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giovedì 22 novembre 2018

Welfare aziendale e sanità integrativa: vantaggi per aziende e lavoratori


Gli strumenti di welfare aziendale offrono oggi alle piccole e medie imprese un’opportunità strategica per intercettare i bisogni dei propri dipendenti e al contempo ottimizzare i costi interni. Eppure, la maggior parte degli attuali sistemi di welfare implementati – non ultimi quelli aziendali – stentano a risultare davvero efficaci nel centrare tali obiettivi.

Welfare alternativo ai premi in denaro
Con “welfare aziendale” ci si riferisce all’ecosistema di prestazioni e servizi che i datori di lavoro possono offrire ai dipendenti in veste di incentivo, volti in generale a migliorare qualità e stili di vita, in alternativa ai più classici premi in denaro. Si tratta di una soluzione vantaggiosa tanto per l’azienda (che risparmia in liquidità e gode di sgravi fiscali) quanto per il dipendente (che ottiene un benefit in grado di rendere più appetibile e concretamente più soddisfacente il proprio rapporto di lavoro.

Esempi di welfare aziendale
Ecco alcune possibili soluzioni di welfare aziendale che possono essere offerte ai dipendenti:

sanità integrativa attraverso contributi aggiuntivi al fondo pensione nazionale di categoria o fondi aziendali gestiti da terzi attori;

agevolazioni economiche per chi ha familiari disabili, anziani e figli a carico;

aiuti diretti come asili e scuole materne aziendali o sconti per i mezzi pubblici;

convenzioni a scopo ricreativo, sportivo e culturale estesi a tutta la famiglia;

corsi di specializzazione per acquisire competenze a costi zero;

formazione legata alla prevenzione e alla sicurezza in azienda.

Sanità integrativa come servizio di welfare
Uno dei servizi di welfare aziendale più ambiti tra i dipendenti è quello della sanità integrativa, ossia tutta quella serie di agevolazioni che consentono ai dipendenti di ottenere i rimborsi sulle spese sanitarie sostenute (spesso estese a coniuge e figli), sfruttando le convenzioni con strutture sanitarie e specialisti privati a cui il proprio datore di lavoro aderisce.

Sanità integrativa: il ruolo delle Mutue Sanitarie
Come si attua in concreto una soluzione di questo tipo? Per prima cosa bisogna rivolgersi ad uno dei soggetti che possono farsi carico dei fondi sanitari per le aziende, come ad esempio le mutue sanitarie, tra cui spiccano realtà con alle spalle una decennale tradizione di fondi aziendali radicata sul territorio italiano. Come la Mutua Sanitaria Cesare Pozzo, oggi aperta a tutti ma nata nel 1877 a per volontà dei macchinisti e fuochisti delle Ferrovie dell’Alta Italia, così da offrire loro assistenza e tutela estesa a tutte le famiglie.

Il mutualismo nasce dunque da una forza comune: dall’adesione volontaria di chi condivide condizioni di lavoro, rischi e necessità. Da qui deriva il concetto di fondo comune a scopo assistenziale: una soluzione concreta per tutelate i lavoratori in caso di infortuni e malattie assistendone al contempo le famiglie nei momenti di difficoltà lavorativa. Oggi lo scenario è ovviamente mutato ma restano radicati i capisaldi di quel modello, così come le dinamiche per cui i lavoratori di ogni settore si trovano a dover affrontare spese sanitarie per sé e le proprie famiglie a fronte di un SSN e sistemi di welfare spesso poco di supporto.

In quale, quindi, le mutue sanitarie possono aiutare in concreto aziende e lavoratori?

Fondi sanitari integrativi: i vantaggi fiscali delle Mutue Sanitarie
Parlando di fondi sanitari ci si riferisce a enti, casse e società di mutuo soccorso che raccolgono contributi di assistenza sanitaria a favore dei lavoratori dipendenti. Questi fondi da una parte tutelano il lavoratore, dall’altra sgravano l’azienda da costi e tasse aggiuntive.

Le mutue hanno il ruolo di gestire i fondi per le aziende. E spesso lo fanno “da una vita”: la più grande in Italia è proprio la Cesare Pozzo, attiva su tutto il territorio da 140 anni ed oggi selezionata da primarie realtà italiane, come ad esempio il fondo sanitario dei lavoratori di Azienda Trasporti Milanesi (ATM), del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e Fincantieri.

Di fatto, le grandi aziende sono più propense ad attuare politiche di welfare aziendale, mentre le PMI stentano ancora a riconoscere i vantaggi che può offrire sviluppare piani di welfare aziendale strutturati e quindi efficaci. Quel che manca non è la buona volontà ma la conoscenza dei benefici offerti da queste soluzioni. Ed in questo, le società di mutuo soccorso possono intervenire in soccorso delle aziende.

Quali, dunque, i vantaggi in dettaglio di un piano di welfare aziendale per aziende e lavoratori?

Per l’azienda, ai sensi dell’art- 51 Tuir (d.p.r n.917/86), il vantaggio è di avere il solo costo del contributo di solidarietà all’INPS del 10%, versamento deducibile dal reddito di impresa ed escluso dalla retribuzione.

Per il lavoratore, il vantaggio è il rimborso delle spese sanitarie per sé e la propria famiglia. Il versamento del contributo ai fondi sanitari integrativi, inoltre, non è soggetto a tassazione per importi fino a € 3.615,20.

Un altro traguardo importante che tali soluzioni offrono è di natura socio-economica: da una parte l’azienda riesce a risparmiare e premiare i propri lavoratori con un servizio fondamentale come quello sanitario. Dall’altra il lavoratore ottiene importanti agevolazioni svincolandosi dalle lungaggini burocratiche del sistema sanitario, che spesso scoraggiano i cittadini dalla fruizione dei servizi stessi

Anche da questo punto di vista, scegliere la Cesare Pozzo vuol dire poter contare sulla più vasta rete in Italia di strutture di supporto, con diciannove sedi regionali e settanta tra presidi e sportelli, senza contare la fitta rete di centri convenzionati che permette di prenotare prestazioni sanitarie senza dover anticipare alcuna spesa.

In ultima analisi, le mutue sanitarie integrative vantano oggi una piena titolarità nel contribuire fattivamente alla creazione di uno stato sociale presente ed efficace, offrendo un servizio concreto laddove è davvero necessario, senza sprechi e mancanze, per una sostenibilità economica che dall’azienda si estende all’intero sistema.

Il datore di lavoro può detrarre l'IVA sui servizi di welfare ai dipendenti: prima ordinanza di Cassazione ma servono chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ordinanza 22332/18 Cassazione afferma che i costi sostenuti per i servizi di welfare offerti dal datore di  lavoro ai propri dipendenti  assumono  «rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo», per questo è legittima la detrazione dell'IVA. Nel caso specifico la detrazione Iva contestata dall'Agenzia riguardava spese per soggiorni estivi dei figli dei dipendenti, per la formazione e per il trasporto del personale.

L’ordinanza richiama nel dispositivo  due sentenze della Corte Ue che evidenziano il principio della  correlazione tra l’operazione in acquisto e l’insieme delle attività di impresa come giustificazione per  la detraibilità.

Oltre  al diritto di detrazione va anche presa in considerazione  l'eventualità dell' obbligo di assoggettare a Iva l’operazione gratuita nei confronti del dipendente.  che nel caso specifico sembra esclusa. Infatti il terzo comma dell’articolo 3 della legge sull'IVA  non ne richiede l’applicazione su  "somministrazioni nelle mense aziendali e alle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente".

In tema di trattamento fiscale del Welfare e dei premi di risultato  l'agenzia ha emanato la corposa circolare 5 E qualche mese fa , ma non ha preso in considerazione il problema dell'Imposta sul valore aggiunto. Visto il recente sviluppo delle iniziative aziendali in questo senso, anche come modalità di erogazione dei premi di risultato, per cui è prevista la detassazione , risulta invece  auspicabile un intervento chiarificatore da parte del Fisco.




martedì 31 ottobre 2017

Lavoratori dipendenti: bonus di 80 euro in busta paga


Sale di 600 euro il tetto di reddito annuo per i beneficiari del bonus Irpef di 80 euro al mese. Dal 2018 il beneficio pieno andrà ai redditi fino a 24.600 euro, quello parziale a quelli compresi fra questa somma e 26.600 euro. Con l’aumento disposto dalla legge di Bilancio verrà tra l’altro garantito agli statali il previsto aumento di 85 euro lordi con il rinnovo dei contratti senza che una parte dei lavoratori perda il bonus da 80 euro per il superamento dei tetti di reddito.

Nuove le soglie di reddito, che passano rispettivamente da 24 mila a 24.600 e da 26 mila a 26.600. In questo modo sarebbero salvi gli 80 euro anche per i dipendenti pubblici alla luce degli aumenti degli stipendi statali. Nessuna novità, invece, per chi ha uno stipendio basso, sotto gli 8mila euro annui: per questi lavoratori il diritto al bonus Renzi non c’è e non ci sarà, considerando che la detrazione per reddito da lavoro dipendente, sotto questa soglia di reddito, supera l’Irpef.


BENEFICIARI – A partire dal prossimo 1° gennaio 2018 potranno beneficiare del bonus:

in misura piena, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con redditi fino a 24.600 euro;
in misura parziale e proporzionata al proprio reddito i lavoratori dipendenti statali e privati fino a 26.600.

REGOLE E COSA CAMBIA – I requisiti di reddito specificati nel D.L. 66/2014 e in vigore attualmente sono i seguenti:

reddito inferiore a 8 mila euro: 0 euro;

reddito compreso tra 8 euro e 24 mila euro: 960 euro all’anno di bonus;

reddito tra i 24 mila e i 26 mila euro: 26.000 – reddito complessivo/2000 x 960.

