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sabato 16 marzo 2019

Cud 2019 istruzioni e scadenze



La certificazione unica (CU) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta devono produrre per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La Certificazione Unica deve essere rilasciata al lavoratore dipendente o autonomo percipiente - percettore delle somme -, utilizzando il modello sintetico e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello ordinario entro il 7 marzo, in via telematica.

Quest’anno il 31 marzo cade di domenica; di conseguenza per quest’anno la data di scadenza della consegna delle certificazioni uniche da parte del datore di lavoro è il prossimo 1° aprile 2019.

La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche dei compensi degli autonomi, non interessati dal modello 730 precompilato, potrà essere predisposta entro la scadenza prevista per il modello 770/2019 ovvero prossimo il 31 ottobre.

Scadenza certificazione Unica 2019 dipendenti e autonomi: scadenza e sanzioni diverse
Anche per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rimane valida la differenza tra scadenza e sanzioni delle due diverse configurazioni di certificazione unica:

certificazione unica 2019 dipendenti;

certificazione unica 2019 autonomi.

Per la certificazione unica 2019 dipendenti, il termine di scadenza per l’invio telematico del 7 marzo 2019 deve considerarsi perentorio.

Finora il Cud ha certificato i redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario. Con il debutto della dichiarazione precompilata, il Cud è destinato ad arricchirsi dei dati e non verrà più consegnato al contribuente ma sarà inviato entro alle Entrate entro il 7 marzo

Ciò in quanto i dati contenuti nella certificazione unica 2019 devono confluire nel modello 730 precompilato entro i termini previsti dalla normativa fiscale.

Per la scadenza delle certificazioni uniche 2019 autonomi, invece, il termine di scadenza del 7 marzo - quest’anno, così come negli anni scorsi - non è perentorio, salvo che queste certificazioni non dovessero poi confluire nel modello 730/2019 precompilato.

Di conseguenza, per le certificazioni uniche 2019 autonomi l’invio telematico potrà essere effettuato - senza l’aggravio di sanzioni- entro la data di scadenza prevista per il modello 770/2019 ovvero il prossimo 31 ottobre.

Chi deve ricevere la certificazione unica 2019 ex CUD e perché?
La certificazione unica ex CUD viene quindi emessa e inviata dal soggetto che ha effettuato il pagamento. Ovviamente si tratta del datore di lavoro (sostituto d’imposta) nel caso dei lavoratori dipendenti (sostituiti). Sono quindi i lavoratori dipendenti a dover ricevere la certificazione unica. Per quale motivo?

Per i lavoratori dipendenti la certificazione unica ex CUD è fondamentale perché attesta il regolare versamento delle ritenute fiscali e previdenziali da parte del datore di lavoro; la certificazione unica ex CUD assume particolare importanza anche perché i relativi dati sono fondamentali per la compilazione del modello 730 ordinario o precompilato che sia.

In altre parole, con la certificazione unica ex CUD l’Agenzia delle Entrate può disporre di tutti i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente che verranno inseriti nel modello 730 precompilato del lavoratore.

Scadenza certificazione unica 2019: cosa succede se il datore di lavoro non consegna la certificazione unica al lavoratore?
La scadenza della certificazione unica ex CUD è il 31 marzo di ogni anno (era il 28 febbraio fino al 2016). Quest’anno il 31 marzo cade di domenica, quindi la scadenza slitta al successivo lunedì 1° aprile 2019.

Entro tale data datore di lavoro e azienda devono consegnare la certificazione unica ai lavoratori dipendenti e autonomi.

Il datore di lavoro può consegnare la certificazione unica ex CUD al lavoratore in due diverse modalità:

in forma cartacea;

via mail.

La certificazione unica ex CUD cartacea si compone di due fogli:

nel primo foglio sono riportati tutti i dati anagrafici di chi ha percepito il reddito, oltre alla firma da parte del datore di lavoro;
nel secondo foglio sono riportati i dati fiscali tipici della certificazione unica ovvero i redditi erogati e le detrazioni effettuate, distinte per tipologia.

I lavoratori dipendenti e autonomi devono conservare la certificazione unica ex CUD in vista della successiva compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 per i lavoratori dipendenti o modello UNICO per i lavoratori autonomi).

Ove il contribuente si accorga che i dati riportati nella certificazione unica ex CUD non sono corretti deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro/committente che ha emesso il documento, al fine di farne comunicare la correzione all’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo il lavoratore dipendente deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale scorrettezza del datore di lavoro inadempiente, soprattutto in caso di mancata consegna della certificazione unica ex CUD nei tempi e con le modalità previste. L’Agenzia delle Entrate deve, infatti, sanzionare tale comportamento.

La Certificazione Unica (modello CU 2019, ex-CUD), in Italia è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati che il datore di lavoro o l’Ente pensionistico rilasciano ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato. Il CU – Certificazione Unica si distingue per il fatto che vengono certificati anche i dati relativi agli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione. Riepiloga, dunque, tutti i redditi corrisposti dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico nell’arco di un anno solare. Al modello, inoltre, sono allegate le schede per il versamento del Cinque per Mille e dell’Otto per Mille.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Il datore di lavoro o l’Ente pensionistico trasmettono il modello ordinario all’Amministrazione finanziaria entro il 7 marzo, oltre a consegnare il modello sintetico di CU al contribuente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale documento può essere consegnato in due modalità:

Cartacea (obbligatorio per eredi o per dipendenti che hanno cessato il rapporto) da parte del datore di lavoro o recandosi presso gli sportelli territoriali dell’Inps, dell’ex Enpals o ex Inpdap (per i pensionati); rivolgendosi ai Caf in modo gratuito o ad altri professionisti abilitati; recandosi presso un ufficio postale e facendone richiesta allo sportello Amico.

Telematica (a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo) recandosi sul portale ufficiale dell’Inps seguendo la procedura automatica e inserendo il proprio codice fiscale e il codice identificativo PIN.

Il contribuente che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nella CU o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica “il casellario delle pensioni”), è esonerato dalla presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi (ex-UNICO), a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte.

Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell’anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).




domenica 17 febbraio 2019

Congedo paternità per l'anno 2019: istruzioni e domanda



La Legge di Bilancio ha prorogato per il 2019 l’astensione obbligatoria per i lavoratori padri, prevedendo 5 giorni di congedo continuativi, da fruirsi entro i primi cinque mesi di vita del bambino (o di adozione/affidamento). Le istruzioni per la domanda sono contenute nel nuovo messaggio INPS 591/2019 ma le modalità di fruizione sono le stesse applicate negli anni scorsi, spiegate nella circolare 40/2013.

Se la prestazione è a carico diretto dell’INPS va presentata domanda all’istituto previdenziale utilizzando l’apposito servizio online, oppure tramite call center, o ancora rivolgendosi ai patronati.

Se il congedo obbligatorio di paternità viene anticipato dall’azienda, serve una comunicazione scritta al datore di lavoro (è anche possibile utilizzare eventuali strumenti telematici aziendali per la richiesta e gestione delle assenze) specificando le date di astensione, con un preavviso di almeno quindici giorni.  Se si vuole chiedere i giorni in corrispondenza della nascita, ci si baserà sulla data presunta del parto. Sarà poi il datore di lavoro ad effettuare le dovute comunicazione all’INPS, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio 6499/2013.

Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

La manovra ha anche previsto un giorno facoltativo di congedo per i papà, che però va utilizzato in sostituzione di una giornata spettante alla madre. Anche in questo caso, le modalità di presentazione della domanda sono le stesse precedentemente previste, e contenute sempre nella circolare 40/2013: il padre allega alla richiesta che presenta al datore di lavoro una dichiarazione della madre di non fruizione di una giornata del congedo di maternità a lei spettante. Questa dichiarazione va presentata anche al datore di lavoro della madre.
Attenzione: l’INPS queste regole valgono solo per nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nel 2019. Per eventi 2018, anche se il padre utilizza il relativo congedo nei primi mesi del 2019, si applicherà la precedente normativa, che prevede quattro giorni di congedo.

Congedo paternità 2019: cos’è
Prima di scendere in dettaglio, ricordiamo di cosa si tratta quando parliamo di congedo di paternità. Si chiama anche congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e consiste in un periodo di astensione obbligatorio fruibile dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

Si può usufruire di questo congedo entro il quinto mese di vita:

dalla nascita, dall’adozione, dall’affido.

Congedo paternità 2019: come funziona
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino. Si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.

In pratica, mentre nel 2018 si aveva diritto a 4 giorni obbligatori + 1 giorno facoltativo di congedo, dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 si avrà diritto a:

cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

un ulteriore giorno di congedo facoltativo che è possibile richiedere previa rinuncia di un giorno di congedo da parte della madre del figlio.

Congedo paternità: chi ne ha diritto
Possono fruire del congedo i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2019.

Congedo paternità 2019: quanto spetta
Il padre lavoratore dipendente che usufruisce del periodo di congedo non perde nulla in termini stipendio. Ha infatti diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione percepita.

Congedo paternità 2019: come chiederlo
Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. Il menu interno al servizio si articola nelle seguenti voci:

Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori;

Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratore;

Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda per le diverse categorie di lavoratori;

Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;

Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso invece di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

In merito alle modalità di richiesta del congedo, nell’ultimo messaggio, il numero 591 del 13 gennaio 2019, l’Istituto ha precisato che nulla cambia rispetto agli altri anni e rispetto alla precedente circolare del 2013 (circolare numero 40 del 14 marzo 2013)con cui si dettavano le modalità di domanda.

In particolare, Inps ha precisato che “Sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

 In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens”.

Inoltre, rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2019.


martedì 29 gennaio 2019

Quota 100 si può presentare la domanda all’INPS


Da oggi è possibile presentare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell’INPS, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri soggetti abilitati «alla intermediazione delle istanze di servizio. In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni - si legge - con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione».

Nuovi requisiti

Quota 100: prevista dall’articolo 14 del decreto, richiede almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi;

Pensione anticipata con 42 anni e dieci mesi di contributi (un anno in meno per le donne): l’articolo 15 del decreto ha bloccato fino al 2026 gli scatti di adeguamento alle aspettative di vita per le pensioni anticipata, che quindi nel 2019 si raggiungono con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e con 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne.

Opzione Donna: l’articolo 16 del decreto la estende alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni e alle autonome con almeno 59 anni al 31 dicembre 2019. Resta pari a 35 anni il requisito contributivo.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) - spiega l'Istituto - può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”. Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione “Nuova domanda” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza: per la pensione c.d. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”; per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”; per la pensione anticipata c.d. opzione donna: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

Chi può utilizzare la procedura
La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, scrive l'Istituto - è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

28 febbraio 2019: si parte con il comparto scuola
Entro il 28 febbraio 2019, il personale a tempo indeterminato della scuola può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio dell’anno scolastico o accademico.

1° aprile 2019: diritto alla pensione per i privati
Nel comparto privato, chi ha maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018 ottiene il diritto alla decorrenza del trattamento dal 1° aprile 2019. Per chi matura il requisito dopo il 1° gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021 (quota 100 è al momento una misura sperimentale per il triennio 2019-2021), avrà il diritto alla pensione dopo tre mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti. Per esempio, chi ha raggiunto quota 100 oggi, 29 gennaio, matura la pensione dal 29 aprile.

1° agosto 2019: pensione per i dipendenti pubblici
Per evitare malfunzionamenti nella macchina statale, per i dipendenti pubblici è stato previsto un diverso regime: per quelli che entro il 30 gennaio 2019 hanno maturato quota cento, conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto. E la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata alla amministrazione appartenente con un preavviso di 6 mesi. Per i dipendenti pubblici che maturano quota cento da oggi in poi e fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto al trattamento dopo sei mesi: per esempio, chi raggiunge quota 100 il 10 marzo, matura la pensione dal 10 settembre.

