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domenica 17 gennaio 2021

Opzione donna le decorrenze pensionistiche

 



 

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno ancora la possibilità di andare in pensione prima a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo.

 

Decorrenza autonome classe 1961

Per le autonome nate nel ’61, le prime decorrenze utile per andare in pensione diventano:

 agosto 2021 per le nate a gennaio;

settembre 2021 per le nate a febbraio;

ottobre 2021 per le nate a marzo;

novembre 2021 per le nate a aprile;

dicembre 2021 per le nate a maggio;

gennaio 2022 per le nate a giugno;

febbraio 2022 per le nate a luglio;

marzo 2022 per le nate a agosto;

aprile 2022 per le nate a settembre;

maggio 2022 per le nate ad ottobre;

giugno 2022 per le nate a novembre;

luglio 2022 per le nate a dicembre.

 

Decorrenza autonome classe 1960

Per le autonome nate nel ’60, le finestre diventano:

 agosto 2020 per le nate a gennaio;

settembre 2020 per le nate a febbraio;

ottobre 2020 per le nate a marzo;

novembre 2020 per le nate a aprile;

dicembre 2020 per le nate a maggio;

gennaio 2021 per le nate a giugno;

febbraio 2021 per le nate a luglio;

marzo 2021 per le nate a agosto;

aprile 2021 per le nate a settembre;

maggio 2021 per le nate ad ottobre;

giugno 2021 per le nate a novembre;

luglio 2021 per le nate a dicembre.

 

Decorrenza autonome classe 1959

Per le autonome nate nel ’59 la prima decorrenza utile è:

 agosto 2019 per le nate a gennaio;

settembre 2019 per le nate a febbraio;

ottobre 2019 per le nate a marzo;

novembre 2019 per le nate a aprile;

dicembre 2019 per le nate a maggio;

gennaio 2020 per le nate a giugno;

febbraio 2020 per le nate a luglio;

marzo 2020 per le nate a agosto;

aprile 2020 per le nate a settembre;

maggio 2020 per le nate ad ottobre;

giugno 2020 per le nate a novembre;

luglio 2020 per le nate a dicembre.


Decorrenza dipendenti classe 1962

Per le dipendenti nate nel ’62, la prima decorrenza utile scatta a:

 febbraio 2021 per le nate a gennaio;

marzo 2021 per le nate a febbraio;

aprile 2021 per le nate a marzo;

maggio 2021 per le nate ad aprile;

giugno 2021 per le nate a maggio;

luglio 2021 per le nate a giugno;

agosto 2021 per le nate a luglio;

settembre 2021 per le nate in agosto;

ottobre 2021 per le nate a settembre;

novembre 2021 per le nate a ottobre;

dicembre 2021 per le nate a novembre;

gennaio 2022 per le nate a dicembre.

 

 

Decorrenza dipendenti classe 1961

Per le dipendenti nate nel ’61, la prima decorrenza utile scatta a:

 febbraio 2020 per le nate a gennaio;

marzo 2020 per le nate a febbraio;

aprile 2020 per le nate a marzo;

maggio 2020 per le nate ad aprile;

giugno 2020 per le nate a maggio;

luglio 2020 per le nate a giugno;

agosto 2020 per le nate a luglio;

settembre 2020 per le nate in agosto;

ottobre 2020 per le nate a settembre;

novembre 2020 per le nate a ottobre;

dicembre 2020 per le nate a novembre;

gennaio 2021 per le nate a dicembre.

 

 

Decorrenza dipendenti classe 1960

Per le dipendenti nate nel ’60, la prima decorrenza utile è partita da:

 febbraio 2019 per le nate a gennaio;

marzo 2019 per le nate a febbraio;

aprile 2019 per le nate a marzo;

maggio 2019 per le nate ad aprile;

giugno 2019 per le nate a maggio;

luglio 2019 per le nate a giugno;

agosto 2019 per le nate a luglio;

settembre 2019 per le nate in agosto;

ottobre 2019 per le nate a settembre;

novembre 2019 per le nate a ottobre;

dicembre 2019 per le nate a novembre;

gennaio 2020 per le nate a dicembre.

domenica 14 aprile 2019

Riscatto laurea agevolato: come fare domanda



L’agevolazione riguarda infatti gli anni di corso dal 1996, periodo di competenza del metodo contributivo, una condizione ben più stringente rispetto al limite di età dei 45 anni che verrà cancellato in caso di approvazione del testo da parte del Parlamento: il riscatto della laurea è agevolato, infatti, solo per gli anni di corso dal 1996 in poi.

Questo non significa che non si possano riscattare gli anni precedenti, ma chiaramente il costo sarà ben più alto. E non significa neanche che al riscatto agevolato possano accedere solo coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 in avanti.

Prendiamo il caso di un 50enne, diplomato nel 1988: se ha iniziato l’università nel 1989, concludendola nel 1993, non potrà beneficiare del riscatto agevolato, perché si è laureato “troppo presto”. Potrà ovviamente seguire la strada standard del riscatto. Prendiamo invece un 45enne: nato nel 1974 potrà sì riscattare gli anni di corso a un costo agevolato, ma solo per gli anni dal 1996 in poi solo 2 anni o poco più. Per gli altri anni - precedenti al 1996 - potrà decidere di riscattarli a un costo però più elevato. Si ricorda che il riscatto può essere anche parziale e non riguardare tutti gli anni di studio.

Di fatto la nuova misura del riscatto della laurea può essere pienamente goduta per chi è nato dal 1977 in avanti e si è iscritto all’università proprio nel 1996. Beneficio pieno dunque per tutti gli under 42enni.

La nuova facoltà di riscatto agevolato, ai fini previdenziali, dei periodi non coperti da contribuzione è stata introdotta in via sperimentale dall’articolo 20 del Decreto-legge n. 4/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. Con la circolare n. 36/2019 l’INPS ha fornito indicazioni circa le modalità applicative della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del diploma di laurea o titolo equiparato (comma 6, articolo 20 del Dl n. 4 /2019), da valutare nel sistema contributivo.

Da sottolineare che la legge di conversione n. 26/2019, ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo dunque, a partire dal 30 marzo 2019, è possibile accedere al riscatto di laurea agevolato indipendentemente dall’età anagrafica del richiedente, a condizione che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa.

Il decreto legge n. 4/2019 è entrato in vigore il 29 gennaio 2019 e con esso i nuovi istituti per il riscatto agevolato della laurea e dei periodi non coperti da contribuzione che si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Le domande di riscatto di laurea agevolato possono riguardare solo il corso legale universitario di studi (non i periodi fuori corso), a patto che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio, e devono essere presentate con le stesse modalità previste per il normale riscatto di laurea e dei periodi non lavorati.

La domanda di riscatto si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Il pagamento dell’onere si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV che lo stesso INPS invierà con il provvedimento di accoglimento. Comunicando il numero della pratica e il codice fiscale è possibile pagare rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” o utilizzando il sistema pagoPA con la modalità “Pagamento online” tramite carta di Credito, debito, prepagata, addebito in conto, oppure con la modalità “Avviso di Pagamento pagoPA”, stampando l’avviso di pagamento contenente il codice IUV (Identificativo Unico del Versamento) e recandosi in uno dei PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), sportelli bancari, istituti di pagamento ed esercenti, aderenti al circuito di pagoPA.

È possibile inoltre scegliere il pagamento rateale, anche mediante addebito diretto sul conto, compilando il modello SDD in cui indicare l’opzione a importo fisso predefinito. Attenzione però, questa opzione implica la rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11). L’addebito automatico può essere revocato dal contribuente in qualunque momento, con comunicazione tempestiva all’agenzia bancaria o all’ufficio postale. Le restanti rate potranno essere pagate con le altre modalità di pagamento.