A partire dal prossimo anno, la Legge di Bilancio 2018 cambia gli ultimi due punti e i requisiti di reddito potrebbero essere i seguenti:

reddito compreso tra 8 mila euro e 24.600 euro: 960 euro all’anno di bonus;
reddito tra i 24.600 e i 26.600 euro: 26.600 – reddito complessivo/2000 x 960.

A CHI NON SPETTA – Nel caso in cui in sede di dichiarazione dei redditi i lavoratori dipendenti statali e del settore privato dovessero superare le soglie di reddito previsto la legge prevede la restituzione completa del bonus Renzi di 80 euro. Stesse regole anche per chi non supera il reddito di 8 mila euro e quindi non è titolare del diritto a beneficiare del credito Irpef in busta paga.

Aumento soglia di reddito bonus 80 euro 2018: per effetto della nuova legge di bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2018, aumenta la soglia di reddito per accedere al bonus 80 euro di Renzi. Tale aumento, infatti, si è reso necessario per non sterilizzare l'aumento di stipendio dei dipendenti coinvolti dal rinnovo dei contratti statali, bloccati da più di 7 anni.

Con il rinnovo del contratto statale, infatti, la ministra Madia e i sindacati, hanno concordato per i dipendenti pubblici, un aumento di stipendio proporzionale in base al reddito del lavoratore e fino ad un massimo di 85 euro.
Un aumento questo, che sin da subito ha mostrato qualche lacuna, una tra tutte, il fatto che avrebbe potuto azzerare il bonus 80 euro a causa dell'aumento del reddito del dipendente ed il conseguente superamento della soglia reddituale.

Tale aumento di soglia di reddito, non sarà a beneficio solo del bonus 80 euro 2018 dipendenti pubblici ma tutti lavoratori e porterà dunque ad un allargamento della platea dei beneficiari.




mercoledì 22 febbraio 2017

Controllo e-mail e smartphone aziendali: divieto del Garante per la Privacy



Il Garante per la Privacy, con Nota 17 febbraio 2017, n. 424, ribadisce che sono vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali.

Per il datore di lavoro accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale è un comportamento illecito.
I datori di lavoro possono trattare i dati personali dei lavoratori dipendenti solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro, così come il trattamento degli stessi può avvenire solo a cura del personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite: queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy nel vademecum che traccia le linee guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori.

Il datore di lavoro non può accedere indiscriminatamente alle email dei dipendenti, ai dati personali contenuti nello smartphone o nel tablet, né tanto meno intervenire da remoto sui contenuti del device in dotazione al lavoratore: lo ribadisce il Garante della Privacy vietando l’utilizzo di dati trattati in violazione alle norme di legge.

In primo luogo, la policy sul trattamento dei dati va comunicata al dipendente con specifica informativa, dettagliando modalità e finalità dell’attività di raccolta e conservazione dei dati. Ci sono poi regole precise da seguire nel trattamento e conservazione dei dati, che devono sempre uniformarsi al principio di correttezza e non possono prevedere attività  di controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.

Altre violazioni: configurazione del sistema di posta elettronica in modo da conservare copia della corrispondenza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro per un tempo non proporzionato (anni): dopo la cessazione del rapporto gli account di posta devono essere rimossi, previa disattivazione degli stessi e contestuale adozione di sistemi automatici per informare i terzi e fornire loro indirizzi alternativi riferiti all’attività professionale del titolare del trattamento.

Non è conforme ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza la conservazione per anni su server aziendali sia dei dati esterni che dei contenuti delle comunicazioni elettroniche.

In generale, le norme sul controllo a distanza, anche dopo le modifiche del Jobs Act, contenute nell’articolo 23 del decreto legislativo 151/2015, non consentono di effettuare attività idonee a realizzare (anche indirettamente) il monitoraggio massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.

Il datore di lavoro è sempre tenuto a salvaguardare la libertà e la dignità del lavoratore e, in applicazione dei principi di liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali, informare in modo chiaro e dettagliato circa le consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di controlli anche su base individuale.

La disciplina di settore in materia di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare  attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del lavoratore.

Il Garante considera illecita anche la mancata disattivazione della mail aziendale dopo la fine del rapporto di lavoro  e l'eccessiva durata  del periodo di conservazione sui server aziendali dei dati e dei contenuti delle comunicazioni elettroniche intrattenute dal dipendente.

I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e delle  eventuali verifiche da parte del lavoro da server remoti.



lunedì 30 gennaio 2017

Lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata: contributi INPS per il 2017



Ecco i minimi 2017 e aliquote contributive per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e per i dipendenti non agricoli che versano i contributi alla gestione separata: le regole applicative e le tabelle sui contributi INPS sono contenute nella circolare 12/2017. La premessa è la seguente: l’indice dei prezzi al consumo è negativo (-0,1%), ma la variazione non si applica alle aliquote contributive per effetto della legge di Stabilità 2016, in base alla quale l’indice di adeguamento delle pensioni non può comunque essere inferiore a zero.

Nella circolare n.12 del 2017, l’INPS comunica le aliquote utili al calcolo dei contributi dovuti per la prosecuzione volontaria relativa all'anno 2017 da parte dei lavoratori dipendenti non agricoli, degli autonomi artigiani e commercianti e degli iscritti alla gestione separata.

Constatato che la variazione percentuale nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2015 - dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 è pari - 0,1%, l’Istituto specifica che:

la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;

la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è di € 46.123,00;

il massimale per la prosecuzione volontaria è di € 100.324,00.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD è pari al 33,00%.

L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria rimane pari al 27,87%.

Per i dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro la fine del 1995 l’aliquota è confermata al 27,87%. Per i contributori autorizzati in data successiva, l’aliquota 2017 è del 33%. I parametri 2017:

retribuzione minima settimanale: 200,76;

prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92): 46mila 123,00;

massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo: 100mila 324 euro.

Nella circolare INPS sono dettagliati anche importi e aliquote riferiti agli anni precedenti, dal 1997 al 2016.

Per quanto riguarda la gestione separata, le aliquote sono pari al 25% per i professionisti e al 32% per collaboratori e figure assimilate. Il minimale contributivo 2017 è di 15mila 548 euro. Ecco di conseguenza quali sono gli importi minimi dei contributi INPS per la gestione separata:

professionisti:  323,92 euro mensili, 3mila 887 su base annua.

altri iscritti:  414,62 su base mensile, 4mila 975,44 su base annua.

I lavoratori autonomi che hanno contribuzione sia come professionista sia come collaboratore, versano i contributi alla gestione alla quale hanno contribuito maggiormente nelle ultime 156 settimane.

Per quanto riguarda artigiani e commercianti, ecco le aliquote 2017 sono rispettivamente pari a 23,55% e 23,64%. Nel caso in cui il lavoratore abbia meno di 21 anni, le aliquote scendono al 20,55% per gli artigiani e al 20,64% per i commercianti.

Artigiani e Commercianti

L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il 2017 va determinato con le seguenti aliquote:

- titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: 23,55 se artigiani, 23,64% se commercianti;

collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 20,55 se artigiani, 20,64% se commercianti;

Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata per il 2017 non potrà essere inferiore a € 3.887,04 su base annua e € 323,92 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

venerdì 9 dicembre 2016

Conguaglio IRPEF di fine anno: criteri e modalità



Il conguaglio tra le ritenute fiscali IRPEF già trattenute ogni mese e l'imposta IRPEF dovuta e ricalcolata su base annua viene operato dai datori di lavoro con la busta paga del mese di dicembre oppure al momento della cessazione del rapporto.

A dicembre di ogni anno le retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti e collaboratori risultano quasi sempre ridotte rispetto le mensilità dei mesi precedenti. Questa riduzione è causata dal prelievo fiscale che scaturisce dalle cosiddette “operazioni di conguaglio fiscale di fine anno”.

Emolumenti da includere nel conguaglio

Il datore di lavoro deve riconsiderare tutti gli emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente durante l'anno in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato.

In presenza di successivi rapporti con lo stesso dipendente, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (di fine anno o in corso di anno) il datore di lavoro deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno.

Emolumenti esclusi

Sono quei compensi che per la loro natura sono già stati o saranno assoggettati a tassazione separata e quindi sono di conseguenza esclusi dal conguaglio di fine anno:

gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti;

le indennità di fine rapporto.

I datori di lavoro sono chiamati, in occasione della elaborazione del libro unico del lavoro - LUL di dicembre, ad effettuare il conguaglio fiscale sulle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti nel corso del anno 2016. Per il corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta deve tenere conto delle detrazioni spettanti al lavoratore e degli altri redditi da questi comunicati. Inoltre, deve verificare l’effettiva spettanza del bonus IRPEF e l’eventuale applicazione del contributo di solidarietà.

Le imposte sul reddito da lavoro dipendente si calcolano mensilmente con la stessa tabella fiscale annuale, ma i valori sono divisi per 12 perché dodici sono i mesi di calendario; il Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce infatti che per il calcolo dell’Irpef mensile si applicano le aliquote di legge sugli scaglioni di reddito fiscale mensili che sono quelli annuali diviso dodici (a volte per diminuire l’impatto del conguaglio di fine anno le fasce annuali sono divise per 13 o 14, fermo restando che a conguaglio bisogna usare le fasce annue).

