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martedì 19 maggio 2015

Lavoro intermittente e accessorio le novità 2015



Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per l'esecuzione di attività che hanno la caratteristica di non essere continuative. L'imprenditore si rivolge infatti al lavoratore soltanto nel momento in cui ha bisogno che quella data attività venga svolta. Per questo motivo il lavoro intermittente viene anche definito lavoro a chiamata o job on call.

Sale a 7mila euro il tetto per il lavoro accessorio, poche modifiche al lavoro intermittente: guida alle novità della Riforma dei Contratti del Jobs Act.

Lavoro intermittente

Il lavoro intermittente prevede un contratto (che può essere anche a tempo determinato), attraverso il quale il lavoratore si mette a disposizione dell’azienda per determinate esigenze, che devono essere precisamente normate dai contratti collettivi di lavoro. Le prestazioni sono di carattere discontinuo o intermittente. Il contratto è sempre applicabile a persone con più di 55 anni o fino a 24 anni (per la precisione, entro il compimento del 25esimo anno di età). Il lavoro intermittente ha un limite massimo di 400 giornate nell’arco di tre anni, se questo limite viene superato scatta la trasformazione a tempo indeterminato. Non si può ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero o presso unità produttive in cui nei sei mesi precedenti siano stati applicati ammortizzatori o riduzioni di orario, o effettuati licenziamenti, relativi a personale con le stesse mansioni.

Il contratto di lavoro intermittente va stipulato in forma scritta, deve contenere una serie precisa di informazioni (durata modalità della disponibilità, trattamento economico, luogo di lavoro). E’ garantita un’indennità mensile di disponibilità, la cui misura è prevista dai contratti collettivi o da apposito decreto ministeriale. Se il lavoratore nel periodo di disponibilità rifiuta di rispondere alla chiamata del datore di lavoro in modo ingiustificato, sussiste motivo di licenziamento, con la restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente incassata. Il trattamento economico del lavoratore intermittente non può essere inferiore a quello dei colleghi di pari livello, a parità di mansioni svolte.

Il lavoro accessorio è una forma speciale di lavoro occasionale che serve a dare una risposta alle esigenze del datore di lavoro che si trova ad affrontare esigenze professionali e produttive di carattere saltuario. Questo tipo di rapporto viene consentito in presenza di una serie di limiti retributivi. Il pagamento dell'attività lavorativa avviene tramite degli appositi voucher, buoni cartacei di un determinato valore determinato dal Ministero del Lavoro.

Il numero massimo dei dipendenti assoggettabili a contratto a termine in un’azienda è pari al 20% delle risorse aziendali. Se il datore di lavoro supera tale soglia è soggetto a una sanzione amministrativa ma non ha l’obbligo di trasformare i contratti a termine in sovrannumero in contratti a tempo indeterminato.

Lavoro accessorio

Le norme relative al lavoro accessorio sono contenute negli articoli da 51 a 54 del decreto di riordino delle tipologie contrattuali. Innanzitutto, viene alzata a 7mila euro (dagli attuali 5mila) la soglia sopra la quale non è possibile applicare questi contratti. Questo tetto riguarda la totalità dei committenti nel corso dell’anno, mentre per ogni singolo datore di lavoro il limite massimo è pari a 2mila euro. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere di natura autonoma o subordinata. Chi percepisce prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, come gli ammortizzatori sociali, può avere contratti di lavoro accessorio fino a una soglia massima di 3mila euro annui. Sarà l’INPS a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alla prestazione erogata gli accrediti relativi alle prestazioni di lavoro accessorio.

Il lavoro accessorio è invece vietato in caso di appalti, le eventuali eccezioni vanno stabilite con apposito decreto ministeriale. Infine, ci sono regole particolari per l’agricoltura: in questo settore, il lavoro accessorio è consentito per le attività di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani sotto i 25 anni iscritti a scuola, oppure in qualsiasi periodo dell’anno per gli iscritti all'università, o ancora per attività rese nei confronti di produttori con volume d’affari sotto i 7mila euro.