Come fare domanda INPS
La domanda si può presentare utilizzando i servizi INPS online, oppure rivolgendosi a patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), oppure chiamando il contact center INPS (803164 da telefono fisso, 06164164 da mobile).

Per chi sceglie la modalità telematica sono necessarie le credenziali di accesso (PIN  INPS, oppure SPID o carta nazionale dei servizi). Bisogna andare sulla pagina dedicata a “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”, scegliere l’opzione “nuova domanda” dal menù di sinistra e poi selezionare la voce relativa alla tipologia di domanda che si presenta.

Ecco il percorso per le tre nuove opzioni.

Quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”;

Pensione anticipata: Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Ordinaria”;

Opzione Donna: Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”.

In tutti e tre i casi, bisogna selezionare il fondo e la gestione INPS di appartenenza (gestioni private, gestione pubblica e gestione spettacolo e sport).
La procedura consente anche di chiedere la quota 100 utilizzando il cumulo gratuito dei periodi assicurativi in diverse gestioni INPS.

Decorrenza pensione
Ricordiamo che in tutti e tre i casi di pensione agevolata per i quali sono aperte le procedure di domanda, sono previste finestre temporali fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione.

Quota 100: ci vogliono tre mesi. Coloro che avevano già maturato il requisito allo scorso 31 dicembre, prenderanno la pensione con la quota 100 dal primo aprile 2019. Dal primo gennaio, invece, si calcolano tre mesi dal momento in cui è maturato il requisito.

Pensione anticipata: anche qui la finestra è di tre mesi. Coloro che hanno maturato il requisito dal primo gennaio al 29 gennaio (entrata in vigore del decreto), potranno avere la pensione il primo aprile 2019.

Opzione Donna: qui le finestre temporali sono più lunghe, 12 mesi dalla maturazione del requisito per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.



sabato 6 ottobre 2018

Bonus asili nido: le istruzioni




Il bonus ASILO NIDO /SUPPORTO DOMICILIARE è stato istituito  dalla legge di stabilità 2017 .

Si tratta di un contributo  di 1000 euro annui,   cui ha diritto ogni bambino nato dal 1 gennaio 2016, per tre anni,  senza limitazioni di reddito familiare, per la frequenza dell'asilo nido o per un supporto in famiglia in caso di bambini con particolari patologie.

Non  va confuso :

né con il voucher baby sitting  - anche detto bonus infanzia -  istituito nel 2013 e prorogato fino a fine 2018, né con  Bonus bebe, il supporto  di 80 euro mensili per le famiglie con un certo ISEE

Come detto il Bonus asilo nido puo essere erogato dall'INPS in due forme:

come contributo  mensile  per pagare la retta dell'asilo  nido , oppure
per il supporto presso la propria abitazione per i bambini che soffrono di particolari patologie che impediscono la frequenza al nido.

Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate da 90,91 euro. Il genitore deve presentare copia delle  ricevuta di pagamento delle rette dell'asilo. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Nel secondo caso  invece il contributo arriverà  in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra  che dichiari, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una  grave patologia cronica” per l’intero  anno di riferimento.

CHI HA DIRITTO AL BONUS

I  requisiti generali del soggetto richiedente  sono:

residenza in Italia;

cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

 Per il supporto presso la propria abitazione  è necessario che il genitore richiedente sia convivente con il bambino: 

non è necessario presentare l'ISEE perché non ci sono limiti di reddito;

figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2018


Per il 2018  le risorse disponibili sono  250 milioni di euro e vengono accantonate  secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate,  venga raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

COME SI RICHIEDE

Il bonus è in vigore anche per il 2018  e le domande vanno presentate dal 29 gennaio al 31 dicembre 2018 con una delle seguenti modalità:

 WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul sito www.inps.it (cliccando sul banner  Accedi al Servizio) (il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione,  anche il  Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
   
Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o  numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

attraverso gli enti di Patronato

Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale  forma di agevolazione si richiede e per quale anno  e mese scolastico, nel caso degli asili nido.

DOMANDA PER BONUS ASILO

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:

se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo;

le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018, per le quali intende ottenere il beneficio.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza  oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Le ricevute  di pagamento  delle rette successive dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro il 1° aprile dell’anno successivo.

La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà sempre indicare:

la denominazione e la partita IVA dell’asilo nido;

il codice fiscale del minore;

il mese di riferimento;

gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;

il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Nel caso in cui una delle suddette ricevute sia relativa al pagamento di più mesi di frequenza, il documento, anche cumulativo,  dovrà essere allegato rispetto ogni mese a cui si riferisce.

In ogni caso il rimborso avverrà solo dopo aver inviato la ricevuta di pagamento.

DOMANDA PER SUPPORTO DOMICILIARE

In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequestare l'asilo, come detto,  va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L’INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).

Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e  quello dell'erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali.

L’utente che opta per l’accredito su un conto con  IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.

CUMULABILITA' DEL BONUS

Il bonus  asilo nido non è cumulabile:

con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

con il cd "voucher baby sitting o bonus infanzia" ma solo per le  mensilità coincidenti . Significa che il nuovo bonus asilo nido è richiedibile per mesi non coperti dal bonus Infanzia

E' sempre cumulabile, invece, con il bonus Mamma Domani (800 euro in un unica soluzione alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione).

DECADENZA DAL DIRITTO AL BONUS ASILO NIDO E CAMBIO INTESTATARIO
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. In particolare se si  si verifica uno dei seguenti eventi: 

 perdita della cittadinanza;

 decesso del genitore richiedente;

  decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

  affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi).

L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza.

E' pero possibile  il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, come l'altro genitore,  se in possesso dei requisiti.

Il cambio di intestatario va richiesto  entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza

venerdì 2 marzo 2018

INPS: nuova procedura online per la NASPI



La NASPI è l’ammortizzatore sociale che spetta a tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro ed è arrivata nell'area MyINPS un link per presentare la domanda e  per ottenere la NASPI è diventato più semplice, anche grazie alle informazioni presenti nelle banche dati INPS che vengono utilizzate per facilitare l’adempimento: al lavoratore che rimane senza lavoro, che deve presentare domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, arriverà direttamente nella propria area del sito INPS il link per compilare la richiesta di ammortizzatori sociali.