Per definire correttamente il periodo d’imposta, ai fini del conguaglio, nel totale delle retribuzioni da sottoporre a tassazione definitiva vanno ricomprese anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2017, se riferiti a spettanze del 2016. Le operazioni di trattenuta e versamento, o di rimborso e compensazione derivanti dalle risultanze del conguaglio devono essere effettuate entro il 28 febbraio 2017. Infatti, una volta determinata l’imposta lorda è necessario procedere al calcolo delle detrazioni spettanti e porle a confronto con quelle già fruite dal lavoratore per determinare l’imposta netta complessivamente dovuta dal lavoratore.

Più rapporti di lavoro con lo stesso dipendente

Nel caso in cui, nel corso del 2016, siano intercorsi tra l’azienda e lo stesso dipendente più rapporti di lavoro, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta deve tener conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al lavoratore nei diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso ne abbia fatto richiesta.

Il lavoratore dipendente può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti, consegnando al datore di lavoro, entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da altri soggetti.

Addizionali regionale e comunale
Qualora l’IRPEF risulti dovuta, i sostituti d’imposta devono procedere anche al calcolo le addizionali comunali e regionali dovute da dipendenti e percettori di redditi assimilati per l’anno d’imposta 2015.

Detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, anche non residenti, spetta una detrazione d’imposta rapportata al periodo di lavoro nell’anno e proporzionata in relazione all'ammontare del reddito complessivo. I giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta, comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi.

Bonus IRPEF lavoratori dipendenti
E’ stata confermata a regime l’erogazione del c.d. “Bonus Renzi” in favore dei lavoratori percettori di redditi di lavoro dipendente o di alcune tipologie di redditi assimilati. Il bonus spetta a condizione che il reddito lordo annuo complessivo, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, conseguito dal lavoratore nel periodo d’imposta 2015 non superi i 26.000 euro. Ne deriva che il sostituto d’imposta a fine anno deve verificare l’effettivo rispetto dei requisiti e dunque la legittima spettanza del bonus, tenendo in considerazione anche gli eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore.

L’ammontare del credito è stabilito:
- in misura fissa pari a 640 euro per coloro che conseguono un reddito annuo complessivo che non supera € 24.000;
- in misura decrescente per i redditi eccedenti fino al limite di 26.000 euro, calcolata secondo la seguente proporzione: (26.000-reddito complessivo )/2.000.

I contribuenti che non avevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio erano tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale deve recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Sì può verificarsi che un dipendente, in corso d’anno, abbia pagato più imposte del dovuto rispetto il reddito complessivo annuo, in tal caso dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito d’imposta che dà diritto ad un rimborso dell’IRPEF. E’ il caso, ad esempio, del dipendente che da tempo pieno passa a tempo parziale, o quando per varie ragioni, quali la cassa integrazione guadagni, il reddito mensile e conseguentemente l’IRPEF degli ultimi mesi dell’anno è inferiore rispetto i mesi precedenti. Se dal conguaglio fiscale deriva un importo di IRPEF a credito il datore di lavoro lo rimborsa con il cedolino paga di dicembre.


lunedì 19 settembre 2016

Controllo a distanza dei lavoratori dipendenti: non si possono monitorare email e navigazione web



I datori di lavoro possono trattare i dati personali dei lavoratori dipendenti solo se strettamente indispensabili all'esecuzione del rapporto di lavoro, così come il trattamento degli stessi può avvenire solo a cura del personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite: queste alcune delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy nel vademecum che traccia le linee guida in materia di trattamento dei dati dei lavoratori.

L’utilizzo di software che controllino in modo continuo l’attività online dei dipendenti (tramite posta elettronica, navigazione web etc.) sono una violazione dei diritti dei lavoratori: il Garante Privacy pone precisi limiti alle novità del Jobs Act in base alle quali pc, email e smartphone sono strumenti informatici che l’impresa può utilizzare senza procedure sindacali. Il provvedimento dell’Autorità n.303 del 13 luglio 2016 rappresenta di fatto la prima interpretazione autorevole delle modifiche all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori previste dall’articolo 23 del dlgs 151/2015, attuativo del Jobs Act.

Il provvedimento del Garante fornisce dettagli sulle tipologie di software che non rientrano tra le misure di controllo lecite. Al bando, dunque, i sistemi che consentono: «operazioni di controllo, filtraggio, monitoraggio e tracciatura delle connessioni e dei collegamenti ai siti Internet esterni, peraltro registrati in modo sistematico e conservati per un ampio arco temporale», perché «idoneo a consentire un controllo dell’attività e dell’utilizzo dei servizi della rete individualmente effettuato da soggetti identificabili». Il Garante ha stabilito che MAC Address e indirizzi IP sono da considerarsi dati personali.

Si tratta infatti di elementi che consentono l’identificazione univoca del pc e delle attività di chi lo usa. L’indirizzo IP consente di identificare una connessione, il MAC Address è costituito da una sequenza numerica (48 cifre binarie) «associata in modo univoco dal produttore a ogni scheda di rete ethernet o wireless prodotta al mondo e rappresenta l’indirizzo fisico identificativo di quel particolare dispositivo di rete da cui è possibile desumere l’identità del produttore, la tipologia di dispositivo e, in taluni casi, anche risalire all’acquirente o utilizzatore dell’apparato: è infatti sostanzialmente immodificabile e, date le caratteristiche (in particolare, la sua univocità su scala globale), consente di risalire, anche indirettamente, alla postazione corrispondente e di conseguenza all’utente che su di essa sta operando».

Possono invece essere considerati strumenti di lavoro (leciti), a titolo esemplificativo:

il servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti (mediante attribuzione di un account personale);

altri servizi della rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti internet;

sistemi e misure che consentono il fisiologico e sicuro funzionamento della rete aziendale messa a disposizione del lavoratore (ad esempio: sistemi di logging per il corretto esercizio del servizio di posta elettronica, con conservazione dei soli dati esteriori, contenuti nella cosiddetta “envelope” del messaggio, per una breve durata non superiore comunque ai sette giorni; sistemi di filtraggio anti-virus che rilevano anomalie di sicurezza nelle postazioni di lavoro o sui server per l’erogazione dei servizi di rete; sistemi di inibizione automatica della consultazione di contenuti in rete inconferenti rispetto alle competenze istituzionali, senza registrazione dei tentativi di accesso);

altri strumenti utili al conseguimento di una elevata sicurezza della rete aziendale: sistemi di protezione perimetrale, firewall, in funzione antintrusione e sistemi di prevenzione e rilevamento di intrusioni, IPS/IDS, agenti su base statistica o con il ricorso a sorgenti informative esterne.

In ultima analisi, non possono essere considerati strumenti di lavoro ma di controllo a distanza del dipendente, la registrazione sistematica dei dati relativi al MAC Address e i dati relativi alla connessione ai servizi di rete. Pertanto, è illecito il trattamento dei dati così raccolti.

L’Autorità fa presente che, anche in caso di utilizzi di videosorveglianza ”mobile” da parte di organi di pubblica sicurezza o di altri soggetti pubblici, bisogna rendere una idonea informativa ai dipendenti ma anche alla cittadinanza.

Il Garante ricorda che il datore di lavoro deve sempre e comunque salvaguardare la libertà e la dignità dei lavoratori: oltre a fornire una informativa completa ai dipendenti in ordine alle consentite modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’indicazione puntuale delle tipologie di eventuali controlli che possono essere effettuati anche su base individuale. Va tenuto presente anche che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, gli account riconducibili all’ex dipendente devono essere disattivati: non è consentita l’adozione di sistemi informatici di reindirizzamento della posta a terze persone.

Nel corso del 2015 il Garante è stato più volte chiamato a pronunciarsi riguardo alla pubblicazione online, sui siti istituzionali degli enti pubblici, di dati, atti o provvedimenti contenenti dei dati personali riferiti ai lavoratori. Elemento discriminante tra gli interessi opposti delle parti risulta essere, al riguardo, l’osservanza del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati rispetto al rispetto degli obblighi dettati in materia dal legislatore.

Particolare attenzione va riservata al trattamento dei dati relativi a soggetti disabili e alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi percepiti dai soggetti che ricoprono incarichi di consulenza o collaborazione con gli enti pubblici: per questi ultimi è prevista la pubblicazione obbligatoria dei dati riguardanti i compensi ma non quelli relativi ai dati reddituali. Tale ultima ipotesi è ammessa esclusivamente nel caso di soggetti che ricoprono incarichi politici.


martedì 26 luglio 2016

Lavoratori dipendenti: quando è legale il controllo a distanza



L'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori" stabiliva che è fatto divieto all'imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti; è tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità organizzative o produttive (come nel caso dei telefoni elettronici, dei computer e dei tesserini magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei lavoratori, a condizione che venga preventivamente (cioè prima dell'installazione) raggiunto un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. In mancanza di accordo con le RSA, su richiesta del datore di lavoro, deve essere l'Ispettorato provinciale del Lavoro a stabilire le modalità di uso delle apparecchiature elettroniche.

La sentenza emessa dalla Corte dei diritti umani il 12 gennaio 2016 conferma il Jobs Act in tema di controllo a distanza. I Giudici di Strasburgo hanno infatti stabilito che, in determinate condizioni, il datore di lavoro ha il diritto di monitorare il dipendente durante l’attività lavorativa quando questo utilizza strumenti per svolgere le proprie mansioni; nel caso in cui riscontri violazioni può utilizzare le informazioni raccolte ai fini del licenziamento.

Il Jobs Act ha innovato la disciplina dei controlli a distanza, affermando l’obbligo del preventivo accordo sindacale o, in mancanza, dell’autorizzazione amministrativa non si applica nel caso di strumenti utilizzati per eseguire la prestazione o per rilevare accessi/presenze. Per definire l’ambito applicativo della norma occorre verificare se lo strumento sia utilizzato per eseguire la prestazione; infatti soltanto per tali strumenti il controllo è affrancato dal preventivo accordo sindacale o dalla autorizzazione amministrativa.

