Visualizzazione post con etichetta condotta pluriuffensiva. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta condotta pluriuffensiva. Mostra tutti i post

domenica 27 settembre 2026

Provvedimento amministrativo per condotta antisindacale






Il provvedimento contro la condotta antisindacale è il decreto motivato ed immediatamente esecutivo emesso dal giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori

Art. 28 Statuto dei Lavoratori (Condotta Antisindacale): Se la discriminazione sui turni colpisce un dirigente sindacale aziendale (RSA/RSU) o è finalizzata a colpire gli iscritti a una determinata sigla, il sindacato provinciale può promuovere questo ricorso d'urgenza. Il giudice, entro pochi giorni, ordina la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti.

La giurisprudenza ha però avuto modo di precisare come la violazione dei diritti esplicitamente stabiliti da norme legali o contrattuali non esaurisca l’ambito dei comportanti antisindacali; infatti, si ritiene che il procedimento citato sia destinato a tutelare il sindacato da tutti quei comportamenti del datore di lavoro tali da ledere, ingiustificatamente, le prerogative del sindacato stesso, danneggiandone l’immagine.

Più precisamente, è stato sostenuto che, una volta aperta una trattativa tra il sindacato e il datore di lavoro, entrambe le parti sono tenute a condurre tale trattative con correttezza e buona fede.

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda i diritti di informazione previsti dai contratti collettivi, il cui esercizio rappresenta uno dei diritti sindacali di maggior rilievo.

Come detto, la giurisprudenza ha chiarito diversi aspetti relativi ai diritti sindacali e alle violazioni che hanno dato, appunto, seguito a condanna per condotta antisindacale. Infatti, in casi come questi il diritto leso non appartiene al sindacato, ma al singolo lavoratore che, naturalmente, potrà rivolgersi al giudice del lavoro nelle forme ordinarie per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una simile violazione.

Tuttavia, in alcune ipotesi è stata ritenuta antisindacale anche la violazione di una disposizione normativa del contratto collettivo. Ciò è accaduto quando il comportamento del datore di lavoro non si è limitato a ledere i diritti dei singoli lavoratori, ma addirittura abbia screditato il sindacato agli occhi dei lavoratori, cosa che si può verificare in considerazione della modalità o della portata della violazione, o ancora del contesto in cui essa avviene.

La condotta antisindacale rivolta contro un singolo dirigente sindacale (es. sanzioni disciplinari ingiustificate, licenziamento ritorsivo, trasferimento illegittimo) si definisce in giurisprudenza come condotta pluriuffensiva. 

Il comportamento del datore di lavoro lede contemporaneamente due sfere giuridiche distinte: l'interesse del singolo lavoratore (diritti individuali) e l'interesse del sindacato di appartenenza (prerogative e libertà sindacali).

Chi può agire in giudizio?

Anche se l'atto colpisce direttamente una persona fisica (il dirigente), la legge prevede un doppio binario di tutela:

Il Sindacato (Azione ex art. 28): La legittimazione attiva per promuovere il ricorso d'urgenza ex art. 28 dello Statuto dei LavoratoriStatuto dei Lavoratori spetta esclusivamente agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali a cui il dirigente appartiene. Il singolo dirigente, in quanto tale, non può depositare autonomamente il ricorso ex art. 28.

Il Dirigente Sindacale (Azione ordinaria): Il singolo leader leso nei propri diritti individuali può agire parallelamente e autonomamente davanti al Giudice del Lavoro con le tutele ordinarie o d'urgenza previste dal codice di procedura civile (es. ricorso ex art. 700 c.p.c. per impugnare un trasferimento) per tutelare la propria posizione lavorativa e patrimoniale.

Esempi tipici di condotta antisindacale verso un dirigente

La giurisprudenza ha individuato fattispecie specifiche in cui l'atto verso il dirigente configura l'illecito:

Trasferimento senza nulla osta: Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori, il trasferimento di un dirigente sindacale (o di un membro delle RSU/RSA) da un'unità produttiva all'altra può avvenire solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Il trasferimento disposto senza tale assenso costituisce automaticamente condotta antisindacale. [1]

Discriminazione o sanzioni ritorsive: L'irrogazione di licenziamenti, sospensioni o procedimenti disciplinari pretestuosi mirati a punire l'attività di rappresentanza o a screditare la figura del dirigente davanti ai colleghi.

La messa in turno o il mutamento dei turni di lavoro di un dirigente sindacale configura una condotta antisindacale (pluriuffensiva) ogni volta che l'orario assegnato ostacola, limita o rende oggettivamente impossibile l'esercizio del suo mandato o la partecipazione alle attività sindacali

Intento ritorsivo o discriminatorio: Se il datore di lavoro applica al dirigente turnazioni particolarmente gravose (es. solo turni notturni, festivi o spezzati) non giustificate da reali e oggettive esigenze tecnico-produttive dell'azienda, con il chiaro intento di punire o scoraggiare la sua attività.

Ostacolo al contatto con i lavoratori: Assegnare al rappresentante sindacale turni isolati o in orari in cui la fabbrica o l'ufficio sono deserti, riducendo la sua capacità di raccogliere le istanze dei lavoratori e comunicare con la base.

Il datore di lavoro mantiene la facoltà di organizzare i turni aziendali, ma nel caso dei dirigenti sindacali l'esercizio di questo potere è sottoposto a uno scrutinio più rigido:

1. Esigenze oggettive: L'azienda deve dimostrare che la specifica turnazione del dirigente è l'unica soluzione organizzativa possibile e che risponde a criteri oggettivi applicati anche agli altri dipendenti di pari livello.

2. Accordi aziendali e CCNL: Molti contratti collettivi o accordi integrativi prevedono l'obbligo di informazione preventiva o l'esame congiunto prima di modificare le turnazioni. Cambiare i turni senza rispettare queste procedure sindacali fa scattare l'antisindacalità del provvedimento a prescindere dal danno al singolo lavoratore. [1, 2]

come difendersi

Azione del Sindacato (Art. 28): Il sindacato locale di appartenenza può presentare ricorso d'urgenza al Giudice del Lavoro chiedendo la revoca dei turni illegittimi e il ripristino di un'articolazione oraria compatibile con le agibilità sindacali.

Azione del Dirigente: Parallelamente, se il cambio turno danneggia la salute o la vita familiare del lavoratore senza giustificato motivo, l'interessato può agire in via d'urgenza ordinaria (art. 700 c.p.c.)






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog