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mercoledì 26 dicembre 2018

Incentivi e bonus assunzioni donne: settori e professioni



Il bonus donne consiste in un incentivo per le imprese finalizzato all'assunzione di donne (ma anche di uomini) in possesso di determinati requisiti oppure residenti in aree svantaggiate o assunte in settori con un alto tasso di disparità uomo-donna.

Imprenditori e dirigenti, di grandi aziende, professioni tecniche, vertici della pubblica amministrazione, persino esponenti degli organi legislativi: sono tutte professioni caratterizzate da un tasso di disparità di genere superiore al 25% della media, per cui spettano incentivi alle assunzioni femminili.

L’elenco di settori e mansioni caratterizzate da questo tasso di disparità è pubblicato con decreto interministeriale del 28 novembre, che rende utilizzabile l’agevolazione prevista dall‘articolo 4 della legge 92/2012. Si tratta di uno sgravio contributivo al 50% per 12 o 18 mesi, a seconda che il contratto sia a tempo determinato o indeterminato.

L’agevolazione spetta per le assunzioni di disoccupati da almeno 12 mesi che abbiano più di 50 anni, oppure donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in zone ammissibili ai fondi strutturali Ue oppure occupare in settori o professioni caratterizzate da un tasso di disparità superiore al 25% rispetto alla media.

Per quanto riguarda i settori, il più “maschile” sono le costruzioni (disparità superiore all’80%), seguito da acqua e gestione rifiuti (intorno al 75%). Gap superiore al 50% anche per industria estrattiva, trasporto e magazzinaggio, energia.

E veniamo alle professioni. Alcuni dati non stupiscono, ad esempio l’altissima preponderanza di uomini nelle forze armate. In realtà, la differenza più marcata riguarda artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici. Fra i dati rilevanti, il gap superiore al 70% nelle professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione (85% di uomini contro il 15% di donne), ingegneri, architetti e professioni assimilate (il differenziale è intorno al 60%).

Fra gli imprenditori, si può spezzare una lancia a favore delle piccole e medie imprese: in generale, la professione è a forte preponderanza maschile, ma il gap è decisamente meno vistoso fra le piccole imprese. Nel dettaglio, nella grandi imprese ci sono l’82% di imprenditori, amministratori e direttori uomini contro il 18% di donne, nelle realtà di minori dimensioni, uomini al 65% e imprenditrici donne al 35%.

Da segnalare, infine, la presenza in questa poco edificante classifica dei dipendenti con qualifiche elevate delle pubbliche amministrazioni, ovvero: membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale.

Le assunzioni incentivate possono essere sia a tempo determinato che indeterminato e anche in somministrazione. Per le assunzioni termine il bonus spetta per dodici mesi ed è pari al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro. Se l’assunzione a termine viene trasformata a tempo indeterminato lo sgravio spetta fino a 18 mesi.

Requisiti
Ma vediamo in breve quali sono i requisiti che il lavoratore deve possedere al momento dell’assunzione per poter richiedere lo sgravio.

Il bonus in realtà si applica sia a uomini che donne over 50 disoccupati da oltre dodici mesi (c. 8 art. 4 L. 92/2012).

Inoltre il bonus può essere applicato anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi in qualsiasi settore e in tutte le regioni d’Italia.

Infine l’incentivo può essere fruito per:

l’assunzione di donne di qualsiasi età residenti nelle aree svantaggiate e prive d’impiego da almeno 6 mesi, oppure per l’assunzione nei settori e nelle professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo. I settori e le professioni individuati sono individuati annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF.

Bonus donne e over 50 disoccupati 2019: settori e professioni individuati
Con il Decreto interministeriale 09/11/2018, che trovate allegato a fondo pagina, vengono individuati:

i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.

le professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.



mercoledì 3 gennaio 2018

Incentivi assunzioni over 50


Resta in piedi, nel 2018, l’esonero contributivo introdotto dalla legge Fornero di riforma del mercato del lavoro  per l’assunzione di:

donne disoccupate da almeno 6 mesi, residenti in regioni svantaggiate o occupate in settori lavorativi caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere;

donne disoccupate da almeno 24 mesi;

lavoratori che abbiano compiuto almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi.

L’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail ed ha una durata:

sino a 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;

sino a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato.

Vediamo come applicare gli sgravi contributivi del 50% per chi assume disoccupati ultracinquantenni.

Contribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati ultracinquantenni: si tratta dell’incentivo introdotto dalla Riforma Lavoro 2012, che continua ad essere applicabile dalle imprese anche nel 2018.

Vediamo una breve guida al beneficio contributivo assunzioni over 50, il cui riferimento normativo sono i commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della legge 92/2012, mentre le regole applicative sono contenute nella circolare INPS 111/2013.

Dal 1° gennaio 2013, per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, sono previsti i nuovi bonus fiscali per le aziende che assumono lavoratori con oltre 50 anni, disoccupati da almeno un anno.

Per questi nuovi contratti – a tempo determinato (anche in somministrazione) o a tempo indeterminato – sono previste assunzioni agevolate sotto forma di sconti contributivi.
Lo sconto sul costo del lavoro – previsto dall’articolo 4, commi 8-10, della Legge 92/2012 (Riforma Fornero) – consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Con un contratto a tempo determinato l’agevolazione avrà durata di 12 mesi, con un indeterminato (anche con trasformazione da assunzione a termine) l’agevolazione durerà per 18 mesi.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare INPS n. 13 del 28 gennaio 2013,  mancano ancora le regole operative per far partire tali agevolazioni: “le misure agevolate verranno illustrate con apposita circolare, dopo gli opportuni chiarimenti e le necessarie determinazioni del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contratti intermittenti
Un’altra novità interessante per le aziende che intendono assumere lavoratori con età superiore ai 55 anni è quella di poter stipulare contratti di lavoro intermittenti, nella stessa modalità con la quale vengono regolate le prestazioni di lavoro di tipo discontinuo e occasionale con chi ha meno di 24 anni di età.

Ecco come si fa il calcolo nel caso della trasformazione. La regola è che la trasformazione debba avvenire entro la scadenza del precedente beneficio. Quindi, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a termine incentivato, con trasformazione al termine del precedente contratto, non spetta nessun incentivo. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).

L’incentivo spetta anche nel caso in cui la stessa azienda riassuma un disoccupato che precedentemente era stato un proprio dipendente, purché sussista il requisito dei 12 mesi di disoccupazione.

E’ invece escluso nel caso in cui sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’incentivo è subordinato a una serie di prerequisiti da parte dell’azienda: degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.




lunedì 1 gennaio 2018

Sgravio per assunzione apprendisti



La legge di bilancio 2018 presenta importanti nuove misure per il lavoro e in particolare gli sgravi contributivi per le assunzioni dei giovani, già annunciati nelle scorse settimane.

Le novità piu importanti sono due:

Ampliamento dell’età su cui applicare la decontribuzione del 50% triennale per l’assunzione di soggetti fino a 35 anni, finora si era parlato di un limite a 29 anni. Questa misura sarebbe valida  però solo per il 2018.

Agevolate sia le assunzioni a tempo indeterminato che le conversioni da contratto a termine a contratto a tutele crescenti.

Sgravio totale triennale per l’assunzione di giovani assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, se avevano svolto apprendistato o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.

Stessa agevolazione, cioè decontribuzione al 100% anche per altri due casi particolari:
giovani del Sud e

NEET (giovani che non studiano e non lavorano , iscritti al programma Garanzia Giovani)

In sostanza si prorogherebbe il Bonus sud e lo sgravio del programma europeo Garanzia giovani. Questi due incentivi sarebbero gestiti da ANPAL . C’è da dire che l’ampliamento dell’età da 29 al 35 anni avrà bisogno dell’ok di Bruxelles perché contrasta con la normativa comunitaria.

Va anche specificato che tutti questi sgravi riguardano i contributi previdenziali, mentre resta escluso il contributo per l’assicurazione INAIL.

Le altre misure per il lavoro previste sono:

incentivi per la ricollocazione dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi per crisi aziendale

Rifinanziamento dell’apprendistato duale per gli istituti di istruzione e formazione professionale

Rifinanziamento per gli ITS scuole di specializzazione tecnologica a livello universitario.

La legge ha l’indubbio pregio di sottrarre gli incentivi per l’assunzione dei giovani alla precarietà dei rinnovi annuali e introduce a regime una riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno ancora compiuto i 30 anni d’età, elevati a 35 per il solo anno 2018.