Ecco le istruzioni dettagliate alla domanda di disoccupazione INPS sul sito, i requisiti da rispettare e i documenti necessari fra cui la DID, il modello SR163 e il Patto di servizio Personalizzato.

Innanzitutto possono accedere al sussidio di disoccupazione NASPI coloro i quali abbiamo i seguenti requisiti:

stato di disoccupazione involontario;

requisito contributivo: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

requisito lavorativo: il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Verificate le condizioni di cui sopra per richiedere la prestazione si può optare per una di questa tre modalità:

direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN dispositivo INPS;

attraverso l’ausilio di un patronato;

tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164.

L’utilizzo degli archivi e le tecnologie, consentono all’INPS di individuare velocemente i lavoratori che si trovano in questa situazione e di mettere loro a disposizione, nell’area MyINPS del portale, il link per l’accesso alla domanda di NASPI. La nuova modalità di presentazione della domanda è partita  dal 23 febbraio 2018 in via sperimentale.

Un servizio personalizzato, dunque, che facilita un adempimento burocratico. C’è anche un vantaggio in termini di rispetto delle tempistiche: la domanda di NASPI deve essere presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti il lavoratore decade dal diritto. Il fatto che arrivi direttamente un link nella propria area del sito INPS facilita il rispetto di questo termine.

E probabilmente consente anche un più rapido svolgimento dell’intera operazione, con una ricaduta positiva sull’erogazione del trattamento, la cui decorrenza cambia a seconda del momento in cui viene presentata la domanda: se la richiesta viene presentata all’INPS entro l’ottavo giorno dal termine della prestazione lavorativa, la NASPI parte dall’ottavo giorno, dal giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

Se il licenziamento è per giusta causa, il trattamento parte dal 38esimo giorno successivo se la domanda è presentata entro questo termine oppure il giorno la presentazione.

Come si vede, la semplificazione e la personalizzazione del servizio di presentazione della domanda, con un link indirizzato all’avente diritto e immediatamente disponibile, facilita il rispetto dei tempi. Il lavoratore dovrà comunque compilare la domanda e inviarla. Il servizio parte per ora in via sperimentale ma verrà gradualmente esteso a tutti i lavoratori con diritto alla NASPI.

L’indennità di disoccupazione si calcola sommando tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni e dividendo il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto va infine moltiplicato per il numero 4,33. La base di calcolo è l’imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. Per le frazioni di mese, il valore giornaliero dell’indennità si determina dividendo l’importo ottenuto con calcolo appena esposto per 30. Si considerano tutte le settimane, interamente o parzialmente retribuite.

Se la retribuzione mensile è inferiore a 1.195 euro mensili, l’indennità è pari al 75% della retribuzione. Per stipendi superiori, la NASPI è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% del differenziale fra retribuzione mensile e 1.195. Dal quarto mese si riduce del 3% ogni mese. La prestazione è erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (24 mesi).









sabato 28 gennaio 2017

Cassa integrazione per l’anno 2017: le istruzioni dell’Inps



La Cassa integrazione chiamata tecnicamente "trattamento di integrazione salariale" è un ammortizzatore sociale riconosciuto ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e agli apprendisti, con almeno 3 mesi di anzianità lavorativa, fatta eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Quando un'azienda presenta domanda di CIG e le viene concessa dall'INPS sulla base di accordi sindacali e regionali, è lo Stato che si fa carico di pagare la retribuzione al lavoratore, in misura pari all'80% dello stipendio e in funzione delle ore non lavorate, con un massimo di 971,17 euro per retribuzioni fino a 2102,24 euro e fino a 1.167,91 euro per quelli sopra questa soglia.

Una novità importante è il divieto di autorizzare la CIG a zero ore dal 2017 per tutto il periodo di integrazione salariale, ciò significa che non è possibile che un'azienda sotto cassa integrazione possa rimanere formalmente aperta senza lavoratori che vi lavorino e che siano totalmente a carico dello Stato.

La Cassa Integrazione Ordinaria per l’anno 2017, cd. CIGO è una forma di sostegno economico erogata dall’INPS al fine di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori di imprese in difficoltà che si trovano costrette a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa del permanere di una crisi economica che non permette di mantenere i soliti ritmi produttivi.

Lo scopo di autorizzare l’accesso a questo tipo di ammortizzatore sociale alle aziende in difficoltà ha l’obiettivo di aiutare per un certo periodo di tempo, l’attività lavorativa eliminando il costo della manodopera non utilizzata per riammetterla poi successivamente, una volta superato il periodo di crisi. In altre parole, la CIG consente di mantenere il personale in azienda garantendo il mantenimento del posto di lavoro e parzialmente la copertura della retribuzione ed allo stesso tempo permette la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Nella circolare n. 8 del 19.1.2017  l''INPS,  chiarisce le modalità  per la gestione informatizzata da parte dei datori di lavoro per la richiesta e il versamento dei contributi relativi alla  Cassa integrazione, come modificata dal  il D.Lgs. n. 148/2015.

Nello specifico il documento fornisce le istruzioni per favorire l’adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo.

In particolare, la circolare analizza:

gli adempimenti connessi all’associazione di ogni lavoratore con l’unità produttiva di riferimento,

i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina,

la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale

le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.

In questo quadro l’Inps ha fornito le indicazioni tecniche necessarie per operare l’adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens e la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale.

La Cassa Integrazione Guadagni Industria spetta:
ai lavoratori delle:

aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti,

produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro;
industrie boschive, forestali e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione; manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato);
imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica

aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all’armamento ferroviario.

La Cassa Integrazione Guadagni Edilizia spetta

ai lavoratori delle:

aziende edili ed affini; aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Lavoratori interessati:

Operai, intermedi, impiegati e quadri;

lavoratori assunti con contratti di formazione lavoro, ora contratti di inserimento o con contratti di solidarietà, purché assunti con qualifiche che possano fruire dei relativi interventi;

lavoratori part-time;

lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale.