Come calcolare l’onere di riscatto
Per quanto concerne in particolare il riscatto dei corsi universitari di studi per periodi che si collocano nel sistema contributivo l’onere dei periodi di riscatto si traduce in:

Un contributo, per ogni anno riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Tradotto: l’onere di riscatto va calcolato prendendo come riferimento il minimale degli artigiani e commercianti, vigente utilizzando l’aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), entrambi vigenti nell’anno di presentazione della domanda. L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Si tratta di una modalità di calcolo alternativa a quelle precedentemente già in vigore. L’interessato, a patto di possedere i requisiti richiesti, potrà dunque optare per la modalità di calcolo a lui più conveniente, ovvero è possibile richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto dalla legge.

Per quanto riguarda la nuova modalità di calcolo, introdotta questa opzione è esercitabile solo per le domande presentate successivamente al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore della disposizione.

Casi di esclusione

in caso di riscatto del corso di studi già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;

se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare – per il periodo del corso di studi residuo – nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;

in caso di riscatto non ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva. Attenzione però, il calcolo dell’onere terrà conto della nuova data di presentazione della domanda.



martedì 29 gennaio 2019

Quota 100 si può presentare la domanda all’INPS


Da oggi è possibile presentare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell’INPS, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri soggetti abilitati «alla intermediazione delle istanze di servizio. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni - si legge - con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione».

Nuovi requisiti

Quota 100: prevista dall’articolo 14 del decreto, richiede almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;

Pensione anticipata con 42 anni e dieci mesi di contributi (un anno in meno per le donne): l’articolo 15 del decreto ha bloccato fino al 2026 gli scatti di adeguamento alle aspettative di vita per le pensioni anticipata, che quindi nel 2019 si raggiungono con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e con 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne.

Opzione Donna: l’articolo 16 del decreto la estende alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni e alle autonome con almeno 59 anni al 31 dicembre 2019. Resta pari a 35 anni il requisito contributivo.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) - spiega l'Istituto - può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione “Nuova domanda” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza: per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”; per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”; per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Chi può utilizzare la procedura
La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, scrive l'Istituto - è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

28 febbraio 2019: si parte con il comparto scuola
Entro il 28 febbraio 2019, il personale a tempo indeterminato della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio dell’anno scolastico o accademico.

1° aprile 2019: diritto alla pensione per i privati
Nel comparto privato, chi ha maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018 ottiene il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1° aprile 2019. Per chi matura il requisito dopo il 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021 (quota 100 è al momento una misura sperimentale per il triennio 2019-2021), avrà il diritto alla pensione dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti. Per esempio, chi ha raggiunto quota 100 oggi, 29 gennaio, matura la pensione dal 29 aprile.

1° agosto 2019: pensione per i dipendenti pubblici
Per evitare malfunzionamenti nella macchina statale, per i dipendenti pubblici è stato previsto un diverso regime: per quelli che entro il 30 gennaio 2019 hanno maturato quota cento, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto. E la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla amministrazione appartenente con un preavviso di 6 mesi. Per i dipendenti pubblici che maturano quota cento da oggi in poi e fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto al trattamento dopo sei mesi: per esempio, chi raggiunge quota 100 il 10 marzo, matura la pensione dal 10 settembre.

Come fare domanda INPS
La domanda si può presentare utilizzando i servizi INPS online, oppure rivolgendosi a patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), oppure chiamando il contact center INPS (803164 da telefono fisso, 06164164 da mobile).

Per chi sceglie la modalità telematica sono necessarie le credenziali di accesso (PIN  INPS, oppure SPID o carta nazionale dei servizi). Bisogna andare sulla pagina dedicata a “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”, scegliere l’opzione “nuova domanda” dal menù di sinistra e poi selezionare la voce relativa alla tipologia di domanda che si presenta.

Ecco il percorso per le tre nuove opzioni.

Quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;

Pensione anticipata: Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;

Opzione Donna: Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

In tutti e tre i casi, bisogna selezionare il fondo e la gestione INPS di appartenenza (gestioni private, gestione pubblica e gestione spettacolo e sport).
La procedura consente anche di chiedere la quota 100 utilizzando il cumulo gratuito dei periodi assicurativi in diverse gestioni INPS.

Decorrenza pensione
Ricordiamo che in tutti e tre i casi di pensione agevolata per i quali sono aperte le procedure di domanda, sono previste finestre temporali fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione.

Quota 100: ci vogliono tre mesi. Coloro che avevano già maturato il requisito allo scorso 31 dicembre, prenderanno la pensione con la quota 100 dal primo aprile 2019. Dal primo gennaio, invece, si calcolano tre mesi dal momento in cui è maturato il requisito.

Pensione anticipata: anche qui la finestra è di tre mesi. Coloro che hanno maturato il requisito dal primo gennaio al 29 gennaio (entrata in vigore del decreto), potranno avere la pensione il primo aprile 2019.

Opzione Donna: qui le finestre temporali sono più lunghe, 12 mesi dalla maturazione del requisito per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.



domenica 20 gennaio 2019

Riscatto della pensione e scivolo quota 100





Si possono riscattare cinque anni non coperti da contribuzione, detrazione fiscale al 50% dell'onere, può pagare il datore di lavoro usando i premi di produzione: decreto riforma pensioni.

Dopo quella fiscale arriva anche la pace contributiva: consente di riscattare periodi contributivi non coperti da versamenti agli istituti previdenziali, fino a un massimo di cinque anni: si tratta di un nuovo strumento, che dovrà dare attuazione alla riforma pensioni e in particolare alla quota 100.

Ecco come funziona: è una possibilità prevista nel triennio 2019-2021 destinata ai dipendenti pubblici e privati, agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata. Devono essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, quindi lo strumento è attivabile solo dai cosiddetti contributivi puri (versamenti a partire dal primo gennaio 1996).

Non possono utilizzarlo coloro che calcolano la pensione con il sistema retributivo o misto. Facendo i calcoli, risulta quindi non praticabile per raggiungere il requisito per la quota 100, destinata a lavoratori con maggiore anzianità (ci vogliono 62 anni di età e 38 di contributi). La pace contributiva non è altresì prevista per coloro che percepiscono già una pensione.

Il riscatto contributi può riguardare i periodi per i quali non sussiste l’obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, compresi fra la data di prima iscrizione all’istituto previdenziale e quella dell’ultimo contributo accreditato. Ad esempio, periodi di disoccupazione. C’è un limite di cinque anni riscattabili, anche non consecutivi. La domanda può essere fatta anche dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.

Il riscatto è oneroso ma c’è un’agevolazione fiscale. In pratica, l’onere si calcola applicando l’aliquota contributiva prevista dal regime presso il quale si esercita il riscatto agli ultimi 12 mesi di retribuzione. L’incentivo fiscale consiste in una detrazione al 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Come si paga l’onere di riscatto: con un unico versamento, oppure in un massimo di 60 rate mensili. Attenzione: se il riscatto viene effettuato per l’immediata liquidazione di una pensione, o per l’accoglimento di una domanda di versamento contributi volontari, allora non è possibile la rateizzazione.

L’onere di riscatto può essere pagato anche dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione. Le relative somme sono deducibili dal reddito d’impresa.

In arrivo la possibilità di un accordo aziendale per anticipare la pensione a tre anni dalla quota 100: funzionamento e vantaggi della misura attesa nel decreto di riforma pensioni. E’ una delle novità più rilevanti sulla quota 100, in pratica è uno scivolo che consente alle aziende, in cambio dell’assunzione di giovani, l’esodo dei lavoratori a cui mancano al massimo tre anni per raggiungere i requisiti della quota 100, purché (nell’ottica del ricambio occupazionale). Si tratta di una misura importante, perché introduce una nuova forma di pensione anticipata nell’ambito di piani d’impresa per il ricambio generazionale.