In realtà, un’importante novità rispetto alla norma precedente è che adesso, accanto ai requisiti oggettivi, per l’installazione di audiovisivi o apparecchi di controllo a distanza si aggiungono le esigenze di tutela del patrimonio aziendale. Si tratta dunque dei controlli difensivi, diretti all'accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della prestazione lavorativa: la legge di fatto recepisce un orientamento giurisprudenziale espresso in diverse sentenze.

Per l’installazione, tuttavia, resta confermato l’obbligo di accordo sindacale o autorizzazione del Direzione Territoriale del Lavoro competente, su istanza dell’impresa.

Una novità operativa riguarda il caso dell‘impresa con più unità produttive in diverse province o regioni: in questo caso è necessario un accordo con le associazioni sindacali nazionali oppure l’autorizzazione del Ministero del Lavoro. Commentano i Consulenti del Lavoro: «questa introduzione consente di ovviare alle criticità rappresentate dalla normativa previgente che, in assenza di indicazioni specifiche, imponeva il ricorso alle diverse realtà locali, sindacali o amministrative».

Tutto questo comporta la possibilità di acquisire informazioni sull'attività lavorativa, suscettibili di valutazioni anche sotto il profilo disciplinare. E’ uno dei nodi più complessi e controversi del decreto. Per i Consulenti del Lavoro, ai sensi del terzo ed ultimo comma del nuovo articolo 4 dello Statuto, le informazioni raccolte in conseguenza dell’installazione legittima di un impianto possono essere  utilizzate per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro (anche per i rilievi di natura disciplinare). Al lavoratore deve comunque essere data adeguata informazione sulle modalità d’uso da parte dell’azienda degli strumenti tecnologici e sull'effettuazione di controlli, rispettando le indicazioni del codice della privacy.

In assenza dell'accordo serve l'autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, nel secondo caso, del ministero del Lavoro. Questa disposizione «non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». E i dati raccolti possono essere utilizzati «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli» sempre «nel rispetto del Codice sulla privacy.


domenica 29 maggio 2016

Come si calcola il part time prima della pensione


Relativame
nte al part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, l’INPS – con la Circolare n. 90 del 2016 – ha reso nota la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione di tali benefici agli interessati. Il part time pre-pensione può essere utilizzato anche dai dipendenti degli studi professionali.

Il datore di lavoro che concorda un contratto part time pre-pensione con un dipendente dovrà erogare in busta paga un “bonus” pari ai contributi pieni (in genere 23,81%) sulla retribuzione persa, anche se con il contratto a tempo pieno e trasformato prevedeva sgravi o agevolazioni economiche.

L’applicazione di un’aliquota più bassa è consentita solo nel caso in cui sussista un regime contributivo differenziato (per esempio quello dell’apprendistato).

Si prevede in favore dei dipendenti del settore privato con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi gli uomini, 65 anni e 7 mesi le donne nel 2016-17, un anno in più nel 2018) per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 ma che sono già in possesso del requisito contributivo. Per la completa operatività della disposizione occorrerà, tuttavia, attendere il 2 giugno, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 aprile 2016.

La norma offre la possibilità di modificare l’entità della prestazione lavorativa svolta, stipulando con il datore di lavoro - per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e quella di maturazione del requisito anagrafico - un contratto a tempo parziale in cui la riduzione dell’attività oscilli tra il 40% e il 60% dell’orario pieno.

La diminuzione della retribuzione è in parte compensata dalla ricezione in busta paga di un “bonus” - erogato dal datore di lavoro - corrispondente ai contributi pensionistici datoriali (23,81%) calcolati sulla parte di retribuzione non più dovuta, per effetto della riduzione di orario. Tale importo è esente da imposte, contributi e premi Inail. Il periodo in part time, inoltre, non penalizza la sfera pensionistica del dipendente in quanto, in relazione alla parte non lavorata, egli può contare sulla copertura figurativa, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018.

Nella circolare viene chiarito che, oltre ai dipendenti  del settore privato, possono richiedere il part time agevolato anche i dipendenti di enti pubblici economici (Epe) che svolgono, in via principale o esclusiva, un’attività economica. L’accesso è circoscritto a chi è titolare di un rapporto subordinato a tempo pieno compatibile con il part time. Quindi non sono incluse alcune tipologie contrattuali specifiche quali il lavoro domestico, quello intermittente e a domicilio. Sul punto sorprende che l’ente di previdenza abbia indicato come esclusi i contratti a progetto, visto che non si tratta di lavoro subordinato.

L’Inps fa presente che, per tutta la durata del part time agevolato non deve essere presente, sulla posizione del lavoratore, contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa - diversa dal part time agevolato – all’assicurazione generale obbligatoria (Ago), a fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della stessa, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata.

Fra i principali chiarimenti, l'Istituto precisa che al provvedimento sono interessati tutti i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Inps), nonché alle forme sostitutive (lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione ex Enpals) ed esclusive (ex Inpdap), compresi i dipendenti di enti pubblici economici e con la sola eccezione dei lavoratori del pubblico impiego. I datori di lavoro, a loro volta, possono essere imprenditori ma anche non imprenditori, quali ad esempio studi professionali, associazioni culturali, politiche, sindacali o del volontariato.

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l’accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall’INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda,  del relativo requisito contributivo.

Nella circolare dell'INPS chiariti poi i contenuti e il procedimento per accedere al beneficio, le modifiche del rapporto di lavoro, la presentazione della domanda,  i criteri che portano alla cessazione e alla revoca del beneficio e le istruzioni  per la compilazione delle denunce retributive e contributive, oltre a quelle di natura contabile.


venerdì 18 marzo 2016

Calcolo stipendi per lavoratori dipendenti, collaboratori e Partite IVA


Per avere un'idea più precisa della vostra retribuzione netta dovete sapere che il calcolo esatto è influenzato dai seguenti fattori detrattivi, ovvero i famosi contributi previdenziali quali IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), IVS (per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, ovvero imposte per la pensione da versare all'INPS) e le imposte dovute per l'addizionale regionale e comunale. Al contrario, vi sono fattori che possono ridurre le detrazioni previste dal sistema contributivo: l'avere a carico una moglie, avere a carico figli, più o meno grandi e/o figli portatori di handicap sono fattori che influenzano positivamente la remunerazione mensile.

Per definire la busta paga mensile si parte dal trattamento economico annuale del personale, che è solitamente composto da 12 mensilità di uguale importo, da corrispondere posticipatamente al mese di riferimento. Per definire la retribuzione base, in base a esperienza, grado di responsabilità e autonomia, i lavoratori vengono associati a un livello (solitamente dal 1° al quadro) cui corrisponde una determinata indennità. I contratti collettivi di lavoro (CCNL) stabiliscono le retribuzioni minime relative ad ogni singolo livello di inquadramento.

In fase di contrattazione, al momento della stipula di un nuovo contratto, datore di lavoro e assunti concordano la retribuzione annua e solitamente si parla di lordo (RAL) ma ad essere concordato può essere anche il netto mensile; altre volte ad essere concordato è un aumento in busta paga, netto o lordo. In tutte queste situazioni, la corrispondenza tra stipendio netto e lordo segue precise regole, che cambiano in base a diversi elementi, ad esempio a seconda del rapporto instaurato: dipendente, di collaborazione o a partita IVA.

Per prima cosa definiamo le voci di salario non fisse, che contribuiscono a far variare il reddito netto:
aliquota IRPEF in base allo scaglione nel quale si ricade rispetto a lordo annuo e detrazioni spettanti;

aliquota contributiva applicata dall’Ente previdenziale di appartenenza;

addizionali  regionali, provinciali e comunali;

eventuale bonus in busta paga, per i dipendenti;

eventuali spese in deduzione per autonomi e professionisti (Partite IVA).

Tra gli altri elementi da considerare:

il regime fiscale nel quale rientra il collaboratore a partita IVA (contabilità ordinaria o Regime dei Minimi);

la quota INPS a carico del lavoratore, che in caso di contratto a progetto è pari ad 1/3 e in caso di  dipendente al 9,19% del lordo.

Dunque, per calcolare in maniera esatta il netto in busta paga è necessario conoscere tutti gli elementi specifici legati ai singoli contratti o inquadramenti particolari per autonomi e professionisti.

Sottolineiamo poi che, per il calcolo effettivo delle tasse che il lavoratore dovrà versare a fine anno, devono essere considerati anche gli altri eventuali altri redditi percepiti.

In ogni caso, per avere un’idea di massima di quello che sarà il netto in busta paga del collaboratore o del dipendente, è possibile calcolare una percentuale di ritenute (IRPEF, previdenza, TFR, etc.) che va dal 25% al 40%, crescente progressivamente con l’aumentare del reddito totale annuo del lavoratore.

Tra gli elementi variabili della busta paga rientrano: straordinari, indennità: per turni, per notturno, di disagiata sede, trasferta, sussidi e assegni per familiari a carico, tredicesima e quattordicesima, lavoro festivo, giorni malattia retribuiti, rimborsi e conguagli, premi.

