domenica 20 settembre 2026

Madri di 3 figli, contributi azzerati fino a 8.000 euro




Con la Circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati che assumono o trasformano i contratti a termine a tempo indeterminato, delle lavoratrici madri di almeno tre figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 210 a 213), si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e consiste nell'azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un tetto massimo di 8.000 euro annui.

L'INPS apre le domande per l'esonero sulle assunzioni di madri con tre figli minori disoccupate, con appena 5,7 milioni di risorse per il 2026.

L’INPS ha aperto lo sportello per l’esonero sulle assunzioni di madri con tre figli e le imprese che hanno già assunto una lavoratrice in queste condizioni dall’inizio dell’anno possono recuperare l’agevolazione arretrata, a patto di arrivare prima che il fondo si svuoti. La dotazione del primo anno è la più bassa dell’intera serie pluriennale prevista dalla legge di Bilancio e le domande vengono accolte finché ci sono risorse, senza graduatoria e senza riserve per chi ha assunto per primo.

In sintesi:

l’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, entro 8.000 euro annui (art. 1, comma 210, legge n. 199/2025);

spetta per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 di madri di almeno tre figli minori di diciotto anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

la durata va da 12 a 24 mesi secondo il tipo di contratto (art. 1, comma 211, legge n. 199/2025);

la domanda si presenta con il modulo ELM3 sul Portale delle Agevolazioni (circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026);

le risorse ammontano a 5,7 milioni di euro per il 2026 e 18,3 milioni nel 2027 (art. 1, comma 213, legge n. 199/2025).

La domanda di ammissione all’esonero si presenta con il modulo di istanza online ELM3, disponibile sul sito dell’INPS nella sezione Portale delle Agevolazioni. È il passaggio che permette al datore di conoscere in anticipo sia l’importo del beneficio sia la disponibilità residua delle risorse, perché l’Istituto risponde in calce allo stesso modulo autorizzando la fruizione e indicando l’importo massimo spettante per quell’assunzione.

Il modulo chiede cinque informazioni, tutte necessarie per il calcolo:

l’indicazione della lavoratrice assunta, con la dichiarazione del suo status di priva di impiego e di madre di almeno tre figli minori di diciotto anni;

il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato o trasformato;

l’importo della retribuzione mensile media, comprensivo dei ratei di tredicesima e quattordicesima;

l’eventuale percentuale di part-time;

la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Sui rapporti a tempo parziale la circolare INPS n. 82/2026 fissa una regola asimmetrica da tenere presente quando l’orario cambia in corso di rapporto: se la percentuale oraria aumenta, anche passando al tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare l’importo già autorizzato in procedura; se diminuisce, spetta al datore riparametrare l’incentivo verso il basso.

Esonero al 100% con tetto mensile di 666,66 euro

L’agevolazione azzera l’intera contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, entro un massimale di 8.000 euro annui che si traduce in 666,66 euro per ogni periodo di paga mensile. Per i rapporti instaurati e risolti nel corso dello stesso mese la soglia si riproporziona a 21,50 euro per ogni giorno di fruizione, mentre nei rapporti a tempo parziale il massimale si riduce in proporzione all’orario pattuito. L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche non subisce riduzioni.

Quanto vale l’agevolazione per ogni assunzione

Il tetto di 666,66 euro mensili è più alto di quello previsto per gli altri incentivi alle assunzioni in vigore nel 2026, fermi a 500 euro per il bonus giovani e per l’incentivo alla stabilizzazione, e questo cambia il profilo delle retribuzioni coperte per intero. Con un’aliquota datoriale indicativamente attorno al 29-30%, variabile per settore e contratto applicato, 666,66 euro corrispondono ai contributi su una retribuzione imponibile di circa 2.200-2.300 euro mensili.

Sotto quella soglia l’esonero assorbe l’intera contribuzione datoriale. Su un imponibile di 1.600 euro con aliquota al 29% i contributi si fermano attorno a 464 euro al mese, tutti coperti, per un beneficio che su ventiquattro mesi sfiora gli 11.000 euro. Su un imponibile di 2.600 euro i contributi salgono a circa 754 euro e l’azienda versa la differenza rispetto al massimale. Il valore massimo dell’agevolazione arriva a 16.000 euro su ventiquattro mesi per un’assunzione a tempo indeterminato e a 8.000 euro su un contratto a termine di dodici mesi.