E’ inserita nella bozza di decreto che istituirà le diverse novità in materia di riforma pensioni.

Lo scivolo per la quota 100 prevede che i fondi bilaterali di settore possano versare delle prestazioni di sostegno al reddito a coloro a cui mancano al massimo tre anni per raggiungere il requisiti della quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi). Questa prestazione è prevista solo a fronte di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che devono stabilire a garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale strumento.

La prestazione viene erogata dai fondi di solidarietà ma è finanziata dai datori di lavoro. Prevede un assegno di sostegno al reddito e il pagamento dei contributi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà. Quindi, i lavoratori possono raggiungere il requisito per accedere alla prestazione anche attraverso il riscatto o la ricongiunzione di contributi.

La misura è rilevante perché consente di risolvere rapporti di lavoro. Spieghiamo bene: la quota 100, in generale, è una scelta del lavoratore, che non sostituisce le altre forme previdenziali. Il lavoratore può invece decidere di aspettare l’età pensionabile o la pensione anticipata ordinaria. Il meccanismo della quota 100, inoltre, non prevede penalizzazioni sul fronte del calcolo pensione, ma l’assegno sarà comunque più basso perché ci si ritira prima (e quindi si versano meno contributi).

Lo scivolo aziendale nell’ambito di accordi aziendali, di fatto, rende lo strumento utilizzabile anche senza che il lavoratore lo scelga come alternativa alla pensione di vecchiaia o anticipata. La garanzia è certamente rappresentata dalla necessità di accordo sindacale, ma nel testo della norma non è previsto l’esplicito consenso del lavoratore. Che, quindi, in presenza di un accordo aziendale, può essere obbligato (par di capire) a ritirarsi con la quota 100. Il pagamento dei contributi di riscatto i ricongiunzione, però, potrebbe comunque rendere questo strumento appetibile. In questo caso, gli anni contributivi a cui si rinuncia possono essere compensati dai versamenti a carico dei fondi.

Ci sono però specifici paletti che non consentono di applicare questo scivolo a coloro che hanno già fatto accordi di incentivo all’esodo per la pensione (isopensione), o che hanno in essere prestazioni di sostegno al reddito o riqualificazione professionale da parte dei fondi bilaterali.




sabato 19 gennaio 2019

Pensioni con quota 100: le regole e come funziona



La quota 100 contiene tutte le misure che regolamentano questa nuova forma di pensione anticipata, rivolta a coloro che hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati: la quota 100 è prevista in via sperimentale dal 2019 al 2021. Sarà però esercitabile anche successivamente. In sostanza, chi matura il diritto entro il 31 dicembre 2021, può esercitare l’opzione anche in data successiva.

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, si potrà andare in pensione con 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. I requisiti possono essere raggiunti anche con il cumulo gratuito di versamenti effettuati in gestioni diverse. La pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5mila euro lordi annui. La decorrenza della pensione scatta con una finestra mobile di tre mesi.

Per i dipendenti pubblici il decreto prevede un’uscita ritardata rispetto a quelli privati. La prima finestra utile è fissata al 1° agosto, con un mese di ritardo rispetto alla “soglia” di luglio ipotizzata inizialmente e 4 mesi dopo quella prevista per i lavoratori dipendenti. A utilizzare questa uscita potranno essere solo gli “statali” che avranno maturato i requisiti per quota 100 entro la data di entrata in vigore del decreto; chi li maturerà dal giorno successivo conseguirà il diritto alla decorrenza del trattamento dopo sei mesi. In ogni caso la domanda di pensionamento anticipato dovrà essere presentata alla Pa di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

In pratica i lavoratori con contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996 potranno riscattare periodi di mancati versamenti fino a un massimo di cinque anni. L’onere è detraibile al 50% dall’imposta lorda con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo. Se il riscatto è sostenuto dal datore di lavoro l’onere è invece deducibile dal reddito d’impresa o da lavoro autonomo. Il riscatto può essere effettuato in unica soluzione o fino a 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a € 30,00, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Fino a 45 anni la facoltà di riscatto agevolato è estesa anche alla laurea.

Attualmente il Tfr/Tfs arriva in tasca ai dipendenti pubblici con almeno due anni di ritardo. La soluzione approvata dal Consiglio dei ministri prevede la possibilità di un anticipo parziale attraverso il meccanismo del prestito bancario (facendo leva su convenzioni tra la Pa e l’Abi) fino a un massimo di 30mila euro di Tfs. Gli interessi da versare agli istituti di credito sono per il 95% a carico dello Stato. Sempre lo Stato sarebbe anche garante dell’intera operazione. Il vicepremier Matteo Salvini e la ministra Giulia Bongiorno puntano a far salire a 40-45mila il “tetto”, magari già con i correttivi parlamentari al decreto.

L’anticipo pensionistico (Ape) sociale, riservato attraverso un prestito bancario viene prorogato di un anno. Il provvedimento estende poi alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni d’età al 31 dicembre 2018 (59 anni se autonome) la cosiddetta Opzione donna, ovvero la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro se in possesso di almeno 35 anni di contribuzione con l’assegno pensionistico ricalcolato con il metodo contributivo.

Decorrenza
Importanti le regole sulla decorrenza della prestazione. In linea generale, dal momento di maturazione del diritto, i dipendenti del privato hanno una finestra di tre mesi, quelli del pubblico pari a sei mesi. I primi assegni verranno quindi pagati nell’aprile 2019, e riguarderanno i dipendenti del privati che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre del 2018.

Requisiti entro il 31 dicembre 2018 (lavoratori privati) e poi ogni 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti: aprile 2019

Requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 (lavoratori privati): dopo tre mesi

Requisiti entrata in vigore del decreto (lavoratori pubblici) e poi ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti: Agosto 2019

Requisiti a partire dal 1° febbraio 2019 (lavoratori pubblici): dopo sei mesi

In linea con l’inizio dell’anno scolastico (lavoratori Scuola ed Afam): settembre

Per i dipendenti pubblici, come detto, la finestra è invece di sei mesi. La prima uscita 2019 per i dipendenti pubblici, è il primo agosto 2019, con l’eccezione dei dipendenti della Scuola e Afam (alta formazione artistica musicale e coreutica), che invece potranno ritirarsi a partire dal settembre 2019.



sabato 5 gennaio 2019

Pensioni finestre di uscita con Quota 100 e la Isopensione



Per chi deciderà di utilizzare quota 100 non ci saranno penalizzazioni, salvo il fatto che l’assegno pensionistico sarà inferiore in virtù del minore numero di anni di contribuzione. La norma conterrà però una serie di paletti. In pratica, una volta raggiunta quota 100 il primo assegno con la pensione verrà percepito dopo tre mesi se il numero delle domande per anticipare l’uscita dal lavoro dovesse essere superiore alle stime. Nel caso dei dipendenti pubblici la finestra è comunque di sei mesi, per effetto del preavviso che è di tre mesi. Un ulteriore vincolo consiste nel divieto di cumulo, ossia l’impossibilità di sommare alla pensione altri redditi da lavoro che superino il valore di 5 mila euro lordi annui. Tale divieto avrà durata pari agli anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia a 67 anni.

La pensione Quota 100 prevede i seguenti requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi, la domanda potrà essere inviata a febbraio 2019 e si prevede la prima finestra di uscita ad aprile 2019, per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2018. Sono state previste 4 finestre di uscita per i dipendenti del settore privato, una ogni tre mesi, mentre per i dipendenti pubblici sono state previste due finestre di uscita una ogni sei mesi. Quindi, se la misura, per il momento ancora allo studio, dovesse mantenere queste ipotesi di finestre di uscita, in base al suo settore lavorativo (pubblico o privato), non potrà aderire alla prima finestra con uscita il 1° aprile 2019, in quanto matura i requisiti nel 2019. Bisogna attendere, che la riforma pensioni diventi ufficiale per sapere esattamente quando e come si potrà aderire alla nuova misura pensionistica.