Un discorso a parte merita la nuova tipologia di contratti, introdotta dal D.lgs n. 276 del 10/9/2003 (c.d. Riforma Biagi), che ha apportato delle novità in materia di prestazioni a sostegno del reddito illustrate dalla circ. n. 41 del 13 marzo 2006. Allo stato attuale possono usufruire dell'integrazione salariale i seguenti lavoratori:

lavoratori intermittenti. Si precisa che quando il vincolo contrattuale sorge al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro, i lavoratori hanno diritto all’integrazione salariale solo se hanno risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali;

lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale. L'integrazione salariale spetta ai lavoratori in base alla ripartizione dell'orario di lavoro;

lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro.

Spetta nei casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato; intemperie stagionali;

cause diverse da quelle meteorologiche: crisi di mercato; mancanza di lavoro; mancanza di commesse o di ordini; mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro; interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore; incendio; eventi naturali diversi dalle intemperie; sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie: non riguardanti la maestranza della quale lo sciopero stesso determina la sospensione o riduzione della attività; sciopero di altra azienda collegata alla attività produttiva della impresa richiedente.

L’intervento ordinario è incompatibile con quello straordinario per la stessa unità produttiva: per cause sostanzialmente coincidenti prevale l'intervento straordinario. I due interventi invece sono compatibili per uno stesso periodo, solo ove facciano riferimento a situazioni tra loro indipendenti, quali ad esempio maltempo e crisi aziendale ed in presenza di contratto di solidarietà fino alla concomitanza delle 40 ore lavorative.

Calcolo giorni festivi
Le festività che ricadono nel periodo di Cassa Integrazione Oraria e in giorni lavorativi sono sempre a carico del datore di lavoro come anche il 1° giorno dell’anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono e infrasettimanali quando cadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. Sono invece a carico dell’INPS e quindi integrabili le festività che cadono oltre le prime due settimane di cassa Integrazione Ordinaria.

Per i lavoratori sospesi e retribuiti in misura fissa mensile: le festività, ricadenti nell’ambito di un periodo di sospensione dell’attività lavorativa per CIGO, sono integrabili nei limiti dell’orario contrattuale settimanale.

Come si calcola la Malattia? la malattia che cade durante il periodo di cassa integrazione ordinaria a 0 ore non è indennizzabile, pertanto, il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l’obbligo di prestazione dell’attività lavorativa. Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO a zero ore si possono verificare due casi:

totale sospensione dell’attività aziendale: il lavoratore in malattia entra in CIGO dalla data di inizio della stessa.

parziale sospensione dell’attività aziendale: il lavoratore continua a beneficiare dell’indennità di malattia.

cassa integrazione guadagni ordinaria ad orario ridotto (prevale la malattia): per i lavoratori ad orario ridotto le giornate di malattia non sono mai indennizzabili con il trattamento CIGO.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Il lavoratore dichiarato inabile al lavoro a causa di inabilità temporanea conseguente ad un infortunio sul lavoro o malattia professionale o ad una ricaduta collegata all'infortunio, il periodo di Cassa Integrazione e l’integrazione salariale, viene sospeso e sostituito dall'indennità temporanea INAIL.

Se il contratto di lavoro lo prevede, si deve sostenere il diritto a ricevere l’integrazione a carico ditta fino al 100% della retribuzione di riferimento.

Le modalità di pagamento
La CIG ordinaria di norma è sempre autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Il pagamento diretto da parte dell’Inps ai lavoratori può essere autorizzato solamente in casi eccezionali, dietro espressa richiesta della ditta in gravi difficoltà economiche ovvero degli assicurati ai quali non è stata erogata la CIG regolarmente autorizzata dalla commissione provinciale.

Il pagamento a conguaglio
Sulla base del provvedimento di concessione della CIGO sorge l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il trattamento economico di integrazione salariale. Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D".

Il pagamento diretto
Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda o per "serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per "sopravvenuta cessazione dell’azienda", i Direttori delle sedi, ove ritengano fondate le motivazioni addotte dall'azienda, possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps.

E' previsto il pagamento diretto al lavoratore delle integrazioni salariali anche a favore di dipendenti di aziende fallite, previa insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dall’azienda all’Inps.

Durata
sia per il settore industria che per il settore edile, il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane). In caso di proroga nel settore edile deve essere esperita la consultazione sindacale di cui all’art. 5 della L. 164/75.

Per una stessa unità produttiva, al termine della fruizione di un periodo di trattamento continuativo pari a 52 settimane, è possibile presentare una nuova domanda solo dopo che l'attività sia stata ripresa effettivamente per almeno 52 settimane.

Nel caso in cui l’azienda fruisca del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio mobile.

La domanda
La richiesta deve essere inviata telematicamente da parte delle aziende e dei consulenti del lavoro, muniti di regolare PIN di autenticazione. La compilazione e l'invio dei moduli on-line (mod. SR 21- SR33) è disponibile sul sito ufficiale dell'Inps (www.inps.it), alla pagina "Moduli", sezione "Prestazioni a sostegno del reddito" o alternativamente attraverso la sezione "Servizi per le Aziende" entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della prima settimana di sospensione o riduzione di orario.

In caso di tardiva presentazione della richiesta, il trattamento potrà essere autorizzato a decorrere dalla settimana immediatamente precedente alla data di presentazione. Il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all’importo di CIG non percepita a causa dell’omessa o tardiva presentazione della domanda, ogni volta che ricorra una sua ipotesi di colpa.



venerdì 16 settembre 2016

INPS: Fondo integrazione salariale, istruzioni e chiarimenti



Arrivano i chiarimenti dell'Inps sul Fondo di integrazione salariale, che ha sostituito  il Fondo di solidarietà residuale, strumento introdotto al posto del Fondo di solidarietà residuale dal decreto di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e destinato a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti delle imprese non soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, sono inclusi:

a i lavoranti a domicilio, dirigenti e gli apprendisti di qualunque tipologia;

i lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno;

i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente.

i lavoratori ripartiti sono computati nell'organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa;

Rimane escluso il lavoratore assente ancorché non retribuito nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore;

In caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque, l'obbligo sussiste unicamente nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti.

