domenica 17 febbraio 2019

Congedo paternità per l'anno 2019: istruzioni e domanda



La Legge di Bilancio ha prorogato per il 2019 l’astensione obbligatoria per i lavoratori padri, prevedendo 5 giorni di congedo continuativi, da fruirsi entro i primi cinque mesi di vita del bambino (o di adozione/affidamento). Le istruzioni per la domanda sono contenute nel nuovo messaggio INPS 591/2019 ma le modalità di fruizione sono le stesse applicate negli anni scorsi, spiegate nella circolare 40/2013.

Se la prestazione è a carico diretto dell’INPS va presentata domanda all’istituto previdenziale utilizzando l’apposito servizio online, oppure tramite call center, o ancora rivolgendosi ai patronati.

Se il congedo obbligatorio di paternità viene anticipato dall’azienda, serve una comunicazione scritta al datore di lavoro (è anche possibile utilizzare eventuali strumenti telematici aziendali per la richiesta e gestione delle assenze) specificando le date di astensione, con un preavviso di almeno quindici giorni.  Se si vuole chiedere i giorni in corrispondenza della nascita, ci si baserà sulla data presunta del parto. Sarà poi il datore di lavoro ad effettuare le dovute comunicazione all’INPS, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio 6499/2013.

Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

La manovra ha anche previsto un giorno facoltativo di congedo per i papà, che però va utilizzato in sostituzione di una giornata spettante alla madre. Anche in questo caso, le modalità di presentazione della domanda sono le stesse precedentemente previste, e contenute sempre nella circolare 40/2013: il padre allega alla richiesta che presenta al datore di lavoro una dichiarazione della madre di non fruizione di una giornata del congedo di maternità a lei spettante. Questa dichiarazione va presentata anche al datore di lavoro della madre.
Attenzione: l’INPS queste regole valgono solo per nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nel 2019. Per eventi 2018, anche se il padre utilizza il relativo congedo nei primi mesi del 2019, si applicherà la precedente normativa, che prevede quattro giorni di congedo.

Congedo paternità 2019: cos’è
Prima di scendere in dettaglio, ricordiamo di cosa si tratta quando parliamo di congedo di paternità. Si chiama anche congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e consiste in un periodo di astensione obbligatorio fruibile dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Si può usufruire di questo congedo entro il quinto mese di vita:

dalla nascita, dall’adozione, dall’affido.

Congedo paternità 2019: come funziona
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino. Si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

In pratica, mentre nel 2018 si aveva diritto a 4 giorni obbligatori + 1 giorno facoltativo di congedo, dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 si avrà diritto a:

cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

un ulteriore giorno di congedo facoltativo che è possibile richiedere previa rinuncia di un giorno di congedo da parte della madre del figlio.

Congedo paternità: chi ne ha diritto
Possono fruire del congedo i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2019.

Congedo paternità 2019: quanto spetta
Il padre lavoratore dipendente che usufruisce del periodo di congedo non perde nulla in termini stipendio. Ha infatti diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione percepita.

Congedo paternità 2019: come chiederlo
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. Il menu interno al servizio si articola nelle seguenti voci:

Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori;

Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratore;

Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda per le diverse categorie di lavoratori;

Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;

Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso invece di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

In merito alle modalità di richiesta del congedo, nell’ultimo messaggio, il numero 591 del 13 gennaio 2019, l’Istituto ha precisato che nulla cambia rispetto agli altri anni e rispetto alla precedente circolare del 2013 (circolare numero 40 del 14 marzo 2013)con cui si dettavano le modalità di domanda.

In particolare, Inps ha precisato che “Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

 In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens”.

Inoltre, rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.


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