venerdì 26 dicembre 2025

Festività e Ponti 2026

 Festività e Ponti 2026



Dal calendario del 2026 arrivano occasioni interessanti per allungare le pause dal lavoro. Ecco quando conviene prendere ferie.


Il calendario delle festività 2026 offre diverse occasioni per programmare vacanze più lunghe utilizzando pochi giorni di ferie. La disposizione delle ricorrenze nel corso dell’anno consente infatti di sfruttare ponti strategici, soprattutto tra primavera ed estate, con benefici concreti per chi lavora.


Nel 2026, le occasioni non mancano, soprattutto per chi riesce a muoversi con un minimo di elasticità.


Epifania e inizio anno: poche occasioni

Il 2026 si apre con l’Epifania che cade di martedì 6 gennaio. Con un solo giorno di ferie, lunedì 5 gennaio, è possibile ottenere un fine settimana lungo di quattro giorni, dal 3 al 6 gennaio. Più complicato, invece, costruire ponti più estesi nella primissima parte dell’anno.


Primavera favorevole: Pasqua, 25 aprile e 1° maggio


La primavera è uno dei periodi più interessanti del calendario 2026. La Pasqua cade domenica 5 aprile, con Pasquetta lunedì 6 aprile. Prendendo pochi giorni di ferie a ridosso delle festività è possibile programmare una pausa più lunga.


Il 25 aprile cade di sabato, mentre il 1° maggio sarà venerdì. Questo significa che, utilizzando alcuni giorni di ferie nella settimana precedente o successiva, si possono ottenere periodi di stop più ampi, ideali per una vacanza primaverile.


Estate: meno ponti ma ferie naturali

Nel periodo estivo le festività offrono meno opportunità di ponte. Il 2 giugno cade di martedì, consentendo un possibile allungamento del fine settimana con un solo giorno di ferie. Il Ferragosto, invece, sarà di sabato 15 agosto, riducendo le possibilità di combinazioni favorevoli.

Resta comunque centrale il periodo delle ferie tradizionali, soprattutto tra luglio e agosto, quando molte aziende concentrano le chiusure.

Autunno senza grandi occasioni

L’autunno 2026 è meno generoso sul fronte dei ponti. Ognissanti cade di domenica 1° novembre, mentre le festività non consentono particolari estensioni dei fine settimana senza ricorrere a più giorni di ferie.

Natale 2026: uno dei momenti migliori

Il periodo natalizio torna a essere uno dei più interessanti. Il Natale cade di venerdì 25 dicembre e Santo Stefano di sabato 26 dicembre. Con pochi giorni di ferie nella settimana precedente o successiva, è possibile costruire una pausa prolungata tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.


In breve

Pasqua 2026 è una delle più favorevoli degli ultimi anni: con pochi giorni di ferie si può arrivare a oltre una settimana di stop.

Il 1° maggio cade di venerdì, regalando un fine settimana lungo senza usare ferie.

Il ponte del 2 giugno è tra i più ghiotti: basta un solo giorno di ferie per quattro giorni consecutivi.

Natale 2026 è perfetto per chi pianifica in anticipo, con possibilità di arrivare a nove giorni consecutivi di vacanza.

Festività locali da non perdere

In Italia esistono molte feste locali che spesso permettono ai residenti di approfittare di un giorno di vacanza o addirittura di un ponte.

Le più note sono San Pietro e Paolo a Roma e Sant’Ambrogio a Milano

Roma: San Pietro e Paolo

Il 29 giugno è festivo solo a Roma e cade di lunedì nel 2026, creando un ponte naturale di tre giorni. Perfetto per esplorare qualche località vicina, o anche una meta Europea.

Milano: Sant'Ambrogio

Il 7 dicembre è festivo solo a Milano e cade di lunedì, coincidendo con il ponte dell'Immacolata.

In questo modo, i milanesi avranno l’occasione di organizzare un bel ponte lungo.

Altre città

San Gennaro a Napoli (19 settembre) cade di sabato

San Giovanni Battista a Firenze (24 giugno) è di mercoledì

San Nicola a Bari (6 dicembre) cade di domenica

Come sfruttare i ponti per viaggiare di più

Con una pianificazione strategica, il 2026 offre eccellenti opportunità per creare lunghe pause dal lavoro.