Con la circolare n. 176 del 9 settembre l’INPS illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale che, a decorrere da quest’anno, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.L.vo n. 148/2015.

L’Inps ricorda che possono accedere alle prestazioni garantite dal Fondo:

dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale;

dal 14 aprile 2016 i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa;

dal 1 luglio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti.

Va ricordato che sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Restano invece esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

E’ importante segnalare inoltre che il decreto prevede un "tetto aziendale" , ossia un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo. Le prestazioni sono infatti determinate, per ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti . Questo tetto però sarà introdotto gradualmente  andando a regime nel 2022, come di seguito:

nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell'anno 2016;

tetto aziendale pari a dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell'anno 2017;

otto volte per gli eventi di sospensione o riduzione nell'anno 2018;

sette volte per gli eventi decorrenti nell'anno 2019;

sei volte per gli eventi decorrenti nell'anno 2020;

cinque volte  per gli eventi decorrenti nell'anno 2021.

L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario.

La durata massima della prestazione è pari a 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini del calcolo di detto periodo va verificato che, durante le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario, non siano state già usufruite 52 settimane di riduzione.

In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

L’istanza deve essere presentata alla sede INPS competente entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale, allegando:

l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;

l’elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all'orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .csv.

La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L’assegno ordinario spetta ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività a seguito di:

situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;

situazioni temporanee di mercato;

riorganizzazione aziendale;

crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Il periodo massimo di fruizione è fissato in 26 settimane in un biennio mobile.

La domanda di accesso all'assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.


giovedì 25 agosto 2016

Inps: bonus bebé le istruzioni per la richiesta



Il contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel 2014 in famiglie a basso reddito, cd Bonus Bebé, ammonta a 274 euro e viene erogato come importo aggiuntivo sulla Carta Acquisti.

L’INPS, con messaggio  n. 3407 del 23 agosto 2016 fornisce le informazioni sul contributo una tantum per il sostegno di bambini nati o adottati nel 2014 in famiglie residenti a basso reddito, come previsto dal d.m. 23 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2016) comunemente chiamato Bonus Bebé.

L’importo aggiuntivo verrà erogato a favore di:
a) nati nel 2014, beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria
b) nati nel 2014 o minori adottati nel 2014, previa richiesta di Carta Acquisti , nei seguenti casi specifici:

1. nati nel 2014 non beneficiari della carta acquisti ordinaria;

2. adottati nel 2014, minori di 3 anni e non beneficiari della carta acquisti ordinaria;

3. adottati nel 2014 di età superiore ai 3 anni al momento della richiesta.

In questi casi l’importo una tantum verrà concesso per le domande di Carta Acquisti presentate entro il 16 novembre 2016, che dovranno essere presentate:
presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale Carta Acquisti;

–direttamente all’INPS in formato cartaceo, in caso di adottati di età superiore ai 3 anni
 L’importo una tantum è pari a 275 euro e verrà disposto sulla Carta Acquisti da Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017.

Il bonus spetta per le nascite e le adozioni tra il 1 ° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) e la misura dipende dall'Isee: se inferiore a 7 mila euro, il bonus annuo è di 1.920 euro per figlio (160 euro al mese); se pari o superiore a 7 mila euro e fino a 25 mila euro, è pari a 960 euro per figlio (80 euro al mese); se superiore a 25 mila euro non spetta. La provvidenza economica è corrisposta dall'Inps, a domanda, e il pagamento è effettuato in base alle modalità indicate dal richiedente. L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ ingresso in famiglia.

Per il calcolo ISEE in particolare:

1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;

2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Al fine di recepire le variazioni normative apportate dall’articolo 2 sexies, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione , i precedenti modelli ed istruzioni.

Invece l’erogazione sarà vincolata alla richiesta di carta acquisti: per i nati non già beneficiari della carta, per i bambini minori di 3 anni adottati e non beneficiari della carta, per gli adottati di età superiore. Le domande riferite a bambini con meno di 3 anni potranno essere presentate agli uffici postali, mentre per quelli di età superiore ci si dovrà rivolgere all’Inps utilizzando il modulo cartaceo allegato al messaggio 3407.

Il bonus è destinato alle famiglie a basso reddito, individuate in quelle beneficiarie della carta acquisti, lo strumento introdotto nel 2008 per alleviare le situazioni di povertà e che può essere chiesto da chi (in questo caso per conto del bambino) ha un determinato indicatore della situazione economica equivalente (attualmente deve essere inferiore a 6.788,61 euro).

L’importo di 275 euro, che sarà pagato nel primo bimestre 2017, potrebbe essere ridotto o incrementato in relazione al numero effettivo di beneficiari, in modo da utilizzare completamente i fondi a disposizione. L’Inps precisa che il termine per le richieste scade il 16 novembre. Il decreto prevede 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 19 agosto, per cui ci dovrebbe essere tempo fino al 17 novembre.



giovedì 28 luglio 2016

Part-time agevolato: le istruzioni INPS



L’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dei benefici introdotti dall’art. 1, comma 284, della legge 208/2015, a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro. L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

I lavoratori interessati sono tutti i dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato del settore privato (incluso i dipendenti degli enti pubblici economici), iscritti sia in Inps che in altre gestioni assicurative compreso la gestione ex Inpdap, in possesso del requisito contributivo di 20 anni al momento del rilascio della certificazione e che raggiungano, entro il 31 dicembre 2018, l’età pensionabile prevista per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi).

Restano, invece, esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni in senso stretto (articolo 1 comma 2 Dlgs 165/2001) e quelli che oltre al rapporto di lavoro oggetto di trasformazione svolgono altra attività lavorativa (sia subordinata che autonoma) da cui consegue l’obbligo di versamento di contribuzione in qualsiasi gestione previdenziale compresa la gestione separata dell’Inps.

