lunedì 11 agosto 2014

Bonus fiscale di 80 euro e la sorpresa del conguaglio fine anno 2014




Innanzitutto a chi spetta. l bonus Irpef spetta a tutti i lavoratori dipendenti e a chi percepisce redditi assimilati al lavoro dipendente come:

soci lavoratori delle cooperative;

disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione;

lavoratori in mobilità e in cassa integrazione;

titolari di borse di studio e assegni di formazione professionale;

collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto;

lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.

Per percepire il bonus il contribuente non deve fare alcuna richiesta, in quanto questo scatta in automatico e il sostituto d’imposta è tenuto a versarlo nel momento in cui quest’ultimo, dai calcoli effettuati ritiene che il contribuente ne abbia diritto.

Vi sono comunque casi specifici in cui è prevista una richiesta scritta da parte del contribuente:

nel caso di due o più rapporti di lavoro part-time il contribuente che ritenga di avere diritto al bonus può comunicare per iscritto ai suoi datori di lavoro di avere diritto al bonus e farsi versare da solo uno dei titolari il bonus;

nel caso di diversi contratti a termine con diversi titolari il contribuente può chiedere all’ultimo titolare il conguaglio del bonus spettante;

lo stesso vale per i lavoratori con contratti co.co.pro. o co.co.co. con più committenti.

nel caso in cui il contribuente si accorga che per effetto di più redditi superi la soglia dei 24.000 o dei 26.000 € deve comunicare al proprio sostituto d’imposta di non avere diritto al bonus ed eventualmente di voler restituire la somma già indebitamente percepita.

Hanno diritto al bonus anche colf e badanti, ma in questo caso i datori di lavoro non devono corrisponderlo. Saranno i lavoratori stessi che, per ottenerlo, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) l’anno prossimo.

A chi non spetta. Sono esclusi dall'applicazione del bonus gli incapienti, coloro che possiedono un reddito fino a 8.000 euro. Ciò in quanto l'imposta prodotta dal reddito (8000 euro) è tutta assorbita dalla detrazione per lavoro dipendente spettante.

Diverso è il discorso per coloro che risultano incapienti per effetto delle detrazioni carichi di famiglia (coniuge e/o figli a carico). In questo caso il bonus viene erogato ugualmente.

Sono esclusi per l'anno 2014 anche i pensionati, coloro che hanno un reddito superiore a 26mila euro/anno e gli autonomi.

In modo particolare l’attenzione deve essere rivolta da coloro che percepiscono redditi da locazioni assoggettati a cedolare secca. In questo caso anche questo reddito concorre al raggiungimento del limite annuo che da diritto al bonus. Non concorrono al reddito totale che da diritto al bonus Irpef, (26mila euro) i redditi soggetti all'imposta sostitutiva per l'incremento di produttività.

ll bonus degli 80 euro ci sarà invece per chi ha perso il lavoro prima di maggio che, potrà recuperare il credito Irpef nella dichiarazioni dei redditi del 2015 e per i lavoratori deceduti. In quest'ultimo caso gli eredi potranno recuperare il credito in occasione della presentazione della sua dichiarazione dei redditi. In molti casi potrà accadere che l’imponibile di fine anno porti il lavoratore a perdere il diritto per intero o in parte del credito già percepito e a costringere il datore di lavoro a recuperarlo in fase di conguaglio. In questo caso, il lavoratore si troverebbe decurtata la busta paga di somme importanti. Per evitarlo, il lavoratore che non possa avere certezza della fascia di reddito in cui cadrà a fine anno, può richiedere al datore di lavoro di non applicare il bonus.

Il bonus Renzi di 80 euro potrebbe comunque presentare delle spiacevoli sorprese, infatti per effetto del calcolo del Bonus, che tiene conto del periodo di paga, si potrà ricevere un bonus ridimensionato. I famosi 80 euro potrebbero ridursi a 53 o 65 euro in base ai giorni effettivamente lavorati nel mese di riferimento. Il calcolo è il seguente: (640/245) per giorni di lavoro mese, dove 245 sono i giorni che mancano alla fine dell'anno.