Il lavoro accessorio è retribuito attraverso i voucher, che il committente acquista in modalità telematica presso il sito INPS. Se il datore di lavoro non è un imprenditore o un professionista, può acquistare i voucher anche presso le rivenditore autorizzate. Ogni buono ha un valore nominale di 10 euro, riferito alla retribuzione oraria (per eventuali variazioni, è necessario un apposito decreto ministeriale).

Se il committente è un’impresa o un professionista, deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente dati anagrafici e luogo della prestazione di lavoro nei trenta giorni successivi.

I compensi da lavoro accessorio sono esenti da imposizione fiscale, e non incidono sullo status di disoccupato o inoccupato. Il datore di lavoro versa i contributi INPS alla gestione separata, pari al 13% del valore nominale del buono, e quelli all’INAIl contro gli infortuni sul lavoro, pari al 7%.

Vengono confermati i voucher, o buoni lavoro, come strumenti di pagamento del lavoro accessorio e viene prevista la comunicazione obbligatoria alla Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il lavoro accessorio viene vietato nell’ambito dell’esecuzione degli appalti.




domenica 23 giugno 2013

Riforma del Lavoro: i dettagli del Pacchetto del Governo Letta

Piano lavoro pronto per mercoledì 26 giugno 2013. Allo studio una maggiore flessibilità dei contratti a termine, una revisione dell'apprendistato e interventi per incentivare le assunzioni dei giovani.

Il ministro del lavoro Enrico Giovannini starebbe predisponendo insieme ai tecnici del dicastero innanzitutto misure a costo zero che vanno in direzione di una maggiore flessibilità (ancora) per i contratti a termine. Poi l’omogeneizzazione delle regole sull’apprendistato e interventi che mirino a incentivare le assunzioni dei giovani utilizzando la leva fiscale, con il meccanismo del credito d’imposta.

Conto alla rovescia per il Decreto del governo sul Lavoro, mentre il dibattito sulle modifiche da apportare alla Riforma Fornero resta molto aperto: il CdM sul Pacchetto Lavoro è atteso entro il vertice di Bruxelles del 28 giugno.

Alla tavola rotonda “Tecnici a confronto” svolta al Festival del Lavoro di Fiuggi si sono levati spunti e previsioni sui piani del Governo:

Contratti a termine: Paolo Pennesi, Direttore generale per l’area ispettiva, ha affermato che non ci saranno stravolgimenti. Molto improbabile un cambiamento sulla durata del contratto senza causale (un anno, secondo la riforma), anche se non si esclude un intervento su giovani (under 30) e over 50, per i quali si pensa a un’estensione a 18 mesi. Possibili anche nuovi spazi per la contrattazione collettiva sui contratti senza causale. Praticamente certa la riduzione degli intervalli fra un contratto e l’altro (probabilmente a 20-30 giorni).

Apprendistato: Il vice direttore dell’area ispettiva, Danilo Papa, anticipa possibili interventi sulla formazione trasversale, prevedendo che «fino al 2015 si privilegerà la formazione contrattuale».

Contratto a progetto: i tecnici del ministero ritengono che le modifiche potrebbero riguardare un ammorbidimento del divieto di instaurarlo per mansioni ripetitive ed esecutive.

Lavoro a chiamata: attesa una proroga a fine anno del regime transitorio che termina il 18 luglio 2013 (i contratti non in regole cesseranno di essere validi) per temporeggiare fin dopo l’estate.

Il 18 giugno c’è stato un incontro fra il ministro Giovannini e i rappresentanti di imprese e PMI (Confindustria, Abi, Rete Imprese Italia, Agrinsieme, Coldiretti e Alleanza Coop). Al termine, Rete Imprese Italia ha anticipato che «le prime misure annunciate dal ministro vanno nella giusta direzione evidenziando l’importanza, soprattutto in questa fase, di non esitare sulla flessibilità in entrata e sugli interventi che occorrono al mercato del lavoro».