Sono incompatibili con la nuova disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio. Mentre possono stipulare l’accordo coloro che lavorano con un contratto di somministrazione o di lavoro agricolo.

Per accedere al part time agevolato è irrilevante se il lavoratore sia già titolare di un trattamento pensionistico, purché la richiesta riguardi un percorso lavorativo distinto e, per quest’ultimo, egli sia in possesso del requisito di almeno 20 anni di contributi (diversi dunque da quelli che hanno dato diritto al trattamento pensionistico).

L’Inps ha precisato che il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al part time agevolato comporta la decadenza.

Il primo passaggio essenziale della procedura amministrativa è la domanda di rilascio della certificazione Inps utile ad attestare il possesso dei requisiti. Non è previsto alcun termine entro cui l’Inps deve rilasciare tale certificazione.



venerdì 4 marzo 2016

ASDI: istruzioni dell’INPS per come inviare le richieste


La circolare Inps numero 47 del 3 marzo 2016 fornisce le istruzioni per richiedere l’assegno di disoccupazione (Asdi).

L’Asdi è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita  e ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che:

già beneficiari della Naspi, abbiano fruito di questa per l’intera sua durata;

siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno;

appartengano a un nucleo familiare nel quale è presente un minorenne e/o abbiano compiuto i 55 anni e non abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

L’assegno di disoccupazione, ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari della Naspi, che abbiano fruito di tale prestazione per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in una determinata situazione e condizione economica di bisogno.

La circolare  specifica nel dettaglio i destinatari; i requisiti; la decorrenza e la durata; la misura dell’Assegno; la compatibilità, l’incompatibilità e l’opzione tra assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità e Asdi; la condizionalità e le sanzioni per il mancato rispetto del progetto personalizzato che il lavoratore deve sottoscrivere presso i servizi per l’impiego; le cause di sospensione, decurtazione e decadenza.

La domanda va presentata in via telematica alla fine del periodo massimo di fruizione della Naspi, entro i 30 giorni successivi, tramite:

Servizi online del sito web istituzionale, con Pin dispositivo;

Contact center;

Patronato.

Quindi, gli aventi diritto devono presentare domanda esclusivamente in via telematica e le domande devono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI. Esclusivamente per i lavoratori che abbiano usufruito della NASpI, per la sua durata massima, nel periodo di tempo che intercorre fra il 1° maggio 2015 e la data di pubblicazione delle istruzioni INPS, il termine decorre dal 3 marzo 2016.

Il richiedente l’ASDI deve essere ancora in stato di disoccupazione; saranno ammessi anche coloro i quali svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.

La permanenza nello stato di disoccupazione viene autocertificata dal richiedente l’ASDI all’atto della domanda, ed è verificata dal competente servizio dell’impiego.

Per poter richiedere l’ASDI è necessario aver già presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si ricorda che la validità di ogni DSU ai fini della richiesta di nuove prestazioni è limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione.

La possibilità di poter fruire dell’ASDI è condizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non può percepire la prestazione se ne ha già usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonché per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Riassumendo l’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;

essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;

essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero

avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;

non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

La prestazione, decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi.

La durata, è soggetta ad un limite temporale: i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI.

In ogni caso il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI.

Alla luce del collegamento con la NASpI, che è calcolata e pagata in giorni, l’ASDI viene erogata con le medesime modalità.

L’importo dell’ASDI, è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita; nel caso in cui l’importo dell’ultima indennità NASpI percepita sia parzialmente ridotto, in virtù del cumulo con redditi derivanti da svolgimento di attività lavorativa, l’importo dell’ASDI dovrà essere riferito a quello precedente detta decurtazione.

La misura è soggetta ad un tetto massimo di erogazione, in quanto l’importo dell’assegno non può, in ogni caso, essere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo massimo dell’assegno sociale, per l'anno 2015, è pari a euro 448,52, che viene incrementato in presenza di figli a carico.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI.

Nella domanda telematica ASDI il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti; si impegna, altresì, a comunicare all'INPS, tramite il modello telematizzato ASDI- com tutti gli eventi che possono determinare variazioni dell’importo dell’assegno o che ne possono determinare la decadenza.

Il modello telematizzato ASDI- com è disponibile attraverso il seguente percorso: > Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Comunicazioni ASDI- com.

L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato ad un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità di salvataggio dei dati inseriti, presente nella procedura.

La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda ASDI è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI -> Consultazione domande.

Il medesimo provvedimento sarà inviato all’indirizzo PEC dell’ufficio del patronato per quanto riguarda le domande patrocinate o mediante raccomandata all’indirizzo indicato in domanda per le domande presentate direttamente dal richiedente.

venerdì 9 ottobre 2015

Esodati: istruzioni INPS per l’accesso alla procedura di esodo


L'Inps ritorna sulla questione esodati con i messaggio n.5804 del 18 settembre 2015, in cui illustra le modalità di accesso alla denuncia della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo a partire dal 1° maggio 2015, data in cui è entrata in vigore la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, la NASpI, fornendo indicazioni per i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals e alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.

Nel documento l'INPS ricorda che "con circolari n. 90 del 2014 e n. 63 del 2014 (disciplinanti rispettivamente le prestazioni a favore dei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals ed alle gestioni pubbliche ex Inpdap, al fine di incentivarne l’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7-ter) l’Istituto aveva reso noto che la quantificazione della contribuzione correlata avviene in analogia con quanto previsto per le ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dall’articolo 2, commi 6 e 10, della legge n. 92/2012 in materia di ASpI."

Dopo aver descritto l'ambito di applicazione della nuova prestazione di sostegno al reddito, vengono fornite le indicazioni operative per la "composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico e dei lavoratori iscritti ad una delle gestione pensionistiche dei dipendenti pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS)  per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex art. 4, Legge n. 92/2012 a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza".

L'Inps precisa, inoltre, che per quei lavoratori le cui imprese esodanti abbiano già presentato domanda di accesso alla procedura di esodo in data anteriore al 1° maggio 2015, continueranno ad essere applicate le disposizioni fino al termine del programma di esodo.

