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sabato 3 febbraio 2018
NASpI in caso di rifiuto al trasferimento
La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.
L’INPS, con messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, si è pronunciato in merito all'accesso alla NASpI nelle ipotesi di:
risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti (o oltre) con i mezzi di trasporto pubblico;
dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.
L' Inps ricorda le precedenti istruzioni in materia e sottolinea che in questi casi lo stato di disoccupazione del lavoratore si puo considerare involontario e dare quindi diritto al trattamento di disoccupazione NASPI, sia nel caso si realizzi per risoluzione consensuale con procedura di conciliazione e l'erogazione di somme compensative al lavoratore, sia per dimissioni per giusta causa.
Va ricordato che si ha giusta causa di dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò anche indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
Inoltre, nel caso di specie è possibile accedere all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche laddove il lavoratore ed il datore di lavoro pattuiscano, in sede di conciliazione, la corresponsione, a favore del lavoratore stesso, di somme a vario titolo e di qualunque importo.
In caso, invece, di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
Stante quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell’azienda è ammesso l’accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.
Al lavoratore è richiesta la documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), e se la controversia giudiziale o extragiudiziale. non ha raggiunto una definizione il lavoratore è tenuto a comunicarne l’esito . Inoltre laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS potrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.
Ma occorre fare molta attenzione al contenuto del messaggio dell’Inps, in quanto, come vedremo, al lavoratore che ha deciso di lasciare il posto di lavoro perché non è sostenibile il trasferimento da parte dell’azienda, conviene la risoluzione consensuale del rapporto, e quindi un accordo con il datore di lavoro, anziché perseguire la strada della dimissione per giusta causa. Vediamo perché.
In ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell’art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di:
dimissioni per giusta causa;
e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall’art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012.
Quindi il primo aspetto che chiarisce il messaggio dell’Inps è che la risoluzione consensuale tra datore di lavoro e lavoratore che rifiuta il trasferimento ad altra sede aziendale (sempre distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico) deve essere effettuata nell’ambito della procedura di conciliazione.
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mercoledì 26 luglio 2017
DIS COLL 2017 le istruzioni INPS
Nella circolare 115 del 2017 l'INPS fornisce le istruzioni sulla stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione DIS COLL per i collaboratori coordinati e per eventi dal 1 luglio del 2017.
Il documento si occupa in particolare : dei destinatari e soggetti esclusi , dei requisiti e dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità - Base di calcolo e misura - Durata della prestazione - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa - Decadenza . Inoltre chiarisce le risorse finanziare e il monitoraggio della funzionalità dell'istituto. Infine si sofferma sul Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali.
Queste istruzioni riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione a partire dal 1 luglio 2017.
Si ricorda che, in generale, hanno diritto alla Dis Coll i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:
essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione come collaboratori coordinati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
Sullo stato di disoccupazione, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego ed è stato previsto per legge, tra l’altro, che la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
La platea dei destinatari viene estesa anche ad assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata rimasti senza occupazione (oltre a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, del pubblico e del privato). Comunque i destinatari non devono avere partita IVA nel momento in cui chiedono il sussidio (se l’hanno aperta ma non produce reddito, devono chiuderla prima di chiedere il sussidio). Il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata è soddisfatto se non c’è sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa e altra attività lavorativa, come ad esempio un rapporto di lavoro subordinato.
Esempio: dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione /assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato. Il requisito può ritenersi soddisfatto per il solo periodo dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione. Per determinare durata e misura della prestazione sarà utile questo unico periodo.
L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro. Se il reddito medio mensile è superiore al predetto importo, la misura della Dis-Coll è pari al 75% di 1.195 euro, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. In ogni caso, non può superare i 1.300 euro. L’indennità viene versata per un numero di mesi pari alla metà di quelli lavorati a partire dal primo gennaio dell’anno precedente a quello della disoccupazione, fino a un massimo di sei mesi.
Esempio 1: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 10 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 8.000 euro [copertura contributiva di sei mesi (8.000:1.295,66=6,17 mesi)]. In questa ipotesi, la prestazione spettante avrà una durata di 5 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 800. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari ad € 600 (800X75:100) per i primi tre mesi; € 582 ( € 600 meno il 3 %) per il quarto mese ed € 564,54 (€ 582 meno il 3% ) per il quinto mese, per un importo totale pari a € 2.946,54.
Esempio 2: si ipotizzi un rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio della durata di 6 mesi con la corresponsione di un compenso complessivo di 16.000 euro [(copertura contributiva di 12 mesi (16.000:1.295,66=12,35 mesi)]. In questo caso, la prestazione spettante avrà una durata di 3 mesi. Ai fini della determinazione della misura della prestazione, dividendo il compenso legato al rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio per il numero dei mesi o frazione di essi, di durata del medesimo, si ottiene un compenso mensile pari ad € 2.666,66. La prestazione mensile sarà, pertanto, pari a € 1.264,16 (€ 1.195X75:100 + il 25% della differenza tra € 2.666,66 e € 1.195), per un importo totale pari ad € 3.792,50.
Si precisa che in caso di fruizione parziale della prestazione, ipotizzando ad esempio nel primo caso la fruizione di soli 2 dei 5 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 4 mesi di lavoro. Analogamente ipotizzando nel secondo caso la fruizione di 1 solo dei 3 mesi spettanti, ai fini del non computo – in occasione di una nuova domanda di DIS-COLL - dei periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente prestazione DIS-COLL, non saranno computati 2 mesi di lavoro. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.
La domanda si presenta all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione / assegno di ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio. Esclusivamente per le cessazioni dal lavoro avvenute nel luglio 2017, i 68 giorni si calcolano dalla pubblicazione della circolare INPS, quindi dal 19 luglio (anche se il rapporto di lavoro si è interrotto in data precedente). In caso di nuova occupazione, la Dis-Coll viene sospesa in caso di un contratto di lavoro fino a cinque giorni mentre si decade dal diritto se il nuovo lavoro dura più di cinque giorni.
Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:
a) perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015;
b) non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
c) nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
d) inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
e) titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS COLL. A tale proposito si richiama la circolare n. 138 del 2011.
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giovedì 6 aprile 2017
Contratto a tutele crescenti e licenziamento
Tra le principali novità normative realizzate dalla riforma del lavoro Jobs Act, che ha introdotto il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato detto "a tutele crescenti"
Il D.LGS 23/2015 di fatto limita l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Si esclude infatti per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento”.
Il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo:
a) si applica ai lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto;
b) vale anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, del contratto a tempo determinato o dell’ apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
c) nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (il riferimento è al superamento della soglia dei 15 dipendenti).
Nei confronti del datore di lavoro imprenditore o non imprenditore trova applicazione quanto segue:
a) reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto se il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di 15 mensilità
b) risarcimento del danno così calcolato: indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione) dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso minimo 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
c) in luogo della reintegrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il lavoratore ha facoltà di chiedere al datore di lavoro:
- un'indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale;
entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro di riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
E’ prevista una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
La misura è dimezzata nelle piccole imprese e non può superare le sei mensilità.
