Si ampliano i servizi online offerti dall’INPS ai cittadini. D’ora in poi è possibile procedere anche, in maniera del tutto telematica, al riscatto dei periodi di TFS (Trattamento di Fine Servizio) o TFR (Trattamento di Fine Rapporto). L’opportunità di riscatto, garantita a decorrere dal 29 luglio scorso, è disponibile sia per l’utente che per l’ente datore di lavoro. Il nuovo applicativo è accessibile previo possesso del Pin dispositivo, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID). I richiedenti che non sono in grado di inoltrare la domanda in autonomia, possono usufruire dell’intermediazione offerta dai Patronati.
Lavoratori e imprese hanno a disposizione una nuova procedura digitale INPS per chiedere il riscatto del TFR: il servizio INPS online è utilizzabile dal 29 luglio e consente di effettuare tutte le operazioni per la domanda di riscatto o per la rinuncia a una richiesta precedentemente accolta, relative a TFR e TFS, quindi trattamento di fine rapporto per i dipendenti del privato e di fine servizio per chi lavora nel settore pubblico.
Ai nuovi servizi si accede tramite il portale dell’istituto di previdenza, selezionando la voce “Prestazioni e Servizi”, e attivando la Scheda prestazione “Riscatti TFS e TFR”. Sono necessario le credenziali (INPS, SPID, CNS). Nel campo “Testo Libero” si inserisce la parola “Riscatti TFS e TFR” e infine va selezionato il tasto “Filtra”.
Ci sono funzionalità per il lavoratore e altre per il datore di lavoro.
Il dipendente può presentare:
domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per i dipendenti di enti locali e sanità);
richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
rinuncia al riscatto ai fini TFS/TFR;
simulazione del calcolo dell’onere di riscatto.
Per il datore di lavoro sono invece online le seguenti funzionalità:
domanda di riscatto ai fini TFS/TFR (solo per le amministrazioni statali);
richiesta di anticipata estinzione delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
richiesta di esonero dal pagamento delle rate residue di riscatto ai fini TFS/TFR;
nuova domanda di riscatto ai fini TFS/TFR a rettifica della precedente già inoltrata (solo per le amministrazioni statali).
Innanzitutto è opportuno specificare chi sono i soggetti abilitati al riscatto del TFR o TFS. In particolare, possono richiedere il riscatto:
ai fini del TFR, i dipendenti pubblici in costanza di lavoro in regime TFR che alla data del 30 maggio 2000 risultavano in servizio con contratto a tempo determinato;
ai fini del TFS (indennità di buonuscita), i dipendenti civili e militari dello Stato assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e personale non contrattualizzato (militari, docenti e ricercatori universitari, magistrati, personale diplomatico) in posizione di ruolo.
Chiaramente il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell’interessato. Il coefficiente su cui si basa è applicato ai seguenti elementi:
retribuzione annua percepita alla data di presentazione della domanda;
età del dipendente;
età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito;
periodo di riscatto concesso.