La riduzione contributiva è pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (premi INAIL esclusi) per i primi tre anni di contratto, con un tetto massimo di 3.000 euro ed opera a condizione che alla data della prima assunzione incentivata il giovane non sia stato occupato a tempo indeterminato con il datore di lavoro che assume o con altro datore. Non sono, però, ostativi al riconoscimento del beneficio gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il bonus per assumere lavoratori fino a 35 anni di età sarà in vigore esclusivamente per il 2018; a partire dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione sarà rivolta soltanto alle assunzioni di under 30.

Le imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% sui contributi previdenziali, ad esclusione di contributi e premi Inail, per un importo massimo di 3.250 euro all’anno e per una durata complessiva di tre anni, pari a 36 mesi.




lunedì 21 agosto 2017

Reinserimento lavorativo assunzioni disabili con sostegno INAIL



Con la circolare n. 30/2017 l’INAIL ha reso note le novità del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, introducendo in via sperimentale il sostegno INAIL anche per i casi di nuova occupazione, finora destinato a sostenere le imprese solo negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro.

Le disposizioni previste dal Regolamento si applicano, anche in favore di assistiti INAIL con disabilità da lavoro causata da un infortunio o da una malattia professionale nei casi di inserimento in nuova occupazione, per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto.

In particolare, la circolare precisa che:

qualsiasi datore di lavoro che intenda assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall’INAIL, potrà fruire del sostegno dell’Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, funzionali allo svolgimento della mansione oggetto del contratto di lavoro che lo stesso deve porre in essere a garanzia del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità e della piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dell’art.3 comma 3-bis del D.Lgs. 216/2003;

il datore di lavoro dovrà predisporre un dettagliato progetto di inserimento, indicando la mansione specifica alla quale dovrebbe essere destinato il disabile, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva;

presupposto indispensabile per l’elaborazione del progetto è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente;

relativamente alle tipologie di contratto, mentre non si ravvisano problemi di applicabilità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto invece concerne quelli a tempo determinato o flessibili, sarà necessario effettuare, caso per caso, una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione del l’inserimento in nuova occupazione , in relazione alla durata del rapporto di lavoro;

le strutture territoriali INAIL potranno rimborsare al datore di lavoro i costi sostenuti per gli accomodamenti riferiti agli interventi necessari per lo svolgimento della mansione specifica per cui lo stesso datore di lavoro ha assunto la persona con disabilità da lavoro. Ai fini del rimborso è necessario che tali costi siano stati sostenuti successivamente al provvedimento dell’INAIL di autorizzazione a realizzare gli interventi.

Il sostegno all’impresa aderente consiste in un rimborso da parte dell’INAIL, entro i limiti degli importi stanziati ogni anno e fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato, per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 e delle successive modifiche e integrazioni.

L’entità del rimborso dipende dal progetto realizzato:

fino a 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi edilizi, impiantistici e domotici;

fino a 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione;

fino a 15mila euro per la formazione.

È prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 75%. Il sostegno dell’INAIL si applica ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato. È escluso invece il lavoro di tipo autonomo, previsto solo per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.

L’obiettivo è proseguire nell’attuazione delle disposizioni della legge di Stabilità 2015, che ha attribuito all’Istituto nuove funzioni in questo ambito, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, rimodulate dai decreti legislativi n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015.

Entro i limiti degli importi stanziati ogni anno, l’INAIL rimborsa ai datori di lavoro fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 e delle successive modifiche e integrazioni.

Nel dettaglio, il rimborso può arrivare fino a 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi edilizi, impiantistici e domotici, fino a 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione, e fino a 15mila euro per la formazione. È prevista la possibilità di richiedere una anticipazione fino al 75%.

Nei casi in cui un datore di lavoro intenda assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall’Istituto, la circolare specifica che il sostegno dell’ INAIL si applica ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato. È escluso, pertanto, il lavoro di tipo autonomo previsto, invece, per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.

La circolare illustra, inoltre, le modalità di predisposizione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato da parte delle equipe multidisciplinari territoriali dell’Istituto, con il coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro.


domenica 12 febbraio 2017

Agevolazioni assunzioni per il 2017: donne, apprendisti, garanzia giovani e disabili



Le agevolazioni sugli sgravi contributivi che le imprese e i datori di lavoro possono richiedere nel 2017 sono molteplici e di varia natura.

In base a quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2017, per i datori di lavoro ed imprese private che decidono di assumere personale 2017, possono fruire di alcune importanti agevolazioni fiscali.

Bonus assunzioni donne
Il bonus assunzioni donne e over 50, che prevede la riduzione del 50% dei contributi per 12 mesi, ossia, quello per le assunzioni a tempo determinato, può essere prolungato di 6 mesi in caso di stabilizzazione e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Hanno diritto all'agevolazione inoltre, i contratti subordinati, di somministrazione e part time, sono invece esclusi il lavoro domestico, accessorio, intermittente e ripartito.

Tra gli incentivi all’assunzione previsti dalla Legge di Stabilità 2017 è stato confermato e prorogato anche il bonus per i datori di lavoro del settore privato che diano occupazione a donne di qualsiasi età disoccupate, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Requisito che scende a sei mesi nel caso in cui l’assunzione riguardi donne disoccupate residenti in aree svantaggiate individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e alcune zone specifiche di Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Lazio, Liguria, Lombardia), oppure se l’assunzione avviene in particolari settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.

L’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore privato si traduce in uno sgravio contributivo pari al 50%:

per 12 mesi in caso di contratto tempo determinato;

per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;

fino al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.

Per fruire del beneficio è necessario presentare apposita domanda di ammissione compilando ed inviando per via telematica, prima della denuncia contributiva, il modulo disponibile nel “Cassetto previdenziale aziendale” presente sul sito INPS. L’Istituto, una volta ricevuta la domanda, verificherà la presenza dei requisiti e quindi concederà il bonus

Bonus assunzioni Sud
E’ è un'agevolazione che prevede per i datori di lavoro e le imprese aventi sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, uno sgravio contributivo per chi assume a tempo indeterminato giovani tra i 15 e i 24 anni e over 25 disoccupati da almeno 6 mesi.

I datori di lavoro per fruire degli sgravi contributivi fino ad 8.060 euro, devono avere la sede lavorativa ubicata in una delle regioni meno sviluppate del Sud: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, oppure in quelle definite in transizione, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Inoltre, l'assunzione del giovane o del disoccupato a tempo indeterminato o in apprendistato, deve avvenire tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017.

Bonus assunzioni apprendisti
Ai datori di lavoro che nel corso dell'anno 2017 assumono apprendisti con qualsiasi contratto di apprendistato possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

la possibilità di usufruire di in un’aliquota contributiva agevolata pari al 10% che può essere mantenuta per un altro anno, in caso di trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

per i contratti di apprendistato per la qualifica, il diploma o la specializzazione tecnica superiore, stipulati tra il 24 settembre 2015 e il 31 dicembre 2017, il bonus è ancora più conveniente, dal momento che gli è stata riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota, pari al 5% + l'esenzione dai contributi di finanziamento dell'ASpI e da quello per il licenziamento.

per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2017, se il datore di lavoro ha al massimo 9 dipendenti, lo sgravio contributivo è pari al 100% nei primi 3 anni di contratto, e deve solo l’aliquota NASPI all’1,6%.

gli apprendisti assunti, non rientrano nel computo del numero di disabili da assumere obbligatoriamente.

l'apprendista può essere inquadrato con un una posizione retributiva più bassa di 2 livelli rispetto a quella prevista per la stessa mansione.

Oltre a tutti questi vantaggi, il datore di lavoro che assume apprendisti, ha diritto anche ad ulteriori incentivi, come ad esempio la Garanzia Giovani o la partecipazione a bandi ad hoc, quali il programma FIxO di ANPAL, che eroga ai datori di lavoro privati che assumono full time, a tempo indeterminato o a termine per almeno 12 mesi, dottori di ricerca tra i 30 e 35 anni non compiuti, un contributo economico per ciascun lavoratore assunto + l'attività di assistenza didattica, o per chi assume apprendisti di alta formazione e ricerca, in quest'ultimo caso le imprese ricevono un contributo economico variabile a seconda del tipo di contratto se full time o part time per almeno 24 ore a settimana.

Bonus assunzioni Garanzia Giovani
Questo è un pacchetto di incentivi e vantaggi rivolto sia alle aziende che ai giovani in cerca di occupazione comulabili con quelli previsti per l'apprendistato e per i contratti part-time, a patto che l'orario sia superiore al 60%.

Nello specifico i datori di lavoro che assumono giovani iscritti al programma Garanzia Giovani spetta:

Bonus assunzioni da 1.500 a 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato;

Bonus assunzione da 1.500 a 4.000 euro Assunzioni a tempo determinato o in somministrazione;

Bonus assunzioni tra 2.000 e 3.000 euro per le aziende che assumono giovani con contratto di Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello);

Bonus fino a 6.000 euro per l'Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca (III livello);

Bonus Tirocinio garanzia Giovani: riconosciuto contributo economico di un minimo di 300 euro pagati dalle Regioni o eventualmente rimborsato all'azienda. Nel caso in cui poi, il tirocinio dovesse essere trasformato in un contratto di lavoro, all'azienda spetta un bonus da 1.500 a 6.000 euro erogato dall'INPS.

Autoimprenditorialità o Autoimpiego: incentivi per  giovani che vogliono fare e creare un'impresa. Il beneficio, è sotto forma di microcredito.

Bonus assunzioni disabili
Questo è un incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono disabili nel corso del 2017. Tale agevolazione spetta un:

bonus assunzioni pari al 35% della retribuzione lorda mensile per 36 mesi se l'assunzione riguarda un disabile con capacità lavorativa ridotta tra il 67 e 79%

bonus assunzione pari al 70% per 36 mesi se la ridotta capacità lavorativa è superiore al 79%;

bonus assunzioni pari al 70% per 60 mesi in caso di disabilità psichica o intellettiva superiore al 45% se l'assunzione è a tempo indeterminato o superiore a 12 mesi in caso di contratto a tempo.




giovedì 8 dicembre 2016

Ricerca lavoro: nelle assunzioni l’età non può essere discriminante



L'età non può essere utilizzata quale discriminante per l'assunzione di un dipendente ma non può essere usata neanche per chiedere un risarcimento danni.

Le direttive Ue prevedono una parità di trattamento in materia di occupazione che non possono utilizzare l’età come una discriminante per l’assunzione di un dipendente, ma cosa accade quando un candidato si presenta per un lavoro ma manca l’intento di occupare veramente quel posto?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea  ha stabilito, con sentenza del 28 luglio 2016, che l’assunzione non può essere subordinata all'età del candidato se quest’ultimo davvero desidera trovare un’occupazione.

Tale sentenza si rifà alla vicenda di un uomo che fu scartato dalla selezione dei tirocinanti perché aveva superato il limite di età. Costui, quindi, chiese a tale azienda che gli fossero risarciti i danni e in risposta l’uomo fu chiamato per sostenere un nuovo colloquio per valutare le sue effettive attitudini e meriti. Tale persona, però, si rifiutò di sostenerlo e continuò con la causa di risarcimento.


Ecco allora cosa prevedono le direttive europee e come si è arrivati a tale sentenza.

Quando si è alla ricerca di un lavoro il fattore età gioca oggi un ruolo fondamentale, infatti se il candidato ha un’età compresa tra i 35 ed i 40 anni  avrà non poche difficoltà a trovare un impiego, le aziende piccole/medio/grandi preferiscono giovani poiché sono più inclini alle nuove tecnologie e sono dotati di una mente molto più aperta ed elastica, queste sono alcune delle obiezioni che sollevano i datori di lavoro quando si parla di età e lavoro.

Le cose però potrebbero cambiare poiché le questione è approdata alla corte di giustizia europea la quale si è pronunciata sulla questione, in particolare i giudici di Lussemburgo hanno ricordato ed evidenziato come le direttive numero 2000/78/CE e 2006/54/CE siano molto chiare sulla questione, infatti indicano e fissano i principi generali relativi alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e l’attuazione delle pari opportunità e trattamento sul tema del lavoro dove l’età, in nessun modo deve essere considerato un fattore discriminatorio per l’assunzione di personale.

Questo tema molto sentito nel nostro paese, è approdato alla corte di giustizie europea grazie ad un uomo che non era stato assunto proprio a causa della sua età considerata non più molto giovane, l’uomo non si è perso d’animo ed aveva chiesto all'azienda un risarcimento danni per la discriminazione subita, in seguito a ciò l’azienda aveva deciso di fissare un secondo colloquio con l’uomo con l’intento di valutare effettivamente i suoi meriti e le sue attitudini professionali, l’uomo non ha accettato il secondo colloquio insistendo sulla questione del risarcimento.

La questione è approdata alla Corte di Giustizia europea, la quale ha ricordato che l’età non può essere un fattore discriminante ai fini di un’assunzione, al tempo stesso all’uomo non sono stati riconosciuti il risarcimento dei danni chiesti, poiché secondo gli stessi giudici era chiaro l’intento dell’uomo di ottenere un risarcimento e non un posto di lavoro.

La prossima volta che vi trovate in una situazione del genere, ricordate al selezionatore che non possono utilizzare il fattore età come scusa per non assumervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europa comunica che le direttive numero 2000/78/CE e numero 2006/54/CE devono essere interpretate favorevolmente riguardo la questione dell’abolizione di qualsiasi limite di età discriminatorio nei confronti dei candidati. Ricordiamo che la prima direttiva, ovvero quella del 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento sia per quanto concerne le condizioni di lavoro che in materia di occupazione.

La seconda, invece, e cioè quella del 2006, sancisce la parità di trattamento tra gli uomini e le donne sia in materia di impiego che di occupazione.  Secondo i giudici di Lussemburgo, quindi, entrambe le direttive devono essere lette come atte ad impedire che l’accesso al mondo del lavoro sia vietato a coloro che hanno un’età avanzata.

Risultò quindi chiaro che il fine ultimo dell’uomo fosse quello di ottenere un risarcimento danni piuttosto che un impiego vero e proprio.  La Corte di Giustizia Europa, quindi, è stata chiamata a valutare tale vicenda ed ha comunicato che le direttive 2000/78 e 2006/54 devono essere prese sì in considerazione (in quanto l’assunzione non deve essere subordinata all’età) basti che però il loro utilizzo non sfoci nella frode o nell’abuso.



domenica 4 dicembre 2016

Natale 2016: assunzioni e offerte di lavoro



Oltre 13mila offerte di lavoro in vista delle festività natalizie, nella GDO, turismo, benessere e altro. Grande distribuzione, turismo, benessere e lusso: ecco i settori che si caratterizzano per un aumento delle opportunità di lavoro in vista del Natale, tanto che si stimano le offerte provenienti dalle Agenzie per il lavoro del territorio.

Profili ricercati
A rivelarlo è Assolavoro, che sottolinea come in ambito GDO tra i profili più ricercati figurino gli addetti all'inventario, scaffalisti e magazzinieri, sales assistant e store manager, addetti alle casse.

Nel turismo non mancano le opportunità per i lavori stagionali presso ristoranti e alberghi, ma anche nei villaggi turistici. E ancora, si cercano animatori per i centri commerciali, ottici e optometristi.

Candidature
Per consultare l’elenco delle offerte è sufficiente accedere alla sezione “Agenzie associate” del sito Assolavoro.eu, consultando i singoli portali.

Il periodo delle festività Natalizie è uno dei momenti dell’anno più atteso da grandi e piccini, in cui tutti sono in continuo fermento e sono alla ricerca dei doni da regalare ai propri cari per il tanto atteso Natale. Complici degli ultimi anni del continuo fermento, che incrementano le vendite, sono i piccoli sconti che i negozianti attuano un po’ prima dell’inizio ufficiale dei saldi previsti di norma nel mese di gennaio.

Con l’incremento degli acquisti e di molti clienti, tutti i negozi, centri commerciali, ristoranti, si servono di assunzioni a tempo determinato per far fronte alla grande richiesta di personale, che siano in grado di sopperire tutte le richieste dei clienti.

In questo articolo vi segnaliamo tutte le opportunità di lavoro Natalizio per diverse città del nord e del sud Italia che hanno richiesto personale in differenti settori di vendita tra i quali, settore moda, settore ristorazione, settore intrattenimento e animazione, addetti bar e altre figure che vi elenchiamo in dettaglio di seguito, con le relative città.

Le offerte di lavoro per questo determinato periodo dell’anno sono tanto attese soprattutto da giovani studenti o da persone interessate ad arrotondare con un secondo lavoro, ma è anche il momento per mettersi in gioco per testare la propria “resistenza” a far fronte ad un pubblico di clienti sempre più esigente e che magari si è ridotto all'ultimo momento per far spese sfrenate.

Il periodo che interessa le nuove opportunità lavorative in differenti settori è il periodo che va dal mese di novembre fino al mese di gennaio, alcuni negozi o catene, testato il nuovo personale nel periodo natalizio con un contratto a tempo determinato può anche decidere di assumere il candidato idoneo con contratto a tempo indeterminato.