Esclusa l'applicazione dell'art. 7, l. n. 604/66, che introduce una procedura di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione presso la Dtl, che il datore di lavoro, avente i requisiti dimensionali previsti dalla legge n. 300/70, deve obbligatoriamente esperire prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (si tratta di una condizione di procedibilità).
Annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro:
a) alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
b) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro; massimo 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
c) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Il lavoratore può optare per le 15 mensilità.
E’ prevista una indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele previste per i casi di licenziamento per i quali sia ancora prevista la reintegrazione.
L'importo è dimezzato nelle piccole imprese entro massimo 6 mensilità.
In caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal decreto in esame.
Al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi protette (articolo 2113, comma 4, c.c. e articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003), un importo - che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e non assoggettato a contribuzione previdenziale- di ammontare pari a 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio; importo minimo 2 e massimo 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
Attenzione: la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione; ove omessa si applica la medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione COB. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato.
Il decreto contiene, infine, alcune regole di "computo" la cui applicazione viene richiamata anche in tabella.
L'art. 7 specifica che l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
L'art. 8 dispone che per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e gli importi previsti nei seguenti casi
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo/soggettivo o giusta causa privo degli estremi (art. 3, comma 1)
- licenziamento affetto da vizi formali/procedurali (art. 4)
- importo offerto in sede di conciliazione (art. 6)
sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali dei 15/60 dipendenti :
- non si applica la norma sul licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale;
l'ammontare di indennità/importi previsti è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
In caso di licenziamento collettivo ai sensi ex legge n. 223/91 intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio della reintegrazione; in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta si applica il regime indennitario.
Ai licenziamenti oggetto del decreto non si applica il rito Fornero (commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012) identificabile in una disciplina processuale speciale per le controversie derivanti dai licenziamenti di cui all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
La legge Fornero, infatti, definisce un rito speciale per le controversie relative all’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi previste dal citato art. 18, nonché alle questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:
il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, nonché discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali);
il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali);
il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 c.c.);
il licenziamento intimato in forma orale.
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
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domenica 19 febbraio 2017
Collaboratori e l‘indennità di disoccupazione ecco le nuove regole
Con la proroga stabilita nell’ambito del Milleproroghe, slitta il termine ultimo per accedere alla Dis-Coll. La copertura ci sarà anche per chi perde il lavoro nel corso dei primi sei mesi del 2017, vale a dire dal 1°gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
Attenzione però, la data del 30 giugno non è il termine ultimo per l’invio della domanda, ma la data entro la quale dovrà verificarsi l’evento di disoccupazione. Per presentare richiesta, in base alle regole già previste, ci sarà più tempo. Nel dettaglio, la domanda dovrà essere inviata entro l’inizio di settembre: la norma stabilisce infatti che l’istanza di disoccupazione debba essere trasmessa entro 68 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.
La prestazione Dis-Coll era stata istituita con il Jobs act in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione verificatesi nel 2015 e prorogata per il 2016.
La misura prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso (con almeno tre mesi di contribuzione accreditata) fino a un massimo di sei mesi. La fruizione dell'indennità Dis-Coll non dava diritto alla contribuzione figurativa.
La misura della prestazione era pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all'importo di 1.195 euro. In ogni caso l'importo dell'indennità non poteva superare la misura massima mensile di 1.300 euro per l'anno 2015, rivalutato annualmente. Ministero: in Milleproroghe misura per proroga Dis-Coll Nel decreto Milleproroghe sarà inserita una disposizione per garantire l'erogazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, dopo l'annuncio dell' Inps che la misura istituita in via sperimentale, non sarà prorogata nel 2017.
L’ammortizzatore introdotto in via sperimentale nel 2015, poi prorogato nel 2016, offre una copertura a collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata (anche a progetto, ad eccezione dei titolari di pensione, assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e titolari di partita Iva).
Domande 2017
La domanda deve essere presentata all'INPS, esclusivamente tramite via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Come detto in precedenza, l’istanza deve essere trasmessa, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:
dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, quando l'evento sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato e si sia protratto oltre la fine di questo.
Requisiti Inps sono i seguenti:
Il lavoratore deve essere in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.
Il lavoratore deve aver reso la Did, la Dichiarazione d’Immediata Disponibilità al lavoro che deve essere trasmessa dall'INPS all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che può essere inviata insieme alla domanda per la Dis-Coll.
Hanno accesso all’indennità anche i lavoratori subordinati che abbiano svolto un impiego per un periodo di tempo inferiore o pari a 5 giorni e anche i lavoratori autonomi, parasubordinati e accessori che rispettino determinati limiti reddituali:
reddito sino a 8.000 euro per il nuovo lavoro parasubordinato,
reddito sino a 4.800 euro per la nuova attività di lavoro autonomo
reddito sino a 7.000 euro netti (9.333 lordi) per il lavoro accessorio, retribuito con i voucher.
Previsti anche dei requisiti contributivi. Il collaboratore dovrà aver versato 3 mesi di contributi accreditati dal 1°gennaio dell’anno solare precedente al giorno della cessazione del rapporto di lavoro.
Il modulo domanda Dis-Coll 2017 va presentato all’INPS per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, pena la non ammissibilità al beneficio.
Per cui la scadenza per inviare il modulo INPS è di 68 giorni dal giorno del licenziamento, altrimenti non si ha più diritto all'indennità.
Per cui i collaboratori devono, in sede di presentazione della domanda di Dis-Coll, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.
Una volta prestata la domanda e verificato il possesso dei requisiti e le condizioni per accedere alla prestazione, l'INPS provvede ad erogare l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per inviare il modulo INPS direttamente, il collaboratore deve essere in possesso del PIN Dispositivo INPS e accedere al sito ufficiale dell'istituto e seguire le istruzioni per la presentazione della domanda di disoccupazione per via telematica altrimenti può rivolgersi presso i Caf e Patronati o intermediari autorizzati, presentandosi insieme alla documentazione richiesta per il riconoscimento dello stato di disoccupazione: iscrizione al centro per l'impiego e sottoscrizione della DID dichiarazione immediata disponibilità al lavoro che è stata modificata di recente con l'entrata in vigore dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, che ha previsto nuove misure che condizionano la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel mondo del lavoro.
Calcolo importo e contributi
La nota del 21 aprile 2015 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che per il calcolo importo indennità Dis-Coll. e per la determinazione della durata della prestazione, l'INPS, deve tener conto in termini di “mesi di contribuzione o frazioni di essi” i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Per cui, il reddito imponibile ai fini previdenziali, che è la base di calcolo della prestazione, va diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondenti alla durata dei rapporti di collaborazione prestati nell'anno solare in cui si è verificata la cessazione del lavoro e quelli nell'anno solare precedente.
La misura indennità Dis-Coll. è quindi determinata in base al reddito medio mensile, ovvero, pari al 75% se tale reddito è uguale o inferiore, all’importo di 1.195 euro, rivalutato ogni anno dall'ISTAT mentre se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, la misura è incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.
La indennità Dis-Coll si riduce invece del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione, ossia, dal 91° giorno di fruizione della prestazione.