La quota 100 per anticipare la pensione e avviare il superamento della legge Fornero si avvicina. L’apposito decreto dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio: sarà quindi quella la data in cui avremo informazioni precise sulle norme per l’accesso alla quota 100. Nel frattempo, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, cerca di mettere a tacere le polemiche sulla parziale indicizzazione delle pensioni sopra i 1.522 euro, assicurando che “nessun pensionato italiano prenderà di meno nel 2019 rispetto al 2018”. Non ci saranno effettivamente riduzioni, ma un mancato – in realtà parziale – aumento rispetto all'inflazione sì.

Il decreto per le regole sull'anticipo pensionistico arriverà quindi a gennaio. Ma per l’introduzione della quota 100 i lavoratori che hanno almeno 62 anni di età e 38 di contributi dovranno aspettare ancora: la pensione non dovrebbe arrivare prima di marzo-aprile. Si potrebbe quindi anticipare o posticipare di qualche giorno l’entrata in vigore rispetto al 1° aprile, ma in linea di massima i tempi non cambiano. Ciò che si dovrà invece capire riguarda le finestre temporali che permetteranno effettivamente ai lavoratori di andare in pensione. Una delle certezze della quota 100 è che verrà erogata sulla base di finestre diverse per i dipendenti statali e per i lavoratori nel settore privato. Per questi ultimi le finestre dovrebbero essere trimestrali. Ogni tre mesi, dunque, ma solamente se le domande ricevute non saranno troppe. Il governo ipotizza per il 2019 una platea di 315mila potenziali beneficiari. Se le richieste in un determinato periodo dovessero essere più del previsto, però, la finestra potrebbe diventare semestrale. Facendo così slittare la pensione per alcuni dei lavoratori di tre mesi. Ma anche su questo punto di certezze ce ne sono poche e bisognerà aspettare quanto meno il decreto.

Per i dipendenti statali le regole saranno sicuramente diverse. Le finestre sono semestrali e l’uscita anticipata verrà quindi rinviata di qualche mese. Una decisione presa per garantire la continuità amministrativa e permettere alla pubblica amministrazione di bandire nuovi concorsi e trovare i sostituti di chi lascerà il lavoro.

Sono previsti fondi di solidarietà aziendali, ovvero incentivi per le imprese che assumono al posto di chi va in pensione anticipata. Questi fondi, con finanziamenti ad hoc delle aziende interessate alla staffetta generazionale, potranno erogare un assegno previdenziale ai lavoratori cui manchino non più di tre anni al raggiungimento di quota 100, che abbiano cioè almeno 59 anni di età e 35 di contributi, a patto che ciò avvenga con accordi sindacali che prevedano l’assunzione d lavoratori in sostituzione di quelli prepensionati.

Questa tecnicamente si chiama Isopensione e riguarda le imprese private con più di 15 dipendenti che hanno lavoratori in esubero: con un accordo sindacale si può prevedere l’accesso alla pensione fino a 7 anni di anticipo rispetto ai normali requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni d’età con 20 di contributi) e per quella d’anzianità (43 anni e 3 mesi di contributi, uno in meno per le donne, indipendentemente dall'età).I lavoratori ricevono un assegno equivalente alla pensione per l’intero periodo di anticipo.


mercoledì 20 giugno 2018

Pensione: percorso e calcolo



Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo). I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.
Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di  almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota  di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.
Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva  pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

Ai fini del calcolo occorre:

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;

calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);

determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;

applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;

l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni  degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi

Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

IL SISTEMA MISTO

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori  con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995  la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte  nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

Dovrebbe essere ampiamente noto che la pensione è frutto:
a) della contribuzione che il lavoratore versa autonomamente o tramite il suo datore di lavoro, al proprio ente previdenziale e
b) della cura prestata a raccogliere i contributi di primo pilastro integrandoli con quelli di secondo pilastro, scegliendo la tipologia del fondo pensione, i comparti più indicati in base alla propria fase professionale e, infine, la tipologia di rendita. Il primo punto risente del rischio di non avere un'occupazione stabile nel corso del proprio percorso professionale; il che rappresenta un problema solo in parte, purtroppo, rimediabile dal singolo lavoratore. Il secondo punto è nell'80% dei casi in capo al singolo lavoratore, che ha la responsabilità di costruire la propria rendita pensionistica attraverso una serie di decisioni. Innanzitutto scegliere di aderire e poi di farlo nella maniera più coerente con le proprie esigenze. La pensione “si costruisce”, non è qualcosa che “spetta”, che, cioè, ci cade in mano al raggiungimento dei requisiti.

Che, peraltro, negli ultimi anni sono quanto mai in movimento. Un bricolage previdenziale che si arricchisce, a partire dal 2018, di due elementi importati: l'anticipo pensionistico e la rendita integrativa temporanea anticipata. Ape e Rita, questi gli acronomi, sono di fatto due ammortizzatori sociali di natura privata, che i lavoratori devono imparare a conoscere, per poterli utilizzare al meglio: evitando distorsioni, forzature ed errori. Per fare questo occorre quella che si potrebbe chiamare un'«alfabetizzazione previdenziale», che renda comprensibile la materia. Questo fascicolo conta di fare la sua parte, per accompagnare per mano i singoli in questo articolato processo decisionale.

C’è uno nuovo strumento INPS online per calcolare la quota della pensione in base al proprio regime contributivo, che consente anche di effettuare simulazioni relative ad altri eventuali sistemi di calcolo (retributivo, misto): si tratta del servizio “Calcolo Quote di pensione“, per utilizzare il quale l’istituto di previdenza fornisce anche un apposito Manuale.

Il servizio Calcolo Quote di Pensione è accessibile dall’area riservata Servizi Online del sito INPS, che richiede autenticazione (ci vuole il PIN). Una volta effettuata la procedura di autenticazione, bisogna cliccare sul pulsante “Applicazioni” sotto la voce “Calcolo Quote pensione“. Bisogna inserire codice fiscale e data di decorrenza della pensione, quindi si sceglie “Attiva funzione“. A questo punto, si sceglie il regime pensionistico (contributivo, retributivo, misto, misto pro-rata), e compare un riepilogo della propria posizione.






martedì 19 giugno 2018

Lo stipendio può essere pignorato?



Se un lavoratore ha dei debiti e non ha intenzione di saldarli, ogni creditore potrà chiedere il pignoramento dello stipendio per soddisfare i propri crediti. La normativa, infatti, consente al creditore di aggredire anche quei beni che pur appartenendo al debitore non sono ancora nelle sue disponibilità, quale appunto lo stipendio, ma anche la pensione o il TFR. Con il pignoramento presso terzi, infatti, il creditore - su disposizione del giudice incaricato - si rivolge direttamente al datore di lavoro del debitore, il quale avrà il dovere di corrispondergli una parte di retribuzione del dipendente ai fini del soddisfacimento del credito.

Non tutto lo stipendio può essere pignorato, però, poiché al lavoratore va comunque garantito un minimo vitale. Nel dettaglio il pignoramento dello stipendio può riguardare solamente 1/5 dell'importo mensile netto. Quindi tutti gli stipendi sono pignorabili, ma l'importo varia a seconda della retribuzione percepita. Ad esempio, per uno stipendio mensile di 2.000 euro netti il pignoramento è consentito nel limite di 400 euro, mentre per uno stipendio di 500 euro si scende a 100 euro.