In commissione alla Camera è partita un’indagine conoscitiva sull’emergenza occupazionale con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile, che terminerà entro il 31 luglio. Due i filoni all’attenzione dei deputati:
1.cuneo fiscale
2.correttivi alla riforma Fornero.

Previste le audizioni di consulenti del lavoro, Istat, Cnel, Italia lavoro,  assessorati regionali al lavoro, sindacati, organizzazioni datoriali, cooperative, docenti universitari. Un percorso conoscitivo che, ha sottolineato il presidente della Commissione Cesare Damiano, porterà a «costruire un quadro chiaro dei bisogni urgenti del paese» e, in relazione alla riforma Fornero (Legge 92/2012, vai allo speciale) a «capire fino in fondo quali siano stati gli effetti dei mutamenti normativi, per poter intervenire chirurgicamente sulle disfunzioni rilevate dalle parti sociali», come dichiarato a Fiuggi.

Di cuneo fiscale «parleremo in occasione della Legge di Stabilità, non in questo momento» ha invece avvertito il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini a margine del Consiglio Ue in Lussemburgo. Negli ultimi giorni erano arrivate sollecitazioni a occuparsi del costo del lavoro da parte degli industriali, a partire dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi: «fra IVA e IMU il vero problema è il costo del lavoro».

Dopo le dichiarazioni del governo che rinviano il tutto all’autunno, Squinzi ha commentato: «riflettere, fare l’inventario e l’analisi dei problemi mi sembra un metodo che può essere anche corretto, purché poi alla fine si prendano le decisioni vere, perché tutto ci possiamo permettere, tranne che continuare a ritardare le decisioni». Traduzione: entro fine anno il taglio del cuneo fiscale deve arrivare.

venerdì 28 settembre 2012

Lavoro a chiamata si ferma il 18 luglio 2013


Il lavoro a chiamata che starà in vita per altri 10 mesi è il contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ricorre alla sua prestazione soltanto quando ne abbia effettivamente bisogno. Ed è entrato nel mondo del lavoro in quella fattispecie di nuovi contratti di lavoro che sono stati introdotti dalla riforma Biagi con il preciso obiettivo di regolarizzare la prassi diffusa del cosiddetto lavoro a fattura, utilizzato per lo svolgimento di lavori autonomi non occasionali ma caratterizzati da una certa continuità e al tempo stesso a cadenza intermittente.

Con la riforma del lavoro voluta dal ministro Fornero ai contratti flessibili toccano anche il lavoro a chiamata. Le novità apportate si muovono lungo due linee guida: in primo luogo sono state riscritte le regole che consentono il ricorso a questa fattispecie contrattuale, poi sono state disciplinate - con carattere innovativo - particolari modalità sull'uso di questa prestazione lavorativa, con l'intento di arginare i possibili abusi.

Le ipotesi soggettive secondo cui è possibile instaurare contratti di lavoro a chiamata o job-on-call, senza limitazioni sulle attività di impiego, sono state individuate in capo a due tipologie di soggetti.

La prima riguarda i giovani di età inferiore a 24 anni: in questa ipotesi, dall'entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012) è - di fatto - possibile dar corso solo a rapporti di lavoro a termine, poiché la prestazione si deve esaurire entro il venticinquesimo anno di età.

Il contratto di lavoro a chiamata si può stipulare poi con soggetti di età superiore a cinquantacinque anni, anche pensionati. Rimangono in vita le ipotesi oggettive: per le prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

La riforma del lavoro ha abrogato la possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno: nella precedente disciplina era infatti possibile il ricorso nei periodi del fine settimana, delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali indipendentemente dal tipo di attività, da lavoratori con meno di 25 anni di età o di più di 45.

