La Circolare INPS 154/2025 segna una svolta nella gestione delle
cessazioni: le dimissioni per fatti concludenti escludono definitivamente il
diritto alla NASpI. Questo chiarimento impone un cambio di approccio concreto
nella gestione delle assenze ingiustificate prolungate, con particolare
attenzione alle comunicazioni obbligatorie, alla corretta compilazione delle
causali UniLav e alla tracciabilità documentale completa.
L’INPS chiarisce come gestire le dimissioni per fatti concludenti dopo
assenza ingiustificata: la qualificazione della cessazione incide sul diritto
alla NASpI. Un’assenza ingiustificata non produce sempre lo stesso esito. A
fare la differenza non è solo il comportamento del lavoratore, ma come
l’azienda decide di chiudere il rapporto.
Con le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro e gli ultimi
chiarimenti dell’INPS, la perdita o conservazione della NASpI non è automatica:
dipende da come si qualifica formalmente la cessazione del rapporto di lavoro.
Una scelta che sposta l’equilibrio tra tutela del lavoratore e discrezionalità
del datore di lavoro, con effetti concreti sul diritto all’indennità di
disoccupazione.
Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una modalità di
risoluzione del rapporto di lavoro che non passa attraverso la procedura
telematica ordinaria delle dimissioni volontarie. Si configurano quando il
comportamento del lavoratore risulta incompatibile con la prosecuzione del
rapporto, anche in assenza di una comunicazione formale di dimissioni.
Assenza ingiustificata: gli esiti considerati dall’INPS
Con i chiarimenti della circolare INPS n. 154 del 22 dicembre 2025, in
merito alle regole introdotte dalla Legge n. 203/2024, è stato ribadito un
punto operativo: dalla qualificazione della cessazione del rapporto dipende
l’accesso alla Naspi.
In presenza di assenza ingiustificata, possono essere seguite due
strade alternative:
la risoluzione per fatti concludenti, nella quale il comportamento
viene trattato come una volontà di non proseguire il rapporto;
il licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo, se previsto dal CCNL applicato).
In pratica, con l’assenza ingiustificata non viene determinato un esito
unico e automatico ed in concreto è il datore di lavoro a deliberare se il
rapporto viene chiuso come dimissioni per fatti concludenti oppure come
licenziamento disciplinare, con esiti opposti per l’indennità di
disoccupazione.
Quando la NASpI non viene riconosciuta
Se la cessazione viene formalizzata come dimissioni per fatti
concludenti, l’uscita dal rapporto viene assimilata alle dimissioni. In tale
ipotesi, la NASpI non viene riconosciuta, perché l’interruzione non risulta
imputata a un licenziamento.
La procedura corretta da seguire in questi casi è quella contenuta
nella Circolare ministeriale n. 6/2025 con le regole applicative per la
comunicazione all’INL delle cosiddette “dimissioni di fatto”.
Quando la NASpI viene riconosciuta
Se invece viene attivato un percorso disciplinare e adottato il
licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), la
cessazione resta qualificata come licenziamento. In questo scenario, la NASpI
viene riconosciuta, pur in presenza di una condotta ritenuta rilevante sul
piano disciplinare.
Il nodo operativo: la qualificazione della cessazione
Dalla
circolare è stato evidenziato che non è l’assenza, da sola, a far “saltare”
l’indennità: è il titolo di cessazione comunicato e gestito. Per questo, in
casi analoghi, può essere osservata una conseguenza diversa per lavoratori con
la stessa condotta, a seconda di come viene chiuso il rapporto.
In caso
di contestazioni, la documentazione e le comunicazioni (contestazione
disciplinare, provvedimento, riferimenti CCNL, indicazione del motivo) sono
destinate a incidere sulla ricostruzione della cessazione anche in sede
amministrativa.
NASpI e
dimissioni per fatti concludenti: cosa cambia
Il
requisito dell’involontarietà della disoccupazione
Come
stabilito dall’articolo 3 del D.Lgs. 22/2015, la NASpI spetta ai lavoratori
subordinati che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Sono esclusi i
lavoratori il cui rapporto sia cessato per dimissioni volontarie o risoluzione
consensuale, salvo specifiche eccezioni (dimissioni per giusta causa,
dimissioni durante il periodo tutelato di maternità).
Perché
la NASpI non spetta
La
Circolare INPS 154/2025 qualifica la cessazione per dimissioni per fatti
concludenti come perdita non involontaria dell’occupazione ai fini dell’accesso
alla NASpI. Il ragionamento dell’Istituto è chiaro: l’assenza ingiustificata
prolungata manifesta una volontà del lavoratore di interrompere il rapporto,
rendendo la cessazione imputabile al suo comportamento e non a una perdita
involontaria del posto di lavoro.
Di
conseguenza, anche se la procedura è diversa dalle dimissioni telematiche
ordinarie, l’effetto previdenziale è identico: nessun diritto all’indennità di
disoccupazione.
Nessun commento:
Posta un commento