Calcolo importo Dis-Coll: Per i collaboratori il cui reddito mensile medio è superiore a predetta soglia l'importo dell'indennità di disoccupazione spettante è del 75% + 25% della differenza tra il reddito medio e la soglia limite. In questo caso l'importo dell'indennità non può comunque superare per il 2016 i 1300 euro al mese.
A partire poi dal primo giorno del 4° mese di fruizione della Dis-Coll, l'indennità viene ridotta progressivamente del 3% ogni mese.
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martedì 14 febbraio 2017
Trasformazione contratto di lavoro e tutele crescenti
Per i lavoratori assunti, trasformati o qualificati dal 7 marzo 2015, il legislatore ha introdotto un nuovo regime di tutela per i licenziamenti illegittimi togliendo ogni discrezionalità al giudice e prevedendo un’indennità risarcitoria crescente in ragione dell’anzianità di servizio in azienda.
La legge specifica che qualunque contratto a tempo indeterminato che si stipula dopo la data di entrata in vigore del decreto è a tutele crescenti, anche se trasformato.
L’unica alternativa è firmare un accordo per applicare la vecchia normativa, ma deve essere stabilito tra le parti.
In assenza di accordi di questo tipo il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti si applica a tutti:
i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015;
i lavoratori che dal 7 marzo 2015 hanno avuto trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
gli apprendistati che sono stati qualificati dal 7 marzo 2015.
Ai rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuerà ad essere applicata la disciplina precedente a meno che i lavoratori non prestino la propria attività presso un datore di lavoro, che dopo il 7 marzo 2015, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato, superi i 15 dipendenti: in questo caso, il contratto a tutele crescenti sarà obbligatoriamente applicabile a tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla data di assunzione.
Per quanto riguarda la dicitura esente per l. 190/2014 presente in busta paga, questa fa riferimento all’agevolazione sulle assunzioni contenuta nella Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014, art. 1, c. 118 e seguenti), che ha introdotto un esonero contributivo (per i datori di lavoro) sui nuovi rapporti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 8.060 euro su base annua.
Questo nuovo contratto di lavoro unico, è riservato solo ai lavoratori neoassunti contrattualizzati a seguito della Riforma del Lavoro Jobs Act. Tale contratto, sostituisce quindi tutte le forme di contratto di lavoro attualmente vigenti, per cui un'azienda che vuole assumere deve farlo utilizzando o il contratto a tutele crescenti oppure a tempo determinato o con il nuovo apprendistato. In questa prospettiva, i lavoratori saranno quindi solo dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo determinato, apprendisti, somministrati, cococo oppure, autonomi con partita IVA che svolgeranno la propria attività autonomamente.
Il datore di lavoro assume neo lavoratori con questo contratto e ottiene degli sconti fiscali. L'azienda quindi è legittimata a licenziare a causa dell'abolizione dell'articolo 18, a patto però che il licenziamento non avvenga per motivi discriminatori, perché in questo caso sarebbe obbligata al reintegro del lavoratore.
In questo contesto, l'azienda che si trova per esempio in difficoltà economica a causa della crisi, non richiederà l'intervento della cassa integrazione o della mobilità come ammortizzatore sociale per superare la crisi occupazionale, ma utilizzerà il licenziamento per disfarsi dei lavoratori in esubero, pagando loro l'indennità di licenziamento.
A tali lavoratori, andrebbe poi l'indennità di disoccupazione. In questo modo, gli altri ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga o la mobilità sparirebbero lasciando solo la CIG ordinaria per temporanei cali di produzione e quella straordinaria in caso di ristrutturazioni aziendali, da attivare solo dopo la riduzioni dell’orario lavorativo.
In questo nuovo regime di tutela per i casi di licenziamento illegittimo che, oltre a rendere più snello il percorso di uscita del lavoratore dall’azienda, toglie la discrezionalità al giudice riconoscendo un indennizzo economico di importo prevedibile (due mensilità) e crescente in funzione dell’anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di lavoro, ma con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro).
Le uniche fattispecie che possono portare alla reintegra del lavoratore riguardano:
il licenziamento discriminatorio (determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, nonché discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali);
il licenziamento intimato durante i periodi di tutela (primo anno di matrimonio, durante la maternità e fino al compimento di un anno di età del bambino, per fruizione dei congedi parentali);
il licenziamento per motivo illecito ( ex art. 1345 c.c.);
il licenziamento intimato in forma orale.
la misura del risarcimento non potrà essere inferiore ad un minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Si evidenzia come in tale tipologia di illegittimità del licenziamento, la disciplina applicabile è la stessa della Legge Fornero, quindi, in questo caso, non ci saranno differenze fra i lavoratori assunti prima della vigenza del presente decreto legislativo e quelli assunti dopo, né tanto meno in funzione dei limiti dimensionali dell’azienda.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno di cui sopra, il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale. Tale richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se precedente.
Il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa è disciplinato come segue:
in presenza del fatto materiale ed indipendentemente dalla sua gravità, il licenziamento non comporterà la reintegra, ma il riconoscimento di un’indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24.
Si evidenzia che la procedura obbligatoria presso la Direzione territoriale del Lavoro introdotta dalla Legge Fornero per il licenziamento per GMO (giustificato motivo oggettivo) nelle aziende con più di 15 dipendenti, continuerà ad applicarsi solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015.
Per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore o per difetto di giustificazione consistente nell’inidoneità fisica o psichica, determina l’annullamento del licenziamento e la condanna per il datore di lavoro alla reintegra con le stesse modalità previste per il licenziamento discriminatorio (cioè pagamento delle mensilità dalla data del licenziamento alla data della reintegra effettiva, comprensiva dei contributi, ecc.) con il limite massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Anche in questo caso il lavoratore ha facoltà di richiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, non soggetta a contribuzione previdenziale.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui sopra, è previsto esclusivamente il pagamento di un’indennità risarcitoria pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità aziendale, con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 6.
Nell’ipotesi di licenziamento intimato senza l’indicazione dei motivi, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contributi previdenziali, pari ad 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12, salvo che su domanda del lavoratore il giudice non accerti la sussistenza dei presupposti per le tutele previste per il licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
lunedì 12 dicembre 2016
Naspi durata 2017: novità
E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.
La Naspi dal 2016 spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.
La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
stato di disoccupazione;
se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;
possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.
La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.
Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.
Per maggiori informazioni: Naspi durata massima e minima.
NASPI 2017 durata: Novità
In base alle circolari pubblicate dall’INPS, che spiegano come e quando si ha diritto alla nuova indennità di disoccupazione, e alla normativa Jobs Act, la durata della NASPI dal 1° gennaio 2017 si sarebbe dovuto ridurre da 2 anni a 78 settimane.
Grazie al successivo decreto attuativo del Jobs Act, n° 148/2015, la NASPI durata 2017 è di 24 mesi.
Pertanto, la disoccupazione NASPI 2017, continuerà ad essere corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Si ricorda inoltre che, ai fini di calcolo della durata disoccupazione 2017, non devono essere considerati utili i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite anticipatamente in un'unica soluzione.
Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33.
Naspi importo: In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.
Riduzione indennità NASPI progressiva a partire daI primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito.
Dal 2016, la riduzione dell'assegmo è a partire dal 91° giorno.
Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?
Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.
Pertanto, il decreto NASPI conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.
Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.