Discorso differente per il pignoramento dello stipendio già accreditato in banca. In questo caso, infatti, la procedura per il pignoramento è la stessa ma a cambiare sono i limiti. Dal momento che non è possibile calcolare nel dettaglio quali redditi presenti su conto corrente derivano dalla retribuzione percepita, il legislatore ha stabilito che sono pignorabili le somme depositate sul conto pari a tre volte l'assegno sociale. Quindi, considerando che questo ha un importo pari a 453 euro, il pignoramento può riguardare solamente gli importi che eccedono i 1359 euro. Sotto questa soglia, il patrimonio del debitore è al sicuro da qualsiasi aggressione.

Il calcolo del TFR è l'importo che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore al termine del rapporto di lavoro e a richiesta dopo un periodo (anticipazione del TFR), di solito 8 anni di servizio nella stessa azienda in determinati casi stabiliti dalla legge come, ad esempio, la necessità di affrontare importanti spese medico-sanitarie. L'anticipazione è limitata al 70% dell'importo liquidato in caso di risoluzione del contratto di lavoro.

La cessione del quinto è una tipologia di prestito rivolta ai lavoratori dipendenti (pubblici, statali, di enti parastatali, di aziende private) e da qualche anno a questa parte ai lavoratori in pensione definita cessione del quinto pensionati, ovvero ai soggetti che possono contare su una busta paga o una pensione su cui può essere addebitata la rata del finanziamento.

Nella miriade di offerte che ci sono nella galassia dei prestiti personali un italiano su quattro si affida alla cessione del quinto dello stipendio. Sono questi i risultati di un'indagine svolta dai portali Facile.it e Prestiti.it, secondo cui a richiedere questa forma di prestito sono soprattutto dipendenti e pensionati.

La cessione del quinto della pensione deve essere un prestito personale a tasso fisso e rata costante, da estinguersi mediante cessione pro solvendo di una quota della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo, per periodi non superiori a dieci anni.



lunedì 9 aprile 2018

Pensione in contanti: modalità di pagamento


I pensionati possono presentare domanda di pagamento in contanti: i limiti previsti dalla legge e le modalità di richiesta.

Il versamento delle pensioni, da diversi anni, avviene con metodi tracciabili (es.: accredito su conto corrente bancario o postale). A d imporre questa limitazione anche alle pensioni è stata la legge sulle transazioni finanziarie in vigore dal 2012, che ha limitato a 1.000 euro il tetto massimo per i pagamenti in moneta. Tuttavia è ancora possibile richiedere il pagamento in contanti (ma solo fino al limite massimo consentito per legge) presentando specifica richiesta, da inoltrare utilizzando l’apposito modulo.

Pagamento pensione in contanti
Il pagamento in contanti della pensione, come dicevamo, può essere richiesto solo se l’importo mensile non supera i 1.000 euro. Il modello di richiesta del pagamento dell’assegno pensionistico in contanti deve essere presentato presso un Ufficio Postale.

Importante precisare che anche i pensionati che percepiscono una rata mensile di pensione inferiore a 1.000 euro e intendono scegliere questa opzione, devono stare attenti a non superare il limite consentito per il pagamento in contanti, che può essere superato a causa di somme aggiuntive quali competenze arretrate, tredicesima o eventuali rimborsi.

Pensione: pagamenti tracciabili
A fronte della normativa vigente, i pensionati che nn possono ricevere il trattamento in contanti a causa del superamento del tetto massimo, devono sempre e comunque comunicare all’Istituto di previdenza (consulta le sedi INPS) quale modalità alternativa al contante scelgono per riscuotere la pensione.

Le possibilità sono:
accredito in conto corrente postale o bancario;
su libretto postale;
su carta ricaricabile.

Per prendere visione del rateo pensione, è sempre possibile utilizzare i servizi digitali del sostituto d’imposta (INPS) per accedere al proprio profilo e verificare le informazioni a riguardo.

Poniamo alcune domande.

Quando devo scegliere come ricevere la pensione?  "La scelta riguardante il metodo di pagamento della pensione deve essere fatto al momento di presentazione della domanda di pensionamento. Sia che questa sia effettuata online, che tramite patronato, difatti, deve essere compilato un apposito campo sulla scelta del metodo di pagamento. Se non viene effettuata alcuna scelta, l’Inps mette in pagamento la pensione presso l’ufficio postale più vicino al domicilio del pensionato".

Quali sono i metodi di pagamento della pensione?  "La legge per tutti' ricorda che la pensione può essere pagata: presso un ufficio postale, in contanti; con accredito sul proprio conto corrente; con accredito sul proprio libretto di risparmio; attraverso una carta prepagata ("si tratta di un sistema ancora sperimentale, non presente in tutte le città"); con assegno circolare non trasferibile, emesso solo dalla banca, inviato al proprio domicilio. Il pagamento può essere effettuato anche a una persona delegata."

Quando viene pagata la pensione? "Secondo la nuova disciplina, dal primo giugno 2015 ogni prestazione dell’Inps deve essere pagata nel primo giorno di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento: l’unica eccezione è costituita dal mese di gennaio, in cui il pagamento deve essere effettuato il secondo giorno bancabile. Tuttavia, bisogna considerare che le giornate bancabili possono essere differenti, a seconda che il pagamento avvenga tramite Poste Italiane o un diverso Istituto di credito. A partire dal 2017, i pagamenti saranno effettuati nella seconda giornata bancabile, e non più nella prima".

Posso cambiare ufficio di pagamento se mi trasferisco?  Il pensionato può cambiare in qualsiasi momento l’ufficio in cui riscuote la pensione. "Per chiedere il cambio dell’ufficio - spiega 'La legge per tutti' - è necessario utilizzare i seguenti moduli, reperibili nella sezione modulistica del sito dell’Inps: modulo AP03, per richiedere il pagamento della pensione presso una banca; modulo AP04, per richiedere il pagamento della pensione presso Poste Italiane. Se l’interessato è titolare di più pensioni deve presentare un modulo unico. La domanda va presentata presso la propria sede Inps o presso lo sportello in cui si riscuote il trattamento".

Posso delegare un’altra persona a riscuotere la pensione? "È senz'altro possibile delegare un terzo alla riscossione della pensione, ma è necessario che questi sia munito di una specifica delega. La delega può essere rilasciata all’atto di presentazione della domanda di pensione o successivamente, presentando un apposito modulo. La delega deve essere autenticata dal funzionario dell’Inps che riceve la domanda e convalidata dall’Istituto, che rilascerà una comunicazione in duplice copia indirizzata all’ufficio pagatore della prestazione e al pensionato. Ogni volta che il delegato si reca alle Poste o in banca per ricevere la pensione - si ricorda - è tenuto a presentare la comunicazione rilasciata dall’Inps".

Perché la pensione che mi viene pagata è più bassa di quella liquidata? "All’atto della liquidazione della pensione viene stabilito l’ammontare lordo annuo, che deve essere diviso per 13 mensilità. La cifra che si riceve alla mano, però, non è pari a 1/13 della pensione lorda, in quanto sul trattamento viene effettuato il prelievo fiscale. L’Inps, in pratica, è un sostituto d’imposta ed è tenuto a trattenere l’Irpef, le addizionali regionali e comunali; inoltre è obbligato a trattenere eventuali prestiti - cessioni del quinto o eventuali importi pignorati".


mercoledì 14 febbraio 2018

APE Volontaria una guida al simulatore online e alla domanda di certificazione



Sul sito dell'INPS sono finalmente  disponibili  online i  servizi per richiedere l’APE Volontario - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica, il prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia.

I primi a poterne usufruire saranno i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017,  i quali al fine di ottenere  tutti i ratei arretrati maturati dalla data di entrata in vigore  dell’APE, devono presentare la  domanda entro il 18 aprile 2018.

Il Simulatore è un servizio online  con il quale i  i cittadini con l’inserimento dei  propri dati   possono ottenere in via indicativa  l'importo mensile, la durata  dell'APE e la rata di rimborso  che al termine del periodo di anticipo, sarà   decurtato  dalla pensione  definitiva in rate ventennali.