Con le norme attuali, l'uso di questo istituto nei periodi "predeterminati" è possibile solo laddove questi siano stati individuati dai Ccnl (e pertanto dal 18 luglio questa declinazione non è più stipulabile se non espressamente prevista nei contratti collettivi).
I contratti di lavoro a chiamata in corso all'entrata in vigore della legge 92/2012 che non siano conformi alle nuove disposizioni (si pensi a un contratto stipulato con un soggetto quarantacinquenne, prima ammesso), sia a tempo determinato che indeterminato, si dovranno concludere il 18 luglio 2013, altrimenti cesseranno per forza maggiore.
Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro (circolare n. 18 del 2012), l'eventuale prosecuzione della prestazione sarà considerata "in nero", poiché vietata: le conseguenze possono essere pesanti perché farebbero scattare le sanzioni previste per questa condotta. I contratti attivati in assenza delle condizioni legittimanti la stipulazione saranno considerati a tempo pieno e tempo indeterminato: in questa ipotesi, in sede di accertamento da parte dell'Inps, si potrebbe profilare la pretesa contributiva con riferimento al minimale giornaliero, anche per i periodi non lavorati.

La riforma Fornero si occupa delle modalità di svolgimento della prestazione: dal 18 luglio scorso, i datori di lavoro sono obbligati a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni non superiore a trenta giorni.

È bene ricordare che il ricorso al contratto intermittente è vietato per sostituire i lavoratori in sciopero, in unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi o a sospensioni/riduzione dell'attività con ricorso a integrazioni salariali (per lavoratori adibiti alle medesime mansioni), o nel caso di aziende non in regola con la valutazione dei rischi.

domenica 19 agosto 2012

Lavoro a chiamata le novità 2012

Vediamo una modifica alle istruzioni per la comunicazione anticipata dei lavoratori intermittenti: il ministero del Lavoro con la notizia apparsa sulla sito istituzionale precisa ulteriormente che i datori di lavoro e i professionisti, fino al 15 settembre, potranno trasmettere le comunicazioni anche al fax e all'email delle direzioni territoriali del Lavoro senza la necessità di utilizzare le nuove regole predisposte con la nota del 9 agosto. Viene confermata, così, l'interpretazione fornita su queste pagine nei giorni scorsi a commento del susseguirsi di chiarimenti e rettifiche da parte del ministero del Lavoro su uno dei contratti di lavoro più utilizzati nel periodo estivo.

Il problema è emerso con la nota del 9 agosto, con cui erano state modificate le istruzioni, rispetto alla circolare 18 del 2012, per trasmettere la comunicazione anticipata delle prestazioni a chiamata introdotta dalla legge 92 del 2012. La nota prevedeva che a partire dal 13 agosto si dovesse utilizzare esclusivamente un nuovo modello per trasmettere i dati via fax fornendo anche un nuovo numero telefonico; e dal 17 agosto si aggiungeva anche lo strumento dell'sms, le cui modalità non sono per nulla agevoli. Una serie di novità, dunque, nel pieno periodo di Ferragosto.

Dopo le incertezze è seguita una email istituzionale dell'11 agosto che ha sostanzialmente sospeso gli effetti vincolanti della nota almeno fino al 15 settembre. Il ministero ha precisato, tuttavia, che si poteva "continuare" a utilizzare fino al 15 settembre la posta elettronica certificata. Il ripensamento sembrava però impreciso poiché nelle istruzioni precedenti il canale della posta elettronica certificata non era mai stato comunicato ai datori di lavoro.

Il ministero del Lavoro torna ancora sui suoi passi con una notizia apparsa il 13 agosto sul sito ufficiale per chiarire una volta per tutte che fino al 15 settembre i datori di lavoro e i professionisti potranno trasmettere la comunicazione anticipata della prestazione "a chiamata" anche al fax e all'email non certificata delle direzioni territoriali del Lavoro, oltre che con le ipotesi sperimentali previste dalla nota del 9 agosto.

sabato 4 giugno 2011

Lavoro estate 2011

E’ possibile far fruttare l’estate con opportunità di lavoro, ovviamente sono contratti stagionali, contratti di lavoro a chiamata e contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, comunque è un modo per strutturare le proprie risorse fisiche e psiche lavorando in un ambiente nuovo e fare esperienza anche all’estero. Con il lavoro estate è possibile esplorare diverse possibilità di lavoro estivo. Infatti chi ha una vera intenzione di svolgere un'attività lavorativa saltuaria nel periodo estivo, può essere retribuito attraverso i buoni lavoro, dei vaucher erogati in caso di contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio.