Novità lavoratori stagionali:
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali è intervenuto a fissare:
Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS
Fondi di solidarietà,
Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,
Assegno di ricollocazione ASDI;
Salvaguardia per i lavotatori stagionali.
Lavoratori in Cassa Integrazione e a zero ore:
Naspi e Cassa Integrazione a zero ore Ministero del Lavoro: Con il comunicato stampa del 20 marzo dello scorso anno, il Ministero è intervenuto a chiarire i primi dubbi circa il calcolo dei contributi utili ai fini della nuova NASpI in presenza di periodi di Cassa Integrazione a zero ore o di altri periodi non coperti da contribuzione obbligatoria INPS avvenuti immediatamente prima al licenziamento e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per rispondere a tale problematica, il Ministero, fa innanzitutto riferimento al DL 22/2015 rinviando, per questi casi, alla normativa vigente e chiarisce che tali periodi sopra descritti, devono essere considerati come prima, ossia, periodi neutri la cui durata, andrà ad aumentare il requisito delle 13 settimane di contribuzione, nel corso dei 4 anni antecedenti, necessari per fruire della nuova disoccupazione universale. Analoga considerazione per il nuovo requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi prima dell'evento di disoccupazione.
NASPI precari scuola: docenti e personale ATA come funziona la domanda?
NASpI precari scuole: come funziona la richiesta di disoccupazione?
Grazie alla semplificazione intervenuta con l’avvio della procedura online Naspi, è possibile oggi, per i lavoratori licenziati involontariamente, fare domanda NASPI INPS, entro 68 giorni dal termine del proprio contratto di lavoro.
Il termine dei 68 giorni, non è obbligatorio, ma serve a velocizzare la lavorazione della pratica ed ottenere così, immediatamente l’assegno di disoccupazione, senza perdere alcuna settimana di indennità.
NASPI precari docenti e personale ATA come si presenta la domanda all’INPS?
In attesa che entri in funzione il nuovo Portale Unico di Registrazione disoccupati, i precari docenti e personale ATA, per presentare la domanda Naspi 2016 all’INPS, devono recarsi al centro per l’impiego, anche se per loro non vige l’obbligo di iscrizione immediata, in quanto può essere demandata al massimo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della DID e del Patto di Servizio Personalizzato, PSP.
Ciò è dovuto al fatto, che la domanda di disoccupazione, potrebbe essere rigettata proprio perché il soggetto non si è presentato prima al centro per l’impiego, e quindi non sia in possesso di un requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio, ossia, lo stato di disoccupazione.
Per cui i precari per richiedere la NASPI docenti e personale ATA devono:
1. Recarsi al centro per l’impiego e rilasciare la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, oppure, assolvere tale adempimento in sede di presentazione telematica della domanda NASPI all’INPS, compilando gli appositi campi, alla pagina 3, inerenti allo stato di disoccupazione.
2. Sottoscrivere presso il Centro per l’impiego, il Patto di servizio personalizzato. I precari quindi devono recarsi entro 15 giorni dalla presentazione della domanda Naspi, al centro per l’impiego, per stipulare il PSP, attestante l’impegno del lavoratore disoccupato, alla ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro comprendente anche la partecipazione obbligatoria a corsi di riqualificazione e formazione.
La mancata sottoscrizione, è punibile con le sanzioni previste dalla legge (DL 150/2015 articolo 21).
E’ inoltre, importante riportare che al momento sono diverse le province italiane, che consentono ai lavoratori, di presentare la DID e il PSP online, in sede di compilazione presentazione della domanda NASPI all’INPS.
Naspi e assegno di ricollocamento in base a quanto previsto da uno dei decreti attuativi del Jobs Act, è stato introdotto un nuovo assegno di disoccupazione, riservato a chi, una volta finita la NASPI, risulta ancora disoccupato da almeno 4 mesi.
L’assegno di ricollocamento NASPI o di ricollocazione, prevede la possibilità per il lavoratore ancora privo di occupazione, di ottenere dei voucher disoccupati, di importo variabile in base alla propria profilazione, da spendere presso il centro per l’Impiego o l’agenzia del lavoro, per farsi aiutare nella ricerca di una nuova occupazione.
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domenica 4 settembre 2016
NASpI e attività di lavoro quando possono coincidere
La NASPI è un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi. Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.
Ci sono una serie di casi in cui è possibile percepire l’indennità di disoccupazione NASpI e svolgere un’attività lavorativa, sia autonoma sia subordinata: la discriminante in genere è il reddito, ma ci sono una serie di regole diverse a seconda della tipologia di attività. Vediamo una breve guida alla compatibilità fra la NASpI l’attività lavorativa.
Lavoro subordinato
Si può sommare alla NASpI se il reddito annuo è inferiore agli 8mila euro. Ci sono una serie di procedure da rispettare: bisogna comunicare all’INPS l’inizio del rapporto di lavoro entro un mese, indicando anche il reddito annuo previsto. Il datore di lavoro deve essere diverso da quello con il quale si è interrotto il rapporto che ha provocato la disoccupazione. Attenzione: il trattamento (come in tutti gli altri casi) è ampiamente ridotto di un importo pari all’80% del reddito da lavoro. In caso di mancata comunicazione del reddito, si decade dal beneficio: se il contratto di lavoro è inferiore ai sei mesi, la NASPI viene sospesa per il periodo corrispondente, se invece il rapporto di lavoro è più lungo, si perde l’ammortizzatore sociale.
Se il reddito da lavoro è più alto, decade la NASPI. Unica eccezione, un rapporto di lavoro subordinato a termine entro i sei mesi, caso in cui la NASPI è sospesa per il periodo corrispondente e poi riprende con trattamento pieno. Ecco in tabella tutte le casistiche appena descritte.
Rapporto
di lavoro |
NASPI
con reddito inferiore a 8 mila euro |
NASPI
con reddito sopra 8 mila euro |
Dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata
superiore ai sei mesi |
Importo ridotto dell’80% del reddito |
No |
Dipendente a tempo determinato con durata fino a sei mesi |
Importo ridotto dell’80% del reddito |
Sospeso per la durata del contratto |
Autonomo o parasubordinato |
Importo ridotto dell’80% del reddito |
No |
Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a 8 mila euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Devono essere rispettati tutti i requisiti di accesso alla NASpI, la domanda va presentata all’INPS, bisogna comunicare il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa in essere.
Lavoro autonomo
Un’attività autonoma può essere svolta da chi percepisce la NASpI se il reddito non supera i 4 mila 800 euro, che diventano 8mila nel caso del lavoro parasubordinato. Bisogna informare l’INPS dell’inizio della nuova attività entro un mese. Obbligatoria è un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo alla percezione della prestazione. La NASPI sarà ridotta dell’80% del reddito previsto.
Se il lavoratore in disoccupazione svolge diverse attività, l’INPS dovrà verificar e il reddito complessivo, riducendo poi di conseguenza il trattamento.
In conclusione possiamo affermare che qualora il disoccupato faccia domanda per la NASPI e l'INPS accetti la sua richiesta, questi può svolgere attività di lavoro autonomo o parasubordinato o d'impresa individuale e continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione se il reddito lordo annuo percepito dall'attività nell'anno solare non è superiore a 4.800, questo è l'unico vincolo imposto per continuare a incassare la NASPI e anche per i contratti di lavoro parasubordinato o di collaborazioni professionali non rileva la durata.
