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giovedì 10 maggio 2018

Lavoro part time: la retribuzione



Il contratto part time, conosciuto anche come tempo parziale, è un tipo di contratto che ha un orario ridotto, ossia una parte rispetto a quello previsto dal contratto a tempo pieno che è in generale di 40 ore settimanali (o eventuale orario minore secondo quanto fissato dai cosiddetti CCNL, contratti collettivi nazionali lavoro). Pertanto, se vieni assunto con un contratto di tale tipo, sai già che le tue attività lavorative avranno un orario che non potrà mai essere uguale a quello previsto dal full time. Di contro, la tua retribuzione sarà proporzionalmente ridotta sulla base delle ore effettivamente lavorate.

Il lavoratori part-time hanno diritto alla stessa retribuzione oraria dei dipendenti full-time con il medesimo inquadramento: la sentenza della Cassazione.

Con l’Ordinanza n. 8966/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla medesima retribuzione oraria spettante al lavoratore a tempo pieno inquadrato al medesimo livello, ovvero con il medesimo inquadramento in base al contratto collettivo di lavoro.

Viene quindi confermato il comportamento scorretto, contrario al principio di non discriminazione e in contrasto con le norme comunitarie, dell’azienda che applica ai lavoratori part-time un divisore orario sfavorevole rispetto a quello applicato ai corrispondenti lavoratori a tempo pieno, utilizzando criteri di comparazione diversi da quello legale, avente ad oggetto l’inquadramento del dipendente ai sensi del CCNL applicabile.

I giudici ricordano che l’Accordo quadro UE sul lavoro a tempo parziale, che vieta ogni forma di discriminazione rispetto ai contratti full-time. Nessuna circostanza di fatto, come l’adibizione a turni, può essere utilizzata dal datore di lavoro per giustificare una disparità di trattamento che si rifletta sulla retribuzione globale.

In presenza di tale disparità, il lavoratore può presentare richiesta all’azienda e ottenere di diritto la refusione delle differenze retributive.

Il nuovo Decreto consente al datore di lavoro di  richiedere prestazioni di lavoro supplementare al lavoratore assunto con contratto a tempo parziale in qualsiasi forma (orizzontale, verticale o misto) , nel limite  del 25% di ore settimanali,  prevedendo una  maggiorazione economica del 15% , anche in assenza di disposizioni contrattuali . Se il contratto prevede maggiorazioni superiori devono essere applicate in luogo a quella minima ,  in caso contrario,  deve essere applicato il 15%) .

Il lavoratore può rifiutarsi di prestare il lavoro supplementare solo in presenza di comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

in presenza di rifiuto  ingiustificato all'effettuazione di lavoro supplementare il lavoratore sarà assoggettato ai   provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

La retribuzione oraria globale di fatto per la remunerazione del lavoro supplementare deve tener conto della paga base, della contingenza, Edr, scatti di anzianità, superminimo contrattato, cottimo, indennità di mensa, indennità varie, aumenti al merito, ecc. .

Occorre poi tenere conto della  retribuzione indiretta (ferie, festività , permessi annui retribuiti, premio di risultato (se erogato annualmente), premio ferie, mensilità aggiuntive) e  della retribuzione differita ( trattamenti di fine rapporto e preavviso ).

Vediamo di seguito un esempio di come effettuare il calcolo per la retribuzione del lavoro supplementare, un dipendente ha un  contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale di 20 ore settimanali (4 ore al giorno dal lunedì al venerdì).  Il contratto non prevede la regolamentazione del lavoro supplementare e il dipendente ha lavorato tutto il mese  di aprile  2016 effettuando  15 ore di lavoro supplementare .

Ipotizzando una retribuzione oraria pari ed euro 9,00 (comprensiva di paga base, contingenza, scatto anzianità, premio produzione e superminimo);  ai fini del calcolo, però occorre considerare anche la retribuzione indiretta e differita ovvero :

a) retribuzione indiretta : tredicesima, ferie rol e ex festività :  ipotizziamo euro 0,90;

b) retribuzione differita : TFR  ipotizziamo euro 0,50.

La retribuzione da  assumere per il calcolo del lavoro supplementare è pertanto pari a 10,40 euro;

Maggiorazione 15 % = euro 1,56

Totale retribuzione  per lavoro supplementare euro 11,96 x 15 ore =  euro 179,40

La lavoratrice, assunta con contratto a tempo indeterminato con prestazione part-time a 80 ore mensili, articolate su turni giornalieri di 8 ore ciascuno per un minimo di 10 giorni al mese e 80 giorni l'anno, ricorre giudizialmente al fine di chiedere la condanna della società al pagamento delle differenze retributive, stante la corresponsione al personale a tempo parziale di una retribuzione oraria inferiore a quella dovuta al personale dipendente a tempo pieno.

