sabato 13 febbraio 2021

Cassazione: ha diritto alla promozione il lavoratore assegnato a mansioni superiori




Con l’ordinanza n. 1556 del 23.01.2020, la Cassazione afferma che l’assegnazione reiterata a mansioni superiori, laddove risponda ad esigenze strutturali dell’azienda, fa scattare la promozione del lavoratore.

Interessante il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione, che questa volta non ha esaminato una questione di licenziamento o di demansionamento, ma di reiterata assegnazione di mansioni superiori a quelle previste per il proprio inquadramento contrattuale.

Mansioni superiori: quando scatta la promozione

Una situazione non così infrequente per la verità, anche se magari se ne parla meno. Ecco perché è utile sapere che, secondo i giudici supremi, la reiterata e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, anche se frazionata, fa scattare la promozione e l’obbligo di versare le relative differenze retributive. Il tutto a posto che tale assegnazione sia collegata ad esigenze strutturali dell’impresa.

Perché il lavoratore abbia diritto a chiedere al datore di lavoro il riconoscimento della promozione è sufficiente, come avvenuto nel caso esaminato, la prova di un’iniziale programmazione da parte del datore dei molteplici incarichi e della predeterminazione utilitaristica di tale comportamento, anche senza evidente intento fraudolento del datore di lavoro di impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica. Per la Cassazione, la motivazione della Corte di merito era corretta da un punto di vista giuridico e fattuale. Con un percorso argomentativo immune da vizi, i giudici dell’appello erano giunti ad individuare il corretto inquadramento del lavoratore ricorrente secondo tre fasi:

l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto;

l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria;

il raffronto dei risultati delle suddette due fasi.

I giudici supremi hanno quindi confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva accolto l’appello interposto dal ricorrente accertando il suo diritto all’inquadramento nell’area superiore “Quadri Livello A” e condannato la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive, oltre accessori, dalle singole scadenze al saldo.

La Suprema Corte ha affermato che:

la sistematicità e la frequenza di reiterate, ma frazionate, assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori può integrare un intento datoriale fraudolento volto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica;

quando vi siano la programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e la predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento emerge la rispondenza delle assegnazioni ad una esigenza strutturale del datore di lavoro tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore.






Assistal e Federmeccanica: accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

 









Contratto rinnovato per i metalmeccanici. «Oggi la categoria fa la storia firmando il miglior contratto degli ultimi anni. Con l'intesa finalmente raggiunta abbiamo ottenuto 112 euro di incremento salariale dal 2021 al giugno del 2024. Federmeccanica – Assistal e i sindacati FIOM CGIL, FIM CISL e UILM hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei metalmeccanici scaduto a fine 2019.


I CARDINI DEL RINNOVO


VALORIZZARE LA PROFESSIONALITÀ CON LA RIFORMA DELL’INQUADRAMENTO


Nove livelli di inquadramento ricompresi in quattro campi di responsabilità di ruolo;


Passaggio dalla mansione al ruolo: dal cosa si fa, al come si fa e come si può fare meglio;


Sei criteri di professionalità: autonomia-responsabilità gerarchico funzionale, competenza tecnico-specifica, competenze trasversali, polivalenza, polifunzionalità, miglioramento continuo ed innovazione correlati ai nuovi sistemi integrati di gestione.


GARANZIE SALARIALI E RICONOSCIMENTO DEL VALORE DEL LAVORO


Conferma dell’impianto del 2016 con sistema di calcolo dell’inflazione ex post (IPCA);


Valorizzazione del lavoro legata alla riforma dell’inquadramento;


Incrementi retributivi mensili complessivi pari a 25 euro lordi nel giugno 2021; 25 euro lordi nel giugno 2022; 27 euro lordi nel giugno 2023; 35 euro lordi nel giugno 2024.


FAVORIRE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LE GIOVANI GENERAZIONI


Aumento del contributo aziendale al Fondo Cometa per i neo iscritti under 35;


Il contributo passerà dall’attuale 2% al 2,2% dei minimi contrattuali.


FARE UNA BUONA FORMAZIONE


Creare servizi alle imprese con un contributo una tantum di 1,5 euro a carico delle aziende (es pillole formative on line, block chain per registrare la formazione);


Puntare sulla “alfabetizzazione digitale”.


PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA


Promuovere i break formativi e condividere le esperienze virtuose;


Focalizzarsi sui quasi infortuni mettendo a fattor comune le buone pratiche;


Analizzare le cause dei rischi alla radice (root cause analysis) per la prevenzione degli infortuni.



