giovedì 30 gennaio 2014
Comunicazione annuale di ricorso al lavoro somministrato entro il 31 gennaio 2014
Chi utilizza lavoratori somministrati deve effettuare le seguenti comunicazioni alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
prima della stipula del contratto di somministrazione occorre comunicare il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore deve fornire le comunicazioni entro i cinque giorni successivi,
ogni 12 mesi anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda deve comunicare il numero e i motivi dei contratti di somministrazione sottoscritti, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
In riferimento alla comunicazione annuale, il Ministero ha chiarito, con nota del 3 luglio 2012, che il termine per l’effettuazione è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2013 la comunicazione scade il 31 gennaio 2014.
In caso di mancata comunicazione o di non corretto assolvimento, sono previste sanzioni da € 250 fino a € 1.250.
Chi utilizza lavoratori somministrati ha l’obbligo di presentare due comunicazioni: ecco i termini e le modalità.
L'utilizzatore (impresa o comunque datore di lavoro) che nel corso del 2013 ha utilizzato i lavoratori somministrati, cioè i lavoratori provenienti dalle agenzie di lavoro interinale, ha l'obbligo di presentare alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o alla Rappresentanza sindacale unitaria (RSA) o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori, la comunicazione del numero e dei motivi della sottoscrizione dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.
Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 12187/2012, ha stabilito che il termine per la presentazione della comunicazione è fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, per l'anno 2013, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2014, per non incorrere nella sanzione prevista che va da un minimo di 250 ad un massimo di 1.250 euro.
È altresì importante ricordare che chi utilizza lavoratori somministrati, prima di effettuare la stipula del contratto, o nei cinque giorni successivi qualora si possano comprovare motivate ragioni di urgenza, dovrà darne comunicazione alle rappresentanze aziendali o, in mancanza, alle associazioni territoriali aderenti ai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, del numero e dei motivi del ricorso a questa forma contrattuale di lavoro. Si tratta, quindi, di una comunicazione preventiva che deve essere effettuata necessariamente dal soggetto utilizzatore.
Come è noto, il D.Lgs. n. 276/2003 – dagli artt. 20 a 28 – ha abrogato le disposizioni della L. n.196/1997 relativa al lavoro interinale, introducendo la nuova forma del contratto di somministrazione. In sintesi, la somministrazione di manodopera permette ad un soggetto denominato utilizzatore di rivolgersi ad un’Agenzia di somministrazione autorizzata a svolgere le attività previste dal D.Lgs. n. 276/2003, in qualità di somministratore, per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nell’ambito della somministrazione abbiamo, quindi, due contratti diversi: un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, avente natura commerciale; un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore. Si precisa, altresì, che i contratti possono essere stipulati a tempo determinato, oppure a tempo indeterminato.
In altri termini, la somministrazione di lavoro consente alle aziende utilizzatrici che ne fanno ricorso, di beneficiare di una prestazione lavorativa senza che ciò comporti l’assunzione degli oneri derivanti dall’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta e contenere alcune specifiche indicazioni, quali, ad esempio:
gli estremi dell'autorizzazione;
il numero dei lavoratori,
l’individuazione dei rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori, e così via.
La comunicazione preventiva
Al co. 4 lett. a) dell’art. 24 del DLgs. n. 276/2003, si precisa che va comunicato alle predette organizzazioni di rappresentanza sindacale il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del relativo contratto.
La medesima disposizione prevede, altresì, che qualora ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto di somministrazione, l'utilizzatore può fornire le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.
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