Il simulatore è distinto in 4 sezioni :

Accesso

Sezione dedicata all’inserimento dei principali dati anagrafici e all’importo di pensione lorda mensile.

La simulazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica presuppone il requisito contributivo minimo per l’accesso all’APE pari a 20 anni, che sarà verificato in fase di certificazione e domanda APE.

I Tuoi Dati

Sezione dedicata all’inserimento dei principali dati personali e di eventuali rate mensili che concorrono alla stima indicativa dell’importo massimo di APE (ad esempio rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell’APE; rate per debiti erariali; eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli o assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi).

Questa sezione è inoltre dedicata alla possibile scelta dei ratei arretrati e del finanziamento supplementare, in base ai requisiti anagrafici del soggetto richiedente e alla data di presentazione della domanda APE prevista. Tali informazioni sono utili per la stima della data di decorrenza APE e della durata di erogazione APE.

Il Tuo Importo APE

Sezione dedicata alla scelta dell’importo APE da percepire durante la fase di erogazione APE.

Tale importo sarà necessariamente compreso tra l’importo di APE minimo e l’importo di APE massimo visualizzati all’interno della sezione stessa.

La Tua Simulazione

Sezione dedicata al risultato di dettaglio della simulazione, comprensiva del piano di accumulo relativo alla fase di erogazione APE, e del piano di ammortamento relativo alla fase di rimborso APE.

La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS e serve anche a conoscere l'importo minimo e massimo del prestito ottenibile dall'istituto , sulla base della contribuzione versata.

Dopo avere avuto dall'INPS la certificazione dei requisiti si potrà procedere alla domanda di erogazione dell'APE  vera e propria.

Va ricordato che il prestito è erogato dalla banca in quote mensili  per il periodo che intercorre dal compimento dei 63 anni (età minima per la richiesta ) fino all'età pensionabile (67 anni dal 2019);   per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa,  ma è necessario  aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

Il Simulatore è un servizio online aperto a tutti i cittadini che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte del soggetto interessato, consente di calcolare, in particolare, l’importo mensile, la durata dell’APE e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dall’importo di pensione.

La domanda di certificazione del diritto all’APE dev’essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PIN dell’INPS. Pertanto, l’Istituto verifica il possesso dei requisiti di legge, certifica il diritto all’APE e comunica al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Vediamo come funziona il simulatore online dell’INPS per l’APE Volontaria, disponibile sul sito dell’istituto di previdenza. Consente, a coloro che hanno i requisiti per chiedere l’anticipo pensionistico (63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo tre anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, un assegno maturato pari ad almeno 1,4 volte il minimo), di stimare l’ammontare del trattamento mensile e di quello del rimborso ventennale. Uno strumento fondamentale per decidere se e quando presentare la domanda, la cui procedura è già online.

Il simulatore INPS online è accessibile senza bisogno di credenziali. In breve: si inseriscono i dati su pensione maturata, eventuali finanziamenti in corso o assegni di mantenimento, si sceglie la percentuale di anticipo che si desidera e si ottiene il dettaglio del piano di accumulo e di quello di ammortamento.

Nella prima schermata si inseriscono i dati anagrafici fondamentali (data e luogo di nascita), la gestione previdenziale di appartenenza e l’importo della pensione lorda mensile maturata (che si può calcolare utilizzando un altro strumento INPS online, il simulatore di pensione).

Cliccando su avanti, il simulatore procede a verificare il possesso dei requisiti fondamentali (data di nascita, pensione minima richiesta).

Ricordiamo che per chiedere l’APe volontaria sono necessari 20 anni di contributi, informazione di cui però non si richiede l’inserimento (sarà verificata dall’INPS in sede di istruttoria).

Il secondo passaggio prevede l’inserimento dei dati relativi alla residenza e alla situazione finanziaria. Bisogna segnalare eventuali assegni di mantenimento del coniuge divorziato, rate relative a debiti erariali, prestiti in corso.

Sullo schermo apparirà anche un riquadro che segnala la data di maturazione della pensione di vecchiaia e la prima decorrenza dell’APE, a partire dal primo maggio 2017.

Prima di procedere, bisogna segnalare l’intenzione di chiedere anche gli arretrati a cui si ha diritto (come previsto dal decreto, è un’opzione, che va esercitata entro il 18 aprile 2018). Si inserisce anche la data in cui si prevede di chiedere l’APE.

Proseguendo, si arriva a una schermata che segnala l’importo di APE minima e massima richiedibile, in base alle informazioni inserite, e lo spazio per inserire la cifra che si intende richiedere. Il riquadro sulla destra riepiloga tutte le informazioni precedentemente inserite.

Si inserisce la cifra: apparirà la schermata finale che riepiloga le condizioni dell’APE a cui si ha diritto: numero di rate, importo della rata di restituzione mensile che verrà applicata sulla pensione, credito d’imposta applicabile, rata netta sulla pensione. Ecco un esempio che riporta una richiesta di APE pari a 1200 euro al mese.

Come si vede, nella parte bassa della pagina ci sono due pulsanti che consentono di consultare il dettagli del piano di finanziamento e del piano di ammortamento relativi all’Ape richiesta. E’ quindi possibile conoscere con precisione tutti i costi dell’operazione(tassi applicati, credito d’imposta, numero e importo dell’anticipo e delle rate di restituzione).




mercoledì 15 novembre 2017

Pensioni: vecchiaia o anticipata con decorrenza dal 2019



L'innalzamento delle aspettative di vita riguarda il requisito di accesso alla pensione, non la decorrenza del trattamento, tuttavia è necessario presentare domanda entro il 2018 per gli aventi diritto con le attuali regole altrimenti si rischia lo slittamento di cinque mesi previsto dal 2019. Quindi, i cinque mesi in più che scatteranno nel 2019 riguardano esclusivamente coloro che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia o anticipata successivamente al primo gennaio 2019.

Tutte le procedure burocratiche fra la fine della mobilità e l’inizio del trattamento previdenziale vanno fatte entro il 31 dicembre 2018, altrimenti rischia di attendere cinque mesi in più in virtù dello scatto 2019.

L’innalzamento delle aspettative di vita pari a cinque mesi (decreto attuativo entro fine anno 2017) porterà a 67 anni il requisito per la pensione di vecchiaia dal primo gennaio 2019. Chi maturerà il requisito entro il 31 dicembre 2018 non è interessato da questo scatto. Nel suo caso, quindi, il diritto a pensione cade nel 2018 e di conseguenza avrà diritto a ritirarsi in base all’età pensionabile 2018, ovvero 66 anni e sette mesi.

L’età per la pensione di vecchiaia nel 2019 salirà a 67 anni, mentre per la pensione anticipata saranno necessari 43 anni e tre mesi per gli uomini e 42 anni e tre mesi per le donne: è la conseguenza dell’innalzamento dell’aspettativa di vita di cinque mesi confermata dall’ISTAT. A 65 anni, si legge nel report ISTAT arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di cinque mesi rispetto a quella registrata nel 2013. Risultato, ci sarà il conseguente scatto di aumento dei requisiti per andare in pensione, previsto per il 2019, pari appunto a cinque mesi. In realtà, per l’ufficialità, bisogna attendere il decreto con cui il Governo recepisce il dato misurato dall’istituto di statistica, che arriverà entro al fine dell’anno.

Con l'adeguamento dell'uscita della pensione di vecchiaia Inps all'età di 67 anni (e la pensione anticipata a 64 anni, i primi ad essere interessati saranno i nati nel 1952 e nel 1953. Infatti, se nel 2017 usciranno a 66,7 i nati entro fine maggio del '51 e nel 2018 i nati entro lo stesso mese del 1952, con gli aumenti del 2019 andranno in pensione i nati entro la fine del '52 e, nel 2020, i nati entro la fine del '53.

