sabato 30 maggio 2015

Contratto a tutele crescenti: dal 1 giugno offerta di conciliazione online



Con nota del 27 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso operativa la comunicazione obbligatoria in caso di intervenuta conciliazione a posteriore di un licenziamento comminato ad un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Sarà possibile inviare con Unilav-conciliazione la comunicazione obbligatoria integrativa prevista dal nuovo contratto a tutele crescenti del Jobs Act per la risoluzione stragiudiziale dei licenziamenti.

Con la nuova procedura digitale  i datori di lavoro   potranno comunicare le informazioni necessarie relative al procedimento di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi. La nota ricorda che " Tale conciliazione prevede che il datore di lavoro possa offrire una somma predeterminata al lavoratore in cambio della rinuncia all'impugnazione del licenziamento , somma che non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali. La norma si applica ai lavoratori assunti con il nuovo contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015"

Ad integrazione della comunicazione telematica di cessazione, il datore di lavoro dovrà comunicare i dati relativi all'offerta di conciliazione entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti attuativo del Jobs Act. Dal 1° giugno 2015, nella sezione "Adempimenti" del portale cliclavoro, sarà disponibile un' applicazione "UNILAV_Conciliazione" utilizzabile dai datori di lavoro - previa registrazione al portale - per comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione. i datori di lavoro potranno inviare gli esiti dell'offerta di conciliazione intervenuta con il lavoratore. La mancata comunicazione integrativa è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato.

Il Jobs Act introduce un nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, che consente al datore di lavoro di offrire una somma predeterminata e certa al lavoratore in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento, somma che per il lavoratore non rientra nel reddito imponibile ai fini fiscali.

La legge ha disposto che:
la comunicazione telematica di cessazione del rapporto di lavoro dev'essere integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi, da parte del datore di lavoro, entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale dev'essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione, di cui alla norma in commento.

Per effettuare tale comunicazione i datori di lavoro dovranno registrarsi al portale cliclavoro e accedere all'applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Questo dato serve ad collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato.

Sanzioni
Sempre il terzo comma dell’art.6 in questione prevede che l’omissione di detta comunicazione integrativa sia assoggettata alla stessa sanzione prevista per l’omissione della comunicazione, di cui al predetto art.4-bis, ovverosia con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.



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