Per quanto riguarda le offerte lavoro nel periodo estivo si possono trovare richieste per Direttore e assistente per centri vacanza, educatori per centri vacanza in Italia, accompagnatori ragazzi in centri vacanze, campi di volontariato internazionale, e offerte di lavoro per animatori.

Per il lavoro estivo generalmente viene richiesta la cittadinanza italiana o comunitaria, la maggiore età, la conoscenza di una o più lingue straniere, la disponibilità ad impegnarsi per un periodo minimo di due-tre mesi, un requisiti che è la personalità, temperamento e determinate competenze professionali. E’ fondamentale ricordarsi che, pur se il lavoro si svolgerà in ambienti dedicati alla vacanza, sempre di lavoro si tratta e quindi dovrà sottostare ad impegni, orari, regolamenti e turni di lavoro. La vacanza è dei clienti; i lavoratori faranno la propria alla fine del periodo previsto dal loro impegno contrattuale.

Per quanto riguarda il lavoro a chiamata che è un contratto di lavoro tipicamente estivo si consiglia di visitare il sito Mondo-lavoro.com e la pagina del blog.

giovedì 2 dicembre 2010

Lavoro a chiamata quando?

Il contratto di lavoro a chiamata è un rapporto con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro che ricorre alla sua prestazione soltanto quando ne abbia effettivamente bisogno. Ed è una tipologia di contratto che garantisce un'elevata flessibilità.


Ricordo che il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato ed è previsto in due forme: il futuro lavoratore a chiamata, infatti, ha la possibilità di scegliere di vincolarsi o meno alla chiamata. Nel primo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di disponibilità, relativa ai periodi di inattività.


E' vietato il suo ricorso al fine di sostituire lavoratori in sciopero; nel caso si sia fatto ricorso nei 6 mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, oppure se è in corso una sospensione o riduzione di orario con cassa integrazione (salvo diverso accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni a cui si riferirebbe il contratto intermittente.


Il lavoro a chiamata può essere firmato da qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, oppure per il lavoro nei week end o in periodi predeterminati (ferie estive e altri periodi vacanze); indipendentemente dal tipo di attività, da lavoratori con meno di 25 anni di età o di più di 45.


I contratti di lavoro a chiamata o intermittente, ai fini della sua prova, deve essere redatto in forma scritta e riportare le seguenti indicazioni: durata ed ipotesi che ne consentono la stipulazione; luogo e modalità della disponibilità, preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore ad almeno un giorno lavorativo; forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione nonché i mezzi per rilevare la stessa; trattamento economico e normativo e la relativa indennità di disponibilità spettante al lavoratore se prevista; tempi e modi di pagamento del corrispettivo e dell’indennità di disponibilità; eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel contratto.


Per quanto riguarda la retribuzione il lavoratore a con contratto di lavoro a chiamata non deve essere sottoposto a discriminazioni. Gli spetta, pertanto, se pur proporzionato all’attività realmente svolta, la stessa retribuzione di chi risulta assunto a tempo pieno a parità di livello e mansione.


Se il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro il suo rifiuto, senza giustificato motivo, può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto e il risarcimento del danno la cui misura è affidata alla contrattazione collettiva o in mancanza al contratto di lavoro.


Il lavoratore con contratto di lavoro a chiamata non è computato nell'organico dell'impresa ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.


Il datore di lavoro può assumere lavoratori a chiamata solo se il C.C.N.L. applicato ha individuato le attività per le quali è possibile ricorrere a questa forma contrattuale. Se manca questa previsione il Ministero del Lavoro ha stabilito che si può ricorrere al contratto a chiamata anche per le attività discontinue quali, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, magazzinieri e commessi. Per ulteriori in formazioni invito a visitare la pagina del sito Mondo -lavoro.com.
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