Diverso è il caso di lavoro occasionale accessorio pagato con i voucher, che non è lavoro autonomo nè da dipendente o parasubordinato: entro i 3.000 euro netti l'anno (4.000 euro lordi) la NASPI non subisce decurtazioni e non si deve comunicare nulla, oltre i 3.000 euro netti l'anno viene ridotta in proporzione a quanto si percepisce ed in questo caso è obbligatorio comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio del lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di naspi se fatta dopo l'inizio del lavoro accessorio occasionale o dalla domanda di NASPI se fatta dopo l'inizio del lavoro e comunque prima che si superino i 3.000 euro altrimenti la NASPI va annullata
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domenica 26 giugno 2016
NASPI 2016 estesa per i lavoratori stagionali
Niente Naspi dimezzata per i lavoratori stagionali, penalizzati dall'entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali del Jobs Act: a chiedere al Governo di intervenire sono tre risoluzioni discusse in commissione Lavoro alla Camera, presentate da diversi schieramenti politici. Il punto è il seguente: con la vecchia “Aspi”, l’assicurazione per l’impiego introdotta dalla Riforma Lavoro 2012, gli stagionali che lavoravano fino a sei mesi l’anno ne percepivano altrettanti di sussidio.
La NASPI, invece, funziona come per i dipendenti a tempo indeterminato, prevedendo un numero di mensilità pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo quadriennio. Ma non si possono conteggiare eventuali periodi lavorativi che abbiano già dato luogo a precedenti trattamenti. Risultato: un lavoratore stagionale che lavora sei mesi nel 2016 prende tre mesi di NASPI anche se ha precedenti periodi di lavoro negli anni scorsi e ha utilizzato l’ASpI di cui aveva diritto.
La norma contestata è quella relativa all’articolo 5 del Dlgs 22/2015 (il decreto legislativo del Jobs Act che introduce i nuovi ammortizzatori sociali), il quale prevede le regole sopra esposte per il calcolo della NASPI. Il successivo Dlgs 148/2015 prevede una fase transitoria per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, limitatamente alle cessazioni dal lavoro intervenute tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2015, che abbiano dato luogo a eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. Quindi, in questi casi si possono conteggiare anche i periodi che hanno già dato luogo a prestazioni di sostegno al reddito.
Nell’ambito del dibattito sulle tre mozioni che chiedono di aumentare la NASPI per ilavoratori stagionali, la Commissione Lavoro ha ascoltato i sindacati confederali, i quali hanno sottolineato come le regole sulla NASPI penalizzano quasi 300mila stagionali del settore turismo e termale che rischiano di trovarsi un sussidio dimezzato.
«La stagionalità della domanda turistica è un male cronico del nostro sistema», la Naspi comporta che a pagare lo scotto di un deficit strutturale siano i soli lavoratori e le imprese che della professionalità di questi lavoratori si avvalgono», con il rischio di far fallire «interi sistemi turistici locali (soprattutto al Sud)».
Ricordiamo infatti che gli stagionali, a seguito dell'entrata in vigore del decreto Jobs Act per il riordino delle norme sugli ammortizzatori sociali, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha previsto nuovi requisiti e condizioni per la concessione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i fondi di solidarietà, l'indennità di disoccupazione Naspi per 24 mesi anche dopo il 2016, l'assegno di ricollocazione ASDI per i disoccupati che non trovano ancora lavoro dopo 6 mesi dal termine dell'indennità, e per i lavoratori stagionali NASPI solo una salvaguardia per l'anno precedente e solo per il settore del turismo.
Perché i lavoratori stagionali sono stati penalizzati dalla NASPI? L'introduzione a partire dal 1° maggio della nuova NASPi ha fatto nascere non pochi malumori tra i lavoratori stagionali per non parlare delle associazioni di categoria al quanto perplesse dal fatto che il nuovo metodo di calcolo utilizzato per determinare la durata dell'indennità e dai requisiti di accesso resi ancor più astringenti, abbiano fortemente penalizzato i lavoratori, specialmente quelli del settore turismo dal momento che questa tipologia contrattuale è quella maggiormente utilizzata per il lavoro estivo ed invernale.
Infatti, in base a quanto sancito dal decreto legislativo 22/2015, il diritto alla NASpI è per i disoccupati che nei 4 anni precedenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro, possono vantare almeno 13 settimane di contributi versati e almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione.
Per cui se con la mini-aspi gli stagionali potevano contare su 6 mesi di disoccupazione a fronte di 6 mesi di lavoro, oggi, con la NASPi tale periodo è ridotto a 3 mesi, perché sulla base dell'articolo 5 della legge, l'indennità spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli utlimi 4 anni.
Per la Naspi stagionali, il decreto attuativo in materia di riordino ammortizzatori sociali, ha previsto una salvaguardia per il solo anno 2015, per i cd. lavoratori stagionali ma esclusivamente del settore turismo.
Cosa prevedeva la nuova salvaguardia per gli stagionali? Prevedeva che per i soli eventi di licenziamento involontario verificati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, i lavoratori stagionali del settore turismo potevano, ai fini di calcolo NASPI e durata dell'indennità, non computare i periodi di mini aspi o di disoccupazione con requisiti ridotti, percepiti negli ultimi 4 anni.
domenica 5 giugno 2016
In cosa consiste il trattamento di integrazione salariale
Il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.
L’Inps, con il messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016, ha comunicato che per l’anno 2016 opera l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario (per una durata massima di 12 mesi).
Com’è noto, la cassa integrazione (sia essa ordinaria o straordinaria) comporta la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, con esonero del datore di lavoro dall’obbligo di corrispondere la retribuzione. Ciò che si è appena detto rappresenta una eccezione alle regole comuni che, piuttosto, dispongono la permanenza dell’obbligo retributivo in capo al datore di lavoro che rifiuti senza giusta causa di ricevere la prestazione lavorativa. Invece, nei casi di crisi o di ristrutturazione che legittimino il ricorso alla cassa integrazione, il legislatore ha ritenuto di sostenere temporaneamente le imprese, esonerandole dal pagamento della retribuzione e dal versamento dei contributi nei confronti dei lavoratori sospesi in cassa integrazione.
Il meccanismo sopra brevemente descritto non avviene però a totale detrimento dei lavoratori, che – se pur perdono la retribuzione –ottengono però dall’Inps un indennizzo, denominato integrazione salariale. Più precisamente, nel caso di cassa integrazione ordinaria l’integrazione è pari all'80% della retribuzione perduta per effetto della sospensione dal lavoro, anche se dopo i primi 6 mesi di sospensione l’indennità non può superare un tetto massimo fissato dalla legge. Nel caso invece di cassa integrazione straordinaria, l’integrazione è sempre pari all’80% della retribuzione perduta, e sempre nel limite di un tetto massimo previsto dalla legge.
Quanto invece ai contributi previdenziali e assistenziali, la legge prevede (sia nel caso di cassa integrazione ordinaria che in quello di cassa integrazione speciale) l’accreditamento di contributi figurativi. Ciò significa che, anche a fronte del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il lavoratore non risulta scoperto, ai fini contributivi, durante il periodo di cassa integrazione che, dunque, anche in assenza dei contributi reali, sarà utile in particolare per la maturazione della pensione.