Gennaio: un inizio anno in vacanza

L'anno inizia subito con un'ottima occasione.

Capodanno (1° gennaio) è un giovedì e l'Epifania (6 gennaio) un martedì.

Prendendo ferie venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, si ottengono ben 6 giorni di vacanza consecutivi, dall'1 al 6 gennaio.

Primavera: fine settimana lunghi tra arte e natura

Pasqua (5-6 aprile): Offre un classico fine settimana lungo di 3 giorni, ideale per trascorrere una breve vacanza in famiglia.

1° maggio (Festa dei Lavoratori): Cadendo di venerdì, regala un fine settimana di 3 giorni senza bisogno di prendere ferie.

2 giugno (Festa della Repubblica): È un martedì. Prendendo ferie lunedì 1° giugno, si crea un super ponte di 4 giorni.

Dicembre 2026 è il mese d'oro per i ponti.

Immacolata Concezione (8 dicembre): Cadendo di martedì, basta prendere ferie lunedì 7 dicembre per avere 4 giorni liberi. A Milano, con Sant'Ambrogio (7 dicembre), il ponte è automatico.

Natale (25 dicembre): Inizia di venerdì, garantendo un fine settimana lungo. Prendendo 4 giorni di ferie (28, 29, 30 e 31 dicembre), si può costruire una vacanza lunghissima di 10 giorni, dal 25 dicembre al 3 gennaio 2027.

Consigli di viaggio risparmiare, per sfruttare al meglio questi ponti, è fondamentale muoversi in anticipo, ovvero prenotare voli e alloggi con 2-3 mesi di anticipo permette di accedere a tariffe più convenienti, soprattutto per i periodi di alta stagione come Pasqua e i ponti di maggio e giugno.




domenica 21 settembre 2025

Dimissioni nel periodo di prova sono revocabili





Come è noto, nei contratti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato può essere previsto il periodo di prova, ossia quel lasso di tempo individuato dalle parti in cui ciascuna valuta la convenienza del rapporto instaurato con il patto di prova.


Nel periodo di prova vale il principio di libero recesso, perché sia il datore che il lavoratore possono immediatamente interrompere il rapporto, senza dare alcun preavviso e senza alcuna sanzione o indennità (art. 2096 del Codice Civile).


Coerentemente, le dimissioni possono essere rassegnate sia quando la prova è in corso, sia alla sua fine.


Per legge, la comunicazione telematica per le dimissioni nel periodo di prova non è obbligatoria, ma il lavoratore dovrà consegnare la lettera di dimissioni al datore.


Quest’ultimo dovrà firmarla e consegnarla al lavoratore, e di seguito comunicare entro 5 giorni la cessazione del rapporto al locale Centro per l’impiego, attraverso il Modello Unificato UniLav.


Legittimo revocare le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova: la Cassazione contraddice il Ministero del Lavoro.


Un lavoratore in prova che rassegna le dimissioni ha il diritto di tornare sui suoi passi e di annullare la sua decisione, ottenendo la riammissione in servizio senza se e senza ma.


Lo ha ribadito la Corte di cassazione, che con l’ordinanza n. 24991/2025 pubblicata l’11 settembre si è espressa in merito al caso di un lavoratore che aveva dato le dimissioni dopo un solo giorno di lavoro, richiedendo poi la revoca telematica rispettando la tempistica prevista, vale a dire entro 7 giorni.


L’azienda, in casi come questo, è tenuta a reintegrare il lavoratore. A nulla vale quanto riportato nella circolare n. 12/2016 del Ministero del Lavoro, che negherebbe la possibilità di revoca delle dimissioni durante il periodo di prova.


Secondo i giudici, infatti, si tratta di un documento di prassi interno all’Amministrazione che in nessun caso può avere più valore di una legge: in questo caso, infatti, a dettare regole è il Jobs Act, con l’articolo 26.


La disciplina relativa alle dimissioni telematiche prevista dall’art. 26 d.lgs. 151/2015 si applica anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.


La Cassazione ha confermato tale soluzione in una recente ordinanza (n. 24991 dell’11 settembre 2025).


La pronuncia ha dunque affrontato la questione relativa all’interpretazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015[1] che disciplina, appunto, le dimissioni telematiche e la facoltà di revoca entro sette giorni delle medesime.