Tuttavia, gli aumenti dei requisiti anagrafici delle pensioni di vecchiaia avranno cadenza diversificata ogni due anni. Infatti, nel 2021 è previsto un successivo adeguamento dell'età della pensione di vecchiaia a 67 anni e tre mesi. Interessati, pertanto, a lasciare il lavoro per la pensione saranno i contribuenti nati entro fine settembre del '54 (per il 2021) ed entro la fine di settembre del '55 per l'anno successivo. Solo nel biennio 2023/24 l'età della pensione salirebbe di un mese, passando a 67,4: per il 2023 andranno in pensione i contribuenti con data di nascita non successiva all'agosto '56, mentre per il 2024 l'uscita sarebbe matura per le nascite fino ad agosto '57.

La pensione anticipata è una strumento previdenziale che sostituisce la pensione di anzianità. Si consente sostanzialmente al lavoratore che non ha raggiunto l'età per ottenere la pensione di vecchiaia, ma che ha versato un elevato numero di contributi di ottenere una pensione.
Ecco precisamente come cambia l’età pensionabile dal 2019:

pensione di vecchiaia: 67 anni per tutti (dipendenti, autonomi, uomini e donne). Attualmente il requisito è pari a 66 anni e sette mesi;

pensione anticipata: 43 anni e tre mesi di contributi per gli uomini (che attualmente vanno in pensione a 42 anni e dieci mesi), e 42 anni e tre mesi di contributi per le donne (che al momento si ritirano con 41 anni e dieci mesi);

pensione anticipata precoci: passa a 41 anni e cinque mesi di contributi. Attualmente il requisito è pari a 41 anni. Ricordiamo che è necessario possedere tutti gli altri requisiti per essere considerati lavoratori precoci, in base a quanto previsto dalla finanziaria dell’anno scorso;

assegno sociale: 67 anni (attualmente il requisito è a 65 anni e sette mesi, ma salirà di un anno nel 2018);

pensione lavoratori usuranti: requisito invariato, la finanziaria 2017 congela gli scatti alle aspettative di vita fino al 2026. Quindi, quota 97,6 per i lavoratori dipendenti, 98,6 per i lavoratori autonomi, da 98,6 a 100,6 per i lavoratori notturni.



venerdì 20 ottobre 2017

Riscatto della laurea ai fini pensionistici



Il riscatto della Laurea, ossia dei periodi di studi universitari, influisce sull'anzianità (nel senso che detti periodi vengono computati) e conseguentemente sul trattamento di fine rapporto,  cioè il versamento dei contributi per gli anni passati all'Università in modo da avvicinare il momento della pensione. L’idea è rendere flessibile anche il riscatto: potendo scegliere non solo il numero degli anni da recuperare, cosa possibile già oggi.

Chi oggi è vicino dalla pensione e chiede il riscatto della laurea di solito si vede presentare un conto parecchio salato. E questo perché il calcolo viene fatto sulla base del suo stipendio attuale che, a fine carriera, tende a essere più alto. Chi chiede il conteggio, quindi, spesso rinuncia all'operazione e resta al lavoro fino alla scadenza naturale. Rendere flessibile il riscatto significa slegare la somma da pagare dallo stipendio attuale, considerarla un versamento volontario di contributi.

Il riscatto della laurea ai fini pensionistici può essere chiesto da tutti i lavoratori iscritti alle gestioni INPS che abbiano già conseguito il titolo di studio e non siano già coperti da contribuzione nel periodo di frequentazione dell’università. Si possono riscattare solo gli anni previsti dalla durata ordinaria del corso di laurea, se lo studente è andato fuori corso non potrà riscattare gli anni in più che ci ha impiegato per laurearsi. La frequentazione dell’università deve essere successiva al 31 marzo 1996. Il riscatto della laurea può essere chiesto anche da chi è già titolare di pensione. Naturalmente, se lo si chiede per anticipare la pensione di vecchiaia, l’operazione andrà fatta prima dell’età pensionabile perché gli anni siano poi conteggiabili ai fini della maturazione della pensione. Possono chiedere il riscatto dalla laurea anche i soggetti inoccupati.

Una regola fondamentale consiste nel fatto che i periodi di cui si chiede il riscatto non devono già essere coperti da contribuzione. Nel caso in cui, durante il corso di studi, ci sia stato un periodo limitato di lavoro durante il corso, ad esempio un impiego part-time, potrà essere chiesto il riscatto della laurea al netto dei periodi già coperti da contribuzione. Sono ammessi al riscatto tutti i titoli di laurea (vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea magistrale, diplomi di specializzazione post-laurea, Accademia delle Arti e Conservatorio, dottorati di ricerca. Non sono inclusi, invece, i master universitari.

Il riscatto della laurea è un’operazione onerosa, il cui costo dipende da diversi fattori: collocazione cronologica del periodo di studio (prima o dopo il 1995, e prima e dopo il 2011), e sistema di calcolo della pensione (contributivo o retributivo).

Se il periodo di riscatto è valutato con metodo retributivo, il calcolo si effettua in base al principio della riserva matematica. In sintesi, si calcolano due diverse pensioni: quella senza riscatto, e quella che conteggia anche gli anni del corso di studi. La nuova pensione tiene conto di un beneficio corrispondente all’aumento delle settimane in quota A (media rivalutata degli ultimi 5 anni di contribuzione prima del pensionamento).

Il beneficio pensionistico va a questo punto moltiplicato per un coefficiente attuariale legato a età, sesso e stato lavorativo del richiedente. Esempio: beneficio (calcolato in base allo schema sopra indicato) pari a 15mila 600 lordi annui. Coefficiente di un lavoratore di 63 anni pensionato pari a 16,68. Onere spettante: 260mila 200 euro.

Se invece il periodo di riscatto è valutato con il contributivo, il calcolo si effettua con il sistema a percentuale, che consiste nell’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore al momento della domanda sull’imponibile previdenziale dello ultime 52 settimane. In pratica, si calcolano gli ultimi 12 mesi di contribuzione obbligatoria precedenti alla domanda di riscatto, si applica l’aliquota vigente (ad esempio, il 33% per l’Assicurazione generale obbligatoria), si calcola l’adeguamento per il periodo oggetto di riscatto.

Esempio: retribuzione imponibile ultimi 12 mesi 40mila euro. Costo onere annuale 13mila 200 euro, per quattro anni di studi 52mila 800 euro.

Esiste infine uno specifico metodo di calcolo per gli inoccupati, che è analogo a quello che si effettua per chi ha la pensione contributiva (quindi, su base percentuale) prendendo come riferimento il minimale reddituale della Gestione Commercianti per l’anno della domanda di riscatto. Per esempio, il minimale 2017 è pari a 15.548, quindi l’onere di riscatto è di 5mila 130,84 euro per ogni anno.

Altro esempio, un laureato di 32 anni, impiegato, che guadagna circa 25.000 euro l’anno (non è un miraggio, si può fare). Quanto dovrebbe pagare ogni anno per riscattare la laurea per la pensione? Circa 8.300 euro l’anno. Moltiplicato per 5 anni (triennale più magistrale) arriviamo ai 41.200 euro in totale. Ci vorrebbe un mutuo. Ma sarebbe peggio se aspettasse ad avere quasi l’età pensionabile: il costo raddoppierebbe. Gli converrebbe lavorare 5 anni in più e dimenticarsi del riscatto. Come si vede, il riscatto della laurea è un’operazione piuttosto costosa. per cui è sempre opportuno fare bene tutti i calcoli sulla convenienza (in relazione al fatto che poi aumenta la pensione, piuttosto che si aggancia prima l’età pensionabile).