L’esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche quando non assumono la natura di imprenditore, compreso il settore agricolo, mentre non si applica alla pubblica amministrazione. Sono ammessi i rapporti a tempo determinato e indeterminato, il part-time e le assunzioni a scopo di somministrazione.

Sono esclusi per legge il lavoro domestico e l’apprendistato, che già scontano aliquote ridotte, e l’INPS aggiunge in via interpretativa il lavoro intermittente, anche quando stipulato a tempo indeterminato, per la natura discontinua della prestazione. La trappola più insidiosa riguarda le trasformazioni: l’esonero si applica alla conversione di un rapporto a termine in rapporto stabile soltanto se quel contratto a termine era già agevolato dalla stessa misura. Chi ha assunto a gennaio senza chiedere il beneficio e conta di recuperarlo trasformando il rapporto a settembre non lo ottiene.

Requisito dei tre figli nel giorno dell’assunzione

La lavoratrice deve essere madre di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni, cioè al massimo diciassette anni e trecentosessanta quattro giorni, e il possesso del requisito si cristallizza al momento dell’assunzione. Da qui discendono due conseguenze speculari, entrambe chiarite dalla circolare.

La prima riguarda chi arriva dopo: la nascita del terzo figlio successiva all’assunzione non fa sorgere il diritto, così come non lo fa sorgere il compimento del sesto mese di disoccupazione dopo la firma. La seconda riguarda chi ha già il beneficio e lo conserva: il compimento dei diciotto anni da parte di un figlio, la premorienza, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la non convivenza o l’affidamento esclusivo al padre non producono alcuna decadenza. Nei nuclei con più di tre figli è sufficiente che tre soddisfino il requisito anagrafico. I figli in adozione o affidamento sono equiparati a quelli naturali, compresi i periodi di pre-affido e preadozione.

Sei mesi senza impiego retribuito, con soglie di reddito

Il secondo requisito chiede che la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi alla data dell’assunzione, secondo la nozione di lavoratore svantaggiato del decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. La formula non riguarda la regolarità contributiva del rapporto precedente: guarda alla durata per il lavoro subordinato e alla remunerazione per quello autonomo.

Rientra nella condizione chi negli ultimi sei mesi non ha svolto attività di lavoro subordinato di durata almeno pari a sei mesi, oppure ha lavorato in forma autonoma o parasubordinata ricavandone un reddito annuo inferiore alle soglie escluse da imposizione, pari a 5.500 euro per il lavoro autonomo e a 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative. Il datore dichiara lo status nel modulo e l’Istituto incrocia il dato con la banca dati delle comunicazioni obbligatorie; per la verifica preventiva lo strumento usato in pratica è il modello C2 storico rilasciato dai centri per l’impiego, che ricostruisce la sequenza dei rapporti della lavoratrice.

Durata dell’esonero a dodici, diciotto o ventiquattro mesi

La durata dipende dal contratto con cui avviene l’assunzione e il conteggio parte sempre dalla data della prima assunzione agevolata, anche quando il rapporto viene poi trasformato. Le tre ipotesi previste dal comma 211 sono le seguenti:

dodici mesi dalla data di assunzione, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione;

diciotto mesi dalla data della prima assunzione, quando un rapporto a termine già agevolato viene trasformato a tempo indeterminato;

ventiquattro mesi dalla data di assunzione, per le assunzioni dirette a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche in caso di proroga del contratto a termine, entro il limite complessivo dei dodici mesi. Il periodo di fruizione può essere sospeso, con differimento, soltanto durante l’assenza obbligatoria per maternità. Alle trasformazioni a tempo indeterminato e alle stabilizzazioni effettuate entro sei mesi dalla scadenza del contratto si aggiunge poi un secondo recupero di cassa, spesso trascurato: la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% versato sul rapporto a termine, prevista dall’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

La durata dipende dal contratto con cui avviene l’assunzione e il conteggio parte sempre dalla data della prima assunzione agevolata, anche quando il rapporto viene poi trasformato. Le tre ipotesi previste dal comma 211 sono le seguenti:

dodici mesi dalla data di assunzione, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione;

diciotto mesi dalla data della prima assunzione, quando un rapporto a termine già agevolato viene trasformato a tempo indeterminato;

ventiquattro mesi dalla data di assunzione, per le assunzioni dirette a tempo indeterminato.

L’esonero spetta anche in caso di proroga del contratto a termine, entro il limite complessivo dei dodici mesi. Il periodo di fruizione può essere sospeso, con differimento, soltanto durante l’assenza obbligatoria per maternità.



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