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domenica 13 ottobre 2013
Dichiarazioni redditi 2013 .Minimi e ritenute, possibile recupero diretto con Unico
L'Unico è un modello unificato con il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali. Lo usano le persone fisiche che, nel 2012, possedevano redditi di terreni, di fabbricati, di partecipazione, di lavoro autonomo occasionale o continuativo, d'impresa, di lavoro dipendente e di pensione. Sono obbligati a usare l'Unico i contribuenti che devono presentare almeno due tra le seguenti dichiarazioni: quella dei redditi, dell'Iva, dell'Irap.
Il Modello Unico Persone Fisiche 2013 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale Iva, ed è composto da 3 fascicoli. Per agevolare i contribuenti che si trovano nelle situazioni meno complesse, è disponibile anche una versione semplificata, "Unico Mini".
I ricavi e i compensi dei soggetti che operano in regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/11) non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Unico onere del contribuente minimo è quello di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito prodotto è soggetto al regime di favore e quindi a imposta sostitutiva del 5% (Provvedimento direttore agenzia delle Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011).
L'esonero da ritenuta è giustificato dal fatto che il contribuente minimo subisce in via definitiva un'imposta sostitutiva del 5% e quindi ampiamente inferiore alla ritenuta del 20% (o del 12,50% sulle provvigioni). In coerenza con questo assetto il quadro LM del modello Unico PF 2013 dedicato ai minimi non contiene uno specifico campo per effettuare lo scomputo delle ritenute. Si è posto quindi il problema di come gestire eventuali ritenute erroneamente subite dal soggetto agevolato. In merito l'Agenzia si è pronunciata in pieno periodo dichiarativo con due distinte risoluzioni, la 47/E del 5 luglio 2013 e la 55/E del 5 agosto 2013. Si tratta di chiarimenti giunti a ridosso del termine di versamento delle imposte e quindi in molti casi non fruiti e da tener presenti proprio in questa fase di compilazione e trasmissione di Unico 2013.
La successiva risoluzione 55/E/13 ha esteso le conclusioni raggiunte in relazione alle ritenute su interventi di recupero edilizio a tutte le tipologie di ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti nel regime dei minimi (cosiddetto regime di svantaggio). Quindi in ogni caso di ritenuta erroneamente subita nel 2012 il minimo può recuperarla nel modello Unico compilando in base alle precise indicazioni fornite dalle risoluzioni citate.
Compilazione modello Unico 2013
In assenza di apposito rigo nel quadro LM di Unico PF 2013 il soggetto minimo può scomputare le ritenute inserendo in primo luogo il codice 1 nel campo "Situazioni particolari" posto nel frontespizio della dichiarazione in corrispondenza del riquadro dedicato alla firma. In secondo luogo le ritenute erroneamente subite vanno complessivamente e indistintamente riportate nel quadro RS, rigo RS33, colonna 2 (ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi). Infine, le ritenute così esposte potranno essere scomputate o nel quadro LM, rigo LM13 (ritenute consorzio) o nel quadro RN 32.
Il meccanismo è applicabile in primo luogo in via eccezionale per il solo 2012, considerato in qualche modo ancora un anno di transizione per il nuovo regime; non sono previste estensioni automatiche agli anni successivi. Inoltre, il recupero sul 2012 è operabile solo a condizione che le ritenute subite siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta, che a sua volta è tenuto ad esporle nel modello 770. Pertanto è necessario che il soggetto minimo sia in possesso della certificazione del sostituto d'imposta, ancorché erroneamente tale. Si specifica, infine, che quanto alle modalità di recupero l'Agenzia lascia a discrezione del contribuente la scelta fra scomputo dall'imposta sostitutiva da regime dei minimi (quadro LM) e imposta complessiva Irpef (quadro RN). Si tratta di un'opportunità da non sottovalutare visto che non sono infrequenti i casi di minimi con imposta sull'attività non capiente e invece Irpef dovuta per altri motivi; pare peraltro possibile anche uno scomputo parziale sui due fronti.
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