Possono essere riscattati solo i periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea (o una sua parte), compresi i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione post laurea ed i titoli di studio equiparati a seguito dei quali sia stata conseguita la laurea o i diplomi previsti dall’articolo 1, della legge 341/1990. Possono essere riscattati anche i titoli conseguiti all’estero, se hanno valore legale in Italia.

Non possono invece essere riscattati:

i periodi di iscrizione fuori corso;

i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto;

le borse di studio concesse dalle Università per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione



mercoledì 20 settembre 2017

Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda



Si definiscono lavoratori impegnati in mansioni usuranti, i lavoratori che svolgono le seguenti attività:

"Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

“lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
“lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

“lavori in cassoni ad aria compressa”;

“lavori svolti dai palombari”;

“lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

“lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

“lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

“lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:

lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Ad essi vengono associati ai fini del trattamento pensionistico, anche:

lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee;

conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.

I lavoratori impegnati in mansioni usuranti sono stati esclusi dalla possibilità di accedere all’anticipo pensionistico a carico dello Stato, l’APe Social, ma per loro la legge prevede comunque delle possibilità di accesso alla pensione con requisiti agevolati. Si tratta di lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti e indicate nel decreto legislativo 67/2011.

Tra i requisiti viene richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e l’aver svolto l’attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva.

Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono di avere almeno 35 anni di contributi e rientrare in una certa quota, pari alla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva, differente a seconda della tipologia di lavoro usurante svolto:

per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti e notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno o per lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo:

dipendenti: quota 97,6con età minima di 61 anni e 7 mesi;

autonomi: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi;

per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno:
dipendenti: quota 98,6 con età minima di 62 anni e 7 mesi;

autonomi: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi;

per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

dipendenti: quota 99,6 con età minima di 63 anni e 7 mesi;

autonomi: quota 100,6 con età minima di 64 anni e 7 mesi.

Si tratta di requisiti validi fino al 2015, poiché ad essi non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. In più per l’accesso alla pensione anticipata riservata ai lavori usuranti, dal 1° gennaio 2017, non si applicano le cosiddette “finestre mobili”, ovvero il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, o di 18 mesi, per i lavoratori autonomi, dal perfezionamento dei requisiti.

Domanda INPS

Per accedere al beneficio è necessario presentare apposita domanda – online sul portale INPS oppure presso la sede territorialmente competente, allegando la relativa documentazione – entro il 1º maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Per ottenere la pensione anticipata con i requisiti agevolati, è necessario che venga riconosciuto il beneficio per lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti.

Ricordiamo poi che la Legge di Stabilità 2017 ha previsto per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti e che rientrano tra i cosiddetti “precoci”, ovvero con almeno un anno di contributi entro il 19esimo anno di età, la possibilità di accedere alla pensione anticipata con la quota 41, ovvero con dopo aver raggiunto i 41 anni di contributi versati, purché abbiano svolto le mansioni usuranti per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, oppure per la metà della vita lavorativa.

Tale misura è stata prevista in via permanente (e non sperimentale per gli anni 2017-2018 come l’APe Social) e la domanda di accesso alla pensione anticipata precoci con quota 41 va presentata entro il 1° marzo per via telematica, direttamente o rivolgendosi a un patronato.



lunedì 19 giugno 2017

Pensioni: domande INPS aperte per APe sociale e pensione precoci



Decreti APe sociale e pensione precoci nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno, contemporaneamente alle istruzioni INPS (circolare INPS n. 99 che disciplina l’applicazione della pensione anticipata dei lavoratori precoci e la circolare n.100 che disciplina l’applicazione dell’APE sociale), che sanciscono quindi il via libera alle domande per i nuovi canali di flessibilità in uscita . Il presidente dell’INPS, Tito Boeri, ha confermato l’apertura dei termini per la domanda a partire dalla  mezzanotte del 17 giugno del 2017: «siamo in grado di raccogliere le domande di Ape sociale».


Secondo il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, con la pubblicazione dei decreti: «i lavoratori in condizioni di difficoltà, per quest’anno stimati in circa 60mila, possono anticipare fino a tre anni e sette mesi l’età di pensionamento, con potenziali effetti positivi sul ricambio generazionale in azienda».

Si stimano 35mila soggetti con i requisiti APE e 20mila precoci. Il nuovo ammortizzatore sociale (anticipo pensionistico APE) è riservato a chi ha più di 63 anni e si trova in condizioni di disagio lavorativo e sociale.

Per i Precoci si apre una finestra di uscita con 41 anni di contributi  purché rientrino in una delle quattro categorie di disagio valide per l’APE sociale: disoccupazione da almeno 3 mesi, familiari disabili a carico, invalidità pari o superiore al 75%, lavoro usuranti per almeno 6 anni negli ultimi 7.

I termini per la presentazione delle domande preliminari si chiudono il 15 luglio per chi matura i requisiti entro fine 2017. Le domande di APE saranno accolte nel limite di spesa di 300 milioni di euro per quest’anno. Quelle per i lavoratori precoci fino a 360 milioni.

il conto alla rovescia è partito per presentare le domande all’INPS di accesso all’Ape sociale o al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori precoci, ovvero chi ha lavorato almeno un anno prima di compierne 19.

Chi può accedere
Con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia (i nuovi sono in vigore dal 1° maggio) si attiva dunque il nuovo ammortizzatore sociale per gli over 63enni in condizione di bisogno che non hanno ancora l’età per la pensione di vecchiaia. Mentre per i precoci si apre una finestra di uscita alla pensione con 41 anni di contributi versati (contro i 41 anni e 10 mesi per gli uomini e i 42 e 10 mesi se donne) a patto di rientrare in una delle quattro categorie di disagio valide per l’Ape sociale: disoccupazione da almeno 3 mesi, familiari disabili a carico, una invalidità pari o superiore al 75%, aver svolto un lavoro usurante per almeno 6 anni negli ultimi 7.

Assegno massimo di 1.500 euro lordi
L’Ape sociale è una vera e propria indennità ponte verso la pensione. Il suo importo è commisurato alla pensione attesa, con un massimo di 1.500 euro lordi mensili per 12 mensilità (circa 1.325 netti) fino a un massimo di 43 mesi, ma il termine potrebbe allungarsi di qualche mese se dal 2019 cambieranno i requisiti di pensionamento per l’adeguamento alla nuova aspettativa di vita (si parla di un allungamento possibile di 3 o 5 mesi). L’Ape sociale è inoltre tassata come reddito da lavoro dipendente e gode quindi di tutte le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti a tali redditi, compreso quindi il “bonus” 80 euro che i pensionati non hanno. È inoltre compatibile con redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, fino al limite di 8mila euro annui, e da lavoro autonomo fino al limite di 4.800 euro annui. Per accedere si terrà conto di tutta la contribuzione versata, compresi i contributi figurativi cumulati in caso di cassa integrazione, per esempio, principio attualmente non previsto per l’accesso alla pensione anticipata. «L’Ape sociale - ha spiegato Stefano Patriarca, uno dei consiglieri economici di palazzo Chigi che più ha lavorato a questa misura - è una rilevante innovazione nel nostro welfare».

Domande entro il 15 luglio
I termini per la presentazione delle domande si chiudono il 15 luglio per chi matura i requisiti entro quest’anno ed entro il 31 marzo del 2018 per chi li matura l’anno venturo (si veda l’altro articolo in pagina) sia per l’Ape sociale sia per usufruire della finestra di anticipo precoci. Le due misure sono sperimentali e restano in vigore nella versione attuale per due anni. Dovrebbero intercettare domande per circa 35mila che usufruiranno dell’Ape e 20mila precoci nel primo anno di applicazione secondo stime governative e dell’Inps. Le domande di Ape sociale saranno accolte nel limite di spesa di 300 milioni di euro per quest’anno e fino a 609 milioni di euro per il 2018. Quelle per i precoci fino a 360 milioni quest’anno e 505 l’anno prossimo.



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