La società si costituisce, sostenendo la legittimità del proprio operato, sulla base del riconoscimento al lavoratore part-time della stessa retribuzione oraria del lavoratore full-time, salva la concessione a quest’ultimo di una retribuzione complessivamente maggiore in ragione dello svolgimento di turni continui e avvicendati.

La Cassazione evidenzia, preliminarmente, come la normativa applicabile sia l’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, attuativo della direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale (poi abrogato dal Jobs Act).

La sopraindicata disposizione, al fine di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, prevede che gli stessi non debbano ricevere un trattamento economico-normativo meno favorevole rispetto ai prestatori a tempo pieno comparabili, con ciò intendendosi quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi.

Tale equiparazione, continua la sentenza, riguarda ovviamente anche l'importo della retribuzione oraria, con la conseguenza che il trattamento del lavoratore a tempo parziale deve essere riproporzionato unicamente in ragione della ridotta entità della prestazione.
Secondo i Giudici il rispetto del citato principio di non discriminazione esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all'inquadramento previsto dalle fonti collettive.
Su tali presupposti, la Suprema Corte, ritenendo l’operato della società lesivo dei su esposti principi, ha rigettato il ricorso proposto dalla medesima.


È possibile avere più part time contemporaneamente?

Si possono infatti avere due o più contratti part time con diversi datori di lavoro, purché appunto questi non superino il limite di 40 ore settimanali come stabilito dal D. Lgs. N.66 del 2003. Per fare un esempio, puoi tranquillamente avere un part time che inizia alle 9 e finisce alle 13 e un altro che va dalle 14 alle 18. Questo per quanto riguarda due contratti part time, va da sé che se hai un part time e un co.co.co o svolti lavoro autonomo, tali limiti non sono da considerare.
Come per tutti i lavoratori, è fondamentale che vengano garantiti i diritti di riposo giornaliero e settimanale.

Eccoli nel dettaglio:

il riposo minimo settimanale, pari ad almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni (inteso come media da rispettare nell’arco di 14 giorni);

il riposo giornaliero, pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore (in questo caso non è possibile considerare alcuna media).

Se per esempio, stai facendo due part time contemporaneamente ma non hai avvertito di questo il tuo datore di lavoro, sappi che se non rispetta i riposi, non è colpa sua quindi non sono previste sanzioni nei suoi confronti. Altra cosa importante: per svolgere due part time con due datori di lavoro differente è importante che tu rispetti il patto di non concorrenza quindi che non vada a lavorare per aziende che sono competitor.

Le parti possono pattuire clausole elastiche (che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part time verticale o misto).





martedì 28 aprile 2015

Contratto a tempo parziale prima della pensione



Lavoro, pensione e tempo parziale. Si ritorna a parlare dell'ipotesi di una staffetta generazionale nella Pubblica amministrazione. Lo strumento per permettere lo svecchiamento dei ranghi del pubblico impiego potrebbe essere inserito attraverso una riforma della Pubblica amministrazione.

Comunque si va verso la staffetta generazionale nel pubblico impiego: il contratto a tempo parziale al posto del pre pensionamento. Ma i lavori dovranno versare da soli i contributi. Quindi fuori i vecchi, dentro i giovani. Niente di più semplice: anticipare l'uscita ai dipendenti statali più anziani, e quindi vicini alla pensione, per far spazio a neo diplomati e neo laureati che si affacciano sul mondo del lavoro. Per garantire questo ricambio Hans Berger, senatore del gruppo delle autonomie, presenterà un emendamento per dare la possibilità a chi è vicino alla pensione di scegliere il part time. Con un "piccolo" stratagemma: per prendere una pensione piena i lavoratori dovranno versarsi da soli i contributi.

L'emendamento di Berger contiene un "piccolo" inganno per i dipendenti statali che sceglieranno il contratto a tempo parziale. Si dice in modo esplicito, infatti, che l'invarianza dell'assegno previdenziale dovrà essere garantita, solo e soltanto, "attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione". Insomma, se il dipendente vuole andare in pensione con un assegno pieno dovrà versarsi da solo la differenza dei contributi tra il part time e il tempo pieno. "Un dipendente pubblico che guadagna 2mila euro netti al mese - esemplifica il Messaggero - oltre allo stipendio dimezzato per il tempo parziale, si troverebbe a dover versare contributi mensili per altri 300-350 euro".

Ricordiamo ce lo scorso anno, il ministro Madia aveva proposto la cosiddetta staffetta generazionale nella PA, ipotesi subito abbandonata dopo che la Ragioneria Generale dello Stato aveva avanzato forti dubbi sulla possibilità di attuare questo provvedimento sia per la tenuta dell'equilibrio del nostro sistema pensionistico sia per il costo elevato che avrebbe provocato l'attuazione di questa norma. Ora, l'ipotesi del ricambio generazionale riprende quota con modalità diverse da quelle che erano state prospettate l'anno scorso. Non si tratta di anticipare la pensione ai dipendenti pubblici ma di far accedere i lavoratori prossimi alla pensione ad una sorta di part-time. In questa maniera ci potrebbe essere la possibilità di liberare nuovi posti di lavoro creando, anche in questo caso, la staffetta generazionale richiesta da molti.