Sono stati definiti:


aumento salariale di 100 euro per il terzo livello e di 112 euro per il quinto livello sui minimi contrattuali per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2024. Le tranches saranno erogate:

a giugno 2021 per 25 euro, 

a giugno 2022 per 25 euro, 

a giugno 2023 per 27 euro, e 

a giugno 2024 per 35 euro. 


Inoltre: 

sono confermati per ogni anno di vigenza del contratto 200 euro di flexible benefit  (welfare contrattuale) come da Ccnl del 26 novembre 2016. 


Per la carenza contrattuale del 2020 si è provveduto con l’incremento di 12 euro sui minimi percepiti dalla mensilità di giugno e con 200 euro di flexible benefit per effetto dell’ultrattività della struttura del precedente contratto. 


In tema di inquadramento si avrà il superamento del primo livello a partire dal 1° giugno del 2021 e migliaia di lavoratori passeranno nell’attuale secondo livello. 


Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione della clausola sociale sugli appalti pubblici mentre sul lavoro agile le parti si sono impegnate a raggiungere una definizione entro la stampa del testo contrattuale. 


Dopo la riunione degli organismi unitari, l’ipotesi di accordo verrà illustrata nelle assemblee nei luoghi di lavoro e, infine, sottoposta al referendum vincolante tra tutte le lavoratrici e i lavoratori”. 


Vediamo di seguito le due proposte che si sono confrontate per raggiungere l'accordo.


La proposta di Federmeccanica per il rinnovo del contratto


La proposta presentata nell'incontro del 26 novembre prevedeva:


un aumento complessivo di 65 euro a regime, per il periodo 2021-2023, per il 5° livello (riparametrati per i restanti livelli), così suddivisi: 

 18 euro nel 2021, 21 euro nel 2022,  26 euro nel 2023 e 750 euro nel triennio come welfare aziendale 


incremento del contributo aziendale per la previdenza complementare e riduzione del contributo a carico dei lavoratori (dal precedente 1,2% allo 0,5%),

estensione dell’assistenza sanitaria di Mètasalute ai pensionati iscritti al fondo in maniera continuativa per almeno 2 anni

elemento perequativo che sale 500 euro nel 2023 e per la metà (250 euro) continuerà ad andare a chi percepisce solo i trattamenti contrattuali. L’altra metà del perequativo (250 euro) nel 2023 andrà chi non è coinvolto dal premio di risultato, sempre che l’azienda non sia in crisi

 modifica dell’inquadramento professionale introdotto nel 1973, da luglio 2021 con 9 livelli di professionalità (al posto delle precedenti 10 categorie, con l’eliminazione della 1° categoria d’ingresso), declinati per gradi di responsabilità. 

uova disciplina per lo smart working 

conferma del diritto alle 24 ore di formazione in tre anni per tutti i dipendenti

Le richieste sindacali per il rinnovo del CCNL metalmeccanici

La Piattaforma dei Metalmeccanici presentata lo scorso ottobre a Roma dalle tre organizzazioni chiedeva invece:

aumento del salario dell’8% sui minimi contrattuali, relativo al periodo 2020-2022, pari quindi a circa 156 euro in media


valorizzazione della formazione  

relazioni industriali partecipative 

rafforzamento del Welfare Integrativo

difesa del valore fondamentale della Salute e sicurezza sul lavoro; 


Sui temi della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Fim, Fiom e Uilm chiedevano:

la necessità di rendere cogenti ed efficaci le norme già contenute nel CCNL,

la esigibilità dei cosiddetti “break formativi”,

la segnalazione dei mancati infortuni da codificare all’interno del sistema di prevenzione aziendale, il confronto con gli RLS sul tema delle malattie professionali

Inoltre, si chiedeva di continuare il lavoro avviato dalla Commissione nazionale con INAIL per una banca dati statistica.

In tema di età pensionabile e riorganizzazioni aziendali i sindacati chiedevano strumenti contrattuali oltre che legislativi, per realizzare una “staffetta generazionale” a partire dalle esperienze contrattuali migliori: riqualificazione professionale, “banca del tempo”, integrazione della Naspi, piena contribuzione per i part-time, ma Federmeccanica ha posto il tema dei costi per le imprese e dei vuoti normativi da affrontare.

Sulla riforma dell’Inquadramento Fim, Fiom e Uilm avevano richiesto la conferma dei seguenti punti:

il criterio della valorizzazione delle professionalità a cui corrispondono i livelli retributivi,

il criterio di valutazione della professionalità, che deve essere formabile e retribuita con salario strutturale e non variabile;

le attuali regole di gestione per gli automatismi e le modalità in essere: passaggio dalla 2° alla 3° per gli operai e dalla 4° alla 5°categoria per gli impiegati con titolo di studio inerente la mansione, riconoscimento economico e di livello in caso di svolgimento di mansioni superiori, gli scatti di anzianità;

gli attuali criteri di riconoscimento della professionalità: formazione e conoscenza scolastica, esperienza e conoscenza acquisita, competenze, complessità del prodotto e del processo.





domenica 24 gennaio 2021

Esodo anticipato: restano 7 gli anni di anticipo




Le novità 2021 sull' esodo anticipato (Isopensione) confermato fino al 2023 l'ampliamento a 7 anni dell'esodo anticipato per aziende sopra i 15 dipendenti.

