sabato 18 aprile 2026

NASpI a rischio dopo l’assenza ingiustificata

 



La Circolare INPS 154/2025 segna una svolta nella gestione delle cessazioni: le dimissioni per fatti concludenti escludono definitivamente il diritto alla NASpI. Questo chiarimento impone un cambio di approccio concreto nella gestione delle assenze ingiustificate prolungate, con particolare attenzione alle comunicazioni obbligatorie, alla corretta compilazione delle causali UniLav e alla tracciabilità documentale completa.

 L’INPS chiarisce come gestire le dimissioni per fatti concludenti dopo assenza ingiustificata: la qualificazione della cessazione incide sul diritto alla NASpI. Un’assenza ingiustificata non produce sempre lo stesso esito. A fare la differenza non è solo il comportamento del lavoratore, ma come l’azienda decide di chiudere il rapporto.

 Con le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro e gli ultimi chiarimenti dell’INPS, la perdita o conservazione della NASpI non è automatica: dipende da come si qualifica formalmente la cessazione del rapporto di lavoro. Una scelta che sposta l’equilibrio tra tutela del lavoratore e discrezionalità del datore di lavoro, con effetti concreti sul diritto all’indennità di disoccupazione.

 Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che non passa attraverso la procedura telematica ordinaria delle dimissioni volontarie. Si configurano quando il comportamento del lavoratore risulta incompatibile con la prosecuzione del rapporto, anche in assenza di una comunicazione formale di dimissioni.

 Assenza ingiustificata: gli esiti considerati dall’INPS

Con i chiarimenti della circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, in merito alle regole introdotte dalla Legge n. 203/2024, è stato ribadito un punto operativo: dalla qualificazione della cessazione del rapporto dipende l’accesso alla Naspi.

 In presenza di assenza ingiustificata, possono essere seguite due strade alternative:

 la risoluzione per fatti concludenti, nella quale il comportamento viene trattato come una volontà di non proseguire il rapporto;

 il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, se previsto dal CCNL applicato).

 In pratica, con l’assenza ingiustificata non viene determinato un esito unico e automatico ed in concreto è il datore di lavoro a deliberare se il rapporto viene chiuso come dimissioni per fatti concludenti oppure come licenziamento disciplinare, con esiti opposti per l’indennità di disoccupazione.

 Quando la NASpI non viene riconosciuta

Se la cessazione viene formalizzata come dimissioni per fatti concludenti, l’uscita dal rapporto viene assimilata alle dimissioni. In tale ipotesi, la NASpI non viene riconosciuta, perché l’interruzione non risulta imputata a un licenziamento.

 La procedura corretta da seguire in questi casi è quella contenuta nella Circolare ministeriale n. 6/2025 con le regole applicative per la comunicazione all’INL delle cosiddette “dimissioni di fatto”.

 Quando la NASpI viene riconosciuta

Se invece viene attivato un percorso disciplinare e adottato il licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), la cessazione resta qualificata come licenziamento. In questo scenario, la NASpI viene riconosciuta, pur in presenza di una condotta ritenuta rilevante sul piano disciplinare.

 Il nodo operativo: la qualificazione della cessazione

Dalla circolare è stato evidenziato che non è l’assenza, da sola, a far “saltare” l’indennità: è il titolo di cessazione comunicato e gestito. Per questo, in casi analoghi, può essere osservata una conseguenza diversa per lavoratori con la stessa condotta, a seconda di come viene chiuso il rapporto.

 In caso di contestazioni, la documentazione e le comunicazioni (contestazione disciplinare, provvedimento, riferimenti CCNL, indicazione del motivo) sono destinate a incidere sulla ricostruzione della cessazione anche in sede amministrativa.

 NASpI e dimissioni per fatti concludenti: cosa cambia

 Il requisito dell’involontarietà della disoccupazione

 Come stabilito dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015, la NASpI spetta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Sono esclusi i lavoratori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, salvo specifiche eccezioni (dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo tutelato di maternità).

 Perché la NASpI non spetta

 La Circolare INPS 154/2025 qualifica la cessazione per dimissioni per fatti concludenti come perdita non involontaria dell’occupazione ai fini dell’accesso alla NASpI. Il ragionamento dell’Istituto è chiaro: l’assenza ingiustificata prolungata manifesta una volontà del lavoratore di interrompere il rapporto, rendendo la cessazione imputabile al suo comportamento e non a una perdita involontaria del posto di lavoro.

 Di conseguenza, anche se la procedura è diversa dalle dimissioni telematiche ordinarie, l’effetto previdenziale è identico: nessun diritto all’indennità di disoccupazione.

  

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BlogItalia - La directory italiana dei blog