Il collegato al lavoro del 2010 ha introdotto numerosi elementi di innovazione nel sistema del lavoro pubblico e privato , quindi modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati. e fra le molte disposizioni in materia di lavoro, per alcune delle quali il governo è delegato ad emettere propri provvedimenti, il testo contiene modifiche all’articolo 33 della legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave.
Chi sono i beneficiari dei permessi?
La legge 104/1992, che regolamenta i permessi sui portatori di handicap, sono stati modificati art 33 (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);
la fruizione dei permessi – congedi con la nuova normativa è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità. Inoltre viene reso esplicito il divieto di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave);
E’ fatto esplicitato il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere.
Prima di questa legge era presente sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato un enorme esasperazione nelle richieste di questi congedi, infatti ne beneficiava, i tre giorni di permesso erano riconosciuti al malato, oppure a un qualunque parente entro il terzo grado.
Adesso i tre giorni di permesso non possono essere riconosciuti a più di una persona per assistere uno stesso familiare, a meno che non si tratti di due genitori per l'assistenza del figlio, che possono usufruirne alternativamente.