domenica 11 aprile 2021

Assegno unico familiare




L’assegno Unico Universale per i Figli (AUUF) a carico prevede che tutte le famiglie (a prescindere dal reddito, che siano dipendenti, autonomi o disoccupati) ricevano ogni mese un contributo (in denaro o come credito d’imposta) che va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 250 euro (a seconda delle fasce ISEE), per ciascun figlio a carico a partire dal settimo mese di gravidanza della madre fino al diciottesimo anno di età del figlio. Sono previste maggiorazioni per i figli successivi al secondo, per le madri con meno di 21 anni e per i figli disabili (30-50%).

L’assegno può arrivare fino a 21 anni ma con importo ridotto, e solo se il figlio si iscrive all’università, svolge il Servizio civile o un lavoro a basso reddito, oppure se risulta disoccupato e in cerca di lavoro: in tutti questi casi, l’assegno unico universale viene erogato direttamente al giovane, come stimolo alla sua autonomia economica.

L’assegno unico è anche “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore Isee. 

La misura, probabilmente, ma qui ancora mancano i provvedimenti attuativi, avrà una componente fissa. Al massimo si potrà ottenere 250 euro, assicura il governo. L’assegno sarà, inoltre, compatibile con altre forme di sostegno, come per esempio il reddito di cittadinanza, e verrà riconosciuto sotto forma di credito di imposta o erogazione diretta della somma dovuta.

La previsione prevede l’universalismo dei beneficiari con un moderato grado di selettività: considera un importo dell’assegno costante pari a 1.930 euro l’anno (161 euro al mese) per ciascun figlio minorenne e a 1.158 euro all’anno (97 euro al mese) per ciascun figlio maggiorenne fino ad un livello di Isee pari a 30mila euro (oltre alle maggiorazioni). A partire dai 30mila euro di Isee il valore dell’assegno decresce in modo non lineare sino a 52mila, con una concavità verso il basso che tende a tutelare maggiormente i nuclei con Isee meno elevato. Oltre 52mila di Isee l’assegno resta costante a 800 euro l’anno (67 euro al mese) per ciascun figlio minorenne a carico e a 480 euro l’anno (40 euro al mese) per ciascun figlio maggiorenne.

L’universalità dell’assegno va a beneficio di coloro che fino ad oggi erano esclusi, mentre gli attuali beneficiari delle misure economiche per la genitorialità, ossia i dipendenti (che oggi hanno ANF e detrazioni in busta paga), perderanno una quota sostanziosa delle attuali agevolazioni. Tutto dipende però da quanto sarà messo sul piatto per finanziare la misura una volta che sarà a regime, che deve essere ancora completata.

L’unico requisito per l’assegno unico è la residenza (anche fiscale) in Italia e la cittadinanza o il permesso di soggiorno.

Il nuovo assegno unico sostituirà infatti bonus, detrazioni per i figli a carico e assegni familiari. A partire dalle detrazioni IRPEF, ma anche benefici e prestazioni come il bonus bebè (l’assegno di natalità), gli 800 alla nascita (bonus mamma domani), gli ANF (Assegno al Nucleo Familiare) e l’assegno per il terzo figlio.

L'introduzione dell'assegno unico familiare comporta la soppressione di alcune importanti misure a sostegno della famiglia, come l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè e il premio per la nascita di figli o l'adozione.

L'assegno spetta a tutte le famiglie che hanno un figlio fino a 21 anni a carico. Avrà un valore massimo di 250 euro: in questa cifra globale confluiscono una parte fissa e una variabile, legata al reddito complessivo della famiglia.

Potranno richiederlo tutte le mamme a partire dal settimo mese di gravidanza

Dai 18 anni di età, inoltre, si potrebbe avere diritto a una somma ridotta rispetto all'assegno ed essere accreditata direttamente al figlio qualora questo:

- sia iscritto all’università;

- sia un tirocinante;

- sia iscritto a un corso professionale;

- svolga il servizio civile;

- svolga un lavoro a basso reddito.

Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico 2021 è riconosciuto in favore di:

cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

residenti e domiciliati con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;

residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.




domenica 28 febbraio 2021

Permessi e congedi: cosa prevede la legge

 


Non tutti i lavoratori conoscono permessi e congedi di cui hanno diritto come dipendenti, molti anche retribuiti: vediamo caso per caso.


Oltre alle misure straordinarie previste per l’emergenza Coronavirus – con i diversi congedi e le equiparazioni tra quarantena e malattia o degenza ospedaliera, previsti a seconda dei casi e della categoria di lavoratori interessati – il Diritto del Lavoro prevede diverse forme di tutela e strumenti che si adattano a specifiche circostanze, volte a migliorare la conciliazione tra lavoro e famiglia. Ad esempio, tutti conoscono il congedo matrimoniale (15 giorni retribuiti al 100%), ma ci sono altri permessi meno noti, ad esempio quello per motivi sindacali. Ma non solo: vediamo tutte le regole sulle assenze retribuite del lavoratore, approfondite dalla Fondazione Studi di Consulenti del Lavoro in base a quanto previsto dai CCNL.


Congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori e lavoratrici che contraggono matrimonio valido agli effetti civili, dura 15 giorni di calendario ed è retribuito al 100%. In genere non è obbligatorio che inizi esattamente il giorno delle nozze: dipendente e datore di lavoro possono concordare una data vicina, con una flessibilità che non dovrebbe essere superiore a 30 giorni. 


È il lavoratore a dover chiedere il permesso matrimoniale, ed ogni contratto stabilisce con precisione con quanto anticipo (in genere da 6 a 15). Le norme di riferimento sono il RDL del 1937 per gli impiegati e il contratto collettivo interconfederale del 1941 per operai di industria, artigianato e cooperative.


