domenica 29 maggio 2011

Apprendistato 2011 la riforma e le nuove regole

Riforma apprendistato al via i tre tipi contratto per creare occupazione ai giovani. Un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all'occupazione dei giovani. Come è definito l'apprendistato nello schema del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi.
Sono previste tre tipologie di contratto:
l'apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età;
l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale;
l'apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano a un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare la pagina del sito di Mondo-Lavoro.

Quali sono i principi legislativi che devono essere rispettati?
Innanzitutto una forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti; presenza di un referente aziendale; possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti tramite dei fondi interprofessionali; registrazione della formazione effettuata e delle competenze acquisite nel libretto formativo; possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; possibilità per le parti di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione e, se nessuna delle parti esercita la facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per chi sarà in possesso di un contratto di apprendistato si applicano le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia).  Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati o, in mancanza, le tre unità.
Parliamo degli standard professionali e formativi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, saranno definiti dal ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Istruzione e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.

3 commenti:

  1. Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 3) è certamente allettante ed interessante per un quindicenne non predisposto a perseguire un percorso scolastico. E' meglio che entri subito nel sistema produttivo. L'impresa a sua volta deve mantere l'impegno, al termine del periodo formativo a trasformare in rapporto subordinato a tempo indeterminato il lavoratore contrattualizzato. Se così non fosse, vi è il serio pericolo di aver alimentato un circuito di lavoratori sfruttati nella migliore età produttiva (15/18 anni)e di averli tolti dal circuito dell'Istruzione e della Formazione con forti ripercussioni di abbassamento del livello culturale della nostra società.
    Che sia chiaro che ritengo sia giusto, ed è oggi più che mai opportuno, per i giovani sfruttare questa occasione di lavoro che il ministro Sacconi sta offrendo con molta audacia ed energia.
    Rino Piroscia - Confsal Confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori.

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  2. Il Contratto di Apprendistato, con la nuova riforma, può considerarsi a tempo indeterminato ?
    Sì se il lavoratore e/o il datore di lavoro non recedono per giusta causa o per un giustificato motivo al termine del periodo di formazione.
    Di fatto a conclusione del periodo di formazione con il silenzio assenso, entrambe le parti lavoratore e datore di lavoro sono impegnate a mantenere il rapporto di lavoro il primo come subordinato a tempo determinato mentre il secondo come datore di lavoro.
    Può però accadere che le parti (lavoratore o datore di lavoro) possano recedere con preavviso a partire dal momento in cui si è concluso il periodo di formazione, secondo quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.
    Pertanto non possiamo affermare che il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, visto che vi è la possibilità di recedere durante il periodo di formazione per giusta causa e dopo il periodo di formazione secondo quanto disposto dal sopra citato codice civile.
    Rino Piroscia

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  3. come accadeva o come accade all'estero,il giovane
    lavoratore,non deve sentirsi inferiore a nessuno e quindi vanno privilegiati sia i corsi di formazio ne continua in ambito aziendale e,non solo, ma anche ambire la crescita culturale mettendogli a disposizione Istituti professionalizzanti disponibili per chi vuole migliorarsi e crescere anche sotto il profilo professionale e culturale

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