Un'altra proposta, che potrebbe diventare legge nella prossima riforma della Pubblica Amministrazione è relativa al pensionamento delle lavoratrici con il sistema contributivo. Infatti, un recente disegno di legge che potrebbe essere inserito anche nella riforma della PA, prevedrebbe la possibilità di pensione anticipata a 60 anni per tutte le lavoratrici che hanno avuto la possibilità di sommare tutti i contributi versati durante la propria carriera lavorativa, compresi quelli versati durante i periodi di maternità e durante l’assolvimento di funzioni di cura nei confronti di figli e parenti. Questa proposta potrebbe essere l’occasione giusta per trovare una definitiva soluzione alla questione dell’ «opzione donna» che è ormai finita in una pericolosa strada. Mentre, infatti, il Governo deve ancora varare delle misure ufficiali per la proroga delle pensioni contributivo donna sia il ministro Poletti che l’INPS nelle ultime comunicazioni su questo tema hanno lasciato aperta la possibilità di inoltrare le domande si pensionamento all’Inps (per tutte le donne che hanno raggiunto il requisito pensionistico dei 57 anni e 3 mesi entro il 2015). Proprio per questo è stata già avviata, dal Comitato Opzione Donna, una class action per richiedere una soluzione immediata al problema.

Quindi non si tratterebbe, quindi, di anticipare il pensionamento dei lavoratori del pubblico impiego, permettere l’ingresso di un nuovo dipendente ogni tre, come voleva il progetto di riforma originario, ma di far accedere al part time i dipendenti del pubblico impiego più prossimi alla pensione.

In tal modo si libererebbero comunque nuovi posti di lavoro e si metterebbe in campo un’inedita forma di flessibilità in uscita, anche se limitatamente alla sola Pubblica Amministrazione. Occorre ora capire se questo emendamento troverà attuazione e, eventualmente, quali saranno le conseguenze, sul piano contributivo e previdenziale.


venerdì 22 ottobre 2010

I contratti di lavoro: ma quanti sono?

Un buon manuale di lavoro non può esimersi dal parlare delle tipologie dei contratti di lavoro. Esistono davvero tanti contratti di lavoro e non è facile parlarne accuratamente in un solo post: ma si può cominciare a catalogare i vari tipi di contratto di lavoro che si possono trovare. Vediamo intanto i principali.
Primo fra tutti il più desiderato, il più cercato, il più ambito... Ormai anche quello che sta diventando il più difficile da ottenere: stiamo parlando del contratto a tempo indeterminato!
Il contratto a tempo indeterminato è un tipo di contratto senza scadenza: il lavoratore firma per un contratto il cui dissolvimento potrà essere fatto solo se il lavoratore vorrà dimettersi; se il datore di lavoro, per giusta causa, deciderà per il licenziamento; o se l'azienda dichiarerà il fallimento.Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è regolato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria. Così come sono regolati dai CCNL anche i contratti di lavoro a tempo determinato, che prevede gli stessi diritti del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma che può avere la durata massima di tre anni e che può essere rinnovato solo una volta.
Esistono altri contratti di lavoro: il lavoro a chiamata, il job sharing, il lavoro occasionale o accessorio, il lavoro interinale.
I contratti di lavoro possono essere full time o part time. Il full time è un tipo di rapporto lavorativo a tempo pieno, mentre il part time prevede una riduzione di orario. Full time e part time sono lavori subordinati a termine o atempo indeterminato. Il lavoro part time può essere di tipo orizzontale o verticale o misto a seconda del tipo di orario che viene scelto.
Il contratto a progetto è un tipo di collaborazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in cui viene stabilita la durata di un progetto lavorativo, la retribuzione d a corrsipondere, il tempo e il modo di realizzazione del progetto stesso. Per maggiori informazioni sul contratto a progetto si può approfondire sul sito Mondo-lavoro.com.
Altra forma di contratto di lavoro è il contratto di formazione lavoro un tipo di rapporto pensato apposta per i giovani: infatti si riferisce ad un range di età tra i 16 e i 32 anni. I neo assunti dovranno acquisire conoscenze base sulla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione aziendale, la prevenzione ambientale e l'antinfortunistica.
Per quanto riguarda il contratto di apprendistato, il datore di lavoro dovrà insegnare al lavoratore tutto quanto serve per fargli apprendere le capacità tecniche necessarieper diventare un lavoratore qualificato.
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