La quota retribuzione per lavoro notturno, per esempio, nel 2016 è di nuovo tassata con l’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’ordinaria tassazione ad aliquote IRPEF progressive, indipendentemente dalla frequenza con cui il lavoratore viene impiegato nei turni di notte. Per premio di produzione si intende l’incentivo offerto ai dipendenti allo scopo di migliorare servizio e competitività dell’azienda. Vengono definiti obiettivi e programmi a carattere aziendale, di gruppo o individuali. Gli obiettivi, solitamente annuali, devono essere consegnati in tempo utile affinché si possa predisporre un’adeguata programmazione.

domenica 10 gennaio 2016

Lavoro: il mobbing secondo la Corte Cassazione


La Corte di Cassazione ha indicato gli elementi necessari per configurare un caso di mobbing durante un rapporto lavorativo: ecco quando può azionarsi la denuncia e il risarcimento dei danni per condotta lesiva. Per ottenere il risarcimento stabiliti i parametri: tutti i requisiti devono essere provati. Si deve trattare di azioni ostili, premeditate e persecutorie.

Appurato che un capo insopportabile giorni alterni e dei colleghi tenacemente molesti sei su sette (senza una corrispettiva voce a parte in busta paga) sono afflizioni comuni alla gran parte dei lavoratori dipendenti, non tutte le prepotenze patite in ufficio da parte di superiori o di pari grado possono qualificarsi come mobbing. E garantire il diritto al risarcimento. Per disincentivare azioni legali avventate di mobbizzati immaginari e offrire ai giudici di merito un prontuario garantito, in mancanza di una normativa specifica, la Corte di cassazione, con sentenza ha individuato delle linee guida ed i parametri per riconoscere il vero mobbing.

Sono 7 i parametri del mobbing secondo la Corte di Cassazione che, con sentenza n.10037/2015 ha individuato delle linee guida per riconoscere il vero mobbing  per provare di essere stati danneggiati sul lavoro:
ambiente, durata, frequenza, tipo di azioni ostili, dislivello tra antagonisti, andamento per fasi successive, intento persecutorio.

Perché si configuri il mobbing devono ricorrere tutti e sette, non uno di meno.

Nel caso per cui si è arrivati alla Corte di Cassazione, che riguardava un impiegato pubblico, i sette elementi chiave c’erano tutti. Il ricorrente era stato demansionato, emarginato, spostato da un ufficio all’altro senza motivo, schiacciato nel ritrovarsi come capo quello che prima era il suo sottoposto, assegnato a un ufficio aperto al pubblico ma privato della possibilità di lavorare. Già nel merito, dopo perizie e testimonianze, era stata riconosciuta l’esistenza del mobbing (verticale, ossia messo in pratica dal superiore, quello orizzontale è tra colleghi), confermato poi anche nel giudizio di legittimità.

Il mobbing è molto più diffuso di quanto non emerga dai dati ufficiali, perché è difficile individuare le cause o gli elementi che possono portare ad una causa in tribunale. Illuminante può essere la sentenza n.87 del 10 gennaio 2012 emessa dalla Corte di Cassazione, che evidenzia i comportamenti che possono essere considerati di mobbing. Una volta che la situazione di disagio si configuri come tale, la condotta lesiva giustifica infatti la causa ed il conseguente risarcimento del danno.

Definizione di mobbing
Come ricorda la Cassazione, il mobbing si definisce come:
«una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambienti di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterarti comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità».

Elementi probatori
Tra gli elementi riconosciuti dalla Corte di Cassazione come mobbing sul lavoro, e quindi necessari affinché si prefiguri un’accusa, sono:
molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio;
evento lesivo della salute;
nesso tra la condotta del datore di lavoro ed il pregiudizio all’integrità psico-fisica;
prova dell’intento persecutorio.

In conclusione possiamo sottolineare questi atteggiamenti:
Le vessazioni devono avvenire sul luogo di lavoro. I contrasti, le mortificazioni o quant’altro devono durare per un congruo periodo di tempo e essere non episodiche ma reiterate e molteplici. Deve trattarsi di più azioni ostili, almeno due di queste:  attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti delle mansioni lavorative, attacchi alla reputazione, violenze o minacce. Occorre il dislivello tra gli antagonisti, con l’inferiorità manifesta del ricorrente. La vicenda deve procedere per fasi successive come: conflitto mirato, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento della salute, esclusione dal mondo del lavoro. Bisogna che vi sia l’intento persecutorio, ovvero un disegno premeditato per tormentare il dipendente.
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domenica 3 gennaio 2016

Pensione anticipata e di vecchiaia 2016, i nuovi requisiti


Il 2016, purtroppo, non porta belle notizie ai lavoratori prossimi al pensionamento, poiché, a causa degli adeguamenti alla speranza di vita, i requisiti per l’uscita dal lavoro sono aumentati per tutti. Infatti, allontana sempre di più il traguardo della pensione. Proprio in considerazione dell’adeguamento con le aspettative della durata della vita, dal 2016 salgono i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, per le lavoratrici del pubblico e per gli autonomi, saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età. Per le lavoratrici dipendenti del privato, ci vorranno 65 anni e 7 mesi; per le autonome 66 anni e 1 mese. Mentre il requisito contributivo, è di 20 anni per tutti. Discorso simile per l’ex pensione di anzianità. Dal prossimo anno, infatti, aumentano anche i requisiti per accedere alla pensione anticipata. Per i lavoratori dipendenti del settore privato e del settore pubblico, per i lavoratori autonomi, sarà necessario essere in possesso di 42 anni e 10 mesi di contribuzione. Per le donne - tanto nel pubblico quanto privato e per le autonome - serviranno 41 anni e 10 mesi di contribuzione.

Vediamo ora i nuovi requisiti relativi alla pensione anticipata e di vecchiaia, quelli utili a chi effettua lavori usuranti o lavoro notturno, e quelli relativi alle altre tipologie di pensionamento, che fanno eccezione alla Legge Fornero.

Pensione anticipata 2016
La pensione anticipata, quella, cioè, che si basa sui contributi versati nell’arco della vita lavorativa, e non sull’età dei lavoratori, sarà accessibile, nel 2016, a chi possiederà i seguenti requisiti:
– 41 anni e 10 mesi di contribuzione, se donne;
– 42 anni e 10 mesi di contribuzione, se uomini.

Anche qualora l’età pensionabile risulti inferiore a 62 anni, non sarà prevista alcuna penalizzazione percentuale sul trattamento, poiché tali decurtazioni sono abolite sino al 31 dicembre 2017.

Pensione anticipata contributiva 2016

Per i lavoratori che non hanno contributi versati prima del 1996, quindi il cui assegno è calcolato interamente col metodo contributivo, nonché per chi effettua il cumulo con la Gestione Separata Inps, i requisiti per la pensione anticipata possono essere, oltreché quelli appena enunciati, anche i seguenti:
– 63 anni e 7 mesi di età;
– almeno 20 anni di contributi;
– pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.

Pensione di vecchiaia 2016
I requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, nel 2016, sono differenti a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice, mentre sono uguali per tutti i lavoratori:
– 66 anni e 7 mesi per tutti i lavoratori (uomini) e per le dipendenti pubbliche;
– 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
– 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome;
– Assegno di pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;

Con un minimo, per tutti, di 20 anni di contributi (15 anni per chi fruisce della Deroga Amato.

Pensione di vecchiaia contributiva 2016
Per chi non possiede versamenti di contribuzione anteriori al 1996, oppure per chi effettua il Cumulo nella Gestione Separata, i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia, nel 2016, oltre a quelli già elencati per la generalità dei lavoratori, sono:
– 70 anni e 7 mesi d’età;
–  almeno 5 anni di contributi.
Non è previsto, invece, alcun parametro minimo relativo all’ammontare della pensione.

Pensione anticipata Opzione Contributiva 2016
Per chi, nel 2016, vuole fruire dell’Opzione Contributiva [2], i requisiti sono quelli generalmente previsti per la pensione di vecchiaia, eccetto per quanto concerne gli anni di contributi, che devono essere soltanto 15; non è previsto il raggiungimento di un parametro minimo di ammontare della pensione, ma l’assegno è calcolato col metodo contributivo.

È necessario, poi, per potersi avvalere dell’Opzione Contributiva Dini, possedere i seguenti ulteriori requisiti:
– meno di 18 anni di contributi versati prima del 31 dicembre 1995;
– almeno 1 contributo versato prima del 31 dicembre 1995;
– almeno 5 anni di contributi versati dal primo gennaio 1996.

L’età per la pensione fa eccezione a quella prevista per il trattamento di vecchiaia per la generalità dei lavoratori, nei seguenti casi:
– possesso di 60 anni di età, e di 15 anni di contributi, entro la data del 31 dicembre 2011;
– possesso di 57 anni di età, e di 15 anni di contributi, entro la data del 31 dicembre 2007.

A queste due categorie di lavoratori si applica, infatti, la Salvaguardia dei requisiti, grazie alla quale, secondo il principio previdenziale di Cristallizzazione, chi raggiunge il diritto a pensione con una determinata normativa può pensionarsi con i vecchi requisiti anche in un secondo momento, nonostante la legge sia cambiata.

Le stesse regole valgono anche per il Computo dei contributi nella Gestione Separata; per approfondimenti, si veda: chi può andare in pensione con 15 anni di contributi?

Opzione Donna 2016
L’Opzione Contributiva Dini non deve essere, invece, confusa con l’Opzione Contributiva Donna: in questo caso, difatti, seppure il trattamento si calcoli egualmente col sistema contributivo, i requisiti previsti sono diversi.

In particolare, potrà pensionarsi chi ha raggiunto, entro il 31 dicembre 2015:
– 57 anni e 3 mesi di età, se lavoratrice dipendente;
– 58 anni e 3 mesi di età, se lavoratrice autonoma;
– 35 anni di contribuzione.

Sarà necessaria, per la decorrenza del trattamento, l’attesa di una finestra pari a 12 mesi, per le dipendenti, e a 18 mesi, per le autonome.