Quindi occhio, a tener bene in mente tutte le possibilità lavorative offerte in questo articolo.

Le assunzioni previste in tutta Italia sono più di 2000 e variano in differenti settori, vediamo quali:

Assunzioni presso settore della Grande distribuzione organizzata: per le città di Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Modena e provincia, Roma, Bari e provincia.

20 Addetti Banco Ortofrutta;

20 Addetti Banco Panetteria;

20 Addetti Confezionamento Pacchi;

80 Addetti scaffali e magazzinieri;

200 Addetti all’Inventario.

50 Addetti Cassa;

50 Addetti alla vendita;

20 Addetti Banco Macelleria;

20 Addetti Banco Pescheria;

20 Addetti Banco Gastronomia;

Per le candidature è necessario inviare una mail all’indirizzo: gdo@articolo1.it.

Allegando il proprio curriculum vitae.

Assunzioni per centri commerciali e punti vendita si cercano:

100 promoter per la città di Taranto

20 addetti vendita settore beauty per la città di Roma

Per le candidature inviare domanda di partecipazione alle selezioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

taranto@articolo1.it;

roma@articolo1.it.

Assunzioni per il settore moda: presso le sedi di Milano, Roma, Venezia, Firenze, Noventa, Leccio, Serravalle Scrivia, Barberino

100 sales assistant;

50 hostess

Requisiti richiesti per l’ammissione conoscenza della lingua Inglese e esperienza di almeno 2 anni nel settore moda.

Per le candidature inviare domanda all'indirizzo mail:

fashion@articolo1.it.

Assunzioni per il Settore intrattenimento e animazione:

50 Animatori Parco Giochi;
20 Maschere;
10 Vice Responsabili Parco Giochi;
100 assistenti di sala slot / vlt;
100 Addetti Bar.

Per candidarsi inviare curriculum vitae e foto all'indirizzo mail: intrattenimento@articolo1.it

Assunzioni per lavorare nel settore ristorazione e strutture alberghiere: presso le città di Milano e Roma

25 Chef de Rang: si selezionano candidati esperti in servizio alla francese;

25 commis di sala, si richiede esperienza nella mansione e ottima conoscenza della lingua Inglese.

25 camerieri ai piani, i candidati ideali dovranno possedere esperienza nel settore e disponibilità a lavorare su turni.

25 camerieri di sala: diplomati di scuola alberghiera, con esperienza pregressa di almeno un anno.

Inviare il proprio curriculum vitae allegando i propri attestati agli indirizzi mail:

micentro@articolo1.it (per la sede di Milano)
roma@articolo1.it. (per la sede di Roma)

Articolo 1 Soluzioni Hr dà il via alla campagna di selezioni per reclutare nuove risorse da inserire nelle imprese durante le festività natalizie, offrendo opportunità di lavoro per far fronte al boom di acquisti atteso per Natale nel settore del Largo Consumo, del comparto della moda e del lusso e nel ramo Hospitality, ma anche nella sanità.

Per quanto riguarda le figure professionali ricercate, Articolo 1 informa sui profili e sulle zone di riferimento:

Largo Consumo: addetti cassa, addetti alla vendita, addetti banco macelleria, addetti banco pescheria, addetti banco gastronomia, addetti banco ortofrutta, addetti banco panetteria, addetti scaffali e magazzinieri, 300 addetti all’inventario. La sede di lavoro è in Lazio (per candidarsi inviare una email a: gdo@articolo1.it).

Industria: 20 autisti patente C. da inserire in Lombardia (email: micentro@articolo1.it).

Moda e lusso: addetti preparazione pacchetti, sales assistant (lingue inglese, russo, cinese), addetti cassa, hostess, magazzinieri di negozio, runner, beauty consultant, make up artist. Sedi di Milano, Roma, Venezia, Verona, Firenze, Bologna (email fashion@articolo1.it).

Hospitality: addetti servizi mensa, addetti pulizie e lavaggio, cuochi e aiuto cuochi, chef de rang, comis di sala, camerieri ai piani, camerieri di sala. Sedi di lavoro Milano e Roma (micentro@articolo1.it; roma-centro@articolo1.it).

Sanità: ottici/optometristi, infermieri, operatori socio sanitari, farmacisti (sanita@articolo1.it).






venerdì 23 settembre 2016

Dati INPS sulle assunzioni e costi delle pensioni



Il Jobs Act non funziona, a confermalo arrivano adesso i dati dell'Inps che certifica il calo del 33 per cento delle assunzioni.

Ecco i dati per le assunzioni stabili. Nei primi sette mesi del 2016 sono stati stipulati 972.946 contratti a tempo indeterminato (comprese se le trasformazioni di contratti a termine e di apprendistato) a fronte di 896.622 cessazioni di contratti stabili con un saldo positivo per 76.324 unità. Il dato diffuso dall'Inps è peggiore dell'83,5% rispetto a quello dello stesso periodo del 2015 (quando l'incentivo per i contratti stabili era più alto) ma anche del dato riferito al 2014 quando non c'erano sgravi (il saldo sui rapporti a tempo indeterminato era positivo per 129.163 unità).

Nei primi sette mesi del 2016 sono stati venduti 84,3 milioni di voucher (buoni per il lavoro accessorio dal valore nominale di 10 euro) con un aumento del 36,2% sullo stesso periodo del 2015. Lo si legge nell'Osservatorio sul precariato dell'Inps. Nei primi sette mesi del 2015 si era registrata una crescita del 73% sullo stesso periodo del 2014.

Nel periodo gennaio-luglio 2016 le assunzioni nel settore privato sono risultate 3.428.000, con una riduzione di 382.000 unità rispetto al corrispondente periodo del 2015 (-10,0%); nel complesso delle assunzioni sono comprese anche le assunzioni stagionali, pari a 408.000.

L'INPS parla del calo dei contratti a tempo indeterminato, -379000, ovvero -33,7 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2015. L’istituto nell’Osservatorio sul precariato spiega che "va considerato in relazione al forte incremento delle assunzioni a tempo indeterminato registrato nel 2015, anno in cui dette assunzioni potevano beneficiare dell’abbattimento integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di tre anni. Analoghe considerazioni possono essere sviluppate per la contrazione del flusso di trasformazioni a tempo indeterminato (-36,2%)".

Insomma l'effetto Jobs Act sembra che sia già finito.

Mentre per le pensioni il rimborso dell’Ape inserita per i casi di crisi o ristrutturazioni aziendali sarà a carico dei datori di lavoro. Ma le forme e la portata di questo finanziamento-deve essere ancora definito in sede di accordi sindacali e non per legge. Verosimilmente per rimborsare l’Ape in versione aziendale si utilizzerà lo 0,30% finora pagato dalle imprese per l’indennità di mobilità e che vale in complesso 600 milioni l’anno (questo ammortizzatore dal 2017 non ci sarà più.

Si sta parlando anche dell’utilizzo di una quota (un altro terzo) per costituire un fondo al quale le aziende potrebbero attingere per pagare appunto l’anticipo pensionistico in caso di un suo utilizzo per avviare alla pensione i lavoratori in esubero che rientrino negli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per l’Ape volontaria o sociale (almeno 20 anni di versamenti e 63 anni di età dal 2017).

Sempre in questa ipotesi uno 0,10% (circa 200 milioni) verrebbe infine lasciato alle imprese come forma di riduzione del cuneo fiscale contributivo. Ma si parla anche di un’ulteriore alternativa: l’azienda anziché finanziare direttamente il rimborso potrebbe girare la sua quota sul capitale che il lavoratore ha cumulato nel suo fondo pensione complementare, rafforzando in questo modo la parte a cui lo stesso lavoratore può far ricorso per coprire l’anticipo con la rendita integrativa anticipata temporanea (Rita).

Ape social, ovvero l’anticipo a costo zero (perché abbattuto da una detrazione fiscale totale) per i soggetti più meritevoli: disoccupati con ammortizzatore sociale scaduto o con carichi familiari o, ancora, operai edili, macchinisti, forse maestre d’asilo e infermieri da sala operatoria che rientrino nelle fasce d’età e contribuzione previste per il biennio di sperimentazione. La dote per finanziare questo canale di anticipo bancario assicurato resta tra i 5 e i 600 milioni, ed è ancora da definire se chi avrà una pensione lorda superiore ai 1.500 euro dovrà o meno concorrere a parte del rimborso, mentre nulla cambia per l’Ape volontaria, riservata a chi sceglie l’anticipo fino a 3 anni e 7 mesi da

Quindi caccia aperta alle coperture per le pensioni. Mentre i sindacati stanno facendo pressione su due fronti. Sull'Ape sociale (quella gratuita riservata ad alcune categorie come i disoccupati) vorrebbero spostare il limite oltre il quale si comincia a pagare l'anticipo, sopra gli attuali 1.500 euro lordi. L'obiettivo è arrivare a 1.200 euro netti, quindi più o meno 1.650 lordi. Poi c'è la questione dei lavoratori precoci. Il governo prevede che per chi ha iniziato a lavorare presto, l'anticipo possa scattare con 42 anni e 10 mesi di contributi versati. I sindacati chiedono 41 anni e mezzo.