Congedi e permessi familiari

I lavoratori dipendenti hanno diritto a un permesso retribuito di 3 giorni in caso di grave decesso di un parente di primo grado (coniuge). È anche possibile chiedere, in casi gravi e documentati, un congedo straordinario non retribuito fino a un massimo di 2 anni. La norma di riferimento è l’articolo 4 della legge 53/2000.


Congedo straordinario per la cura delle persone disabili in situazione di gravità: con la Circolare n. 159 l’INPS fornisce indicazioni dettagliate sui requisiti soggettivi per il riconoscimento del congedo e sulle modalità per la presentazione delle domande. Si tratta di un congedo che può essere concesso al familiare che assiste la persona disabile che versa in situazione di particolare gravità o anche un parente o affine entro il terzo grado convivente. Questo nel caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti individuati dalla norma secondo precisi criteri di priorità.


Requisiti

Il permesso retribuito per l’assistenza ai disabili in condizione di gravità si traduce normalmente nel diritto a fruire di 3 giorni mensili ai sensi dell’art. 33, comma 3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, mentre il congedo straordinario può essere concesso fino a due anni (tali permessi e congedi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità) a patto che di essere conviventi con il disabile e che i soggetti che vengono prima nell’ordine prioritario siano:


mancanti, assenza naturale e giuridica o altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità come il divorzio, la separazione legale o l’abbandono;

deceduti;

affetti da patologie invalidanti tali da impossibilitarli a svolgere la propria funzione assistenziale.


Permesso sindacale

L’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori concede 10 ore annue di permessi retribuiti al 100% per la partecipazione ad assemblee sindacali. Sono retribuiti anche i permessi dei rappresentanti sindacali per partecipare a RSU, trattative, convegni sindacali (con preavviso di 3 giorni). I contratti collettivi possono prevede condizioni migliorative.


Legge 104

Per i lavoratori portatori di handicap o malattia grave (di cui alla Legge 104/1992)  ci sono 2 ore retribuite al giorno oppure 3 giorni al mese. Per prendersi cura di un parente è possibile avere sempre 3 giorni di permesso al mese, retribuiti al 50%.


Permesso elettorale

Chi accetta funzioni presso gli uffici elettorali, ad esempio come scrutatore ai seggi, compresi i rappresentanti di lista, possono assentarsi per l’intera durata della consultazione elettorale, con intera retribuzione. Per i giorni festivi compresi nel periodo elettorale (in genere la domenica), ricevono un compenso aggiuntivo allo stipendio o un riposto compensativo (per esempio al termine delle operazioni). La normativa di riferimento è l’articolo 119 del Dpr 361 del 1957.


Funzioni pubbliche

Riguarda coloro che vengono eletti a incarichi pubblici. I consiglieri nazionali e regionali hanno diritto a un’aspettativa per l’intera durata del mandato, senza stipendio. In pratica, c’è la garanzia della conservazione del posto di lavoro. Per i consiglieri comunali e provinciali, invece, è previsto un permesso retribuito per ogni giornata di riunione del consiglio, più un monte di 24 ore al mese.


Permessi studio

Gli studenti universitari hanno diritto a un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa del giorno d’esame.


Congedo formazione

I dipendenti con almeno cinque anni di anzianità aziendale possono chiedere un’aspettativa non retribuita per un massimo di undici mesi, per una volta sola nell’arco della vita lavorativa.




sabato 13 febbraio 2021

Cassazione: ha diritto alla promozione il lavoratore assegnato a mansioni superiori




Con l’ordinanza n. 1556 del 23.01.2020, la Cassazione afferma che l’assegnazione reiterata a mansioni superiori, laddove risponda ad esigenze strutturali dell’azienda, fa scattare la promozione del lavoratore.

Interessante il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione, che questa volta non ha esaminato una questione di licenziamento o di demansionamento, ma di reiterata assegnazione di mansioni superiori a quelle previste per il proprio inquadramento contrattuale.

Mansioni superiori: quando scatta la promozione

Una situazione non così infrequente per la verità, anche se magari se ne parla meno. Ecco perché è utile sapere che, secondo i giudici supremi, la reiterata e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, anche se frazionata, fa scattare la promozione e l’obbligo di versare le relative differenze retributive. Il tutto a posto che tale assegnazione sia collegata ad esigenze strutturali dell’impresa.

Perché il lavoratore abbia diritto a chiedere al datore di lavoro il riconoscimento della promozione è sufficiente, come avvenuto nel caso esaminato, la prova di un’iniziale programmazione da parte del datore dei molteplici incarichi e della predeterminazione utilitaristica di tale comportamento, anche senza evidente intento fraudolento del datore di lavoro di impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica. Per la Cassazione, la motivazione della Corte di merito era corretta da un punto di vista giuridico e fattuale. Con un percorso argomentativo immune da vizi, i giudici dell’appello erano giunti ad individuare il corretto inquadramento del lavoratore ricorrente secondo tre fasi:

l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto;

l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria;

il raffronto dei risultati delle suddette due fasi.

I giudici supremi hanno quindi confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva accolto l’appello interposto dal ricorrente accertando il suo diritto all’inquadramento nell’area superiore “Quadri Livello A” e condannato la società datrice di lavoro al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive, oltre accessori, dalle singole scadenze al saldo.

La Suprema Corte ha affermato che:

la sistematicità e la frequenza di reiterate, ma frazionate, assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori può integrare un intento datoriale fraudolento volto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica;

quando vi siano la programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi e la predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento emerge la rispondenza delle assegnazioni ad una esigenza strutturale del datore di lavoro tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore.






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