Il lavoratori interinali equiparati ai lavoratori dipendenti.
Meno vincoli per il lavoro somministrato. Infatti con le nuove disposizioni di legge in alcuni casi si possono ricorrere alla somministrazione senza indicare la causale. Grazie ha questo provvedimento gli operatori del settore (agenzie del lavoro) possono trovare uno sbocco per uno strumento del lavoro poco usato o almeno sottoutilizzato perché soggetto al pericolo di contenziosi.
Infatti la normativa in vigore richiede le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive per far ricorso alla somministrazione del lavoro. E viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia del lavoro hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro.
Il provvedimento serve ad assegnare il mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori".
Il decreto modifica le disposizioni della legge Biagi sul lavoro interinale. In particolare viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell'agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l'orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione.
Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall'agenzia di lavoro siano informati dall'impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati.
Lo scopo della normativa è per favorire l'inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di prima occupazione. Parità di trattamento, più facile accesso all'occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall'impresa in cui si presta il servizio. Quindi non è più necessario giustificare una con un causale l’assunzione del lavoratore in “affitto” con contratto di somministrazione se questo appartiene a categorie svantaggiate. L’obbligo di motivare il contratto di lavoro interinale è stato cancellato quando si parla di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi.
Questo quadro normativo viene alla luce della direttiva della Comunità europea 104 del 2008 regolamneto n. 800 che invitava gli stati membri a rimuovere gli ostacoli ingiustificati che frenano il ricorso alla somministrazione.
Chi verifica che vengano rispettati tutti i parametri?
RispondiEliminaLa verità è che spessissimo i lavoratori interinali sono assunti con mansioni inferiori a quelle che svolgono, vengono sottopagati, non hanno diritto ad un mutuo o un prestito e nemmeno ad una settimana di ferie perché i contatti durano in media due mesi e se ti lamenti... via uno e sotto un altro!
E la guardia di finanza, l'ispettorato del lavoro e tutti gli enti preposti stanno a guardare... dall'altra parte!