamento, sono coloro che tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2018 avendo svolto questo tipo di attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, sono i possesso dei seguenti requisiti agevolati  per la pensione anticipata usuranti:

Lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti  per almeno 78 giorni in un  anno:

se dipendenti: quota 97,6, età minima 61 anni e 7 mesi e con 35 anni di contributi versati;

se autonomi: quota 98,6, età minima di 62 anni e 7 mesi e 35 anni di contribuzione.

Lavoratori notturni a turni, con un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:

se dipendenti: quota 98,6, età minima 62 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi

se autonomi: quota 99,6, età minima 63 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi.

Lavoratori notturni a turni con un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

se dipendenti: quota 99,6, età minima 63 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi;

se autonomi: quota 100,6 con 64 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi.

Grazie alla Legge di stabilità 2017 tali lavoratori non devono più attendere 12 mesi (18 mesi per i lavoratori autonomi) per la cd. "finestra" di accesso introdotta dalla riforma Fornero per le pensioni anticipate, ma potranno andare in pensione il primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti. Questi requisiti restano validi fino al 31.12.2016,  infatti la stessa norma ha sospeso, solo per questi lavoratori, i futuri adeguamenti al meccanismo della  speranza di vita sino al 31 dicembre 2027.



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