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lunedì 22 settembre 2014

Accordo di integrazione. La richiesta del permesso di soggiorno



È in vigore dal 10 marzo 2012 un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali.

L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (Dlgs 286/1998) è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta.

Con questa nuova disciplina anche l’Italia vuole perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.

Lo straniero si impegna, inoltre, a rispettare l'insieme dei doveri individuati dalla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione varata dal Governo italiano nel 2007.

Il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero, è in vigore dal 10 marzo 2012.  Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali non sarà obbligatoria la sottoscrizione dell’accordo.

L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.

All'atto della stipula allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione.

A questo punto, il primo passo verso la conferma dei crediti acquisiti sarà la frequentazione di una sessione di formazione civica e di informazione, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, da sostenere gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l’immigrazione delle Prefetture.

L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.

Per garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento di questi obiettivi, è disponibile on line la brochure informativa, il modello ed il testo dell'accordo tradotti nelle lingue più diffuse tra i cittadini immigrati.

Che cosa e' l'accordo di integrazione e cosa prevede?
Impegno di integrazione attraverso lingua italiana ed educazione civica per gli stranieri

L’accordo di integrazione è un adempimento necessario per gli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata uguale o superiore a un anno. E' un accordo tra l'immigrato e lo stato italiano che prevede da una parte che lo straniero accetti l'impegno ad integrarsi nella comunità italiana attraverso tre strumenti principali , che sono:

a) conoscenza della lingua italiana
b) conoscenza di leggi e usi della comunità italiana
c) impegno a garantire istruzione obbligatoria di eventuali figli minori.

Da parte sua lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione con adeguate iniziative e procedure.

L'accordo ha una durata standard di un anno alla fine del quale viene verificato il raggiungimento degli obiettivi linguistici e civici.  Il mancato raggiungimento comporta la revoca del permesso di soggiorno.

Il raggiungimento degli obiettivi viene misurato in crediti formativi; al momento dell'entrata ogni cittadino straniero si vede attribuire automaticamente 16 crediti . Entro tre mesi dal momento dell'ingresso in Italia viene invitato a partecipare ad un periodo di formazione linguistica e civica che è di fatto obbligatorio in quanto la mancata presenza causa la perdita di 15 crediti.

Chi deve sottoscrivere l’accordo di integrazione?
L'accordo di integrazione riguarda gli stranieri sopra i 16 anni ed è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del per messo di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

L’accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

Per lo Stato, l’accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.
L'accordo non è necessario solo in  alcuni casi specifici, di seguito elencati:

a) i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Tale condizione deve essere attestata mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

b) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l’accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all’articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;

c) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18 del Testo unico dell’immigrazione.

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