L'esempio caratteristico riguarda coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato o a progetto con scadenza entro l'anno. In questo caso il calcolo puntuale del bonus terrà conto dei giorni di lavoro e quindi sarà: (Bonus/365)* moltiplicato i giorni effettivi  di contratto.

Ad esempio, un dipendente assunto a tempo determinato dal 1/04/2014 al 30/10/2014 con un reddito superiore a 8145 € avrebbe diritto ad un bonus mensile di 53 euro.

Discorso analogo per i dipendenti pubblici ( es. gli insegnanti). Loro hanno diritto non a 80 euro ma a 53,33 euro al mese. Ciò in quanto bisogna tener conto che, per questa categoria di lavoratori, il periodo di lavoro effettivo è di 10 mesi su 12.

Per questo motivo non in tutti i mesi l’importo del bonus irpef in busta paga sarà di 80.00 €, ma l’importo varierà in base al numero dei giorni che compongono il mese di riferimento. Per il mese di maggio l’importo è di 80,98 euro (640 / 245 x 31).

Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR.

Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:

ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41;

ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 640/365 x 212 = euro 371,73.

Per verificare la spettanza del bonus, cercando di evitare conguagli a fine anno, i datori di lavoro devono eseguire una proiezione partendo del reddito (imponibile fiscale) del mese. Poiché, con molta probabilità questo calcolo verrà eseguito per la prima volta a maggio, si dovrà moltiplicare la retribuzione assoggettata a tassazione ordinaria per il numero dei mesi mancanti sino alla fine dell'anno. Al totale ottenuto si dovranno aggiungere gli emolumenti a tassazione autonoma (mensilità aggiuntive, gratifiche, premi ecc.) nonché l'imponibile fiscale progressivo da gennaio ad aprile (presente negli archivi dei dipendenti).

La dinamica si ripeterà alla fine dell'anno. Il datore di lavoro a fine 2014 avendo a disposizione tutti i dati per il calcolo dell'imponibile fiscale complessivo, potrà eseguire un controllo finale. Nei casi in cui i lavoratori si siano avvalsi della facoltà di chiedere il conguaglio riassuntivo all'ultimo datore di lavoro, questi avrà a disposizione anche il modello Cud rilasciato dal precedente sostituto di imposta da cui potrà ricavare il reddito e l'ammontare del bonus che i lavoratori hanno percepito nel corso dell'altro rapporto di lavoro. Il venir meno delle condizioni di spettanza del credito obbligherà il sostituto di imposta che esegue il conguaglio al recupero immediato di quanto erogato in precedenza perché non più spettante.

Comunque per stimare il reddito complessivo, alla proiezione annuale dello stipendio mensile vanno aggiunti gli emolumenti a tassazione autonoma, quali le gratifiche, i premi e le mensilità aggiuntive e, ovviamente, i primi quattro mesi del 2014

Per i lavoratori a tempo indeterminato che lavorano 365 presso la stessa azienda, il sostituto d’imposta dovrà procedere al calcolo del Bonus dovuto e poi dividere l’importo per 245 (numero di giorni che vanno dal 1 maggio al 31 dicembre 2014) e successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.


domenica 10 agosto 2014

Assunzioni agevolate di disoccupati in base alla circolare INPS 98/2014



Agevolazioni INPS per assunzioni, stabilizzazioni o proroghe effettuate nel 2012 per particolari tipologie di disoccupati che versino in situazioni particolari ossia fra coloro che hanno più di 50 anni - relative all’anno 2012. Si tratta del beneficio contributivo previsto nel 2010 (commi 134, 135 e 151, articolo 2, legge 191/2009), prorogato per il 2011 e 2012 (legge 183/2011).

Quest’ultima proroga è diventata operativa nel gennaio 2014, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministero del Lavoro (n. 75866 del 2 settembre 2013).

Ebbene, ora la nuova circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014 comunica alle aziende beneficiarie che devono presentare domanda entro il 30 settembre, fornendo le regole per le diverse tipologie di assunzioni agevolate.

