sabato 23 maggio 2015

Tirocinio formativo e stage norme e linee guida



Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione utile acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa.

L'utilizzo da parte delle aziende resta limitato. Il tirocinio formativo o stage è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che  consiste in un periodo di orientamento al lavoro e formazione in azienda, promosso e assistito da un ente terzo ( detto soggetto promotore) rispetto alle parti in causa: datore di lavoro (o soggetto ospitante ) e tirocinante.

I tirocini curriculari - promossi dalle università o dalle scuole – sono svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.

Mentre l’ambito più ampio dei tirocini extracurriculari comprende:

Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati), finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella transizione scuola lavoro

Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro.

Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale

Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche.

Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, tirocini estivi.

Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso

Tirocini estivi.

Le principali novità prescritte in tali linee guida sono le seguenti:

i tirocini formativi e di orientamento vengano destinati a solo soggetti a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi.

Per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida prevedono:

per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi;

per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi;
per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi.

La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di eventuali proroghe.

L'accordo prevede l'obbligo a corrispondere una indennità per il tirocinante che non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diversi leggi regionali sulla materia. durante l'attività anche per gli stagisti si applicano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è prevista una visita medica preventiva mentre è obbligatoria l'iscrizione all'Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e una polizza di responsabilità civile verso terzi.

Non configurandosi come un rapporto di lavoro e proprio, il tirocinio è finalizzato all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o reinserimento lavorativo.

I tirocini si distinguono in
“curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale, svolti,  spesso obbligatoriamente, all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici , e “non curriculari”  promossi indipendentemente dal percorso formativo  8ad es. dopo la laurea, o rivolti a particolari categorie con fondi speciali.

In ogni caso, come detto, per realizzare un tirocinio formativo è necessaria innanzitutto  una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori , provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda i tirocini formativi rivolti a cittadini stranieri, occorre distinguere tra:

1) gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse con dizioni previste per gli italiani;

2) gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate.

Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, stabilito con un decreto interministeriale ogni tre anni.

Tra i più importanti soggetti promotori invece per i tirocini post laurea (extracurricolari) o per progetti di reinserimento lavorativo  per le categorie svantaggiate si segnalano:

i Centri per l'impiego,

gli enti locali come Provincie e Regioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  che mette a disposizione Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it: il portale dedicato alla ricerca di lavoro con aggiornamenti e dettagli tecnici sulle opportunità di stage, anche all'estero.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori - pubbliche e private - provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.



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