Come è sempre successo, quando si sono cambiate le regole della previdenza le tante incoerenze del nostro sistema sono venute fuori. Pensionati con trattamenti bassi e a rischio povertà, lavoratori con una relativa anzianità rimasti senza contratto e senza ammortizzatore sociale pure a rischio povertà, aziende (e pubbliche amministrazioni) non più in grado di effettuare rinnovi generazionali del personale, un mercato del lavoro costantemente squilibrato.

Stando a numeri forniti dal sottosegretario Tommaso Nannicini, chi ha una pensione mensile di mille euro e lascia il lavoro con un anno di anticipo dovrà rinunciare a 50 euro al mese per i successivi 20 anni: totale 12mila euro. Mentre un anticipo di tre anni verrebbe a costare 200 euro al mese, che spalmati su 20 anni fa 48mila euro. Che significa una decurtazione del 18%. Il tutto escludendo i costi dell’assicurazione che, secondo stime che circolano da giorni, porterebbe al 25% il costo totale della trattenuta.

Dal punto di vista tecnico, l’Ape , acronimo di anticipo pensionistico, che dovrebbe debuttare nel 2017, ruota intorno a un finanziamento che sarà erogato dalle banche a vantaggio del neo-pensionato e che servirà a pagare gli assegni nel periodo che precede il raggiungimento del requisito anagrafico standard per la pensione di vecchiaia. Successivamente tale somma verrà rimborsata dal pensionato in un arco temporale di vent’anni.

Il finanziamento sarà erogato dalle banche, ma per semplificare le procedure, è previsto un intervento dell’Inps che dovrebbe fare da “interlocutore” tra lavoratore e istituto di credito. L’intervento, e i costi, a carico dello Stato, saranno determinati dagli aiuti sotto forma di detrazioni, riconosciuti alle persone più in difficoltà, quali i disoccupati di lungo corso. Chi vorrà anticipare la pensione e avrà redditi medio-alti, invece, dovrebbe vedere l’operazione interamente a suo carico. Alcuni dettagli dell’operazione, però, non sono ancora stati definiti in attesa degli ulteriori incontri con i sindacati che si svolgeranno in settembre.





domenica 17 aprile 2016

Costo del Lavoro e Jobs Act un fallimento annunciato?


Gli incentivi monetari forniti alle imprese non si sono concretizzati in nuova occupazione a tempo indeterminato, ma hanno piuttosto favorito la trasformazione di contratti temporanei in contratti ‘permanenti’.

Se le misure del Jobs Act saranno realmente efficaci a lungo termine dal punto di vista della creazione di nuovo posti di lavoro è la domanda che in molti si stanno ponendo, soprattutto osservando i dati forniti dall’INPS relativi ai contratti di lavoro, hanno evidenziato che in particolare il contratto a tutele crescenti e decontribuzione, hanno alimentato una crescita dei posti di lavoro, soprattutto delle assunzioni a tempo indeterminato e dei voucher per il lavoro accessorio.

Questi risentono della riduzione degli sgravi contributivi previsti per chi assume nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche trasformando contratti a tempo determinato già in essere.
Tale riduzione è entrata in vigore nel 2016 e, di conseguenza, si è assistito ad un boom di assunzioni a tempo determinato a dicembre 2015, quando era ben noto il fatto che da gennaio i benefici sarebbero stati rimodulati, permettendo ai datori di lavoro di usufruire della “vecchia” decontribuzione. Sul totale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2015, quelle di dicembre rappresentano ben il 25%.

E’ legittimo chiedersi se questo boom di assunzioni e trasformazioni sia destinato a rimanere limitato e porsi domande sulla qualità della nuova occupazione e sulle prospettive di lunga durata dei contratti, una volta che si saranno esauriti gli sgravi. Vanno poi considerati i costi a carico dello Stato per questa misura, che sembra aver dato un impulso solo estemporaneo all’occupazione.
Ipotizzando che i datori di lavoro mantengano in essere tutti i contratti stipulati usufruendo degli sgravi per l’intero periodo di fruizione (36 mesi), il costo complessivo della misura risulterebbe pari a 22,6 miliardi di euro. O meglio 17 miliardi circa (5,7 miliardi di euro l’anno) considerando le maggiori entrate IRES dovute al fatto che i contributi fiscalizzati non sono più deducibili dal costo del lavoro.

Comunque in passato si è visto che non tutti i contratti a tempo indeterminato derivanti da trasformazioni di contratti a termine rimangono in essere per l’intero periodo di fruizione degli sgravi contributivi: tra il 2012 ed il 2014 il 40% dei contratti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato sono cessati entro i tre anni (Rapporto annuale sulle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro). Ipotizzando quindi che 4 trasformazioni su 10 cessino prima dei 36 mesi e tutte le nuove attivazioni di contratti a tempo indeterminato durino invece l’intero periodo di fruizione, il costo complessivo per l’intero periodo di vigore della decontribuzione ammonterebbe a poco più di 18 miliardi, al lordo delle maggiori entrate IRES (quasi 14 miliardi al netto IRES).

Diversamente, ipotizzando uno scenario più realistico in cui oltre al 40% delle trasformazioni a cessare entro i 18 mesi sia anche il 20% delle nuove attivazioni a tempo indeterminato, il costo della misura per le Casse dello Stato sarebbe pari a circa 14,6 miliardi al lordo dell’IRES, quasi 11 miliardi al netto.

Un’indagine sulla forza lavoro ha confermato come l’incremento dell’occupazione, dopo l’introduzione del binomio Jobs Act-decontribuzione, è sostanzialmente debole e, in gran parte, dovuto a nuovi contratti a tempo determinato. Inoltre, l’aumento più sensibile dei contratti a tempo indeterminato sembrerebbe aver interessato le fasce più anziane (oltre 55 anni) di lavoratori e non le più giovani. L’occupazione giovanile e la variazione del tasso di inattività di questi ultimi sembrerebbe essere principalmente spiegato dalla recente introduzione del programma ‘Garanzia Giovani’ e dall’esplosione dei cosiddetti vouchers (come emerge con chiarezza dall’analisi delle fonti di natura amministrativa).

Quest’indagine mette ulteriormente in luce l’incapacità del Jobs Act di rispondere ai compiti che era stato chiamato ad assolvere, infatti mostra come tra il primo ed il secondo trimestre del 2015, in Italia, il 35% dei disoccupati ha smesso di cercare lavoro, transitando dalla disoccupazione all’inattività.

E’ vero che sono aumentati i contratti a tempo indeterminato ma è anche vero che l’incremento dei posti di lavoro è limitato e «solo alcuni dei disoccupati della crisi sono tornati a lavorare, mentre gli altri si sono ritirati dalla forza lavoro»: è un’analisi originale e argomentata dell’impatto del Jobs Act quella proposta da Tortuga.

In conclusione, il combinato disposto ‘Jobs Act’-decontribuzione si è rivelato, sin ora, inefficace in termini di quantità, qualità e durata dell’occupazione generata. Il potenziale effetto deflattivo di tali politiche, inoltre, rischia di contribuire ulteriormente all’indebolimento della struttura occupazionale ed industriale italiana, già gracile all’inizio della crisi del 2008 e pesantemente colpita da
quest’ultima.




mercoledì 13 aprile 2016

Assunzioni nel settore agricolo: come fruire dello sgravio contributivo


L’INPS ha emanato le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro agricolo, riepilogando le condizioni di spettanza e la procedura specifica da osservare. In particolare, è previsto l’obbligo di inoltrare una comunicazione preventiva all’assunzione esclusivamente in via telematica e, in caso di accoglimento dell’istanza, la successiva stipula del contratto di assunzione entro il termine perentorio di quattordici giorni lavorativi. A seguire, il datore di lavoro agricolo deve presentare la domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Con la circolare Inps n. 57 del 29 marzo 2016, vengono fornite le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo, che prevede la riduzione del 40% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

La riduzione, introdotta dalla legge di stabilità 2016 per promuovere forme di occupazione stabile, riguarda le assunzioni di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, non hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prevede, per due anni dalla data di assunzione, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura del 40% del loro ammontare, entro un massimo di € 3.250 su base annua.