In modo particolare le agevolazioni riguardano:

Le assunzioni di cittadini ultra cinquantenni beneficiari di indennità di disoccupazione o le trasformazioni a tempo indeterminato che hanno generato un incentivo contributivo con una aliquota pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). L’agevolazione non è erogabile oltre il 31 dicembre 2012 e la durata massima del bonus in caso di proroga del contratto a termine è stata calcolata per un massimo di 12 mesi. Gli euro disponibili sono 769.453.

La prosecuzione di rapporti già instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o disoccupati (il requisito previsto era di essere un “over 50 con almeno 35 anni di contributi) generava un incentivo contributivo fino al diritto al pensionamento e comunque non oltre il 2012. L’agevolazione consisteva nella contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Gli euro disponibili sono 37.506.

Le assunzioni a tempo indeterminato di beneficiari di indennità di disoccupazione o di disoccupazione edile generavano, semprefino al 31 dicembre 2012, una agevolazione mensile pari all’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità residua a quelle già percepite, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa.

Il beneficio spetta per l’assunzione, trasformazione del contratto da determinato a indeterminato o per la proroga del determinato. Se il contratto è stata stipulato dopo il 18 luglio 2012 (entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del lavoro), l’agevolazione spetta solo se vengono rispettate le norme relative al diritto di precedenza del lavoratore assunto o di un altro. In caso di proroga a tempo determinato di un contratto già agevolato, il beneficio spetta per 12 mesi. Lo stanziamento 2012 per coprire la misura rivolta agli over 50 è pari a 769mila 453,38 euro.

Prolungamento della riduzione contributiva (con quota da apprendista) per i datori di lavoro che prorogano il rapporto di lavoro con dipendenti già in forze, precedentemente assunti dalle liste di mobilità o mentre percepivano l’indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 50 anni di età e 35 di contributi.

Se il lavoratore è stato assunto dalle liste di mobilità l’agevolazione spetta: se è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011 o nel 2012; se è stato prorogato nel 2012 un contratto a termine oltre i 12 mesi previsti dall’articolo 8, comma 2, della legge 223/1991.

Se la proroga riguarda un lavoratore assunto nel 2010 o 2011, titolare di indennità di disoccupazione, il beneficio spetta se: è meramente proseguito nel 2012 un rapporto per il quale il beneficio era scaduto a fine 2011; se è stato prorogato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un rapporto per il quale il 31 dicembre 2011 erano scadute le riduzioni contributive; se è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1 gennaio 2012, un contratto a termine instaurato nel 2010 o nel 2011 per il quale l’agevolazione era scaduto il 31 dicembre 2011.

In tutti questi casi, il prolungamento della riduzione contributiva spetta oltre la scadenza originaria (18 mensilità), fino alla maturazione del diritto alla pensione oppure fino al 31 dicembre 2012. Risorse stanziate: 37mila 506,17 euro.

Contributo mensile previsto dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009, articolo 2, comma 151), per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari o del trattamento speciale di disoccupazione edile. Il beneficio consiste in un incentivo pari all’indennità residua (e comunque non oltre il 31 dicembre 2012) ed è erogato come conguaglio con le somme dovute dalle imprese a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2012 e per la trasformazione a tempo indeterminato nel 2012 di un contratto a termine. Se l’assunzione o proroga è successiva al 18 luglio 2012 bisogna rispettare i diritti di precedenza per la riassunzione. Risorse stanziate: 794mila 629 euro.

Presentazione domande

Allo scopo di accedere ai benefici, i datori di lavoro interessati dovranno presentare la domanda, contenente una dichiarazione di responsabilità in ordine alla sussistenza delle condizioni di legge. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” disponibile sul sito Inps seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’invio dovrà essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare (30 settembre 2014); è necessario che i datori di lavoro presentino le domande nel termine indicato, anche qualora le stesse fossero già state erroneamente presentate.

