Vediamo di chiarire alcuni aspetti in materia di lavoro con l’approvazione della nuova Manovra finanziaria e il Titolo III del decreto legge 138 del 2011 vediamo quelli che interessano a chi cerca lavoro. Uno riguarda il tirocinio formativo e un altro il collocamento obbligatorio .E si aggiunge anche la formazione continua.
Tirocinio formativo.
E’ stabilito dalla nuova legislazione che può essere proposto da un’università, un ente formativo etc solo per un massimo di sei mesi, i quali non sono prorogabili, ed in modo esclusivo a un diplomato o un laureato da non più di dodici mesi.
Vediamo l’ipotesi di un giovane diplomato da più di una anno e iscritto all’università. Questo studente trova un tirocinio di suo interesse e chiede alla sua università di siglare la necessaria convezione con’Azienda pronta ad accoglierlo come tirocinante. Il tirocinio formativo non è esplicitamente previsto dal proprio percorso di studi e quindi è extracurriculare.
In caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro, l’università sarebbe passibile di una sanzione che potrebbe arrivare fino all’obbligo dell’assunzione. Evento che non può accadere in quanto tale tirocinio (circolare n. 24 12 settembre 2011) è equiparato al tirocinio curriculare. Quindi è l’abuso del tirocinio da parte delle aziende che si è voluto sanzionare con questa legislazione. La circolare chiarisce, inoltre, che per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa.
Qualora il tirocinio non risulti conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.
Quindi i limiti posti dalla manovra riguardano i tirocini non curriculari: sono quelli non inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro o legati a istituti professionali. I master universitari non sono stati toccati. Per tutti gli altri, la norma prevede una sorta di uno-due: possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio E non possono avere una durata superiore a sei mesi, comprese le proroghe.
Collocamento obbligatorio
Per il collocamento obbligatorio è stabilito che la quota obbligatoria di categoria protette rispetto al resto del personale non deve essere calcolata sede per sede ma nel numero complessivo sull’intero organico dell’azienda
Formazione continua
Si è stabilito che si può fare ricorso ai fondi interprofessionali non solo al personale dipendente, come si verificati fino adesso, ma anche per gli apprendisti e ai collaboratori a progetto.