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domenica 4 marzo 2012

Lavoro interinale si cambia nel 2012

Il lavoratori interinali equiparati ai lavoratori dipendenti.
Meno vincoli per il lavoro somministrato. Infatti con le nuove disposizioni di legge in alcuni casi si possono ricorrere alla somministrazione  senza indicare la causale. Grazie ha questo provvedimento gli operatori del settore (agenzie del lavoro)  possono trovare uno sbocco per uno strumento del lavoro poco usato o almeno sottoutilizzato perché soggetto al pericolo di contenziosi.

Infatti la normativa in vigore richiede le ragioni tecniche,  produttive, organizzative o sostitutive per far ricorso alla somministrazione del lavoro. E viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia del lavoro hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro.

Il provvedimento serve ad assegnare il mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori".
Il decreto modifica le disposizioni della legge Biagi sul lavoro interinale. In particolare viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.

Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.

Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall'agenzia di lavoro siano informati dall'impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati.

Lo scopo della normativa è per favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di prima occupazione. Parità di trattamento, più facile accesso all'occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall'impresa in cui si presta il servizio. Quindi non è più necessario giustificare una con un causale l’assunzione del lavoratore in “affitto” con contratto di somministrazione se questo appartiene a categorie svantaggiate. L’obbligo di motivare il contratto di lavoro interinale è stato cancellato quando si parla di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.

Questo quadro normativo viene alla luce della direttiva della Comunità europea 104 del 2008 regolamneto n. 800 che invitava gli stati membri a rimuovere gli ostacoli ingiustificati che frenano il ricorso alla somministrazione.

venerdì 21 gennaio 2011

CONGEDO MATRIMONIALE

Che cosa prevede la legge peri i giovani sposi e i non più giovani che ancora non hanno usufruito del congedo matrimoniale.

Per i lavoratori dipendenti che decidono di sposarsi è concesso un periodo di congedo matrimoniale, il quale è un periodo di congedo straordinario che non deve  superare i 15 giorni consecutivi per contrarre matrimonio. Infatti durante il congedo matrimoniale il lavoratore dipendente è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio. Il trattamento economico è a carico del datore di lavoro.

Comunque la legge riconosce al lavoratore dipendente, in occasione della celebrazione del matrimonio un periodo di congedo retribuito, altra fonte è rappresentata dai CCNL che, oltre a stabilire le modalità di richiesta e fruizione di questi permessi straordinari, hanno esteso tale diritto a tutti i lavoratori (ad eccezione di quelli con un periodo di prova) e nella maggior parte dei casi hanno uniformato il trattamento economico spettante alla categoria degli impiegati e degli operai.

Alcune particolarità
Ricordo che ai lavoratori con la qualifica non impiegatizia, ma dipendenti di imprese industriali è concesso in occasione del matrimonio un periodo di congedo con una durata di otto giorni consecutivi, purché il rapporto di lavoro sia instaurato da almeno una settimana.

Il congedo matrimoniale, questa è una doverosa particolarità,  spetta anche quando il lavoratore si trovi per giustificato motivo sospeso dal lavoro ( cassa integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. In quest’ultimo caso la richiesta di congedo deve essere avanzata almeno sei giorni prima del suo inizio.

ll congedo matrimoniale INPS spetta ai lavoratori di ambo i sessi dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, con la qualifica di operai, apprendisti operai, lavoranti a domicilio, e marittimi. Ai lavoratori disoccupati o sospesi che abbiano avuto un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del matrimonio e che siano stati licenziati per cessazione dell'attività e non siano in servizio per malattia; sospensione e richiamo alle armi e ad operai e marittimi che si dimettano per contrarre matrimonio.

Per l’ assegno per congedo matrimoniale, altro aspetto rilevante,  consiglio di visitare la pagina del sito Mondo lavoro.

La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo diverse previsioni da parte del CCNL.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
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