In tutti i casi, l’INPS verifica che le risorse stanziate siano sufficienti a coprire tutte le richieste. Nel caso in cui non lo siano, l’agevolazione viene concessa con precedenza in base all’ordine cronologico di assunzione, proroga, o trasformazione del contratto. In caso di mera prosecuzione del contratto si fa riferimento alla scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla maturazione dei 35 anni di contributi. Le graduatorie verranno pubblicate entro il 31 ottobre 2014.

sabato 9 agosto 2014

Firmato l'accordo Alitalia-Etihad: «Sarà un'azienda più stabile e sexy»



Alitalia, sì alle nozze con Etihad. Si apre così una nuova pagina nella storia di Alitalia: l'accordo con Etihad prevede che la compagnia emiratina investa 560 mln per rilevare il 49% dell'aviolinea. Tra gli altri punti, vi sarebbero inoltre il ritorno alla redditività del vettore italiano nel 2017, 7 nuove rotte intercontinentali per arrivare a quota 23 milioni di passeggeri nel 2018. Sul fronte sindacale, ieri notte la Uilt e le associazioni professionali hanno dato l'ok al nuovo contratto nazionale del trasporto aereo e all'intesa sul costo del lavoro che consentirà 31 milioni di risparmi. Un accordo che l'ad di Alitalia Gabriele Del Torchio ha definito "decisivo" per il futuro.

«L'alleanza internazionale era un obiettivo fondamentale - ha detto Hogan - è stato un fidanzamento un po' contrastato, ci sono state turbolenze, ma oggi siamo qui ad avviare un'alleanza strategica, importante e fondamentale ».

Fra le altre Del Torchio ha annunciato che Alitalia ed Etihad saranno official sponsor di Expo 2015. La chiusura dell'operazione è prevista verso la fine dell'anno dopo il via libera delle autorità di regolazione. L'assemblea degli azionisti di Alitalia aveva approvato questa mattina la proposta di accordo preliminare e aveva anche deliberato l'incremento di aumento di capitale a 300 milioni deciso dal Cda di venerdì scorso. «Il governo durante la riunione del Cdm ha salutato con grande piacere l'accordo Alitalia-Ethiad», ha detto il sottosegretario Graziano Delrio al termine del Cdm.

Hogan ha detto che «Etihad è felice di investire», assicurando l'intento di «costruire un'Alitalia più forte e di dare un servizio di qualità». Etihad non intende stravolgere l'Alitalia, ma darle una stabilità. «Vogliamo rilanciare il brand - ha detto Hogan - e rendere Alitalia più "sexy". Sicuramente sarà un'azienda diversa, ma non vogliamo cambiare tutto, ma renderla più stabile». Il ceo di Etihad ha spiegato si tratta di «un investimento di 1,758 miliardi di euro. Ci piace l'Italia, la sua cultura e il suo mercato». Ha aggiunto che Etihad vuole «essere dei partner e saremo sempre dei partner» per l'Alitalia. Il piano triennale, ha spiegato Hogan, «prevede per Alitalia il ritorno alla redditività nel 2017». Il ceo ha sottolineato che «sarà difficile, ma il consolidamento di Alitalia è fondamentale». La compagnia si concentrerà più sul lungo raggio e saranno aggiunti altri collegamenti sulla rete di Abu Dhabi. Nel piano quinquennale si pensa a dieci nuove rotte a lungo raggio anche attraverso il rilancio di Malpensa. Etihad, poi, vuole continuare il rapporto di Alitalia in Skyteam.

La notizia dell'accordo viene accettata in modo positivo dai sindacati: "Questo piano industriale rappresenta una prospettiva: da questo punto di vista è una notizia importante, una buona notizia" ha detto Susanna Camusso segretario generale della Cgil. "Credo sia molto importante che l'accordo sia stato firmato - ha aggiunto - l'accordo sorregge finalmente un piano industriale e una idea di sviluppo intercontinentale della compagnia: si fa adesso quello che si sarebbe dovuto fare nel 2009". Sulla stessa linea il leader della Uil, Luigi Angeletti: "E' il migliore accordo che potessimo concepire perché la compagnia aerea emiratina, a differenza delle compagnie europee, non è concorrenziale ed è assolutamente complementare. Noi abbiamo popolazione, mercato e geografia, loro hanno le risorse economiche: la combinazione di questi fattori può realisticamente consentire di avere una compagnia aerea a 'cinque stelle'". Angeletti sottolinea che la Uil ha firmato questa notte l'accordo sul contratto di lavoro in Alitalia perché "è stato finalmente difeso il buon senso".



martedì 5 agosto 2014

Incentivi Fixo per dottori di ricerca 8 mila euro a chi assume



Bando per l’assunzione di ricercatori :contributi alle imprese fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO “Scuola&Università” è aperto un avviso pubblico che ha l’obiettivo di incentivare l’assunzione a tempo pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato:

soggetti beneficiari: possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

soggetti destinatari delle azioni di inserimento lavorativo incentivato: Dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

I fondi stanziati ammontano a 1 milione di euro. Le imprese riceveranno un contributo pari a 8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.