L’esonero si applica a tutti i datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico e con condizioni differenziate per le aziende agricole, e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato.

Dal punto di vista soggettivo, come chiarisce l’INPS, “l’esonero contributivo è rivolto all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all’occupazione".

La circolare INPS numero 57/2016 in materia di bonus assunzioni 2016 ribadisce i requisiti che i datori di lavoro devono possedere per fruire dell’esonero contributivo biennale specificando che l’esonero contributivo medesimo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

lavoratori che sono disoccupati da oltre 6 mesi: in tal caso il bonus spetta qualora il lavoratore non abbia ricoperto alcuna occupazione per un periodo pari o superiore ai 6 mesi che hanno preceduto l’assunzione;

lavoratori con contratto a tempo determinato: in questo caso, l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato spetta comunque anche se il dipendente assunto ha svolto, nei 6 mesi precedenti, un lavoro con contratto a termine;

lavoratori Co.co.co. o Partita IVA: anche il caso del lavoratore autonomo o con contratto parasubordinato, non avendo instaurato nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, darà diritto allo sgravio;

somministrazione: quando il lavoratore viene assunto in somministrazione può comunque beneficiare dell’agevolazione, soltanto però se a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata delle missioni presso uno o più utilizzatori;

trasferimenti d’azienda o cambi d’appalto: qualora sussistano trasferimenti d’azienda (o di fusione per incorporazione) oppure cambi d’appalto, il dipendente ha comunque diritto al bonus, che in questo modo transita alla ditta che subentra.

Al fine di agevolare le attività di competenza delle aziende, il codice di autorizzazione per la fruizione del beneficio è il medesimo utilizzato nel 2015 per l’esonero contributivo integrale introdotto dalla legge di stabilità 2015: 6Y (aziende UniEmens e datori di lavoro iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche). Le autorizzazioni per l’assunzione agevolata dei lavoratori del settore agricolo, per le quali è previsto un tetto annuo di spesa, sono effettuate tramite le procedure telematiche predisposte dall’Inps, che fornirà all’azienda l’esito dell’autorizzazione entro tre giorni dall’invio della relativa richiesta.

I datori di lavoro agricoli che intendano fruire del beneficio in oggetto per l’assunzione di impiegati e/o dirigenti, devono, pertanto, inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta della fruizione dell’incentivo.

Il modulo telematico si compone di due distinte sezioni: nella prima sezione, l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse ed, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

venerdì 8 aprile 2016

Tirocinante con super bonus anche se cambia azienda


La Direzione generale per le Politiche Attive i servizi per il lavoro e la Formazione, del Ministero del Lavoro, ha emanato il Decreto direttoriale n. 16/2016 con il quale istituisce l’incentivo denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”. Il super bonus prevede un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane.

Ai datori di lavoro che assumono un giovane che abbia svolto, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, purché avviato entro il 31 gennaio 2016, è riconosciuto un incentivo economico il cui importo è definito nella tabella sottostante.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie allocate e spetta nel caso in cui il percorso di tirocinio extracurriculare sia finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani e per contratti a tempo indeterminato.

L’incentivo può essere chiesto da tutti i datori di lavoro a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori; l’ambito soggettivo dell’agevolazione comprende, quindi, anche i professionisti. Il bonus può essere fruito anche oltre soglia “de minimis” qualora la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

La disciplina di attuazione della misura “bonus occupazionale” è stata dettata con Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014, che ha definito anche le risorse finanziarie disponibili, a livello regionale e provinciale, entro cui l'incentivo può essere concesso.

L'incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumano giovani registrati al Programma Garanzia Giovani, tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it.

Come chiarito dall’INPS nella Circolare n. 118/2014, hanno accesso all’incentivo i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Da ciò consegue che rientrano nel novero dei soggetti beneficiari anche i professionisti.

In generale, il bonus occupazionale spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- per le assunzioni a tempo determinato di durata pari o superiore ai 6 mesi.

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015, l’incentivo può essere riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante.

Le Regioni Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia Romagna hanno previsto che il bonus venga riconosciuto solo per contratti a tempo indeterminato e con apprendistato professionalizzante.
Mentre le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta non hanno attivato la misura.

Relativamente all'ambito territoriale di ammissibilità occorre riferirsi alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

I soci lavoratori di cooperative che, ai sensi della Legge n. 142/2001, hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato sono equiparati a tutti gli effetti agli altri lavoratori.
Proroghe di rapporti a tempo determinato
Il suddetto decreto direttoriale ha previsto che, nelle ipotesi di proroghe dei rapporti, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a 6 mesi.
Inoltre, nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno 12 mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi 6 mesi.

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

L'importo del beneficio è variabile a seconda dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso.

Nel caso di rapporto a tempo indeterminato, l'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 1;
- 3.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 4.500 euro per la classe di profilazione 3;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 4.

Nel caso di rapporto a tempo determinato, l’importo dell'incentivo è pari a:
- 1.500 euro per la classe di profilazione 3 (3.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi);
- 2.000 euro per la classe di profilazione 4 (4.000 euro se la durata è pari o superiore a 12 mesi).

Per ottenere il “Super bonus tirocini” è necessario che:
- il tirocinio sia stato svolto nell’ambito di Garanzia Giovani;
- il giovane, all’inizio del percorso, sia in possesso del requisito di NEET.

Nello specifico, l’importo del “Super bonus tirocini” è pari a:
- 3.000 euro per la classe di profilazione 1;
- 6.000 euro per la classe di profilazione 2;
- 9.000 euro per la classe di profilazione 3;
- 12.000 euro per la classe di profilazione 4.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, sarà proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
Importo incentivo per contratti di lavoro part-time

I contratti di lavoro a tempo parziale consentono di richiedere il beneficio se l'orario di lavoro del contratto individuale sia almeno pari al 60% dell'orario di lavoro normale. In ogni caso, l'incentivo spetta in misura proporzionale.
L’incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori.

L’INPS ha inoltre precisato che l’incentivo può essere comunque fruito qualora, con l’assunzione del giovane, l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei 12 mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

L’INPS ricorda, che ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti.

Pertanto, il bonus è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si è chiesto il beneficio, viene mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato, ossia non sono intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, oppure riconducibili ad una delle cause in precedenza descritte (dimissioni volontarie, invalidità, licenziamento per giusta causa, ecc.).

In caso contrario, dovrà essere effettuato un ricalcolo del numero medio di ULA presunte per i 12 mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei 12 mesi precedenti l’assunzione.

L’iter di riconoscimento del bonus occupazionale si articola in diverse fasi. L'incentivo sarà essere concesso ai datori di lavoro entro i limiti delle risorse assegnate per ogni regione e provincia autonoma.

Il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione all’incentivo avvalendosi esclusivamente del modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Autorizzazione INPS

Una volta inviato il modulo, l'INPS verificherà i dati relativi al giovane indicati in sede di registrazione al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione.

Nel caso in cui non risultasse tale classe, l'Istituto sospende l'iter in quanto sarà il Ministero del Lavoro ad invitare la regione e provincia autonoma a procedere con la profilazione del giovane.
Qualora entro 15 giorni dall'invito non si sarà provveduto all'assegnazione della classe di
profilazione, procederà all'attribuzione direttamente il Ministero.


domenica 6 marzo 2016

Assunzioni nella pubblica amministrazione


In Gazzetta il decreto che autorizza assunzioni in vari ministeri e agenzie nazionali. Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° febbraio 2016, il D.P.C.M. 31 dicembre 2015 con il quale autorizza, in favore di varie Amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizza ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché’ dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2014 n. 114.

Si autorizza in favore di varie amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato. In particolare, autorizza poco più di un centinaio di assunzioni nei ministeri ed enti sottoelencati:
Ministero della salute;
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Ente nazionale per l'aviazione civile;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ministero della difesa;
Ministero dell'ambiente;
Ministero dell' interno;
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Inoltre, le Amministrazioni che intendano  procedere  ad  assunzioni  per unità di  personale  appartenenti  a categorie  e  professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate,  o intendano procedere all’indizione  di  concorsi  diversi  rispetto  a quelli  autorizzati,  possono  avanzare  richiesta  di  rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il  personale  delle  pubbliche amministrazioni e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

Secondo quando previsto dall’art. 97, 3° comma, della Costituzione, “Agli impieghi nellepubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Il principio è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui “Il concorso pubblico–quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito – costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni.

Esso è posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa. Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purché disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perché sia assicurata la generalità della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso”.

