sabato 26 novembre 2011

Festività lavorative 2011

Come tutti gli anni in questo periodo dove si avvicinane le feste e le festività per i lavoratori d'altro canto arrivano dalle agenzie per il lavoro le offerte della grande distribuzione per gli impieghi legati al momento caldo che parte con il Natale e finisce con l'anno nuovo e la Befana. Si cercano in questo periodo di feste soprattutto commessi, magazzinieri, responsabili di negozio, addetti ai banchi di gastronomia in genere. I contratti generalmente sono a tempo determinato o con prestazione occasionale, ma a volte, e soprattutto se ha “retto” il mercato e le sue richieste sono state soddisfacenti, si possono poi trasformare a contratto a tempo indeterminato.
Le agenzie di lavoro  per trovare opportunità di lavoro si possono consultare i siti delle agenzie per il lavoro. Fra le principali ci sono sono Adecco all'indirizzo http://www.adecco.it/, Manpower http://www.manpower.it/, Obiettivo Lavoro http://www.obiettivolavoro.it/, Randstad http://www.ranstad.it/, .
Quindi se da un lato è innegabile che stiamo ancora attraversando un periodo di crisi economica, è anche vero che ci stiamo avvicinando ad uno dei periodi dell'anno in cui l'economia dovrebbe acquisire una certa rilevanza. Natale è alle porte e per chi è disposto a coglierle questo periodo si presenta ricco di occasioni, offerte ed opportunità lavorative.
Mentre per quanto riguarda il lavoratore dipendente, esso ha diritto alla retribuzione per i giorni di festività goduti come riposo. Nel caso in cui presta invece il lavoro festivo ha diritto alla retribuzione con una percentuale di maggiorazione. Il lavoratore subordinato ha diritto a giorni di riposo dalla propria attività lavorativa, dallo svolgimento del proprio orario di lavoro contrattuale. Sono riposi previsti dalla legge. Oltre alle ferie, ai permessi e agli altri casi di riposo, il lavoratore ha diritto anche a fruire della sospensione dal lavoro durante le festività. Il lavoratore durante queste ricorrenze festive, ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a ricevere la retribuzione per tali giornate.
Il diritto al riposo nei giorni festivi non è considerato dall’ordinamento assoluto, poiché non è espressamente sancito dalla Costituzione accanto al diritto al riposo settimanale e alle ferie che sono  previsti dall’art. 36 Costituzione.
Non è però posto in dubbio il fatto che il lavoratore possa rifiutare la prestazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro. Ciò significa che, anche in presenza del suo rifiuto a fornire attività lavorativa, il dipendente non perde il diritto di ricevere la normale retribuzione, che deve essere pertanto regolarmente corrisposta dal datore di lavoro. Né, allo stesso modo, può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore, cui appunto non può essere imposto di lavorare.
Vediamo la retribuzione durante le festività. Il trattamento economico - retributivo dovuto al lavoratore nei giorni festivi è differente a seconda che egli non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece decida di lavorare.
I lavoratori retribuiti in misura fissa hanno diritto alla normale retribuzione giornaliera calcolando l'eventuale il lavoro svolto durante le festività e l'aspetto retribuito non risulta lo stesso in quanto se il CCNL lo prevede vi sono le indennità festive.
I lavoratori che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione è di regola stabilita dal CCNL applicato dall'azienda.
Vediamo la coincidenza della festività con la domenica, con il sabato o con periodi di assenza.
Qualora la festività coincida con la domenica o con altro giorno festivo, il datore di lavoro deve pagare una quota ulteriore rispetto alla  retribuzione dovuta:
ai lavoratori retribuiti in misura fissa, spetta un’ulteriore quota giornaliera fissata dalla coincidente con 1/26 del compenso dovuto al giorno;
ai lavoratori retribuiti ad ore, spetta l’ulteriore somma corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale.
Qualora invece la festività coincida con il sabato non lavorativo (ossia nel caso di adozione della settimana corta), si ritiene che al soggetto non spetti la quota aggiuntiva predetta, poiché esso coincide in ogni caso con il sesto giorno e conseguentemente deve essere considerato non festivo ma feriale a zero ore. Tuttavia, molti CCNL estendono il trattamento previsto per il caso di coincidenza del giorno festivo con la domenica anche al caso di coincidenza con il sabato non lavorativo.

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