La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), raggiungibile al seguente indirizzo: www.italialavoro.it/wps/portal/homepage, a partire dalle 10 del 10/07/2014 e non oltre il 31/12/2014, salvo il caso di esaurimento delle risorse disponibili che sarà comunicato sul sito di Italia Lavoro, le risorse finanziarie 1 milione di euro.

Importo del bonus per le assunzioni, Le imprese riceveranno un contributo pari a:

8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o determinato per almeno 12 mesi), più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale.

Destinatari dell'iniziativa sono i datori di lavoro privati con sede operativa sul territorio nazionale che intendono assumere giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti.

Il contributo previsto è pari a 8.000 euro per ogni ricercatore assunto con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. Il datore di lavoro potrà usufruire di un eventuale contributo integrativo fino a 2.000 euro per attività di assistenza didattica individuale fornita da Istituzioni formative, quali Università e Enti di Ricerca, per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto.

domenica 3 agosto 2014

Piano ferie e i diritti del lavoratore


Il piano delle ferie matura durante tutto l’arco dell’anno. Il piano ferie ha lo scopo di consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie dal lavoro.

Tutti i lavoratori dipendenti hanno il diritto ad usufruire di un periodo di riposo per ricostituire le energie fisiche e intellettuali in base all’ art. 36 della Costituzione e alla disciplina dell’art. 10 D.lgs. 66/2003 ed al lavoro prodotto durante l’anno trascorso.

L’art. 10 del d. lgs 66 del 2003 ha previsto che ogni lavoratore abbia diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, limite che può essere derogato dalla contrattazione collettiva, solo in senso migliorativo. E dunque è possibile fissare un periodo inferiore alle due settimane di ferie che, per legge, dovrebbero essere fruite nel corso dell'anno. A patto che siano rispettate le garanzie costituzionalmente riconosciute ai lavoratori.

Ulteriori modifiche a quanto stabilito dal D. lgs 66 del 2003 sono state apportate dal Dlgs 213/04.
Delle quattro settimane di ferie, il lavoratore ha diritto a godere almeno di due settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione. Il periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va fruito per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione

I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di ferie annue retribuite, per recuperare le energie psico-fisiche. Il periodo minimo di ferie annue è pari a quattro settimane per ogni lavoratore. Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non può essere sostituito da indennità economiche eccetto nei casi di cessazione di rapporto di lavoro: solo in tali casi le ferie non godute vengono monetizzate e convertite in quote di retribuzione giornaliera.

La metà delle ferie deve essere fruito obbligatoriamente entro l'anno, la restante parte di ferie non godute nei successivi 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. In caso contrario il datore di lavoro è passibile di sanzioni.

Il lavoratore può richiedere le ferie in qualunque momento dell'anno. La richiesta di ferie, ancorché soggetta a valutazione del datore di lavoro in merito alle esigenze di aziendali, deve essere presentata con congruo anticipo. L'eventuale malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il godimento e dà diritto al recupero dei giorni di ferie non godute.

A meno che le esigenze dell’azienda lo richiedono, il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere per un piano ferie composto da più periodi di ferie divisi.

Tempi e modalità diversi del piano ferie possono essere stabiliti dai CCNL; i quali si basano su un esame tra le rappresentanze sindacali per determinare il piano delle ferie e le relative modalità di calcolo.

Il diritto alle ferie annuali, costituzionalmente sancito, è ispirato da ragioni di ordine pubblico che traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità fisica-psicologica e dello stato di salute del cittadino-lavoratore subordinato.