Appare quindi necessario ricordare cosa s’intende per pubblica amministrazione. Un’elencazione esaustiva delle pubbliche amministrazioni nel nostro ordinamento è contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Oltre a quelle tipizzate, la norma fa un generico riferimento a “tutti gli enti pubblici non economici”. L’individuazione di questi è riservata all’ordinamento positivo.

Quindi, per amministrazioni pubbliche si deve intendere tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

domenica 24 gennaio 2016

Garanzia Giovani: cosa cambia nel 2016? I nuovi bonus


Vediamo i benefici legati al programma Garanzia Giovani 2016 per aziende e professionisti che assumono: ecco a chi spettano bonus doppi.

Sono stati modificati nel 2016 gli incentivi per il programma Garanzia Giovani con l’obiettivo di offrire sempre più posti di lavoro ai ragazzi con età compresa tra i 18 ed i 29 anni, con particolare riferimento ai cosiddetti neet, ovvero coloro che non studiano né lavorano. Tra le novità il raddoppio dei Bonus per le aziende che assumeranno dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 soggetti che hanno effettuato un tirocinio nell’ambito del programma, finanziamenti agevolati per l’autoimpiego, meno tirocini e più impieghi stabili. Le attività prevedono inoltre corsi di formazione gratuita, formazione online e incontri di orientamento.

Con il raddoppio dei Bonus per l’assunzione e gli incentivi alle aziende ci saranno secondo le aspettative più posti di lavoro, meno tirocini, e più impieghi stabili. Le finalità del programma, attivo a livello europeo, adottato dall’Italia nel 2014, rispondono all’esigenza di facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani essendo destinato in particolar modo a quei soggetti che non sono impegnati né in percorsi di studio né in attività lavorative.

Il programma prevede una serie consistente di attività, dalla predisposizione di corsi di formazione gratuita (anche online) ad incontri di orientamento, tirocini, fino a comprendere finanziamenti agevolati per l’autoimpiego ed incentivi per le aziende che effettuano assunzioni.

Nel 2016, queste misure sono state rinforzate grazie al raddoppio del Bonus assunzione e al nuovo finanziamento agevolato Selfiemployment per i soggetti che decidono di mettersi in proprio.

Il bonus legato all’assunzione degli iscritti al programma Garanzia Giovani , a favore di aziende e professionisti, i seguenti incentivi:

2mila euro: per i giovani con profilazione molto alta (vale a dire che hanno minori possibilità d’inserimento o reintroduzione nel mercato del lavoro), assunti con contratto a tempo determinato della durata compresa tra 6 e 12 mesi;

1.500 euro: per i giovani con profilazione alta, assunti con contratto a tempo determinato della durata compresa tra 6 e 12 mesi;

4mila euro: per i giovani con profilazione molto alta, assunti a tempo determinato per più di 12 mesi ;

3mila euro: per i giovani con profilazione alta, assunti a tempo determinato per più di 12 mesi ;
6mila euro: per i giovani con profilazione molto alta, assunti a tempo indeterminato;

4.500 euro: per i giovani con profilazione alta, assunti a tempo indeterminato.

3mila euro (al massimo): per i giovani con profilazione media, soltanto se inseriti a tempo indeterminato;

1500 euro: per i giovani con profilazione bassa.

L’agevolazione è fruibile, da aziende e professionisti, anche per i contratti part-time, purché l’orario sia superiore al 60%


BONUS RADDIOPPIATI
Circa le assunzioni che verranno effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, i bonus previsti risultano raddoppiati, solo però se i soggetti inseriti risultano aver svolto un tirocinio nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

Questo perché, il raddoppio dei benefici è volto a tramutare la maggior parte dei tirocini svolti durante la prima fase del programma in posti di lavoro veri e propri.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Per chi assume con un contratto di apprendistato si offre la possibilità di sommare i benefici previsti per questa tipologia contrattuale (dunque sgravi contributivi, benefici fiscali ed economici) con il bonus Garanzia Giovani.

Quest’ultimo, per quanto concerne questa ipotesi, può arrivare fino a 10mila euro, tenendo bene a mente, tuttavia, che il programma Garanzia Giovani incentiva soltanto i contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

La misura Selfiemployment 2016, destinata ai giovani che si mettono in proprio come lavoratori autonomi, impresa individuale o società, prende avvio da metà gennaio. Nei confronti di quelli che verranno considerati i progetti più meritevoli verrà messo a disposizione un finanziamento fino ad un massimo di 50mila euro a tasso zero, da restituire nell’arco di 7 anni senza garanzie.

Complessivamente, sono stati assegnati 124 milioni di euro per consentire l’accesso ai prestiti.
In questo caso, i posti di lavoro che si verranno a creare non saranno circoscritti solamente all’autoimpiego dei soggetti che si proporranno, comprendendo bensì anche il personale aggiuntivo di cui gli stessi avranno bisogno per gestire la relativa attività: una sorta, dunque, di risultato raddoppiato rispetto ai semplici bonus previsti per l’assunzione.

Inoltre, al fine di incentivare per i giovani impieghi di lavoro stabili, e così rendere meno convenienti le operazioni che hanno un basso valore aggiunto, per l’orientamento diminuiranno da 8 a 4 le ore massime da riservare ai giovani partecipanti.

Apprendistato
In caso di assunzione con contratto di apprendistato i datori di lavoro possono cumulare gli sgravi contributivi e i benefici previsti per tale contratto col bonus Garanzia Giovani per i contratti di apprendistato che consentono il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Tirocini
Diminuiscono le risorse dedicate ai tirocini, per dare più spazio alle assunzioni stabili: l’indennità mensile erogata dai fondi pubblici viene ridotta a 300 euro, le ore massime da dedicare ai giovani partecipanti per l’orientamento vengono ridotte da 8 a 4.
Selfiemployment
A metà gennaio 2016 prendere il via Selfiemployment, il Fondo rotativo Nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli iscritti a Garanzia Giovani che avvieranno iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità attraverso credito agevolato. Per i finanziamenti è previsto un tetto massimo di 50.000 euro a tasso zero, da restituire in 7 anni senza garanzie.


martedì 29 dicembre 2015

Legge di Stabilità 2016: cosa cambia per lavoro e pensioni


Misure per l’occupazione e norme sull'adeguamento delle pensioni e sugli ammortizzatori sociali in arrivo, dal 1° gennaio 2016, ad opera della legge di Stabilità 2016. Prorogato lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016. Elevata, dal 2016, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione, cd. no tax area per i pensionati. Ripristinate, infine, le agevolazioni fiscali sulle somme corrisposte ai dipendenti dai datori di lavoro privati per premi di produttività. Queste, in sintesi, alcune delle novità della manovra finanziaria per il 2016.

Vediamo le novità.
Per il settore del lavoro, viene innanzitutto prevista la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016.

Per le pensioni si prevede un ulteriore intervento in favore dei soggetti salvaguardati, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 26.300 soggetti. Prorogata la sperimentazione della cosiddetta opzione donna. Dal 2016 viene elevata la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati).

Assunzioni per le imprese del Mezzogiorno
Si estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’estensione non sarà automatica, così come previsto per misura base, ma occorrerà attendere un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La spettanza del beneficio è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
Si prevede, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016.

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

Detassazione premi di produttività
Si ripristina la disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La norma riguarda i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro.

Aliquota contributiva lavoratori autonomi
Viene confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.

Congedo di paternità
Vengono prorogate, sperimentalmente per il 2016, alcune disposizioni, già previste in via sperimentale per gli anni 2013-2015, in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, elevando altresì da uno a due giorni quello obbligatorio.

Opzione donna
Si ridefinisce l’ambito temporale di applicazione dell’istituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l’accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (c.d. opzione donna).

Inoltre, in merito dalla sperimentazione dell’opzione donna, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’INPS nell’ambito della propria attività di monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali.

Contributo per servizio di baby-sitting
Si prorogano per il 2016 le norme già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia.

Cure parentali per lavoratrici autonome
Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato
Si introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).

Norme sull’adeguamento delle pensioni e sugli ammortizzatori sociali
Si apportano numerose alle disposizioni in materia di adeguamento e rivalutazione degli importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria.

Tra le altre cose:
- si esclude l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non può essere inferiore a zero;

- con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), si prevede che le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengano operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016;

- si precisa l’ambito di applicazione della disposizione (art. 46, co. 3, D.Lgs. 148/2015) che prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale);

- si prevede che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015;

- si precisa per via normativa l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015, specificando che rimangono escluse dall’applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in vigore;

- si proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati

Si rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti al 2016) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili purché non coperti da assicurazione.

