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lunedì 7 novembre 2016

Gestione Separata: estesi i sussidi e le tutele previdenziali



La Gestione separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati ed è nata con la legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico (riforma Dini).

Lo scopo è di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi:

disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali e aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti ed infine disponendo l'iscrizione alla Gestione separata di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale;

nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile;

della quasi totalità delle forme di collaborazione a progetto), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale.


Congedi, malattia, deduzioni spese formazione e maggiori tutele contro i mancati pagamenti dei committenti, ma anche disciplina, per la prima volta in Italia, dello smart working. Sono queste le principali novità previste dalla riforma del lavoro autonomo.

Con il Jobs Act Lavoro Autonomo arrivano nuove tutele previdenziali per i professionisti ed i lavoratori parasubordinati. Si tratta del Ddl n. 2233, approvato dal Senato con 173 voti a favore e 53 astenuti, contenente “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”
L’estensione delle tutele previdenziali prevista dal Ddl anche conosciuto come Jobs Act lavoratori autonomi, come definiti dall’articolo 2222 Codice Civile, prevede il riconoscimento per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata INPSdell’indennità di maternità nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Per i lavoratori autonomi che prestano la loro attività continuativa per un committente, inoltre, eventuali gravidanze, malattie o infortuni non implicano obbligatoriamente l’estinzione del rapporto di lavoro, ma la sospensione, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2017 gli iscritti alla Gestione Separata INPS avranno diritto:
a un trattamento economico per congedo parentale per 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino;
all’indennità di maternità spetterà, a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, per i 2 mesi precedenti il parto e per i 3 mesi successivi;
sospensione, senza diritto al corrispettivo, fino a 150 giorni per anno solare in caso di gravidanza, malattia e infortunio di lavoratori che operino in via continuativa per un committente, a meno che non venga meno l’interesse del committente.
Anche i lavoratori autonomi avranno uno sportello di collocamento ad hoc che dovrà essere realizzato presso i centri per l'impiego (e negli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro), in ogni sede aperta al pubblico, anche stipulando convenzioni con gli ordini professionali e con le associazioni più rappresentative sul piano nazionale.

I centri per l'impiego si devono dotare, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Viene poi mosso il primo passo per disciplinare in Italia il lavoro agile (smart working), quale "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa". Il Capo II prevede che il lavoro agile consenta l'impiego di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; si possono poi adottare forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Compiti dello sportello saranno: raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo e fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché alle opportunità di credito e alle agevolazioni previste a livello nazionale e locale.


venerdì 28 ottobre 2016

Riforma del lavoro autonomo le novità


Tra le principali misure contenute nel Jobs Act lavoro autonomo citiamo le novità sul fronte dell’equiparazione fra professionisti e imprese, congedo parentale per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, sportelli dedicati nei centri per l’impiego, misure per la conciliazione vita – lavoro.

Il Ddl prevede l’applicazione della tutela dei tempi di pagamento anche alle transazioni commerciali che avvengono tra lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione, con il divieto di prolungare i tempi di pagamento oltre i 60 giorni dalla fattura, pena la corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Viene fatto divieto al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, rendendo nulla qualsiasi clausola che vada in tal senso. In caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, il committente non può inoltre recedere da esso senza congruo preavviso. In violazione di tale norma il lavoratore autonomo ha diritto ad un risarcimento del danno.

Viene esteso anche ai lavoratori autonomi l’abuso di dipendenza economica, ovvero l’abuso legato alla possibilità di un’impresa di determinare, nei rapporti commerciali con un lavoratore autonomo, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi.

Viene introdotto nei centri per l’impiego uno sportello dedicato al lavoro autonomo e si stabilisce che centri per l’impiego e agenzie per il lavoro devono dotarsi di uno sportello per il lavoro autonomo per assicurare l’accesso alle informazioni sul mercato anche con riferimento a commesse e appalti pubblici, nonché alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche (art. 6).

Si statuisce altresì l'accesso alle informazioni relative all’accesso agli appalti pubblici e la promozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici (art. 7).

Si ampia la fruizione della indennità di maternità (per i due mesi che precedono il parto e per i tre mesi successivi) a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro (art. 8).

Vengono poi previste modifiche alla deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, spese di formazione e per la certificazione delle competenze, ricerca e sostegno dell’autoimprenditorialità e oneri sostenuti per assicurazioni contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

Maternità/paternità
Viene previsto per gli iscritti alla Gestione Separata il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, esteso a sei mesi dai precedenti tre, il diritto alla maternità retribuito (introdotto un principio di sussidiarietà per cui la lavoratrice autonoma in maternità può essere sostituita da familiari).