Per un lavoratore, il diritto alle ferie è fondamentale; il datore di lavoro è infatti tenuto a rispettare per legge tale beneficio. Le ferie rappresentano dunque le giornate di astensione dal lavoro; sono provvisti di legislazione apposita solo i periodi di riposo legati ai lavoratori dipendenti e non ai liberi professionisti o agli autonomi.

L'art. 36 della Costituzione italiana prevede che il lavoratore deve e non può in alcun modo rinunciare al diritto di ferie; i periodi di tali giornate di non lavoro retribuito non devono essere inferiori alle quattro settimane. C'è inoltre un minimo previsto da tutti i contratti collettivi nazionali che è di 20 giorni annuali e che è stato introdotto dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003.

Diritto alle ferie: quesiti più importanti da conoscere



Il lavoratore dipendente è libero di scegliere le modalità e le località per usufruire di un periodo di ferie che ritenga più utili”. E la sua reperibilità “può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio, ma non già del lavoratore in ferie.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro può sospendere le ferie solo prima della partenza per le vacanze. In sostanza la Suprema Corte protegge il posto di lavoro per i dipendenti che sono in ferie e per le neo spose durante il primo anno di nozze.

La norma fondamentale per la gestione delle ferie è l’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003. In base al quale: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane – fatte salve condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva – e tale periodo minimo non può essere sostituito dalla indennità per ferie non godute, ad eccezione della risoluzione del rapporto di lavoro”.

La Maturazione diritto di ferie è sospesa negli scioperi e CIG a zero ore. I periodi compresi nel contratto di lavoro in cui non maturano le ferie sono i seguenti:

periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;

periodi di aspettativa non retribuita;

periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);

periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

La malattia insorta prima dell'inizio del periodo di ferie programmato e comunicato al lavoratore oppure delle ferie collettive con chiusura dell’azienda ne determina la fruizione in un momento successivo alla guarigione.

Invece la malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione , ma solo se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche e purché regolarmente certificata dal servizio sanitario e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, dopo i dovuti accertamenti sanitari, può sostenere che malattia e ferie sono compatibili, per cui la fruizione delle ferie non viene sospesa.

Il datore di lavoro può richiamare in servizio il lavoratore in ferie quando sussistano imprescindibili esigenze aziendali, in questi casi, i C.C.N.L. possono prevedere il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’anticipato rientro.

Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.

Vanno fruite obbligatoriamente nell'anno in cui maturano per almeno due settimane (continuative su richiesta del lavoratore) mentre le altre due vanno prese entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, sempre fatte salve differenti prescrizioni del Contratto collettivo di lavoro di riferimento.

Alla scadenza dei 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS relativi al periodo ,  anche se le ferie non sono state godute.

La maturazione delle ferie è collegata ai mesi di servizio prestato. In genere ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie e le frazioni di mese di almeno 15 giorni  valgono come mese intero, ma vi possono essere prescrizioni diverse nei CCNL.
Da notare che le ferie maturano anche durante:

il periodo di prova;

i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;

i periodi di malattia;

i periodi di infortunio;

i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

Ferie: diritto irrinunciabile e non monetizzabile, in questo caso bisogna differenziare: il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di licenziamento o dimissioni oppure nel caso di contratti a termine di durata inferiore all’anno. questo perché la Costituzione stabilisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 ) e infatti "sono vietati accordi individuali che ne impediscano fruizione oppure finalizzati alla monetizzazione".

E’ consentito invece compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva in caso di:

ferie eccedenti il periodo minimo;

ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito questo principio (di recente: n. 16735/2014), mentre sul tema la Corte Europea ha anche stabilito che l'indennità per ferie non godute passa agli eredi in caso di decesso del lavoratore (sentenza C-118-13).

Il Decreto legislativo n. 213 del 2004, ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non permettono ai propri lavoratori il godimento delle ferie: esse vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

Il dispositivo legislativo attribuisce all'autonomia collettiva (CCNL) un ampio potere derogatorio alla previsione legale e legittima una clausola contrattuale che riduce il periodo delle due settimane di ferie di cui è obbligatoria la fruizione, purché la riduzione non vanifichi la funzione del diritto alle ferie e sia occasionata da eccezionali esigenze di servizio.


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