Tra le misure annunciate c’è la proroga dell’Opzione Donna, che consente anche alle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e alle autonome nate nel 1962 di andare in pensione anticipata, se hanno maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020, accettando l’assegno puramente contributivo.
Grazie alla misura contenuta nella nuova manovra si potrà continuare a scegliere l’Opzione Donna per tutto il 2021. In sostanza, la proroga comporta l’accesso a questa pensione anticipata alle lavoratrici con un anno in più rispetto ai requisiti precedentemente previsti. Per il resto, lo strumento resta la stesso, compreso il meccanismo delle finestre mobili e l’adeguamento alla speranza di vita.
Opzione Donna: di cosa si tratta
L’Opzione Donna è uno strumento di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. La norma inserita in manovra ha esteso lo scivolo per le lavoratrici di pubblico e privato che vogliano andare in pensione anticipata, a patto di accettare un assegno calcolato interamente su sistema contributivo, con ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina vigente.
L’applicazione del sistema contributivo si limita alle sole regole di calcolo, che implica una decurtazione sull’assegno cin media del 20-30% rispetto al sistema misto.
Opzione Donna consente oggi di ritirarsi alle lavoratrici che maturano i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2020: 35 anni di contributi e 58 o 59 anni di età, rispettivamente per dipendenti e autonome.
Rientrano nei contributi ammessi quelli a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi), ma per le lavoratrici dipendenti del settore privato non concorrono i contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Viene ammessa la possibilità ricorrere al riscatto della laurea, anche agevolato, per raggiungere la contribuzione necessaria ad accedere alla pensione con Opzione Donna. È possibile esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui maturano i requisiti anagrafici e contributivi.
L’Opzione Donna può essere esercitata da tutte le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Restano escluse le iscritte alla Gestione separata. Non possono accedere all’Opzione Donna neanche le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità e le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia” in favore degli esodati.
Il meccanismo di slittamento delle finestre mobili previsto dall’articolo 12 del Dl 78/2010, convertito con legge 122/2010, fa partire il primo rateo dell’assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna.
Appare utile ricordare che le regole ordinarie prevedono, in alternativa:
la pensione anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica;
la pensione di vecchiaia con un’età anagrafica di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi.
Opzione Donna anche per le nate nel 1962
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso lo scivolo per le lavoratrici di pubblico e privato che vogliano andare in pensione anticipata, a patto di accettare un assegno calcolato interamente su sistema contributivo, con ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina vigente.
Hanno la possibilità di accedere all’Opzione Donna anche le lavoratrici nate fino al 31 dicembre 1962 (1961 le autonome) che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2020. Il resto dell’impianto normativo è rimasto uguale, compreso il meccanismo delle finestre mobili. Continuano a non applicarsi, inoltre, gli adeguamenti alla speranza di vita.
Requisiti Opzione Donna
Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1, co. 476 della legge n. 160/2019, possono andare in pensione le lavoratrici che nel 2020 compiono 58 anni (59 se autonome) se hanno raggiunto i 35 anni di contributi al 31/12/2020.
Finestre mobili
Il meccanismo di slittamento delle finestre mobili è sempre quello previsto dall’articolo 12 del Dl 78/2010, convertito con legge 122/2010, che fa partire la prima rata dell’assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei requisiti richiesti da Opzione Donna.
Vediamo di seguito come cambiano le decorrenze della pensione per le lavoratrici interessate alla proroga.
Personale del comparto scuola e AFAM
Il personale del comparto scuola e AFAM, se in possesso dei requisiti necessari ad accedere all’Opzione Donna potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021 con effetti dall’inizio dell’anno scolastico, o accademico.
Ovvero, rispettivamente:
dal 1° settembre 2021;
dal 1° novembre 2021