La riforma del mercato del lavoro, approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto alcune modifiche all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro.
In particolare, la legge di riforma ha definitivamente incluso nel gruppo delle imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario alcune tipologie di imprese, oggi ammesse solo annualmente al trattamento con specifici provvedimenti legislativi; tale legge ha, parimenti, messo a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. La legge di riforma ha, inoltre, modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento per le imprese in procedura concorsuale.
La legge di riforma ha previsto le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Il Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act, ha introdotto numerosi cambiamenti, oltreché nell’indennità di disoccupazione e di mobilità, nei seguenti trattamenti:
Trattamenti di integrazione salariale (Cig o Cigo, Cigs, Cig o Cigs in deroga);
Fondi di solidarietà;
Contratti di solidarietà espansiva.
Per quanto concerne la Cassa Integrazione, sia straordinaria che ordinaria, è stata innanzitutto ampliata, dal Decreto, grazie all’estensione dell’obbligo contributivo CIGO/CIGS ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, e di un nuovo contributo addizionale.
Nel dettaglio, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria possono essere concessi:
ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno;
ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale;
ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante (se l’azienda, nello specifico, è beneficiaria di Cigs, gli apprendisti potranno fruire della Cigs, se beneficiaria di Cigo, potranno fruire solo della Cigo, e fruiranno solo della Cigo anche se l’azienda beneficia di entrambi i trattamenti; il periodo formativo sarà allungato in corrispondenza delle ore integrate).
Per beneficiare dell’integrazione salariale, compresa la Cig, o Cigo, il lavoratore dovrà però possedere 90 giorni di effettivo lavoro, nella stessa Unità produttiva, alla data della domanda. Sono contati come giorni di effettivo lavoro anche le domeniche, i giorni liberi, i festivi, e le giornate in cui il dipendente e assente per infortunio o maternità obbligatoria.
Sono invece esclusi:
i dirigenti;
i lavoratori a domicilio;
i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nel 2016, il trattamento per le integrazioni salariali ammonterà, parimenti a quanto previsto dalla precedente normativa, all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario ordinario contrattuale.
Non potranno essere però superati i seguenti limiti:
– 971,71 Euro (da aumentare nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati) quando la retribuzione mensile di riferimento (compresi ratei di tredicesima e quattordicesima) è pari o inferiore a 2.102,24 Euro;
– 1.167,91 Euro (da aumentare come sopra), quando la retribuzione mensile di riferimento è superiore a 2.102,24 Euro.
martedì 10 maggio 2016
Contratti di collaborazione: indennità di disoccupazione entro il 12 luglio
Estesa a tutto il 2016 l'operatività dell'indennità di disoccupazione DIS COLL da richiedere entro il 12 luglio 2016 per chi è già disoccupato. Le domande che si riferiscono a cessazione di collaborazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016 vanno inviate all'Inps entro il 12 luglio. Per gli eventi che si verificano da oggi, invece, la domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto.
La circolare 74/2016 pubblicata dall’INPS ha fornito le indicazioni applicative riguardanti la Dis-Coll, ossia l'indennità di disoccupazione a beneficio dei collaboratori, anche a progetto, ma senza partita Iva che perdono involontariamente l'occupazione. Da quest'anno il sussidio viene riconosciuto anche ai collaboratori della pubblica amministrazione, a patto che, come tutti gli altri, siano iscritti alla gestione separata dell'Inps in via esclusiva, mentre, sempre degli iscritti alla gestione separata.
Sono esclusi dalla categoria dei destinatari gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Sono altresì esclusi dalla tutela dell’indennità DIS COLL gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio.
L’indennità DIS COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS COLL .
Per la fruizione dell’indennità DIS COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.
L’indennità di disoccupazione DIS COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Per poter chiedere il contributo è necessario lo stato di disoccupazione e almeno tre mesi di contribuzione alla gestione separata nel periodo che, per quest'anno, parte dal 1° gennaio 2016 fino al momento in cui è terminata la collaborazione.
La durata della Dis-coll è metà dei mesi di contribuzione validi nel periodo preso in considerazione, tenuto conto anche delle frazioni di mese, ma non può in alcun caso superare i 6 mesi. L'importo, invece, è pari al 75% del reddito medio imponibile ai fini previdenziali derivante dalla collaborazione se il valore che si determina non è superiore a 1.195 euro, altrimenti è pari a 1.195 più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195 euro, ma comunque non può superare i 1.300 euro. In ogni caso, a partire dal quarto mese l'importo si riduce del 3% ogni mese.
Soprattutto in questo secondo anno va ricordato che, in base a una delle regole da rispettare per il calcolo della durata, i periodi di contribuzione già utilizzati per una indennità precedente non sono utili per quella successiva. Così, per esempio, se l'anno scorso si è fruito di una Dis-coll sulla base dei contributi versati nel 2015, il medesimo periodo non è utile quest'anno per calcolare la durata di una eventuale nuova indennità. Se l'anno scorso si sono “valorizzati” i mesi da gennaio a giugno, per ipotesi, poi si è fruito di 3 mesi di Dis-coll e quindi si è ripreso a lavorare, quest'anno il periodo gennaio-giugno 2015 non è valido per calcolare la durata dell'indennità in caso di perdita del lavoro, ma si dovrà tener in considerazione solo i mesi successivi.
Il beneficio decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:
perdita dello stato di disoccupazione;
non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda;
titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che non si scelga per l’indennità DIS COLL.
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giovedì 18 febbraio 2016
Indennità di disoccupazione: NASpI e risoluzione consensuale
Vediamo i chiarimenti del Ministero del lavoro sull'indennità NASPI a seguito di risoluzione consensuale in aziende al disotto dei 15 dipendenti (d.lgs.22/2015)
La Direzione Generale Ammortizzatori Sociali ha rilasciato questo parere a seguito di una richiesta di chiarimenti sulla possibilità di vedersi riconoscere l’indennità di disoccupazione NASpI per il lavoratore che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, ed ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 c.p.c.
Questa conclusione è dovuta a quanto disposto dall’articolo 3, comma 2, del D. Lgs n. 22/2015 che stabilisce letteralmente che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero).
Quindi viene chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 cpc. Ciò in base all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015, che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa «preventiva» prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disciplina che si applica (art. 18 della legge n. 300/1970) ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti.
Quindi la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione.
Il principio del decreto legislativo 22/2015 nel ridisegnare il perimetro di tutela nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro ha del resto inteso tutelare, con la concessione dell'ammortizzatore sociale di disoccupazione, i soli lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, con ciò ribadendo un principio storicamente presente da sempre nella disciplina legislativa dell'indennità di disoccupazione. La perdita involontaria del rapporto di lavoro, in altri termini, non può essere riconosciuta nei casi in cui la risoluzione del rapporto, seppur sorta per decisione unilaterale del datore di lavoro, venga ricomposta consensualmente in esito alla procedura di conciliazione per le controversie di lavoro prevista dal codice di rito.
domenica 7 febbraio 2016
Naspi a chi spetta e come si calcola
E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque ha perso il lavoro a partire dal 1° 2015, ha diritto ad un assegno di disoccupazione se ha lavorato almeno 3 mesi.
Con la Naspi dal 2016 per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione, un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato mentre per i precari e co.co.co. che hanno versato almeno tre mesi di contributi, hanno diritto, a partire sempre dal 1° maggio 2015.
Requisiti:
La nuova indennità di disoccupazione Naspi verrà gestita dalla nuova Agenzia unica del lavoro attraverso i centri per l’impiego a cui il lavoratore licenziato si dovrà rivolgere per sottoscrivere la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e attivare così le procedure di politica attiva del lavoro, e dall'INPS che avrà il compito di recepire, lavorare le domande telematiche di disoccupazione ed erogare l'indennità spettante.
A cambiare è la platea di lavoratori a cui spetterà dal 2015 l'assegno di disoccupazione involontaria, in quanto il diritto nuovo sussidio universale sarà esteso a chiunque perda il lavoro, quindi anche a precari e collaboratori a progetto, sempre se hanno versato e lavorato almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro.
La Naspi spetta ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
• stato di disoccupazione;
• se nei 4 anni precedenti al licenziamento possono far valere almeno 13 settimane di contributi versati;
• possono far valere 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.
Durata e calcolo importo retribuzione al mese:
La disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La sua durata, secondo quanto previsto dal Jobs Act , dura nel 2016 per 24 mesi e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un'unica soluzione anticipata.
Per i lavoratori precari invece la durata massima per l'erogazione dell'assegno di disoccupazione è per 6 mesi, in base alla presunzione che dietro la collaborazione di un anno di lavoro si possa configurare in realtà un contratto di lavoro subordinato.
Naspi calcolo: la retribuzione mensile, ossia, la misura dell'importo dell'assegno di disoccupazione pagato dall'INPS ogni mese con bonifico bancario, si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. In base a tale calcolo, se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l'importo massimo dell'indennità non può superare i 1300 euro al mese per l'anno 2015. Importo da rivalutare annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo come il massimale di 1195 euro.
Riduzione indennità progressiva a partire dal primo giorno del 5° mese di fruizione dell’indennità, per cui l’importo della naspi è ridotto del 3% al mese a partire dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Infine non si applica la trattenuta del 5,84% prevista sull’importo delle prestazioni di sostegno al reddito. Dal 2016, la riduzione dell'assegno è a partire dal 91° giorno.
Domanda online:
Per presentare la domanda NASPI 2016 INPS per gli eventi di disoccupazione occorsi dopo il 1° maggio, i lavoratori devono:
compilare e inviare il modulo domanda naspi 2016 direttamente online, se dispongono del pin dispositivo inps, al seguente percorso: home > servizi online > elenco di tutti i servizi > servizi per il cittadino> invio domande prestazioni a sostegno del reddito (sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > naspi.
far compilare e inviare il modello di domanda a patronati o intermediari autorizzati ad inviare le richieste inps per via telematica.
Come funziona per i lavoratori licenziati per motivi disciplinari?
Naspi ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari: la nuova disoccupazione è riconosciuta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari. Questo è quanto confermato e ribadito il ministero del Lavoro con l'interpello 13/2015, intervenuto a chiarire meglio il campo di applicazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego in base al primo decreto attuativo del Jobs act, il Dlgs 22/2015 e come si attua la procedura di conciliazione volontaria introdotta dall’articolo 6, del Dlgs 23/2015.
Pertanto, la NASPI in base al Dlgs 22/2015 conferma che il presupposto della nuova disoccupazione è l’involontarietà della perdita del posto di lavoro, per cui l'indennità va riconosciuta anche nei casi licenziamento disciplinare che di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto, per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intervenuta in sede di conciliazione preventiva presso la Dtl.
Circa invece la possibilità di percepire l'indennità Naspi da parte dei lavoratori che non accettano l’indennità economica prevista dalla nuova offerta conciliativa del contratto a tutele crescenti, il Ministero ricorda che tale conciliazione ha l'obiettivo di impedire che il licenziamento possa essere impugnato, per cui il diritto alla Naspi è riconosciuta anche in questo caso.
Lavoratori stagionali
Il testo del decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali, licenziato dal Governo nella seduta del CdM dell'11 giugno 2015, è intervenuto a fissare:
• Nuovi requisiti e condizioni per l'autorizzazione della CIG e CIGS
• Fondi di solidarietà,
• Prolungare la NASPI fino a 24 mesi anche dopo il 2016,
• Assegno di ricollocazione ASDI;
• Salvaguardia per i lavoratori stagionali.
La Naspi stagionali è solo per l'anno 2016 e solo per il settore turismo.
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Disoccupati 2016: domande per Naspi, Aspi, Asdi, Dis Coll e Social Card
Come cambiano i sussidi di disoccupazione dal 2016: quali sono, come funzionano, per chi valgono e debutto social card per disoccupati.
Per presentare la domanda NASPI 2016 INPS per gli eventi di disoccupazione occorsi dopo il 1° maggio 2015, i lavoratori devono:
compilare e inviare il modulo domanda NASPI 2016 direttamente online, se dispongono del PIN dispositivo INPS, al seguente percorso: Home > Servizi Online > Elenco di tutti i Servizi > Servizi per il cittadino> Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione) > NASpI;
far compilare e inviare il modello di domanda a Patronati o Intermediari autorizzati ad inviare le richieste INPS per via telematica.
Il nuovo assegno di disoccupazione: Naspi, verrà gestito dalla nuova agenzia unica per il lavoro, in stretta collaborazioni con i Centri per l’Impiego e dell’Inps sul territorio.
La Naspi può essere richiesta dai lavoratori che hanno perso involontariamente la propria occupazione e che provano di essere in reale stato di disoccupazione; che possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; o che possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La Naspi arriverà a coprire un periodo massimo di 2 anni (più precisamente saranno presi in considerazione la metà dei mesi in cui il soggetto interessato ha avuto un contratto di lavoro negli ultimi 4 anni precedenti alla richiesta del sussidio, che partirà da un massimo di 1.200 euro per scendere poi gradualmente fino a 700 euro).
La mini Aspi, invece, è una prestazione a sostegno del reddito, destinata ai lavoratori che hanno perso il lavoro in maniera volontaria e che, rispetto all’Aspi, richiede dei requisiti contributivi ridotti. La Naspi vale per i lavoratori dipendenti privati, a tempo indeterminato e a termine, e per quelli pubblici assunti a termine. Per richiederla bisognerà aver maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni di lavoro e 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.
La Naspi sarà erogata mensilmente dall’Inps, per importi massimi di 1.300 euro al mese e per un massimo di 18 mesi. Il nuovo Asdi, Assegno di disoccupazione per i lavoratori, invece, scatta se al termine della Naspi il disoccupato non ha trovato un altro lavoro, e avrà durata di sei mesi, con erogazione di un assegno di importo pari al 75% dell’ultimo assegno Naspi. In vigore dal primo gennaio 2015, invece, Dis-Coll, altro nuovo sussidio di disoccupazione a sostegno di coloro che sono senza lavoro iscritti alla gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita Iva.
