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mercoledì 17 febbraio 2016

Pensioni, ecco quando gli ex hanno diritto alla pensione di reversibilità


Critiche trasversali al giro di vite sulle pensioni di reversibilità, inserito nel Disegno di Legge di contrasto alla povertà approdato alla Camera, mentre il Governo difende la norma chiarendo che l’intenzione è di evitare sprechi. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 gennaio, modifica il metodo di calcolo per le pensioni ai superstiti, legandole al reddito più che al numero di parenti aventi diritto.

Nel caso in cui il titolare di una pensione di reversibilità sia anche in possesso di altri redditi, vengono applicate delle riduzioni all’importo spettante, ma questo solo se si superano determinate soglie. Per il 2016 il limite di reddito annuo entro il quale la pensione al coniuge superstite non viene ridotta è pari a 19.573,71 euro.

Nel caso di decesso di un lavoratore pensionato, al coniuge spetta la c.d. pensione di reversibilità, ovverosia una prestazione economica calcolata sulla pensione del defunto in una percentuale variabile a seconda che il coniuge superstite ne goda da solo oppure con uno o più figli (qualora questi ultimi siano in possesso dei requisiti a tal fine necessari) e a seconda che goda o meno di altri redditi e, eventualmente, in quale ammontare.

Ricordiamo che se all'atto del divorzio il coniuge superstite aveva ottenuto dal giudice il diritto a ricevere una somma di denaro periodica a titolo di assegno divorzile, egli, in caso di decesso dell'ex coniuge, avrà diritto anche alla pensione di reversibilità. In ogni caso sono necessari due ulteriori, direi ovvi, requisiti, ovverosia che il rapporto di lavoro per il quale il defunto aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico sia stato avviato antecedentemente alla sentenza divorzile e che il coniuge superstite non si sia risposato.

Quindi il rapporto di lavoro dev'essere antecedente al divorzio. Il divorziato – che non si sia risposato e percepisca un assegno divorzile periodico (non liquidato, dunque, in unica soluzione) – può ancora reclamare, in caso di decesso dell'ex, la pensione di reversibilità da questi maturata. Sempre che, sia chiaro, il rapporto di lavoro da cui derivi il trattamento pensionistico, sia anteriore alla sentenza divorzile. A prevederlo è l'articolo 9 della legge sul divorzio (la 898/1070) nella quale si fa riferimento ai tre requisiti – percezione di assegno divorzile, stato civile libero e rapporto di lavoro del defunto anteriore alla sentenza di divorzio - necessari affinché possa accertarsi il diritto dell'ex a godere del trattamento di reversibilità. Ma il diritto in questione, ha sottolineato la Corte di Cassazione, presuppone la titolarità, in capo al divorziato, di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto «non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo, e neppure che in via di fatto, o per effetto di private convenzioni intercorse fra le parti, abbia ricevuto regolari elargizioni economiche dall'ex coniuge».

Secondo la norma, nella ripartizione delle quote, occorrerà tener conto della durata del vincolo matrimoniale. Criterio cardine, dunque, ma non esclusivo. È la Corte costituzionale con la sentenza 419/1999 ad averlo rimarcato. La Consulta, infatti – chiamata a decidere sulla questione di legittimità dell'articolo 9 della legge sul divorzio – ha chiarito come la disposizione, pur imponendo al giudice il vaglio del dato temporale inerente la durata dei vincoli coniugali, la cui valutazione non può mancare, non prevede che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra gli aventi diritto sia effettuata unicamente sulla base di tale criterio, dovendosi vagliare anche altri fattori, quali le condizioni personali, economiche e reddituali delle parti o l'ammontare dell'assegno divorzile. Così – ha puntualizzato la sentenza 5136/2014 della Cassazione – ferma la discrezionalità del giudice, se questi si discosta dal parametro base, per dare priorità ad altre circostanze, deve «rendere una motivazione esaustiva e logica delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione». Ciò, soprattutto quando il criterio della durata del matrimonio viene ad assumere, come nel caso allora deciso, un rilievo «del tutto marginale».

A incidere sul calcolo della reversibilità tra “ex” vedovo e coniuge superstite, pesano poi anche la data di separazione, l'eventuale presenza di figli, o l'assistenza fino alla morte prestata al defunto (sentenza Cassazione 6019/2014). Indici che, ben lo dimostra la giurisprudenza, potranno perfino prevalere su quello della lunghezza dei vincoli matrimoniali.

A pesare sulle decisioni giuridiche sarà anche la convivenza prematrimoniale del coniuge superstite con il defunto. Lo ha precisato il Tribunale di Roma, con la recente sentenza 58/2015, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra superstite e vedovo, non può ridursi al mero computo matematico operato alla luce della durata dei due matrimoni, dovendosi considerare, tra gli altri correttivi, anche l'effettiva «comunione di vita» tra il defunto ed il secondo consorte, stante l'ormai indiscussa equiparazione tra convivenza more uxorio e famiglia legittima. Detto ciò si afferma, a evitare che «il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio» e che «il secondo sia privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il l’ex coniuge gli aveva assicurato in vita». Se la convivenza prematrimoniale conserva una sua rilevanza nel computo delle quote da attribuire a coniuge divorziato e superstite, l'unione di fatto che non sia stata “regolarizzata” da un successivo matrimonio non fa scattare alcun diritto del convivente a fruire della pensione maturata dal defunto.

Ma la tutela in questione è solo una delle forme di assistenza previste a favore del divorziato, quali l'assegno divorzile, quello successorio e parte del trattamento di fine rapporto.

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