La ratio della norma, come chiarito dai lavori preparatori, è quella di garantire l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore e di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco.


Con particolare riguardo all’esclusione del periodo di prova dall'ambito di applicazione dell'art. 26 D. Lgs. n. 151/2015, la Cassazione ha osservato che il giudice d’appello aveva ritenuto non applicabile al caso di specie la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016 che aveva introdotto un'ipotesi derogatoria non prevista dalla norma primaria, rivestita di carattere eccezionale e, pertanto, secondo il giudice di secondo grado, insuscettibile di applicazione oltre i limiti in essa considerati.


Inoltre, la Corte territoriale aveva rilevato che la ratio del patto di prova e quella dell'art. 26 D. Lgs. n. 151/2015 sono differenti e non interferiscono reciprocamente: la prima mira a tutelare l'interesse comune di verifica del contratto, la seconda ad evitare abusi datoriali.


Su tali premesse, la revoca delle dimissioni dichiarate dal lavoratore durante il periodo di prova era stata ritenuta pienamente valida ed efficace in quanto avvenuta nel legittimo esercizio del potere unilaterale di revoca previsto dalla norma sopra citata.





sabato 30 agosto 2025

Ferie non godute: pagamento contributi INPS ai dipendenti entro il 20 agosto





Il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi INPS sulle ferie maturate e non godute dai lavoratori, entro termini specifici (ad esempio, il 20 agosto 2025 per le ferie 2023). Tale obbligo nasce dal mancato godimento delle ferie entro il periodo di legge.


Il 20 agosto 2025 scade il termine per pagare i contributi sulle ferie non godute relative al secondo anno precedente (ossia nel 2023), che andavano fruite entro il 30 giugno 2025 ma che non sono state godute (compresi ex festività e ROL) per motivi imputabili all’azienda. Entro il 31 agosto dovrà poi essere trasmessa la denuncia Uniemens, con l’indicazione del relativo imponibile contributivo.


In merito all’obbligo di contribuzione INPS ai dipendenti, con riferimento ai periodi ferie non goduti in costanza di lavoro, la base di calcolo è data dall’importo corrispondente all’indennità sostitutiva delle ferie non godute una volta decorsi 18 mesi dalla maturazione, termine previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro.


La Corte di Cassazione (sentenza n. 26160/2020) prevede l’applicazione del principio generale in tema di finanziamento del sistema previdenziale. Se il lavoratore non ha fruito delle ferie maturate entro il termine indicato dall’art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 – decorsi diciotto mesi dalla maturazione – e cioè è stato impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell’obbligo contributivo richiesto dall’art. 121. n. 153 del 1969, poiché la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto esserlo.


In questa ipotesi si genera una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell’impresa che di tale maggior produzione si è avvantaggiata.


Deroghe alle scadenze di agosto


Mancato godimento imputabile a prolungata assenza dovuta a causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità etc.): il termine di 18 mesi è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.


Sospensione attività lavorativa per cassa integrazione guadagni: il termine è sospeso per il periodo di impedimento e torna a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.


Diversamente, in caso di ferie non godute per cause imputabili al datore di lavoro, scatta dunque entro il 20 agosto 2025 il termine entro il quale i datori di lavoro dovranno versare tramite modello F24, i contributi previdenziali sulle ferie maturate nel 2023 e non fruite entro il 30 giugno 2025.


Nella gestione ed organizzazione dei tempi di lavoro dei propri collaboratori con contratto di lavoro subordinato, l’imprenditore deve fare attenzione al diritto irrinunciabile degli stessi a fruire di periodi di riposo per reintegrare le energie psicofisiche spese durante l’attività lavorativa: le ferie. In ogni caso i contributi sulle ferie non godute vanno obbligatoriamente versati all’INPS.


La scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute è quella individuata nei limiti fissati dalla Convenzione OIL n. 132/1970 (18 mesi dalla fine dell’anno che dà il diritto alle ferie, che possono essere prolungati, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore interessato).


Pertanto, in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro i 18 mesi alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie i contributi all’INPS si versano comunque e il termine rimane sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento e riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.


Tecnicamente, quindi i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute; successivamente, quando le ferie verranno effettivamente fruite o alla cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione imponibile sarà sgravata dello stesso importo per non pagarci la contribuzione una seconda volta.




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