Ancora non si sa se vi saranno ulteriori proroghe all’Opzione, poiché, entro il 30 settembre 2016, dovrà essere fatta una valutazione sulla disponibilità di ulteriori risorse per un prolungamento del regime.

Salvacondotto 2016
Sarà possibile, nel 2016, pensionarsi a 64 anni e 7 mesi di età, per i lavoratori che:
– possedevano 35 anni di contributi e 60 anni di età, alla data del 31 dicembre 2012, se lavoratori del settore privato;
– possedevano 20 anni di contributi e 60 anni di età, alla data del 31 dicembre 2012, se lavoratrici del settore privato.

Totalizzazione 2016
Per pensionarsi sommando la contribuzione posseduta in più gestioni, gratuitamente, è necessario possedere, nel 2016, i seguenti requisiti:
– 40 anni e 7 mesi di contributi;
– in alternativa, 65 anni e 7 mesi di età ed almeno 20 anni di contributi.

L’assegno è, però, calcolato col metodo contributivo (escluso il caso in cui non sia maturato un autonomo diritto a pensione in una Gestione Inps: in questo caso, il calcolo del “pro-quota” seguirà il metodo ordinario da utilizzare per quella Gestione, secondo le regole dell’ordinamento). È applicata anche in questo caso la finestra per la decorrenza della pensione.

Pensione lavoro notturno 2016
Ecco, di seguito, i requisiti per pensionarsi nel 2016, per chi ha effettuato lavoro notturno per almeno 7 anni degli ultimi 10 anni della vita lavorativa; i requisiti cambiano a seconda delle giornate di lavoro effettuate nell’anno:

Pensione lavori usuranti 2016
Potranno inoltrare la domanda all’Inps entro il primo marzo 2016, i lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti per almeno 7 anni degli ultimi 10 di vita lavorativa, che durante il 2016 matureranno gli stessi requisiti previsti per chi effettua lavoro notturno oltre le 78 giornate l’anno.

Quasi un milione di lavoratori anziani (il 49%) accetterebbe di andare in pensione anticipata con un taglio dell’assegno: è quanto emerge da un sondaggio promosso da Confesercenti e condotto da SWG sulla flessibilità in uscita. Per capirci, il target è lo stesso della platea dei dipendenti destinatari del part-time per la pensione inserito nella Legge di Stabilità. Anche sulla base di quanto emerso, la formula della staffetta generazionale: per ogni lavoratore che sceglie il tempo parziale agevolato l’impresa assume un lavoratore giovane, finanziando quindi la misura non tanto con la fiscalità generale ma con la solidarietà espansiva.

mercoledì 30 dicembre 2015

Pensioni nel 2016, debutta il gradino stangata per le donne 22 mesi di lavoro in più


Bastonata in arrivo nel 2016 sull'età di accesso alla pensione e sull'importo dell'assegno calcolato con il metodo contributivo. La Legge di Stabilità limita gli interventi sul settore pensionistico solo ad aspetti marginali per quanto riguarda l'età di uscita dal lavoro e nel 2016 scatterà sia il gradino previsto dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia delle donne, sia l'aumento di 4 mesi per tutti legato alla speranza di vita, sia la revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

In pratica per le donne dipendenti del settore privato l'età di uscita per vecchiaia passerà dai 63 anni e 9 mesi del 2015 a 65 anni e 7 mesi (compreso l'innalzamento di 4 mesi dell'aspettativa di vita), mentre le autonome potranno prendere l'assegno solo dopo aver compito 66 anni e un mese. La legge di stabilità prevede la possibilità per le donne che compiono entro il 2015 57 anni e 3 mesi di età (58 le autonome) e 35 di contributi di uscire dal lavoro anche l'anno prossimo una volta atteso il periodo previsto dalla finestra mobile (un anno per le lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome).

La classe di età più penalizzata è quella delle donne nate nel 1953 dato che si ritroveranno a rincorrere la pensione fino al 2020 (nel 2018, quando compiranno 65 anni e 7 mesi sarà scattato un nuovo scalino mentre nel 2019 ci sarà nuovo aumento della speranza di vita). Per le donne nate nel 1952 invece è prevista un'eccezione che consente a fronte di 20 anni di contributi l'uscita a 64 anni più l'aspettativa di vita.

L'aumento dell'aspettativa di vita definito a partire dal 2016 è di 4 mesi e quindi dall'anno prossimo gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi (66 anni e 3 mesi fino a fine 2015), mentre per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi (compreso l'incremento di 4 mesi della speranza di vita rispetto al 2015).

Per le donne sarà possibile andare in pensione prima dell'età di vecchiaia solo in presenza di 41 anni e 10 mesi di contributi.

Il nuovo adeguamento sulla speranza di vita verrà deciso per il 2019. Nel 2018 le donne avranno un nuovo scalino per l'età di vecchiaia e andranno in pensione alla stessa età degli uomini, ovvero a 66 anni e sette mesi. Le dipendenti pubbliche (già allineate all'età degli uomini sin dal 1° gennaio 2012) nel 2016 andranno in pensione di vecchiaia alla stessa età degli uomini (66 anni e sette mesi).

Nel 2016 scatteranno anche i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo. La sola quota contributiva dell'importo pensionistico quindi a parità di età di uscita risulterà più basso perché sarà moltiplicato per un coefficiente inferiore. Per gli uomini, la riduzione del coefficiente per la quota contributiva della pensione di vecchiaia - calcola Antonietta Mundo, già coordinatore generale statistico attuariale dell'Inps - è dello 0,99% (tra il coefficiente relativo a 66 anni e 3 mesi del 2013 e quello relativo alla nuova età 66 anni e 7 mesi del 2016). Per le donne del settore privato invece la quota contributiva della pensione di vecchiaia aumenta del 4,09%, perché i 22 mesi di lavoro in più e quindi l'uscita con un coefficiente di età più elevato è più che sufficiente a compensare la generale riduzione dei coefficienti.

Così per le donne dipendenti del settore privato l’età di uscita per vecchiaia passerà dai 63 anni e 9 mesi del 2015 a 65 anni e 7 mesi (compreso l’innalzamento di 4 mesi dell’aspettativa di vita), mentre le autonome potranno prendere l’assegno solo dopo aver compiuto 66 anni e un mese. Anche se l’opzione-donna in Stabilità prevede la possibilità per le donne che entro il 2015 compiono 57 anni e tre mesi di età (58 le autonome) e 35 di contributi di uscire dal lavoro anche l’anno prossimo una volta atteso il periodo previsto dalla finestra mobile (un anno per le lavoratrici dipendenti, un anno e mezzo per le autonome).

Dal 2016 gli uomini andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi (era 66 anni e 3 mesi fino al 2015), mentre per la pensione anticipata saranno necessari 42 anni e 10 mesi di contributi (compreso l’incremento di 4 mesi della speranza di vita rispetto al 2015). Per le donne sarà possibile andare in pensione prima dell’età di vecchiaia solo in presenza di 41 anni e 10 mesi di contributi. Nel 2018 le donne avranno un nuovo scalino per l’età di vecchiaia e andranno in pensione alla stessa età degli uomini, ovvero a 66 anni e sette mesi. Requisito che scatterà a partire dal prossimo anno invece per le dipendenti pubbliche già allineate all’età degli uomini sin dal 1° gennaio 2012.

Per gli uomini che vanno in pensione di vecchiaia i quattro mesi in più di età mitigano la riduzione dei coefficienti prevista per il 2016 , ma rispetto alla vecchiaia a 66 anni e 3 mesi con i precedenti coefficienti 2013, perdono comunque lo 0,99%».

martedì 23 giugno 2015

Lavoro: Garante Privacy no a forme invasive di controllo verso i dipendenti



"Un più profondo monitoraggio di impianti e strumenti non deve tradursi in una indebita profilazione delle persone che lavorano". È chiara l'opinione del Garante per la Privacy sui cambiamenti che il Jobs Act sta introducendo in tema di controllo dei dipendenti nelle aziende pubbliche e private. E' il monito del Garante privacy, Antonello Soro, nella Relazione annuale esposta a Montecitorio. "È auspicabile che il decreto legislativo all'esame delle Camere - ha sottolineato Soro - sappia ordinare i cambiamenti resi possibili dalle innovazioni in una cornice di garanzie che impediscano forme ingiustificate e invasive di controllo, nel rispetto della delega e dei vincoli della legislazione europea. Un più profondo monitoraggio di impianti e strumenti non deve tradursi in una indebita profilazione delle persone che lavorano". Occorre sempre di più coniugare l'esigenza di efficienza delle imprese con la tutela dei diritti", ha insistito il Garante.

Sul tema è intervenuto anche Laura Boldrini. "Mi auguro che nelle prossime settimane di dibattito parlamentare si possa davvero aprire un confronto che faccia chiarezza sui dubbi emersi in questi giorni", afferma la presidente della Camera Boldrini alla presentazione della relazione alle Camere dell'Autorithy della privacy in relazione ai decreti attuativi del Jobs Act. Le parole di Soro vengono immediatamente riprese da Sel. "Ora che anche il Garante della privacy Antonello Soro si è espresso in maniera molto netta contro il controllo a distanza dei lavoratori contenuto in uno dei decreti attuativi del Jobs Act all'esame delle Camere il parlamento sani una scelta sbagliata del governo che rischia di mettere in discussione un diritto fondamentale. Ecco cosa succede quando si indeboliscono i diritti e si smantella pezzo dopo pezzo lo Statuto dei Lavoratori", ha attaccato il capogruppo di Sel a Montecitorio Arturo Scotto.