In tema di isopensione (l’esodo anticipato a carico dei datori di lavoro, introdotto dalla Legge Fornero ) l’INPS è intervenuta con il messaggio 227 2021 a confermare la novità della recente legge di bilancio 2021  che ha prorogato fino al 2023 il periodo della prestazione di accompagnamento a pensione  elevato a sette anni, invece che 4.  Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni, fino al 2023 il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni. Ultima decorrenza ammessa sarà il 1° dicembre 2023 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023). 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto una proroga al 2023 per il periodo di permanenza dei beneficiari nell’isopensione, ossia la prestazione di accompagnamento alla pensione istituita dalla Legge Fornero (articolo 4, comma 2, legge 28 giugno 2012, n. 92). Si tratta della misura di pensione anticipata per i lavoratori prossimi al pensionamento, i quali possono dunque lasciare il lavoro in anticipo, previo accordo aziendale.

Ma rivediamo di seguito per maggiore chiarezza le principali caratteristiche di questo istituto in materia previdenziale.

L'Isopensione è una forma di pensionamento anticipato con prestazione economica a carico dei datori di lavoro aziende (introdotta con l'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92), che permette alle aziende con più di 15 dipendenti, in media, di chiudere in anticipo il rapporto con i lavoratori cui manchino al massimo 4 anni all'età per la pensione per motivi di ricambio generazionale o ridimensionamento del personale. 

Con la legge di bilancio 2018 il termine di 4 anni era stato portato a 7, solo per il periodo 2018-2020.

L'azienda è tenuta a versare all'INPS sia le somme per l'assegno sostitutivo della pensione che giunge al lavoratore (assegno di esodo) tramite l'istituto, che per la contribuzione correlata. 

Viene così garantita la copertura per tutto il periodo fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, che non subisce variazioni negative dal punto di vista economico. 

L'accordo di esodo siglato con le rappresentanze sindacali deve essere anche autorizzato dall'INPS che valuta i requisiti contributivi del dipendente e il requisito dimensionale dell'azienda. 

È richiesta anche una fidejussione per garantire la solvibilità dell'impegno finanziario verso il lavoratore. 

L'assegno di esodo è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore dall'INPS sulla base alle regole vigenti. È esclusa però la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro corrisponde all'INPS. 

Ancora da sottolineare che l'isopensione:

non gode della perequazione automatica all'indice ISTAT, 

non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), e 

non possono essere effettuate trattenute, ad esempio per riscatti e ricongiunzioni o per cessione del quinto .

Le principali riforme previdenziali recenti sono:

la legge Fornero che ha sancito il passaggio definitivo al sistema contributivo, ha codificato il meccanismo che lega l'aumento della speranza di vita alla pensione di vecchiaia e ha eliminato la pensione di anzianità (quella con 40 anni di contributi a qualsiasi età).

l'introduzione dell’APE, anticipo pensionistico a 63 anni, con un prestito bancario agevolato, garantito anche gratuitamente ad alcune categorie (APE SOCIALE) e della RITA, la possibilità di anticipare la fruizione di quanto versato alla Previdenza complementare.

Il Decreto-legge su Quota 100, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, che ha reintrodotto un pensionamento anticipato per gli iscritti alle gestioni INPS con 62 anni di età e 38 di contributi. 

Il decreto, pur andando in direzione opposta rispetto al contenimento della spesa, non modifica il sistema di calcolo   quindi l’uscita produce un assegno più basso di quanto sarebbe al momento della pensione di vecchiaia, a causa dei minori contributi versati. È stato scelto soprattutto da lavoratori pubblici.

 Va ricordato dunque che oggi il sistema prevede:

La pensione di vecchiaia cui hanno diritto tutti i lavoratori assicurati con la previdenza obbligatoria e che all'età stabilita per legge (67 anni dal 2019 al 2022, ma che aumenterà progressivamente se aumenta la speranza di vita) abbiano un’anzianità contributiva di almeno 20 anni;

svariate modalità di pensionamento anticipato  rispetto all'età della pensione di vecchiaia (Pensione anticipata della legge Fornero, APE volontario o sociale, Isopensione, Quota 100, pensione anticipata per mansioni usuranti e per i lavoratori precoci, Opzione Donna, ecc.).





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