Per ricevere l’Aspi bisogna aver maturato almeno 3 mesi di contributi dal primo gennaio dell’anno precedente o un mese nell’anno in cui si perde il lavoro, e la sua durata sarà di tre mesi. In questo 2015 i disoccupati potranno anche richiedere la nuova social card proprio per i disoccupati, da erogare, appunto, a quanti sono rimasti senza lavoro, con erogazione ogni due mesi e per un anno.
Diversi gli importi previsti, a seconda della composizione familiare.
Per famiglie composte da 2 membri, l’importo sarà di 231 euro; per famiglie composte da 3 membri, di 281 euro; per famiglie composte da 4 membri, di 331 euro; per famiglie composte da 5 o più membri, di 404 euro mensili.
Possono richiedere la nuova social card disoccupati, cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari purché in possesso di regolare permesso di soggiorno, bisogna avere un Isee pari o inferiori a 3.000 euro, possedere un patrimonio mobiliare inferiore a 8.000 euro, non possedere autoveicoli immatricolati nell’ultimo anno. La social card deve essere richiesta direttamente presso gli uffici postali, compilando un modulo scaricabile presso il sito di Poste Italiane e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà poi l’Inps a valutare la domanda e decidere se erogare o meno la prestazione in base ai requisiti soddisfatti o meno.
La richiesta per avere la social card disoccupati deve essere presentata in uno degli Uffici di Poste Italiane Abilitati, insieme a tutta la documentazione richiesta, poi sarà inviata direttamente dall’Ufficio Postale all’Inps, che una volta valutata la documentazione presentata, comunicherà al richiedente se la domanda è stata accolta o meno.
E’ necessario per tutti essere in grado di dimostrare di aver lavorato almeno 3 mesi prima di perdere il l’impiego.
Questo nuovo sussidio coinvolge dunque molti soggetti che non ne avrebbero avuto diritto per il tipo di contratto sottoscritto con il datore di lavoro fino ad ora.
Dal 2016 l’Aspi e Mini Aspi può essere richiesta anche dai lavoratori stagionali impiegati nel settore turistico o negli stabilimenti termali per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31 dicembre 2015, e colf e lavoratori domestici , a domicilio, dipendenti con periodi di lavoro estero, lavoratori caratterizzati da neutralizzazione con contribuzione di interesse molto datata e agricoli, che abbiano almeno cinque settimane lavorate, intese come settimane con un minimo di 24 ore di lavoro retribuito. Stiamo parlando della Naspi, nuova indennità di disoccupazione che vale 24 mesi, prevede importi fino a 1.300 euro e la cui domanda deve essere inviata all’Inps telematicamente entro i 68 giorni successivi dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Si può anche inoltrare ormai domanda per ricevere l’Asdi, il nuovo assegno di disoccupazione, che si può ricevere se, una volta esaurita la Naspi, il lavoratore disoccupato non abbia ancora trovato un nuovo impiego, se si hanno figli minori e non si sono ancora maturati i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento. Coloro che intendono beneficiare della Asdi, dovranno presentare la domanda compilando un apposito modello on line, presente sul sito dell'INPS e successivamente recarsi presso un centro di servizi competenti in ambito territoriale per sottoscrivere un "progetto personalizzato", dove il richiedente deve dare il proprio consenso alla partecipazione a corsi di formazione o ad accettare eventuali proposte di lavoro.
L’Asdi prevede anche eventuali bonus se si hanno figli a carico. In particolare, il bonus è pari a 89,70 euro per un figlio; a 116,60 euro per due figli; a 140,80 euro per tre figli; a 163,30 per quatto o più figli. Unica condizione per la richiesta dell’Asdi è che il lavoratore dimostri di partecipare ai corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di nuova occupazione, proposti dai competenti Servizi per l’impiego e per accedervi deve presentare la domanda all’Inps, in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro 30 giorni, altrimenti perderà il diritto di accesso al beneficio.
La Dis Coll, è l’indennità di disoccupazione per i professionisti disoccupati iscritti alla gestione separata dell’Inps e CoCoPro, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, che prevede l’erogazione di un assegno pari al 75% del reddito medio mensile e deve essere richiesto online all’Inps entro 68 giorni dalla perdita del lavoro e sarà erogato mensilmente dallo stesso Istituto. Per i tempi di erogazione degli assegni da parte dell’Inps, dipenderà dall’inoltre delle domande.
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venerdì 8 gennaio 2016
Agenzia del lavoro: approvato lo statuto
Prende forma la nuova Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro istituita dal Jobs Act.
L’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive), sono stati fatti accordi con le Regioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego con tanto di assegno di ricollocamento, riconosciuto a chi dopo quattro mesi di NASPI non ha ancora trovato lavoro, per aiutare a trovare una nuova occupazione.
L’ANPAL coordina la nuova Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del Territorio e coinvolge i principali enti impegnati nell’erogazione degli ammortizzatori sociali, come INPS, INAIL, le Camere di Commercio, ma anche soggetti operanti come intermediatori nel mondo del lavoro, quali scuole e università e sarà strutturata su base regionale e coadiuvata dall’INPS e INAIL, dalle Agenzie per il Lavoro e da tutti i soggetti attualmente accreditati alle attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro e ISFOL.
Fra i compiti dell’ANPAL ci sono quello di stabilire i programmi delle politiche attive, finanziati dall’FSE (Fondo Sociale Europeo), supervisionare la Rete Nazionale, archiviare tutti i fascicoli personali dei lavoratori e tenere un albo delle agenzie private del lavoro.
Ciò che rileva per i cittadini è che solo con l’iscrizione all’ANPAL il disoccupato (che sia stato licenziato o che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa) può aver diritto alla Naspi.
L’iscrizione all’ANPAL viene effettuata dai Centri per l’Impiego, durante un colloquio con il disoccupato : dalla data di licenziamento (o dimissioni per giusta causa) il Centro per l’Impiego ha 2 mesi di tempo per convocare il lavoratore, dalla convocazione il disoccupato ha tempo 15 giorni per presentarsi al Centro per l’Impiego, pena la perdita di un quarto dell’assegno di disoccupazione.
Nel corso del colloquio al Centro per l’Impiego, il disoccupato dovrà anche sottoscrivere un patto di servizio, cioè un programma che mira al ricollocamento dello stesso nel mondo del lavoro. Fino a che il disoccupato non troverà un nuovo impiego, il suo impegno nella formazione e ricollocazione professionale viene monitorato da un tutor.
Nello specifico lo schema di statuto disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Agenzia unica per le ispezioni del lavoro), la cui istituzione è prevista dal decreto legislativo 149 del 14 settembre 2015 al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva. L' Agenzia avrà la funzione di coordinare, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, svolgendo le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile. Gli organi dell’Ispettorato sono: il direttore; il consiglio di amministrazione; il collegio dei revisori. Restano in carica tre anni, e sono rinnovabili per una sola volta.
Lo schema di statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro disciplina il funzionamento e definisce le competenze dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che avrà il compito di coordinare la rete dei servizi per le politiche attive del lavoro, attuando le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del lavoro.
L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio.
Gli organi dell’Agenzia che restano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta, sono:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Consiglio di vigilanza;
- il Collegio dei revisori.
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