Mettere paletti alle novità sul controllo a distanza del dipendente da parte del datore di lavoro previste dal Jobs Act. A chiederlo, dopo le proteste dei sindacati, le precisazioni del ministero e i dubbi dei giuslavoristi che paventano il rischio Grande Fratello, ora è lo stesso Garante per la privacy, Antonello Soro. Che presentando la sua relazione annuale al Parlamento ha auspicato che il decreto legislativo che consente all’azienda di controllare gli strumenti elettronici del dipendente anche senza accordo sindacale “sappia ordinare i cambiamenti resi possibili dalle innovazioni in una cornice di garanzie che impediscano forme ingiustificate e invasive di controllo, nel rispetto della delega e dei vincoli della legislazione europea”.

“Un più profondo monitoraggio di impianti e strumenti non deve tradursi in una indebita profilazione delle persone che lavorano”, ha aggiunto Soro. Anche perché “nei rapporti di lavoro il crescente ricorso alle tecnologie nell’organizzazione aziendale, i diffusi sistemi di geolocalizzazione e telecamere intelligenti hanno sfumato la linea – un tempo netta – tra vita privata e lavorativa”.

A ben vedere, sottolinea Soro nella relazione, è questo il tema fondamentale nel rapporto tra i cittadini e quella che battezza "Infosfera" e cioè il web. Perché "tutto ruota intorno a una raccolta onnivora di dati, ma nella società digitale noi siamo i nostri dati". E molto spesso questi dati si traducono in soldi, che vanno principalmente ai grandi player internazionali come Google e le altre piattaforme - basti pensare a Facebook, che però il Garante non nomina.

Sempre connessi, regaliamo al web i nostri dati sensibili e dunque anche noi stessi, profilati in base ad "algoritmi che orientano non solo settori rilevanti dell'economia, della politica, della finanza, ma sempre di più le nostre scelte quotidiane". Per questo l'Autorità rivendica di essere stato il primo Garante europeo a dare prescrizioni a Google per rendere la sua privacy policy "conforme alle norme italiane" con tanto di visita speciale a Mountain View per un primo monitoraggio. E, sempre su Google, la concretizzazione anche in Italia del diritto all'oblio su Internet (ma il 73% delle richieste di cancellare articoli o pagine web è stato respinto, dice la relazione).

L'obiettivo è dare "un freno reale al dilagare senza condizioni del potere delle piattaforme" e "rimuovere l'asimmetria informativa e l'opacità" di queste. Il riferimento è ancora una volta a Google, contro la quale pesa una procedura di infrazione della Commissione europea per abuso di posizione dominante.



lunedì 20 aprile 2015

Lavorare in una srl e/o fondazione diritti e doveri



Chiunque abbia il compito di gestire un’organizzazione si scontra con la difficoltà di rispondere ad una molteplicità di adempimenti amministrativi e fiscali previsti da una normativa che, negli ultimi anni, si è notevolmente arricchita, oltre a presentarsi particolarmente complessa da un punto di vista strettamente tecnico.

I requisiti per l’acquisizione della qualifica di fondazione sono sostanzialmente tre:

Requisito soggettivo: E’ un’organizzazione privata senza fine di lucro, dotata di personalità giuridica, che nasce con lo scopo di patrocinare attività sociali, religiose, educative e, più in generale, attività volte al benessere di una comunità.

Requisito oggettivo: A differenza delle associazioni, per le quali è necessario che partecipino alla costituzione due o più soggetti, una Fondazione può essere istituita anche da una sola persona. In essa, infatti, l’elemento principale è quello patrimoniale con la subordinazione di quello personale. La fase costitutiva, nella quale il fondatore devolve e vincola i propri beni per il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità, mantiene una netta separazione dalla fase gestionale, nella quale gli amministratori destinano il patrimonio vincolato alla realizzazione dello scopo definito. La carenza dell’aspetto personale si concretizza, anche, nella probabile assenza di una base assembleare e nell’assegnazione dei compiti di governo ad un solo organo (consiglio di amministrazione), formato da una o più persone designate dal fondatore o da terzi delegati. In relazione a ciò le fondazioni possono definirsi autogovernate, ma mancanti della caratteristica della democraticità.

Requisito statutario: I documenti devono dichiarare scopo sociale, entità del patrimonio e relativo vincolo di destinazione. Le fondazioni devono essere riconosciute, a livello centrale, dal Ministero cui compete la materia di riferimento, dalla Regione di appartenenza o dal Ministero dell’Interno nel caso di fondazioni socio-assistenziali. Le Fondazioni possono essere operative o di erogazione: le prime organizzano e gestiscono direttamente i propri programmi. Le seconde erogano finanziamenti, sostenendo persone, enti o progetti.

Le norme inerenti la costituzione di una società a responsabilità limitata sono dettate dall'articolo 2463 del codice civile: chiariamo i dubbi punto per punto.

Con l'assunzione della qualità di socio sorgono una serie di situazioni giuridiche attive e passive che attengono tanto alla natura organizzativa-corporativa, quanto all'aspetto patrimoniale della società.

In relazione al primo aspetto viene in rilievo innanzitutto l'obbligo di effettuare ed eseguire i conferimenti promessi in sede di stipulazione al fine di dotare la società dei mezzi necessari per la realizzazione dei fini previsti.

Un'obbligazione negativa è prevista dall'art. 2256 cod. civ. , ai sensi del quale ciascun socio, senza il consenso degli altri soci, non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

A fronte di queste situazioni soggettive di natura passiva al socio fanno capo naturalmente anche diritti, tradizionalmente distinti in diritti aventi natura amministrativa e diritti patrimoniali.

In particolare spicca tra i primi il diritto di esprimere la propria volontà nello svolgimento della vita sociale tutte le volte che ciò sia richiesto dalla legge o dal contratto sociale. Quando il socio rivesta anche la qualifica di amministratore gli spetterà il potere di porre in essere gli atti di gestione secondo le modalità previste nel contratto sociale. Quando invece il socio non prenda parte all'amministrazione della società è comunque titolare di un diritto di controllo dell'attività gestionale (art. 2261 cod. civ. ).

I diritti di natura patrimoniale consistono nel diritto agli utili (art. 2262 cod. civ. ), nel diritto di ottenere la liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale, tanto che esso sia limitato al socio, quanto nell'ipotesi in cui riguardi l'intera società.

La S.r.l. tradizionale ha regole diverse dalle nuove Srl semplificate e può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi, necessariamente, con l’intervento di un notaio.

Alla base della costituzione vi è quindi un contratto stipulato tra più persone o enti, chiamati soci. Esistono, inoltre, società con un solo socio (definite unipersonali) per le quali è sufficiente redigere un atto unilaterale. I costi minimi per la costituzione di una Srl partono da circa 2mila euro, tra consulenze e notaio. Il capitale sociale necessario per la costituzione della società non può essere inferiore a 10mila euro senza tetto massimo (ma per le Srl con capitale sociale da 120.000 euro serve la nomina del collegio sindacale). Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare come disposto dall’articolo 2464 del codice civile. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula di una polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.

Diritto di recesso
Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni. Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

I lavoratori dipendenti hanno dei doveri che discendono direttamente dal Codice Civile e, per i dipendenti pubblici da ulteriori fonti legislative.

Diligenza. Dovere di prestare la propria opera ispirandosi al generale dovere della diligenza. L'obbligo della diligenza non coincide con il dovere di osservare le disposizioni date dal datore di lavoro, di modo che esso non possa ritenersi violato laddove tali disposizioni non siano state impartite o comunque non risultino violate. L'obbligo, invece, impone al lavoratore di eseguire la prestazione indipendentemente dalle direttive impartite dal datore di lavoro, secondo le mansioni proprie e dai profili professionali che le definiscono.

La fedeltà.  L'obbligo di fedeltà prevede tre obblighi particolari:
la non concorrenza
la segretezza
il divieto di utilizzare notizie in modo pregiudizievole all'impresa o all'Ente.

L'obbligo di fedeltà persiste anche durante i congedi di sospensione del rapporto di lavoro: malattia, ferie, permessi ecc.

Inoltre per i Dipendenti Pubblici l'art. 98 Costituzione sancisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Dovere di imparzialità. Il pubblico impiegato ha il dovere di imparzialità (art. 97 Costituzione.); a tale dovere è da ricondurre la norma che impone di trattare gli affari secondo l'ordine cronologico.

Dovere di esclusività. Dovere di esclusività è sancito dall'art. 98 Costituzione,  secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Le Leggi regolamentano i casi in cui il lavoratore può svolgere un'altra attività, sia in una amministrazione pubblica diversa da quella a cui appartiene, che presso terzi privati, purché non vi sia incompatibilità o conflitto d'interessi.



martedì 14 aprile 2015

730 precompilato online dal 15 aprile si parte



Pronti, via. Mercoledì 15 aprile è il grande giorno del 730 precompilato. Il fisco metterà a disposizione la dichiarazione precompilata a circa 20 milioni di contribuenti italiani. Si accede solo online e quindi non arriverà niente a casa o per posta.

Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato.

La dichiarazione dei redditi, per 20 milioni di contribuenti tra lavoratori dipendenti e pensionati, sarà facilitata dalla novità del Modello 730 precompilato. Il nuovo modello è infatti disponibile online da oggi. L’Agenzia delle Entrate consente infatti di consultare un cassetto fiscale dedicato, la cui chiave d’accesso è una password personalizzata, un Pin individuale (solo 4 milioni hanno già l’accesso diretto al sistema telematico). Si potrà scegliere anche di presentare il modello ordinario. E' stato sgombrato il campo sulle informazioni che vi saranno contenute - come le spese sanitarie - e sulle scadenze, sia per quanto riguarda il modello precompilato che quello ordinario.

Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all'ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all'Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi.

Quindi entro il 15 aprile 2015 sarà inviato a pensionati, dipendenti pubblici e privati il 730/2015 compilato con i dati forniti dal sostituto d'imposta (stipendio o pensione), dall'anagrafe tributaria (familiari a carico e rendite immobiliari) e soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc.). Dal 2016 saranno indicate anche le spese sanitarie note. Entro il 7 luglio 2015 il contribuente potrà accettare la dichiarazione così come gli perviene oppure integrarla presentandola tramite CAF e intermediari.

In casi particolari è necessario presentare le dichiarazioni con il Modello Unico: questo vale per coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall’esercizio di arti o professioni. Inoltre, non tutti i soggetti sopra citati sono tenuti a presentare tale dichiarazione.

Sono invece del tutto esonerati dalla dichiarazione dei redditi coloro che possiedono esclusivamente i redditi derivanti da:

Abitazione principale;
Lavoro dipendente o pensione;
Lavoro dipendente o pensione con abitazione principale;
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Alcuni redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc…).
Oppure possiedono esclusivamente redditi soggetti a:
imposta sostitutiva
ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In tutti i casi sopra indicati, l’esenzione scatta soltanto alle seguenti condizioni:
Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto oppure corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

L’esenzione può scattare anche per motivi di minimo reddituale, ossia per tutti coloro che possiedono esclusivamente determinati redditi, entro specifiche soglie, e sempre solo a particolari condizioni. Il reddito da lavoro, pensione, terreni o mantenimento, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, deve essere inferiore a:

8.000 euro per chi ha meno di 75 anni;

7.750 euro per chi ha più di 75 anni a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per i pensionati a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;

4.800 euro per attività non esercitate abitualmente o da lavoratori autonomi (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.);
500 euro per i redditi di terreni e fabbricati a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 (pensione) + 185,92 (terreni) a condizione che il periodo di lavoro/pensione non sia inferiore a 365 giorni;

7.500 euro per l’assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno per il mantenimento dei figli)

28.158,28 euro di compensi per attività sportive.

Istruzioni: che cosa si deve fare
Una volta stabilito a chi spetta o meno presentare tale modulo, il Modello 730 può essere consegnato a due soggetti distinti:

Al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questi ha comunicato di prestare assistenza fiscale per quell'anno. In questo caso, il modello 730 deve essere già stato compilato e il 730-1 (relativo alla scelta per la destinazione dell’Otto per mille e del Cinque per Mille dell’Irpef) va consegnato in busta chiusa.

Al CAF o ai professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Il modulo può essere loro consegnato già compilato oppure se ne chiede assistenza per la compilazione, sotto compenso. In busta chiusa va sempre consegnato anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8 e del 5 per mille.

Una volta completata questa procedura, non è necessario che il contribuente consegni il modulo all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento spetta o al datore di lavoro, all'ente pensionistico o al CAF (e gli altri intermediari abilitati). In caso di rimborso dell’imposta o di saldo a debito da parte del contribuente, le somme rinvenute vengono versate o trattenute a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione, a meno che non si richieda esplicitamente che il corrispettivo venga inviato direttamente al contribuente dall'Agenzia delle Entrate. Se, in caso di verifica, dovesse essere riscontrato un errore nel Modello 730 consegnato, è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF, professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un Modello Unico per persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Scadenza
Il Modello 730/2015 si potrà consegnare integrato entro il 7 luglio. In attesa di istruzioni precise, si consiglia, in ogni caso, di monitorare le scadenze fiscali divise per mese sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

l modello 730 precompilato è a disposizione di lavoratori e pensionati che abbiano presentato il 730 2014 per i redditi 2013 e che abbiano ricevuto dal sostituto di imposta il modello CU che sostituisce il CUD. Il modello è compilato direttamente dall'Agenzia delle entrate, che utilizza i dati contenuti nel CU, i dati degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali, oltre ad alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e presenti nell'anagrafe tributaria.

Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).



lunedì 2 marzo 2015

Lavoratori dipendenti e pensionati:arriva la CU per redditi 2014



Disponibile sul sito INPS il modello di Certificazione Unica 2015, relativo all'anno di imposta 2014. Si tratta del modello necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno, che dal 2015 ha sostituito il CUD. Per ottenere la Certificazione Unica basta accedere al servizio online disponibile su questo sito dalla voce “Servizi al cittadino”.

Dipendenti e altri lavoratori assimilati e pensionati entro domani non riceveranno più il Cud ma la certificazione unica. Lunedì 2 marzo, infatti, è la scadenza entro la quale i datori di lavoro ma anche gli enti previdenziali nella loro veste di sostituti d’imposta dovranno mettere a disposizione il nuovo modello di certificazione (anche se si tratta di una scadenza senza sanzioni e quindi potrebbero arrivare anche nei giorni successivi). In realtà ci sono almeno tre novità rispetto agli anni scorsi.

1) La certificazione unica non riguarderà solo più dipendenti e assimilati e pensionati ma anche i lavoratori autonomi o chi ha percepito redditi diversi e provvigioni: ecco perché non si chiama più Cud (certificazione unica dipendenti) ma soltanto «Cu».

2) C’è un maggior numero di informazioni rispetto agli anni passati. Tra i dati fiscali i contribuenti troveranno un prospetto con le informazioni relative ai familiari a carico (funzionale all'attribuzione delle detrazioni a riguardo), in cui vanno indicate tutte quelle informazioni che comportano il riconoscimento di particolari benefici, come la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante e i figli minori di tre anni. Per ogni persona saranno indicati il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, la percentuale di detrazione e l'eventuale detrazione al 100% in caso di affidamento dei figli. Nell'ultimo rigo del prospetto c’è anche la casella relativa alle famiglie numerose, che eventualmente riporterà la quota di detrazione spettante.

E i lavoratori dipendenti (con redditi fino a 26mila euro) si ritroveranno nella certificazione unica anche una sezione dedicata al bonus di 80 euro in busta paga.

3) La certificazione unica dovrà, poi, essere inviata dai sostituti d’imposta entro lunedì 9 marzo (la scadenza del 7 marzo cade, infatti, di sabato) anche alle Entrate perché costiturà la base dati del 730 precompilato che da quest’anno sarà messo a disposizione di circa 20 milioni di italiani. Anche se, di fatto, ci saranno due velocità. Le certificazioni che interessano il 730 dovranno rispettare la scadenza mentre quelle con redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti potranno essere inviate anche dopo il 9 marzo (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato e slitta al lunedì successivo) senza applicazione di sanzioni. In pratica, quindi, i sostituti potranno non rispettare la scadenza del 9 marzo per l'invio telematico della certificazione unica relative ad autonomi con partita Iva senza incorrere in sanzioni (100 euro per ogni certificazione omessa o errata).

La certificazione unica è solo una delle circa cento scadenze fiscali che propone il calendario di marzo. In realtà, proprio l’inizio del mese è particolarmente in salita. Il 2 marzo scade, infatti, il termine per presentare in forma separata la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2014. Chi decidesse, invece, di prendersela più comoda e inviarla in estate con il modello Unico dovrà comunque inviare sempre entro il 2 marzo la comunicazione annuale dei dati Iva.

Ricordiamo che il 2 marzo (era il 28 febbraio ma quest’anno cadeva di sabato) è il termine ultimo per la presentazione della nuova Certificazione Unica 2015 ai lavoratori dipendenti e autonomi che presentano la propria dichiarazione dei redditi con il modello UNICO, in sostituzione del vecchio CUD e della Dichiarazione IVA 2015. Poi, entro il 9 marzo (il 7 marzo cade di sabato), il modello CU 2015 dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate.

La CU 2015 è necessaria all’Agenzia delle Entrate per poter predisporre il modello 730 precompilato, che debutta quest’anno. Per quanto riguarda l’invio della Certificazione Unica 2015 relativa a lavoratori autonomi e titolari di partita IVA l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che non verranno applicate sanzioni alle comunicazioni inviate in ritardo, non essendo i dati contenuti nella CU necessari per la compilazione del modello 730 precompilato. Lo stesso vale per tutte le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti. Diversamente per tutte le altre certificazioni inviate oltre la data del 9 marzo verrà applicata una sanzione di 100 euro per ogni Cu inviata in ritardo o con errori.

Tra i dati fiscali bisognerà segnalare la tipologia dei redditi, gli assegni erogati al coniuge, le somme erogate come premi di produttività al personale ed anche i contributi di previdenza complementare per i familiari a carico. Sono previste anche sezioni per il bonus di 80 euro e gli oneri detraibili. Per quanto concerne i familiari, inoltre, sarà necessario con la Certificazione Unica 2015, inserire tutti i codici fiscali e le relazioni di parentela con ognuno, specificando periodo e detrazioni spettanti.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili con il modello 730 o esenti possono essere inviate anche dopo il 9 marzo (il termine del 7 marzo cade, infatti, di sabato e slitta al lunedì successivo) senza applicazione di sanzioni.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni previste per invii in ritardo o errori della Certificazione Unica, è prevista una sanzione di euro 100 per ogni Cu inviata in ritardo o con errori. Il Mef ha ribadito che devono presentare la Certificazione Unica 2015 tutti i soggetti che, nel corso del 2014, hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati o anche redditi da lavoro autonomo e che tutte le informazioni devono essere rese disponibili entro il 28 febbraio 2015. Toccherà poi al Noi Pa (Dipartimento Amministrazione Generale, Personale e Servizi del MEF) trasmettere in via telematica entro il prossimo 7 marzo tutte le Certificazioni Uniche 2015 all’Agenzia delle Entrate.




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