Rapporti di  lavoro autonomo sono quelli definiti dall'articolo 2222 del codice civile e riguarda i contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono esplicitamente esclusi gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori.

Vengono previste tutele per le transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche relativamente ai ritardi nei pagamenti e alla relativa maturazione di interessi.  Sono fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli.

Sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le  clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata. Si ricorda che, per i lavoratori dipendenti, i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro, sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell'esecuzione del contratto di lavoro.

 Viene conferita delega al Governo per l’adozione entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, di adottare uno e più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche per:

l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario
semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato

viene conferita delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, per rafforzare le prestazioni sociali nei confronti di chi ha subito una riduzione del reddito per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o per gravi patologie. A questo fine gli enti di previdenza potranno richiedere agli iscritti un apposito contributo finalizzato a tale scopo.

Vengono introdotte disposizioni fiscali e sociali concernenti:

la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.  In particolare viene previsto che tutte le spese relative all'esecuzione di un  incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non  costituiscono compensi in natura per il professionista. La modifica si applica già dal 2016.

Gli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. La norma di applica dal 1 gennaio 2017.

Le gravi malattie oncologiche o che comunque comportano una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Viene modificata la normativa sulla deducibilità delle spese:

di formazione per le quali viene prevista l’integrale deduzione entro il limite di 10mila euro;

per le spese sostenute per la certificazione delle competenze, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità, entro il limite di 5mila euro annui;

per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà.

I centri per l'impiego ed i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro devono dotarsi in  ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, per raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta.

Viene conferita Delega al Governo per la semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali , attraverso l’emanazione di uno o più decreti legislativi

prevede che le amministrazioni pubbliche  promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche

Tutela la gravidanza e la malattia dei lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente. Detti lavoratori avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro - con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo -, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

Viene modificata la nozione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa posta, ai fini dell'inclusione dei medesimi nell'ambito del rito speciale per le controversie in materia di lavoro, dal codice di procedura civile.

Lavoro agile o smart working è una prestazione di lavoro subordinato prestata, parzialmente, all'interno dei locali aziendali e dietro i soli vincoli di orario massimo desunti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

I principi cardine del lavoro agile sono semplici: vengono meno i vincoli legati a luogo e orario lavorativo; il dipendente organizza il lavoro in piena autonomia e flessibilità; acquista maggior importanza la responsabilità personale dei risultati ottenuti.

L'obiettivo, quindi, è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

 .


sabato 23 maggio 2015

Tirocinio formativo e stage norme e linee guida



Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione utile acquisizione di nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subordinato.

La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa.

L'utilizzo da parte delle aziende resta limitato. Il tirocinio formativo o stage è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro che  consiste in un periodo di orientamento al lavoro e formazione in azienda, promosso e assistito da un ente terzo ( detto soggetto promotore) rispetto alle parti in causa: datore di lavoro (o soggetto ospitante ) e tirocinante.

I tirocini curriculari - promossi dalle università o dalle scuole – sono svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.

Mentre l’ambito più ampio dei tirocini extracurriculari comprende:

Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati), finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella transizione scuola lavoro

Tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro.

Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale

Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all’accesso alle professioni ordinistiche.

Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso, tirocini estivi.

Tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso

Tirocini estivi.

Le principali novità prescritte in tali linee guida sono le seguenti:

i tirocini formativi e di orientamento vengano destinati a solo soggetti a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi.

Per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida prevedono:

per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi;

per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi;
per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi.

La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di eventuali proroghe.

L'accordo prevede l'obbligo a corrispondere una indennità per il tirocinante che non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diversi leggi regionali sulla materia. durante l'attività anche per gli stagisti si applicano le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è prevista una visita medica preventiva mentre è obbligatoria l'iscrizione all'Inail per la copertura contro gli infortuni sul lavoro e una polizza di responsabilità civile verso terzi.

Non configurandosi come un rapporto di lavoro e proprio, il tirocinio è finalizzato all'arricchimento delle conoscenze, all'acquisizione di competenze professionali e all'inserimento o reinserimento lavorativo.

I tirocini si distinguono in
“curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale, svolti,  spesso obbligatoriamente, all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici , e “non curriculari”  promossi indipendentemente dal percorso formativo  8ad es. dopo la laurea, o rivolti a particolari categorie con fondi speciali.

In ogni caso, come detto, per realizzare un tirocinio formativo è necessaria innanzitutto  una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori , provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda i tirocini formativi rivolti a cittadini stranieri, occorre distinguere tra:

1) gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse con dizioni previste per gli italiani;

2) gli stranieri ancora residenti all’estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate.

Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, stabilito con un decreto interministeriale ogni tre anni.

Tra i più importanti soggetti promotori invece per i tirocini post laurea (extracurricolari) o per progetti di reinserimento lavorativo  per le categorie svantaggiate si segnalano:

i Centri per l'impiego,

gli enti locali come Provincie e Regioni.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  che mette a disposizione Cliclavoro www.cliclavoro.gov.it: il portale dedicato alla ricerca di lavoro con aggiornamenti e dettagli tecnici sulle opportunità di stage, anche all'estero.

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori - pubbliche e private - provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.



lunedì 24 giugno 2013

Contratti a termine e piccola pausa nelle ipotesi del governo

Nelle ipotesi del governo Letta ci deve essere una forte ed incisiva politica per l'occupazione giovanile, visto che in questo momento di crisi economica la disoccupazione under 30 ha raggiunto dati spaventosi.

Obiettivo minimo 70 mila occupati in più under 30 da subito. Da una parte, a costo zero, si lavorerà per modificare la Riforma Fornero, e si prevede un ripristino della flessibilità in entrata: intervalli ridotti tra un contratto a termine e un altro e clausola della acasusalità estesa oltre il primo anno se c’è l’accordo sindacale.

Infatti il governo intende stanziare il miliardo di euro per la lotta alla disoccupazione, dopo aver cambiato la riforma Fornero.

Quindi ormai è certo che il governo sta cercando di porre i termini per rivedere la riforma Fornero e dare più speranze ai giovani e al loro rapporto con il mondo del lavoro. Infatti, al vaglio ci sono nuove misure per incentivare l'occupazione. Il tesoretto a disposizione non è particolarmente ricco e verrà dunque usato con molta moderazione. Circa 500 milioni di euro verranno destinati probabilmente alle agevolazioni contributive per le aziende che assumono un giovane, con uno sgravio che potrà arrivare sino a 10mila euro per ogni nuovo occupato, nell'arco di 18-24 mesi. Un altro stanziamento di 100 milioni sarà invece dirottato sui sostegni all'autoimprenditoralità, cioè ai giovani che avviano un'iniziativa aziendale o di lavoro autonomo, utilizzando come veicolo Invitalia, l'agenzia governativa nata per promuovere gli investimenti. Inoltre, secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni, circa 25-30 milioni di euro dovrebbero invece essere utilizzati per finanziare la nascita di cooperative costituite da giovani, operanti in campo sociale e culturale.

Il Pacchetto lavoro si dovrebbe districare su diverse linee guida che cerchiamo di riassumere.

Sgravi sui contributi, incentivi a chi avvia un'attività imprenditoriale, stage da 500 euro al mese per i giovani e un rafforzamento dei Centri per l'Impiego, cioè gli ex-uffici di collocamento. Sono i pilastri su cui si fondano le nuove strategie del governo e del ministro del Lavoro, Enrico Giovannini , nella lotta alla disoccupazione, soprattutto quella giovanile.

Altra linea guida è quella di ridurre la pausa obbligatoria prevista dalla legge tra un contratto e l'altro. Per almeno due anni, e comunque fino all'Expo 2015, il periodo che deve intercorrere tra un'assunzione e l'altra potrebbe essere ridotto a 10-20 giorni. Con la crisi che ha decimato l'occupazione, la priorità oggi è quella del lavoro, e almeno in questo contesto non ha senso scoraggiare troppo il lavoro a tempo determinato con vincoli troppo rigidi sui contratti.

Un altro pilastro delle politiche anti-disoccupazione del governo sarà rappresentano dall'offerta di stage formativi nelle aziende della durata di 6 mesi, destinati agli under 30 e gestiti da un'altra agenzia governativa, Italia Lavoro, che si occupa da anni di politiche sociali. La somma disponibile per attuare questo provvedimento dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro, che permetteranno complessivamente l'avvio di qualche decina di migliaia di tirocini, remunerati con appena 500 euro al mese ciascuno.

Infine, tra i programmi del ministro Giovannini c'è il rafforzamento dei Centri per l'Impiego, cioè gli ex-uffici di collocamento pubblici, in riferimento al modello adottato in Germania e basato su un forte coordinamento tra le politiche del lavoro nazionali e le strutture locali, che operano sui singoli territori. Si tratta però di un'impresa difficile basti pensare che i centri per l'impiego tedeschi hanno quasi 75mila dipendenti in tutto (contro i 10mila circa del nostro paese), con ogni funzionario che "gestisce" una media di 50 disoccupati, quasi un terzo rispetto a quelli seguiti da un dipendente delle strutture di collocamento italiane.
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