In conclusione ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda per la procedura di esodo a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza.

In particolare:
- per i lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals, all’interno dell’elemento <Qualifica1> nel flusso Uniemens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>, ed anche il <TipoLavoratore> mentre, continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da versare. I dati esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice “M161”.

- per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap, per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento<InquadramentoLavPA>,deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 39 ”Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012” e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile.

L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 81 ”Lavoratore inesodo ex art.4 legge n.92/2012 - Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”. All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>. L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.

domenica 22 settembre 2013

Bonus assunzioni le novità dopo la circolare INPS di settembre 2013



Finalmente è stata pubblicata la circolare Inps con tutte le istruzioni per fruire del bonus per l'assunzione di giovani under 30 anni disoccupati e senza diploma previsto dal decreto occupazione ed inoltre le ultime indicazioni per i datori di lavoro ammessi al beneficio contributivo previsto dalla Riforma del Lavoro, per le assunzioni di lavoratori disoccupati, over 50 e donne svantaggiate.

Dopo le istruzioni per fruire del bonus fiscale destinato ai datori di lavoro che assumono disoccupati, over 50 e donne, l’INPS fornisce la procedura e i codici contabili per la denuncia contributiva (messaggio n. 14.773 del 13 settembre 2013, facente seguito alla circolare n. 111 del 24 luglio scorso). L’incentivo per l’assunzione di lavoratori svantaggiati è previsto dalla Riforma del Lavoro (articolo 4, commi 8-11 della legge 92/2013), si applica per i contratti stipulati da gennaio 2013 e consiste in una decontribuzione del 50% per 18 mesi (12 mesi per quelli a tempo determinato).

I datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens e che hanno già inviato all’INPS la richiesta di agevolazione tramite modulo 92-2012 (ricevendo in risposta il codice di autorizzazione “2H”, ossia «datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012» ), devono indicare l’assunzione nel campo “Tipo di contribuzione” con il codice “55″, ossia «lavoratore assunto ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012».

Per recuperare la contribuzione già versata (calcolando la differenza per i periodi di spettanza dell’agevolazione gennaio – luglio 2013), il datore di lavoro deve inserire nella denuncia contributiva il codice “L431″, che significa «Rec. Contr. art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012». Il percorso: “denuncia individuale”- “Dati retributivi” – “AltreACredito” – “CausaleACredito”. Per entrambi i casi le procedure di rilevazione contabile sono quelle previste dalla nettizzazione de contributi (di cui alla circolare n. 115 del 10 novembre 2005).

Uomini e donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, donne che rientrino in una delle seguenti casistiche:

di ogni età, residenti in aree svantaggiate e privi di impiego da almeno 6 mesi,
prive di impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
appartenenti a professioni o settori a forte gap di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi,

E’ arrivata quindi la circolare Inps che fornisce le istruzioni per fruire del bonus assunzione, l’incentivo alle assunzione di giovani under 30 anni disoccupati e senza un diploma previsto dal recente decreto occupazione del Governo Letta. La circolare in questione è la  n. 131 del 17 settembre scorso.

Nella circolare si determinano in primis i soggetti che possono ricevere il bonus assunzione, quindi possono essere assunti da un datore che gode del bonus in questione pari a 650 euro al mese. I lavoratori fruitori del bonus sono lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, per l’assunzione degli apprendisti, per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che  determinato. L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, ma solo per i lavoratori maggiorenni che non abbiano ancora compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore. In caso di assunzione  a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi.

Per poter fruire del bonus assunzione, occorre verificare la sussistenza di specifici requisiti come:

regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);
alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.


lunedì 3 settembre 2012

Srl semplicata a 1 euro per il 2012, alcune istruzioni


Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e versare al momento della costituzione, oltre ad alcuni adempimenti ed agevolazioni sia nella gestione sia negli adempimenti burocratici.

Una delle caratteristiche più significative di questo nuovo tipo di società è che essa è praticamente priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal Decreto ministeriale della Giustizia: non dovrebbero essere consentite variazioni di alcun tipo e qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srls ma, eventualmente, di un altro tipo societario. L'adozione dello standard sarebbe il "prezzo" da pagare per beneficiare di costi di costituzione assai ridotti e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una Srl normale.

Per l’apertura della SRL ordinaria bisogna stimare le spese di impianto ed ampliamento ossia i costi di costituzione legate alle talvolta salate parcelle del notaio che potevano andare dai 1500 a 3000, o 40000 euro per una srl con capitale sociale minimo qui assistiamo all’abolizione delle previsione dell’atto pubblico per la sua costituzione della SRL semplificata vengono eliminati così oltre alla richiesta di finanziamento iniziale del capitale anche la fattura del notaio. Questo vale anche per le successive modificazioni dello statuto che non necessiteranno più dell’atto pubblico dal notaio essendo sufficiente la comunicazione per tutte le fattispecie di una semplice (da cui il nome della nuova SRL) comunicazione telematica al registro delle imprese mediante la procedura della SCIA o le altre procedure messe a disposizione dal legislatore fiscale e dall’amministrazione finanziaria.

Nella Srl semplificata non sono attivabili tutte le opzioni che la legge consente nello statuto di una Srl. Tra quelle principali:
la facoltà di attribuire ai soci particolari diritti;
la possibilità di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale (quali l'intrasferibilità, la prelazione, il gradimento, la clausola che dispone della della quota in caso di morte del socio, la clausola di covendita eccetera);
la possibilità di convenire cause di recesso ulteriori rispetto a quelle previste per legge;
la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società;
la previsione, in caso di più di amministratori, di forme di amministrazione diverse dal Cda;
la possibilità di prevedere forme di decisione del Cda diverse dalla riunione collegiale; la possibilità di prevedere forme facoltative di controllo;
la possibilità di prevedere un termine per l'approvazione del bilancio maggiore di quello di legge;
la possibilità di prevedere forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;
la possibilità di attribuire ai soci la competenza a decidere su materie diverse da quelle attribuite ai soci dalla legge;
la possibilità di prevedere quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge.
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