Inoltre, si interviene sulla disposizione che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. In pratica, si estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

Bonus al comparto sicurezza
Al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, viene concesso un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno.

Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e IRAP e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.


mercoledì 18 marzo 2015

Assunzioni a tempo indeterminato: sgravi contributivi per tre anni



Un taglio dei contributi previdenziali per tre anni con un tetto massimo annuo di 8.060 euro e un risparmio complessivo per il datore di lavoro nel periodo di 24.180 euro: il bonus contributivo previsto dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato chiesto già da 76.000 aziende, secondo quanto annunciato dall’Inps, può essere chiesto da tutti i datori di lavoro privati (compresi quindi i partiti politici e i sindacati e non solo gli imprenditori) e per tutte le qualifiche (compresi i dirigenti) a esclusione degli apprendisti e del lavoro domestico. Il presidente dell’Inps ha parlato di dati ”incoraggianti” senza entrare nel dettaglio sul numero delle assunzioni ma la Fondazione dei consulenti del Lavoro (professionisti che assistono le aziende nelle richieste di sgravi) ha calcolato che nei primi due mesi del 2015 le assunzioni con l’esonero contributivo sarebbero state già 275.000.

La decontribuzione prevista della legge di Stabilità potrebbe dare una sferzata all'occupazione .E' quanto emerge dal dato fornito dal presidente dell'Inps, Tito Boeri,che oggi ha annunciato che nei primi giorni di febbraio 76 mila imprese hanno fatto richiesta di usufruire della decontribuzione prevista dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. "I primi dati", ha detto Boeri, "sono incoraggianti, 76 mila imprese nei primi 20 giorni ha fatto richiesta, quindi le assunzioni potrebbero essere molte di più".

Boeri ha aggiunto che l'Inps fornirà "sistematicamente" i dati alla fine di ogni mese: "forniremo i numeri con la comparazione sulle imprese e le assunzioni fatte negli anni precedenti", ha aggiunto. Le parole del presidente dell'Inps si riferiscono alla norma introdotta dalla legge di Stabilità che concede alle imprese che assumono a tempo indeterminato la possibilità di non versare i contributi previdenziali per tre anni fino a ad un tetto massimo di 8.060 euro.

Le parole di Boeri sono arrivate dopo la firma della convenzione tra l'Inps, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil per l'attività' di raccolta', elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. "La convenzione - ha detto Boeri - serve ad attuare la prima parte del testo unico sulla rappresentanza sottoscritta dalle parti sociali nel gennaio del 2014, una normativa che permette di arrivare ad una misurazione obiettiva della rappresentatività dei sindacati soprattutto ai fini della contrattazione collettiva".

Solo richieste di sgravi contributivi o nuovi posti di lavoro? Le 76 mila aziende che nei primi 20 giorni di febbraio, da quando cioè è in vigore la legge di stabilità, hanno presentato all'Inps la domanda di accedere alla decontribuzione per chi attiva un contratto a tempo indeterminato, costituiscono senza dubbio un boom. Per la stragrande maggioranza si tratta però della trasformazione di preesistenti contratti a termine, grazie al bonus di 8.600 euro l'anno, per tre anni, concesso dal governo. Bonus che si somma al taglio dall'Irap della componente costo del lavoro, questo strutturale. Alla domanda iniziale una prima risposta la dà la fondazione consulenti del lavoro, secondo i quali al 10 marzo i contratti stabili sono stati 275mila, il 20% dei quali rappresentati da nuove assunzioni. Dunque, 55 mila veri posti di lavoro in più. Tutto questo ancora prima dell'entrata in vigore del Jobs Act, la nuova forma contrattuale che sempre per i contratti a tempo indeterminato elimina quasi totalmente l'articolo 18, la sostanziale non licenziabilità del dipendente. Un dato significativo ma certamente ancora poco rispetto ai 3,2 milioni di disoccupati censiti dall'Istat nel 2014, pari a un tasso totale del 12,7% (42,7 quella giovanile).

Il primo segnale di inversione si era visto a gennaio con 11 mila occupati in più su base mensile e 131 mila annua, ed un tasso in discesa al 12,6%. Due mesi fa non erano ancora disponibili né gli incentivi per il posto fisso né tantomeno il Jobs Act. Secondo le prime stime questi 55 mila contratti aggiuntivi farebbero calare la disoccupazione verso il 12,1%, ancora ben sopra la media europea, ma comunque un segnale incoraggiante. Per capirne di più bisognerà attendere i dati di fine trimestre che l'Inps e l'Istat renderanno noti tra pochi giorni. I quali diranno tra l'altro in quali settori avvengono le nuove assunzioni. Al momento c'è sicuramente un'inversione di tendenza che riguarda i nuovi contratti a tempo indeterminato, che erano in diminuzione dal 2012: da 2,194 milioni a 2,042 fino a 2,006. I nuovi 275 mila registrati al 10 marzo ci riportano alla situazione pre-crisi. Altro dato è che gli incentivi e il taglio dell'Irap sembrano contare più del Jobs Act: fatto che però non deve sorprendere visto che il 95% delle imprese italiane è al di sotto dei 16 dipendenti, e quindi fuori dalle vecchie tutele dell'articolo 18 (ma le maggiori rappresentano il grosso dell'occupazione).

Quando il governo ha deciso il bonus di 8.600 euro i più critici - compreso il segretario della Uil Carmelo Barbagallo - hanno contestato il fatto che così si incentivasse un meccanismo di assunzioni-licenziamenti: la somma a disposizione delle imprese poteva essere superiore all'indennità da pagare con il Jobs Act in luogo della reintegra. Su questo fronte, solo alla fine dei tre anni avremo un bilancio certo. Ma non è banale dire che una risposta verrà molto prima: dalla domanda, dai consumi, insomma dalla crescita e quindi dal trend dei posti di lavoro nei prossimi mesi. Appena nel 2010, con una crescita di qualche decimale ma pur sempre positiva, la disoccupazione era in fondo all'8,4%: in quattro anni è aumentata del 55%. Questo dà la misura della rapidità del crollo, ma, a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche delle chance di ripresa, se la politica, il governo, ma anche le imprese (e le banche) non sprecano questa opportunità.

COME FUNZIONA IL TAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ecco in sintesi a chi spetta l’esonero contributivo secondo quanto specificato in una circolare Inps citata dall’agenzia di stampa ANSA:

TRE ANNI DI SGRAVI PER UN TETTO DI 8.060 EURO ANNUI: i datori di lavoro privati che assumono con un contratto a tempo indeterminato avranno un esonero pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi Inail nel limite massimo di 8.060 euro annui. L’esonero vale per tre anni, solo per le assunzioni fatte nel corso del 2015. Il beneficio non determina una riduzione del trattamento previdenziale del lavoratore. Per ottenere l’esonero contributivo il lavoratore assunto non deve essere stato occupato nei sei mesi precedenti presso qualsiasi datore con contratto a tempo indeterminato.

INCENTIVO A OCCUPAZIONE: l’Inps precisa che la misura riguarda tutto il territorio nazionale e non esclude ne’ settori economici (riguarda anche l’agricoltura) ne’ datori di lavoro e quindi ”non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche”. Non e’ inquadrabile quindi tra gli aiuti di Stato vietati dall’Ue.

INCENTIVI ANCHE A DIRIGENTI, ESCLUSI APPRENDISTI E COLF: l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part time instaurati nel 2015 a esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico. Sono inclusi i contratti ai dirigenti mentre sono esclusi quelli di lavoro a chiamata anche se a tempo indeterminato. Vale anche per i contratti di somministrazione e per quelli instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

SGRAVI A DATORI LAVORO PRIVATI, ANCHE SINDACATI E PARTITI: potranno usufruire dell’esonero contributivo anche le associazioni e gli studi professionali. Non sono applicabili ai contratti fatti dalle pubbliche amministrazioni.

NIENTE SGRAVI SE AZIENDA HA CIG: non sono applicabili gli sgravi contributivi se l’azienda e’ interessata da provvedimenti di cassa integrazione a meno che l’assunzione non serva ad avere professionalità diverse. La fruizione dell’esonero contributivo e’ subordinata al rispetto degli obblighi di contribuzione e dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

CUMULABILE CON INCENTIVO A ASSUNZIONE DISABILI: l’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori. E’ compatibile con l’incentivo a chi assume persone che fruiscono dell’Aspi e in parte anche con il cosiddetto ”bonus Giovannini” (per l’assunzione di giovani under 29).

SOPPRESSI BENEFICI CONTRIBUTIVI LEGGE 407/90: sono soppressi gli incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di cig da uguale periodo (riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione, taglio del 100% al Sud e per le imprese artigiane).



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